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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1139/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ORIOLI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
STATO MILANO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis:
accertare e dichiarare che la SI.ra ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù Parte_1
del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà degli immobili siti nel Comune di Pietra de' Giorgi, loc. Quadrivio, nello specifico: casa di civile abitazione formata da tre unità immobiliari con accorpato terreno agricolo coltivato e seminativo di scarsa produttività, sito in Pietra de Giorgi (PV), identificato al N.C.E.U come segue: abitazione in NCEU alla particella 1000034 (variato con mod. D. n. 956/95 del 13.12.1995) al: foglio n 1 n. 270 sub 4 - 626 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-2-S1)
pagina 1 di 13 foglio n 1 n. 270 sub 5 - 625 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-S1) foglio n 1 n. 270 sub 6 Frazione Quadrivio n. 6 (PT)
Terreno accorpato, partita 4633, NCT: foglio 1 n. 621 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605foglio 1 n. 623 are 40.47 RD L. 139621
RA L. 68799
foglio 1 n. 625 are 0.14 F.R. (ora N.C.E.U.) partita 4635
foglio 1 n. 622 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605
foglio 1 n. 626 are 0.14 fabb. rurale (ora in NCEU) partita 4496
foglio 1 n. 314 are 50.12 RD L. 172914 partita 4636
foglio 1 n. 513 are 0.86 RD L. 2967 R.A. L. 1462;
e di tutti i beni immobili che insistono sulle suddette aree;
- con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
In via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le pretese anteriori al 1999, disporre l'integrazione del Controparte_2 contraddittorio a favore del e, per l'effetto, Controparte_3 dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia essendo competente il
Tribunale di Milano;
- In subordine nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto infondate e comunque non provate con conseguente condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
In ogni caso: vinte le spese.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di aver venduto, Parte_1 nell'anno 1996, alla SI.ra per la somma complessiva di Lire Persona_1
400.000.000,00, la casa di civile abitazione formata da tre unità immobiliari con accorpato pagina 2 di 13 terreno agricolo coltivato e seminativo di scarsa produttività, sito in Pietra de Giorgi (PV), identificato al N.C.E.U come segue abitazione in NCEU alla particella 1000034 (variato con mod. D. n. 956/95 del 13.12.1995) al: foglio n 1 n. 270 sub 4 - 626 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-2-S1) foglio n 1 n. 270 sub 5 - 625 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-S1) foglio n 1 n. 270 sub 6 Frazione Quadrivio n. 6 (PT)
Terreno accorpato, partita 4633, NCT: foglio 1 n. 621 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605foglio 1 n. 623 are 40.47 RD L. 139621
RA L. 68799
foglio 1 n. 625 are 0.14 F.R. (ora N.C.E.U.) partita 4635
foglio 1 n. 622 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605
foglio 1 n. 626 are 0.14 fabb. rurale (ora in NCEU) partita 4496
foglio 1 n. 314 are 50.12 RD L. 172914 partita 4636
foglio 1 n. 513 are 0.86 RD L. 2967 R.A. L. 1462; che il prezzo di vendita è stato corrisposto solo in parte;
che per tal motivo in data 24/03/1997, emetteva in favore della attrice Persona_1
n. 13 cambiali, per complessive Lire 350.000.000, concedendo, altresì, ipoteca volontaria a favore della medesima sui beni immobili in esame;
che in occasione della stipula di questo atto la ha restituito alla ricorrente le _1
chiavi dei fabbricati , reimmettendola nel possesso dei medesimi e dei terreni attigui;
che la autorizzava altresì l'attrice ad utilizzare uti dominus gli _1 Parte_1 immobili, dovendo necessariamente rinunciare all'acquisto formalizzato nel 1996 e trovare un nuovo acquirente;
che da tale momento la ricorrente iniziava a (ri)utilizzare e gestire gli immobili in proprio;
che le cambiali sono tutte rimaste insolute e protestate, per l'importo complessivo di Lire
350.000.000,00; che la decedeva il 9.7.2004, senza lasciare eredi;
_1
pagina 3 di 13 che con ricorso in data 04/10/2019 avanti il Tribunale di Pavia, la attrice richiedeva la nomina di un curatore dell'eredità giacente ex art. 528 c.c.; che il procedimento si concludeva con ordinanza emessa in data 16.06.2021, nella quale si prendeva atto del decorso del decennio senza accettazione di eredità, con conseguente devoluzione, alla data del 9 luglio 2014, della eredità allo Stato, secondo quanto previsto dall'art. 586 c.c.; che ad oggi il fabbricato in esame risulta pertanto in carico all' ( Controparte_2 [...]
, con sede in Milano, C.so Monforte n. 32; Controparte_4
che a partire dal 1996 la attrice, ovvero i suoi familiari, avevano sempre posseduto uti dominus l'immobile; tutto quanto ciò premesso conviene in giudizio l' instando per Controparte_2
l'avvenuto accertamento della acquisizione della proprietà per usucapione.
2. Nel giudizio così instaurato si costituisce l' eccependo, Controparte_2
preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto istituita con d.lgs.
300/1999, subentrando solo in quel momento al Controparte_3
nella gestione del patrimonio immobiliare statale;
[...]
che sussisteva, quindi, la necessità di integrazione del contraddittorio anche nei confronti del;
Controparte_3
che ciò avrebbe determinato, necessariamente, la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia in quanto il è difeso ex lege dall'Avvocatura CP_3
dello Stato, con applicazione della competenza funzionale inderogabile del Tribunale di
Milano ex art. 6 R.D. 1611/1933.
