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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. III, cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5468/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI Parte_1 C.F._1 ANTONIO (C.F. ) , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il C.F._2 difensore avv. TRIPODI ANTONIO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
Cont
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTACCHI GIULIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 BERTACCHI CESARE ( ) VIA SAN QUINTINO 40 TORINO;
C.F._3 CP_3 ( ) PIAZZA M. FICINO, 65 50063 FIGLINE VALDARNO;
,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO 40 10121 TORINO presso il difensore avv. BERTACCHI GIULIO
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
rappresentato e difeso dall'avv. CARBONE LILIAN e dell'avv. Controparte_4 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 232 59100 PRATO presso il difensore avv. CARBONE LILIAN appresentato e difeso dall'avv. CARBONE LILIAN e dell'avv. elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 232 59100 PRATO presso il difensore avv. CARBONE LILIAN
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-ESTROMESSA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La parte presente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si controverte in merito al Decreto Ingiuntivo n. 936/2023 con il quale l'intestato
Tribunale di Firenze ha ingiunto al sig. deceduto nelle more Parte_1
dell'interposta presente opposizione e ora rappresentato dal Curatore della di lui eredità Con giacente, dott. di pagare in favore di . la somma di Controparte_5 CP_1
Euro 13.823,49 oltre interessi e spese del monitorio, in virtù della cessione del credito derivante dal saldo passivo del rapporto di apertura di credito su conto corrente n.
500708 acceso presso già CP_6 Controparte_7
[...]
L'ingiunto ha proposto opposizione avverso detto decreto Parte_1
ingiuntivo, notificatole a mani in data 09.03.2023 (doc. 13 alle gato alla comparsa
, mediante atto di citazione notificato in data 20.04.2023, quando ormai CP_8
spirato il termine perentorio di quaranta giorni assegnato in decreto ai fini dell'opposizione.
In assenza delle condizioni di cui all'art. 650 cpc, l'opposizione, ex artt. 641-645-
647 cpc, va dichiarata inammissibile e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato, con declaratoria di relativa definitiva esecutorietà.
Detta pronuncia dispensa dalla trattazione delle altre questioni agitate in giudizio.
Venendo alle spese di lite, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc e pertanto poste a carico della parte attrice opponente e liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 data la natura della decisione.
Nel caso non sussistono i presupposti per l'invocata condanna della parte attrice opponente ex art. 96, co. I e III cpc, dato che non sono ravvisabili profili di mala-fede o abuso del processo da parte dell'attore opponente. pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
-DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione e per l'effetto CONFERMA
l'opposto decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-CONDANNA la parte attrice opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta opposta, liquidate nella misura di € 2.540,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. III, cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5468/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI Parte_1 C.F._1 ANTONIO (C.F. ) , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il C.F._2 difensore avv. TRIPODI ANTONIO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
Cont
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTACCHI GIULIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 BERTACCHI CESARE ( ) VIA SAN QUINTINO 40 TORINO;
C.F._3 CP_3 ( ) PIAZZA M. FICINO, 65 50063 FIGLINE VALDARNO;
,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO 40 10121 TORINO presso il difensore avv. BERTACCHI GIULIO
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
rappresentato e difeso dall'avv. CARBONE LILIAN e dell'avv. Controparte_4 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 232 59100 PRATO presso il difensore avv. CARBONE LILIAN appresentato e difeso dall'avv. CARBONE LILIAN e dell'avv. elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 232 59100 PRATO presso il difensore avv. CARBONE LILIAN
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-ESTROMESSA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La parte presente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si controverte in merito al Decreto Ingiuntivo n. 936/2023 con il quale l'intestato
Tribunale di Firenze ha ingiunto al sig. deceduto nelle more Parte_1
dell'interposta presente opposizione e ora rappresentato dal Curatore della di lui eredità Con giacente, dott. di pagare in favore di . la somma di Controparte_5 CP_1
Euro 13.823,49 oltre interessi e spese del monitorio, in virtù della cessione del credito derivante dal saldo passivo del rapporto di apertura di credito su conto corrente n.
500708 acceso presso già CP_6 Controparte_7
[...]
L'ingiunto ha proposto opposizione avverso detto decreto Parte_1
ingiuntivo, notificatole a mani in data 09.03.2023 (doc. 13 alle gato alla comparsa
, mediante atto di citazione notificato in data 20.04.2023, quando ormai CP_8
spirato il termine perentorio di quaranta giorni assegnato in decreto ai fini dell'opposizione.
In assenza delle condizioni di cui all'art. 650 cpc, l'opposizione, ex artt. 641-645-
647 cpc, va dichiarata inammissibile e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato, con declaratoria di relativa definitiva esecutorietà.
Detta pronuncia dispensa dalla trattazione delle altre questioni agitate in giudizio.
Venendo alle spese di lite, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc e pertanto poste a carico della parte attrice opponente e liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 data la natura della decisione.
Nel caso non sussistono i presupposti per l'invocata condanna della parte attrice opponente ex art. 96, co. I e III cpc, dato che non sono ravvisabili profili di mala-fede o abuso del processo da parte dell'attore opponente. pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
-DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione e per l'effetto CONFERMA
l'opposto decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-CONDANNA la parte attrice opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta opposta, liquidate nella misura di € 2.540,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 3 di 3