Nel merito, parte convenuta ritiene la insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di usucapione: che, infatti, è onere di controparte provare la presenza di un possesso che sia continuato e ininterrotto, non violento, né clandestino, protratto per almeno 20 anni;
che, in ogni caso, anche ove controparte provasse detto possesso, deve applicarsi l'art. 1163 c.c., stante il richiamo ad esso effettuato dall'art. 1, comma 260, l. n. 296/2006;
pagina 4 di 13 che, in particolare, l'art. 1163 c.c., stabilisce che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione; che l'art. 1, comma 260, l. n. 296/2006, nel richiamare la detta norma, estendendone il campo di applicazione, prevede espressamente che “al possesso esercitato sugli immobili che “al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacente si applica la disposizione dell'art. 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all' di essere in possesso del bene vacante o derivante da Controparte_2 eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del Demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante l'indicazione dei dati catastali”; che pertanto, solo la notifica all' è in grado di interrompere la Controparte_2
situazione di illegittimità nel possesso che si è creata in precedenza e solo da quel momento potrà iniziare a maturare un possesso utile ai fini dell'usucapione (in senso conforme Trib. Milano, sez. IV, Sent. n. 7103/21); che non essendo mai intervenuta la detta notifica, permaneva lo stato di illiceità del possesso che non consente in alcun modo di ritenere integrati i presupposti per l'usucapione.
Insta, pertanto, per la sua carenza di legittimazione e, nel merito, per la reiezione della domanda.
3. Acquisita la documentazione prodotta, ritenuto di non dover disporre la chiamata del in quanto il decesso della è successivo al 1999, escussi i testi indotti, CP_3 _1
assunta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 17.12.2024, con concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
4. L'attrice insta per l'accertamento della intervenuta usucapione di alcuni immobili siti nel comune di Pietra de Giorgi, attualmente intestati alla Agenzia del demanio.
pagina 5 di 13 4.1 Prima di procedere, nel merito, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la usucapione, occorre procedere alla disamina delle preliminari eccezioni svolte da parte convenuta.
4.2. l' , in primis, rileva di essere ente costituito solo nel 1999; che Controparte_2
essendo il possesso, a dire della controparte, iniziato nel 1997, vi era legittimazione anche del cui l' è subentrata. CP_3 CP_2
La eccezione non appare fondata.
Alla data del 1999, la proprietà degli immobili oggetto del presente giudizio era ancora in capo alla signora , deceduta nel 2004; inoltre è solo con il trascorrere del decennio _1
senza accettazione alcuna che può dirsi intervenuta la proprietà statale.
Il giudizio di usucapione, come noto, deve essere promosso nei confronti di chi è proprietario del bene al momento della domanda (cfr. Cass. n.17270/2015); la stessa decisione del Tribunale di Milano invocata da parte convenuta con riferimento al secondo profilo, sentenza n. 7103/2021, ha confermato la competenza esclusiva dell'Agenzia.
Nel caso sottoposto alla attenzione del giudice milanese, si dà atto, infatti, che il ricorrente aveva convenuto in giudizio il solo e che, sulla base delle eccezioni del CP_3
, si era evocata in giudizio la;
CP_3 Controparte_2
Il giudice a tal proposito, afferma che “Con riguardo a detta legittimazione passiva, superando le contestazioni (inizialmente) formulate dalla difesa attorea (confr. verbale di udienza del 22/10/2019) il decidente rileva che - al di là della formulazione testuale dell'art. 65 del D. leg.vo 300/99 - il legislatore della Riforma ha inteso assegnare ad autonome Agenzie (lato sensu) fiscali la gestione delle entrate e del patrimonio dello Stato, sicché il giudizio di usucapione di un bene devoluto allo Stato (per assenza di successibili e comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare) non può che essere intentato nei confronti dell'…, il… avendo perduto con la norma del 1999 anche la funzione di organo rappresentativo (delle ragioni e diritti) dello Stato ai fini giudiziali: non essendo nel nostro ordinamento lo Stato un soggetto processuale il contraddittorio va
pagina 6 di 13 attivato con l'organo rappposto che non è in discussione la proprietà in capo all'attuale convneuta, ogni deduzione sul punto deve essere disattesa”.
4.3 L'odierno giudizio risulta quindi correttamente instaurato nei confronti della
[...]
, quale soggetto cui il bene si è trasmesso a seguito della mancata accettazione CP_2
della eredità nel decennio;
inoltre, sussistendo la legittimazione della convenuta, sussiste, altresì, competenza territoriale del Tribunale di Pavia, nel cui circondario sono situati gli immobili oggetto di domanda.
5. L'agenzia del Demanio rileva, inoltre, che il possesso di controparte si fonda sulla clandestinità, posto che alcuna denuncia del possesso all'ente proprietario è stata svolta.
A tal fine, invoca l'art. 1 comma 260 della legge finanziaria del 2007, che afferma che la usucapione fin quando non vi è notifica in favore dello Stato cui sono devoluti gli immobili il possesso deve essere qualificato come clandestino ex art. 1163 c.c.
Sul punto si rileva.
Della questione si è già occupata la Suprema Corte, in particolare evidenziando che “Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 cod. civ., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 cod. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente” (Cass.1549/2010; Cass.14655/2013).
Nel caso in esame il possessore non aveva alcun onere di comunicazione del suo possesso, non trovando applicazione alla specie, ratione temporis, la disposizione di cui alla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 260.
La Suprema Corte precisa che detta disposizione non ha carattere retroattivo “non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex
pagina 7 di 13 art. 586 c.c. allo scopo di consentirgli l'effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori”.
Come ben affermato dalla Suprema Corte nella decisione poc'anzi riportata, la norma ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia, ed ha altresì configurato l'onere di comunicazione al fine di eliminare il vizio nel consenso;
che la ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore è quella di evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato (cfr. Cass. Cass.14655/2013, parte motiva).
5.1. Nel caso di specie, la parte afferma di aver iniziato il proprio possesso uti dominus nell'anno 1997, vivente la proprietaria dei beni che si disinteressava agli stessi;
che la proprietaria veniva a mancare nel 2004; che la proprietà dello Stato si trasmetteva, quindi, a far data dal 2014, come accertato dal Tribunale con provvedimento del giugno
2021, a seguito della mancata accettazione della eredità da parte dei chiamati.
Emerge, altresì, che il provvedimento del 2021 risulta comunicato all'Agenzia del Demanio
(doc. 4 attrice), senza che vi sia stato alcun interesse all'immobile.
Ritiene pertanto il giudicante di escludere, alla luce dei principi affermati dalla Corte, di poter escludere al clandestinità del possesso, che la parte ha comunque esercitato a partire da 10 anni antecedente alla emanazione della novella.
6. Quanto alla dedotta mancata interversione nel possesso, si rileva che la interversione deve essere provata dal soggetto il quale detiene l'immobile ad altro titolo e che successivamente inizia a possedere il bene (caso tipico quello del conduttore che permane nell'immobile in data successiva al decesso del locatore, senza più corrispondere agli eredi alcunché, posto che in tal caso muta il titolo del possesso.
Nel caso di specie la attrice assume di essere stata proprietaria, di aver venduto il bene, e di avere iniziato nuovamente a possedere l'immobile, reimmessa dalla acquirente non in grado di saldare il prezzo.
Si è sempre in presenza, infatti, di possesso esercitato uti dominus.
pagina 8 di 13 7. Procedendo, nel merito, non rimane che accertare se la parte abbia comprovato il proprio possesso uti dominus ultraventennale.
La , in primo luogo, ha documentato di aver versato negli anni dal 2012 al 2016 e Pt_1
poi negli anni successivi le imposte locali sui detti immobili al Comune di Pietra de Giorgi, doc. 4, e doc. 8.
Inoltre ha prodotto alcune bollette relative ad utenze intestate a , figlio Persona_2
della attrice.
I testi escussi hanno dichiarato:
“Preciso che mio padre nel 1973 comprò una casa in Pietra de Giorgi, loc. Quadrivio, in adiacenza alla casa della . Pt_1
Posso dire che per motivi, anche professionali, io avevo fatto all'epoca una serie di volture, per cui sono entrato in possesso sia della situazione di fatto CP_5
[...]
, avendo preso visione anche del contratto di compravendita stipulato con
[...]
compratore e venditore lo avevo fatto per motivi di vicinato, _1 Controparte_5
quindi so che la ha acquistato la proprietà ed è venuta ad abitare lì. _1
Posso dire che questa ad un certo punto è poi andata via.
Dal momento in cui la signora è andata, i signori sono rientrati in _1 Per_2
possesso di quegli immobili. era il marito della , ora defunto. Per_2 Pt_1
La signora e altri parenti di questa hanno mantenuto il possesso dell'immobile e Pt_1
dei terreni e li hanno utilizzati, tuttora li utilizzano, ora c'è un signore che si chiama che vedo tenere le galline, le capre, i pappagalli, taglia la legna , ecc. R_
Preciso che per me quella è la seconda casa e non vado spesso, ci vado soprattutto
d'estate.
L'altro giorno sono andato ed ho visto questo lavorare. R_
Mi sembra che questo sig. sia il compagno di una dlele figlie della signora R_
. Pt_1
pagina 9 di 13 Non mi è dato sapere da un punto di vista oggettivo, però posso dire che nella casa ci vivevano, ora la utilizzano, per cui ci sono tutte le utenze”
(teste Testimone_1
“Che io sappia la non ha finito di pagare le cambiali e quindi loro si sono ripresa _1
la casa, non conosco però quali siano stati gli accordi.
Da quel momento, non sono precisare la data, la utilizziamo un po' tutti, ultimamente ci sono io, da circa 6 anni, vado lì saltuariamente, un giorno sì ed uno no, ci tengo 4 galline, due caprette e una gabbia con gli uccelli. Metto un po' a posto.
Le chiavi di casa le abbiamo noi. Ce le abbiamo un po' tutti noi, le chiavi le abbiamo noi, la , preciso che mia moglie sono in 5 fratelli, ce le hanno tutti tranne un Pt_1
fratello che abita in Francia.
Fino a poco tempo fa le utenze c'erano perché ci abitavano i fratelli di mia moglie,
Adesso non abita più nessuno, ci facciamo qualche festa e ci teniamo il bestiame, ora luce e utenze non ci sono.
Da quel che mi ha detto la sta pagando le imposte;
non mi risulta che il possesso Pt_1
sia stato mai contestato. Preciso che sono io che vado in casa e mi occupo di tenere gli animali e di gestire il giardino, taglio gli alberi secchi, ecc., nella casa non sono entrato, mi occupo dell'esterno.
(teste , marito di una delle figlie della attrice); Testimone_2
“So qual è la casa, conosco la signora perché è venuta più volte in comune. Pt_1
Che io sappia la casa è sempre stata occupata dalla e dai figli, non so precisare Pt_1 se son residenti lì', dovrei verificare;
ricordo però che i figli e i nipoti ci sono stati perché erano venuti in Comune a fare la carta di identità.
Posso dire che la è venuta in comune in quanto erano stati emessi nei Pt_1
suoi confronti accertamenti ICI e TARI, e venne a chiedere la dilazione di pagamento;
gli accertamenti risalgono a diversi anni fa ed erano relativi a più anni, la signora
è andata avanti alcuni anni a rateizzare.
La casa l'ho sempre vista aperta perché passo di lì.
pagina 10 di 13 Non so dire se le utenze erano allacciate, però presumo di si perché vi abitavano.
Non mi risultano pervenute in Comune contestazioni sul possesso”.
(deposizione teste , impiegata presso il Comune di Pietra de Giorgi); Testimone_3
“Quello che so io è che la signora è venuta a mancare, mia mamma ha Persona_1
venduto la casa alla avevano ricevuto una somma in contanti poi la _1
signora aveva firmato dlele cambiali per un importo di circa 200 milioni di lire, la stessa non ha pagato, la signora ha messo in vendita la casa, è rimasta senza soldi, e se ne è tornata in Francia, non so precisare molto in quanto all'epoca non vivevo più con i miei, so che la signora è tornata in Francia, e la casa venne rioccupata dalla mia famiglia.
Io ci ho abitato dal 2007 al 2014, ci abbiamo abitato io e la mia ex moglie;
poi nel 2014 sono andato via in quanto mi sono separato, e sono andato in Francia dove ho un fratello;
nello stesso periodo anche un altro mio fratello si è separato e è tornato a vivere da mia mamma, credo che per un anno o due c'è stato a vivere in quella casa il figlio di mio fratello, io sono tornato in Italia nel 2019 e sono stato da mia mamma, nel frattempo io avevo ottenuto la residenza a Pietra ed ho sempre tenuto lì la residenza anche quando sono stato in Francia.
Più di recente ma accudisce alla terra, lo stesso è il marito di Testimone_2
mia sorella.
Credo che ora non ci siano più utenze, quando c'ero io l'ho pagate io o anche mio fratello, preciso che la casa è grande ed è divisa in due parti”
(deposizione , figlio della attrice). Testimone_4
Dalle deposizioni sopra riportate è chiaramente emerso che dopo la vendita dell'immobile alla e attesa la impossibilità di questa di fare fronte al pagamento, la famiglia _1 [...]
è rientrata nel possesso dell'immobile, immessa dalla stessa acquirente CP_5
inadempiente; che i quindi ,da tale momento, hanno sempre utilizzato l'immobile, Per_2
come confermato sia dal vicino sia dalla impiegata del comune, soggetti palesemente estranei e non interessati al giudizio.
pagina 11 di 13 Lo stesso Comune riteneva la famiglia proprietaria dell'immobile, pur non censito a catasto, avendo richiesto il pagamento delle imposte tutte inerenti all'immobile stesso, ed avendo anche consentito la iscrizione dei signori nel registro dei residenti. Per_2
Deve pertanto ritenersi accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile in favore della attrice.
Quanto alle spese di giudizio, ritiene il giudicante che la convenuta non poteva conoscere nei particolari i fatti, in quanto soggetto subentrato nella proprietà in assenza di successibili;
si ritiene pertanto giustificata la compensazione delle spese fra le parti.
Vengono posti a carico della attrice che ne ha interesse, gli oneri connessi alla trascrizione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che , nata a [...] il [...], ha acquistato ex art. Parte_1
1158 c.c., a seguito del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà degli immobili siti nel Comune di Pietra de' Giorgi, loc. Quadrivio, così individuati: casa di civile abitazione formata da tre unità immobiliari con accorpato terreno agricolo coltivato e seminativo di scarsa produttività, sito in Pietra de Giorgi (PV), identificato al N.C.E.U come segue: abitazione in NCEU alla particella 1000034 (variato con mod. D. n. 956/95 del 13.12.1995) al: foglio n 1 n. 270 sub 4 - 626 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-2-S1) foglio n 1 n. 270 sub 5 - 625 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-S1) foglio n 1 n. 270 sub 6 Frazione Quadrivio n. 6 (PT)
Terreno accorpato, partita 4633, NCT: foglio 1 n. 621 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605foglio 1 n. 623 are 40.47 RD L. 139621
RA L. 68799
foglio 1 n. 625 are 0.14 F.R. (ora N.C.E.U.) partita 4635
foglio 1 n. 622 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605
foglio 1 n. 626 are 0.14 fabb. rurale (ora in NCEU) partita 4496
foglio 1 n. 314 are 50.12 RD L. 172914 partita 4636
pagina 12 di 13 foglio 1 n. 513 are 0.86 RD L. 2967 R.A. L. 1462.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza con oneri a carico della attrice.
Pavia, 17 marzo 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1139/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ORIOLI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
STATO MILANO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis:
accertare e dichiarare che la SI.ra ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù Parte_1
del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà degli immobili siti nel Comune di Pietra de' Giorgi, loc. Quadrivio, nello specifico: casa di civile abitazione formata da tre unità immobiliari con accorpato terreno agricolo coltivato e seminativo di scarsa produttività, sito in Pietra de Giorgi (PV), identificato al N.C.E.U come segue: abitazione in NCEU alla particella 1000034 (variato con mod. D. n. 956/95 del 13.12.1995) al: foglio n 1 n. 270 sub 4 - 626 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-2-S1)
pagina 1 di 13 foglio n 1 n. 270 sub 5 - 625 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-S1) foglio n 1 n. 270 sub 6 Frazione Quadrivio n. 6 (PT)
Terreno accorpato, partita 4633, NCT: foglio 1 n. 621 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605foglio 1 n. 623 are 40.47 RD L. 139621
RA L. 68799
foglio 1 n. 625 are 0.14 F.R. (ora N.C.E.U.) partita 4635
foglio 1 n. 622 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605
foglio 1 n. 626 are 0.14 fabb. rurale (ora in NCEU) partita 4496
foglio 1 n. 314 are 50.12 RD L. 172914 partita 4636
foglio 1 n. 513 are 0.86 RD L. 2967 R.A. L. 1462;
e di tutti i beni immobili che insistono sulle suddette aree;
- con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
In via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le pretese anteriori al 1999, disporre l'integrazione del Controparte_2 contraddittorio a favore del e, per l'effetto, Controparte_3 dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia essendo competente il
Tribunale di Milano;
- In subordine nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto infondate e comunque non provate con conseguente condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
In ogni caso: vinte le spese.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di aver venduto, Parte_1 nell'anno 1996, alla SI.ra per la somma complessiva di Lire Persona_1
400.000.000,00, la casa di civile abitazione formata da tre unità immobiliari con accorpato pagina 2 di 13 terreno agricolo coltivato e seminativo di scarsa produttività, sito in Pietra de Giorgi (PV), identificato al N.C.E.U come segue abitazione in NCEU alla particella 1000034 (variato con mod. D. n. 956/95 del 13.12.1995) al: foglio n 1 n. 270 sub 4 - 626 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-2-S1) foglio n 1 n. 270 sub 5 - 625 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-S1) foglio n 1 n. 270 sub 6 Frazione Quadrivio n. 6 (PT)
Terreno accorpato, partita 4633, NCT: foglio 1 n. 621 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605foglio 1 n. 623 are 40.47 RD L. 139621
RA L. 68799
foglio 1 n. 625 are 0.14 F.R. (ora N.C.E.U.) partita 4635
foglio 1 n. 622 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605
foglio 1 n. 626 are 0.14 fabb. rurale (ora in NCEU) partita 4496
foglio 1 n. 314 are 50.12 RD L. 172914 partita 4636
foglio 1 n. 513 are 0.86 RD L. 2967 R.A. L. 1462; che il prezzo di vendita è stato corrisposto solo in parte;
che per tal motivo in data 24/03/1997, emetteva in favore della attrice Persona_1
n. 13 cambiali, per complessive Lire 350.000.000, concedendo, altresì, ipoteca volontaria a favore della medesima sui beni immobili in esame;
che in occasione della stipula di questo atto la ha restituito alla ricorrente le _1
chiavi dei fabbricati , reimmettendola nel possesso dei medesimi e dei terreni attigui;
che la autorizzava altresì l'attrice ad utilizzare uti dominus gli _1 Parte_1 immobili, dovendo necessariamente rinunciare all'acquisto formalizzato nel 1996 e trovare un nuovo acquirente;
che da tale momento la ricorrente iniziava a (ri)utilizzare e gestire gli immobili in proprio;
che le cambiali sono tutte rimaste insolute e protestate, per l'importo complessivo di Lire
350.000.000,00; che la decedeva il 9.7.2004, senza lasciare eredi;
_1
pagina 3 di 13 che con ricorso in data 04/10/2019 avanti il Tribunale di Pavia, la attrice richiedeva la nomina di un curatore dell'eredità giacente ex art. 528 c.c.; che il procedimento si concludeva con ordinanza emessa in data 16.06.2021, nella quale si prendeva atto del decorso del decennio senza accettazione di eredità, con conseguente devoluzione, alla data del 9 luglio 2014, della eredità allo Stato, secondo quanto previsto dall'art. 586 c.c.; che ad oggi il fabbricato in esame risulta pertanto in carico all' ( Controparte_2 [...]
, con sede in Milano, C.so Monforte n. 32; Controparte_4
che a partire dal 1996 la attrice, ovvero i suoi familiari, avevano sempre posseduto uti dominus l'immobile; tutto quanto ciò premesso conviene in giudizio l' instando per Controparte_2
l'avvenuto accertamento della acquisizione della proprietà per usucapione.
2. Nel giudizio così instaurato si costituisce l' eccependo, Controparte_2
preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto istituita con d.lgs.
300/1999, subentrando solo in quel momento al Controparte_3
nella gestione del patrimonio immobiliare statale;
[...]
che sussisteva, quindi, la necessità di integrazione del contraddittorio anche nei confronti del;
Controparte_3
che ciò avrebbe determinato, necessariamente, la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia in quanto il è difeso ex lege dall'Avvocatura CP_3
dello Stato, con applicazione della competenza funzionale inderogabile del Tribunale di
Milano ex art. 6 R.D. 1611/1933.
Nel merito, parte convenuta ritiene la insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di usucapione: che, infatti, è onere di controparte provare la presenza di un possesso che sia continuato e ininterrotto, non violento, né clandestino, protratto per almeno 20 anni;
che, in ogni caso, anche ove controparte provasse detto possesso, deve applicarsi l'art. 1163 c.c., stante il richiamo ad esso effettuato dall'art. 1, comma 260, l. n. 296/2006;
pagina 4 di 13 che, in particolare, l'art. 1163 c.c., stabilisce che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione; che l'art. 1, comma 260, l. n. 296/2006, nel richiamare la detta norma, estendendone il campo di applicazione, prevede espressamente che “al possesso esercitato sugli immobili che “al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacente si applica la disposizione dell'art. 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all' di essere in possesso del bene vacante o derivante da Controparte_2 eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del Demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante l'indicazione dei dati catastali”; che pertanto, solo la notifica all' è in grado di interrompere la Controparte_2
situazione di illegittimità nel possesso che si è creata in precedenza e solo da quel momento potrà iniziare a maturare un possesso utile ai fini dell'usucapione (in senso conforme Trib. Milano, sez. IV, Sent. n. 7103/21); che non essendo mai intervenuta la detta notifica, permaneva lo stato di illiceità del possesso che non consente in alcun modo di ritenere integrati i presupposti per l'usucapione.
Insta, pertanto, per la sua carenza di legittimazione e, nel merito, per la reiezione della domanda.
3. Acquisita la documentazione prodotta, ritenuto di non dover disporre la chiamata del in quanto il decesso della è successivo al 1999, escussi i testi indotti, CP_3 _1
assunta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 17.12.2024, con concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
4. L'attrice insta per l'accertamento della intervenuta usucapione di alcuni immobili siti nel comune di Pietra de Giorgi, attualmente intestati alla Agenzia del demanio.
pagina 5 di 13 4.1 Prima di procedere, nel merito, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la usucapione, occorre procedere alla disamina delle preliminari eccezioni svolte da parte convenuta.
4.2. l' , in primis, rileva di essere ente costituito solo nel 1999; che Controparte_2
essendo il possesso, a dire della controparte, iniziato nel 1997, vi era legittimazione anche del cui l' è subentrata. CP_3 CP_2
La eccezione non appare fondata.
Alla data del 1999, la proprietà degli immobili oggetto del presente giudizio era ancora in capo alla signora , deceduta nel 2004; inoltre è solo con il trascorrere del decennio _1
senza accettazione alcuna che può dirsi intervenuta la proprietà statale.
Il giudizio di usucapione, come noto, deve essere promosso nei confronti di chi è proprietario del bene al momento della domanda (cfr. Cass. n.17270/2015); la stessa decisione del Tribunale di Milano invocata da parte convenuta con riferimento al secondo profilo, sentenza n. 7103/2021, ha confermato la competenza esclusiva dell'Agenzia.
Nel caso sottoposto alla attenzione del giudice milanese, si dà atto, infatti, che il ricorrente aveva convenuto in giudizio il solo e che, sulla base delle eccezioni del CP_3
, si era evocata in giudizio la;
CP_3 Controparte_2
Il giudice a tal proposito, afferma che “Con riguardo a detta legittimazione passiva, superando le contestazioni (inizialmente) formulate dalla difesa attorea (confr. verbale di udienza del 22/10/2019) il decidente rileva che - al di là della formulazione testuale dell'art. 65 del D. leg.vo 300/99 - il legislatore della Riforma ha inteso assegnare ad autonome Agenzie (lato sensu) fiscali la gestione delle entrate e del patrimonio dello Stato, sicché il giudizio di usucapione di un bene devoluto allo Stato (per assenza di successibili e comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare) non può che essere intentato nei confronti dell'…, il… avendo perduto con la norma del 1999 anche la funzione di organo rappresentativo (delle ragioni e diritti) dello Stato ai fini giudiziali: non essendo nel nostro ordinamento lo Stato un soggetto processuale il contraddittorio va
pagina 6 di 13 attivato con l'organo rappposto che non è in discussione la proprietà in capo all'attuale convneuta, ogni deduzione sul punto deve essere disattesa”.
4.3 L'odierno giudizio risulta quindi correttamente instaurato nei confronti della
[...]
, quale soggetto cui il bene si è trasmesso a seguito della mancata accettazione CP_2
della eredità nel decennio;
inoltre, sussistendo la legittimazione della convenuta, sussiste, altresì, competenza territoriale del Tribunale di Pavia, nel cui circondario sono situati gli immobili oggetto di domanda.
5. L'agenzia del Demanio rileva, inoltre, che il possesso di controparte si fonda sulla clandestinità, posto che alcuna denuncia del possesso all'ente proprietario è stata svolta.
A tal fine, invoca l'art. 1 comma 260 della legge finanziaria del 2007, che afferma che la usucapione fin quando non vi è notifica in favore dello Stato cui sono devoluti gli immobili il possesso deve essere qualificato come clandestino ex art. 1163 c.c.
Sul punto si rileva.
Della questione si è già occupata la Suprema Corte, in particolare evidenziando che “Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 cod. civ., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 cod. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente” (Cass.1549/2010; Cass.14655/2013).
Nel caso in esame il possessore non aveva alcun onere di comunicazione del suo possesso, non trovando applicazione alla specie, ratione temporis, la disposizione di cui alla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 260.
La Suprema Corte precisa che detta disposizione non ha carattere retroattivo “non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex
pagina 7 di 13 art. 586 c.c. allo scopo di consentirgli l'effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori”.
Come ben affermato dalla Suprema Corte nella decisione poc'anzi riportata, la norma ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia, ed ha altresì configurato l'onere di comunicazione al fine di eliminare il vizio nel consenso;
che la ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore è quella di evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato (cfr. Cass. Cass.14655/2013, parte motiva).
5.1. Nel caso di specie, la parte afferma di aver iniziato il proprio possesso uti dominus nell'anno 1997, vivente la proprietaria dei beni che si disinteressava agli stessi;
che la proprietaria veniva a mancare nel 2004; che la proprietà dello Stato si trasmetteva, quindi, a far data dal 2014, come accertato dal Tribunale con provvedimento del giugno
2021, a seguito della mancata accettazione della eredità da parte dei chiamati.
Emerge, altresì, che il provvedimento del 2021 risulta comunicato all'Agenzia del Demanio
(doc. 4 attrice), senza che vi sia stato alcun interesse all'immobile.
Ritiene pertanto il giudicante di escludere, alla luce dei principi affermati dalla Corte, di poter escludere al clandestinità del possesso, che la parte ha comunque esercitato a partire da 10 anni antecedente alla emanazione della novella.
6. Quanto alla dedotta mancata interversione nel possesso, si rileva che la interversione deve essere provata dal soggetto il quale detiene l'immobile ad altro titolo e che successivamente inizia a possedere il bene (caso tipico quello del conduttore che permane nell'immobile in data successiva al decesso del locatore, senza più corrispondere agli eredi alcunché, posto che in tal caso muta il titolo del possesso.
Nel caso di specie la attrice assume di essere stata proprietaria, di aver venduto il bene, e di avere iniziato nuovamente a possedere l'immobile, reimmessa dalla acquirente non in grado di saldare il prezzo.
Si è sempre in presenza, infatti, di possesso esercitato uti dominus.
pagina 8 di 13 7. Procedendo, nel merito, non rimane che accertare se la parte abbia comprovato il proprio possesso uti dominus ultraventennale.
La , in primo luogo, ha documentato di aver versato negli anni dal 2012 al 2016 e Pt_1
poi negli anni successivi le imposte locali sui detti immobili al Comune di Pietra de Giorgi, doc. 4, e doc. 8.
Inoltre ha prodotto alcune bollette relative ad utenze intestate a , figlio Persona_2
della attrice.
I testi escussi hanno dichiarato:
“Preciso che mio padre nel 1973 comprò una casa in Pietra de Giorgi, loc. Quadrivio, in adiacenza alla casa della . Pt_1
Posso dire che per motivi, anche professionali, io avevo fatto all'epoca una serie di volture, per cui sono entrato in possesso sia della situazione di fatto CP_5
[...]
, avendo preso visione anche del contratto di compravendita stipulato con
[...]
compratore e venditore lo avevo fatto per motivi di vicinato, _1 Controparte_5
quindi so che la ha acquistato la proprietà ed è venuta ad abitare lì. _1
Posso dire che questa ad un certo punto è poi andata via.
Dal momento in cui la signora è andata, i signori sono rientrati in _1 Per_2
possesso di quegli immobili. era il marito della , ora defunto. Per_2 Pt_1
La signora e altri parenti di questa hanno mantenuto il possesso dell'immobile e Pt_1
dei terreni e li hanno utilizzati, tuttora li utilizzano, ora c'è un signore che si chiama che vedo tenere le galline, le capre, i pappagalli, taglia la legna , ecc. R_
Preciso che per me quella è la seconda casa e non vado spesso, ci vado soprattutto
d'estate.
L'altro giorno sono andato ed ho visto questo lavorare. R_
Mi sembra che questo sig. sia il compagno di una dlele figlie della signora R_
. Pt_1
pagina 9 di 13 Non mi è dato sapere da un punto di vista oggettivo, però posso dire che nella casa ci vivevano, ora la utilizzano, per cui ci sono tutte le utenze”
(teste Testimone_1
“Che io sappia la non ha finito di pagare le cambiali e quindi loro si sono ripresa _1
la casa, non conosco però quali siano stati gli accordi.
Da quel momento, non sono precisare la data, la utilizziamo un po' tutti, ultimamente ci sono io, da circa 6 anni, vado lì saltuariamente, un giorno sì ed uno no, ci tengo 4 galline, due caprette e una gabbia con gli uccelli. Metto un po' a posto.
Le chiavi di casa le abbiamo noi. Ce le abbiamo un po' tutti noi, le chiavi le abbiamo noi, la , preciso che mia moglie sono in 5 fratelli, ce le hanno tutti tranne un Pt_1
fratello che abita in Francia.
Fino a poco tempo fa le utenze c'erano perché ci abitavano i fratelli di mia moglie,
Adesso non abita più nessuno, ci facciamo qualche festa e ci teniamo il bestiame, ora luce e utenze non ci sono.
Da quel che mi ha detto la sta pagando le imposte;
non mi risulta che il possesso Pt_1
sia stato mai contestato. Preciso che sono io che vado in casa e mi occupo di tenere gli animali e di gestire il giardino, taglio gli alberi secchi, ecc., nella casa non sono entrato, mi occupo dell'esterno.
(teste , marito di una delle figlie della attrice); Testimone_2
“So qual è la casa, conosco la signora perché è venuta più volte in comune. Pt_1
Che io sappia la casa è sempre stata occupata dalla e dai figli, non so precisare Pt_1 se son residenti lì', dovrei verificare;
ricordo però che i figli e i nipoti ci sono stati perché erano venuti in Comune a fare la carta di identità.
Posso dire che la è venuta in comune in quanto erano stati emessi nei Pt_1
suoi confronti accertamenti ICI e TARI, e venne a chiedere la dilazione di pagamento;
gli accertamenti risalgono a diversi anni fa ed erano relativi a più anni, la signora
è andata avanti alcuni anni a rateizzare.
La casa l'ho sempre vista aperta perché passo di lì.
pagina 10 di 13 Non so dire se le utenze erano allacciate, però presumo di si perché vi abitavano.
Non mi risultano pervenute in Comune contestazioni sul possesso”.
(deposizione teste , impiegata presso il Comune di Pietra de Giorgi); Testimone_3
“Quello che so io è che la signora è venuta a mancare, mia mamma ha Persona_1
venduto la casa alla avevano ricevuto una somma in contanti poi la _1
signora aveva firmato dlele cambiali per un importo di circa 200 milioni di lire, la stessa non ha pagato, la signora ha messo in vendita la casa, è rimasta senza soldi, e se ne è tornata in Francia, non so precisare molto in quanto all'epoca non vivevo più con i miei, so che la signora è tornata in Francia, e la casa venne rioccupata dalla mia famiglia.
Io ci ho abitato dal 2007 al 2014, ci abbiamo abitato io e la mia ex moglie;
poi nel 2014 sono andato via in quanto mi sono separato, e sono andato in Francia dove ho un fratello;
nello stesso periodo anche un altro mio fratello si è separato e è tornato a vivere da mia mamma, credo che per un anno o due c'è stato a vivere in quella casa il figlio di mio fratello, io sono tornato in Italia nel 2019 e sono stato da mia mamma, nel frattempo io avevo ottenuto la residenza a Pietra ed ho sempre tenuto lì la residenza anche quando sono stato in Francia.
Più di recente ma accudisce alla terra, lo stesso è il marito di Testimone_2
mia sorella.
Credo che ora non ci siano più utenze, quando c'ero io l'ho pagate io o anche mio fratello, preciso che la casa è grande ed è divisa in due parti”
(deposizione , figlio della attrice). Testimone_4
Dalle deposizioni sopra riportate è chiaramente emerso che dopo la vendita dell'immobile alla e attesa la impossibilità di questa di fare fronte al pagamento, la famiglia _1 [...]
è rientrata nel possesso dell'immobile, immessa dalla stessa acquirente CP_5
inadempiente; che i quindi ,da tale momento, hanno sempre utilizzato l'immobile, Per_2
come confermato sia dal vicino sia dalla impiegata del comune, soggetti palesemente estranei e non interessati al giudizio.
pagina 11 di 13 Lo stesso Comune riteneva la famiglia proprietaria dell'immobile, pur non censito a catasto, avendo richiesto il pagamento delle imposte tutte inerenti all'immobile stesso, ed avendo anche consentito la iscrizione dei signori nel registro dei residenti. Per_2
Deve pertanto ritenersi accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile in favore della attrice.
Quanto alle spese di giudizio, ritiene il giudicante che la convenuta non poteva conoscere nei particolari i fatti, in quanto soggetto subentrato nella proprietà in assenza di successibili;
si ritiene pertanto giustificata la compensazione delle spese fra le parti.
Vengono posti a carico della attrice che ne ha interesse, gli oneri connessi alla trascrizione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che , nata a [...] il [...], ha acquistato ex art. Parte_1
1158 c.c., a seguito del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà degli immobili siti nel Comune di Pietra de' Giorgi, loc. Quadrivio, così individuati: casa di civile abitazione formata da tre unità immobiliari con accorpato terreno agricolo coltivato e seminativo di scarsa produttività, sito in Pietra de Giorgi (PV), identificato al N.C.E.U come segue: abitazione in NCEU alla particella 1000034 (variato con mod. D. n. 956/95 del 13.12.1995) al: foglio n 1 n. 270 sub 4 - 626 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-2-S1) foglio n 1 n. 270 sub 5 - 625 Frazione Quadrivio n. 6 (PT-1-S1) foglio n 1 n. 270 sub 6 Frazione Quadrivio n. 6 (PT)
Terreno accorpato, partita 4633, NCT: foglio 1 n. 621 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605foglio 1 n. 623 are 40.47 RD L. 139621
RA L. 68799
foglio 1 n. 625 are 0.14 F.R. (ora N.C.E.U.) partita 4635
foglio 1 n. 622 are 5.65 RD L. 19492 RA L. 9605
foglio 1 n. 626 are 0.14 fabb. rurale (ora in NCEU) partita 4496
foglio 1 n. 314 are 50.12 RD L. 172914 partita 4636
pagina 12 di 13 foglio 1 n. 513 are 0.86 RD L. 2967 R.A. L. 1462.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza con oneri a carico della attrice.
Pavia, 17 marzo 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 13 di 13