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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/09/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del Giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4942 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Terzi;
Parte_1 C.F._1
attore
CONTRO
, in persona del Direttore generale legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Jorio;
convenuta
E
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_2 C.F._2
Pugliese; convenuto
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Roberto Chiodo;
convenuta
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_4
e difesa dall'Avv. Anna Berra;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 10 L'attore in epigrafe indicato conveniva l' il dott. Controparte_1 CP_2
nonché la , al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...] Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali subiti quale conseguenza del negligente e imperito trattamento da parte del dott. della frattura scomposta instabile del bacino con rotazione e migrazione CP_2 craniale dell'emipelvi di sinistra e diastasi della sinfisi pubica, che aveva determinato l'errata calcificazione del bacino con la conseguente compressione del nervo sciatico e la necessità di ricorrere ad ulteriori interventi chirurgici per la risoluzione della problematica. Nello specifico, deduceva che il 23.8.2014, essendo rimasto coinvolto in un incidente stradale, veniva trasportato, a mezzo dei sanitari del 118, presso il P.S. dell'Ospedale di Paola, ove, eseguita TAC e valutata la gravità del quadro clinico, ne veniva disposto il trasferimento presso l' con Controparte_5 ricovero nell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, avendo riportato “politrauma. Trauma addomino-pelvico con rottura di vescica, ematoma periparavescicale superiore, trauma scheletrico con frattura scomposta ala sacrale e branca ischio pubica sx. Frattura scomposta apofisi basa 3° metacarpo sinistro”; nella giornata successiva, veniva sottoposto ad intervento chirurgico, eseguito dal dott. di riduzione e sintesi della frattura a livello del bacino con fissatore esterno CP_2 assiale (FEA); il 27.8.2014 veniva trasferito presso l' Controparte_6
e il 30.8.2014 sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, sempre ad
[...] Controparte_5 opera del dott. di “ripresa riduzione frattura con fissatore esterno” con trazione CP_2 tensoscheletrica dell'arto sinistro e applicazione di guanto gessato;
il 3.10.2014, sebbene al controllo radiografico eseguito il giorno precedente fosse risultata la permanenza di “diastasi sinfisi pubica con risalita emibacino sinistro”, il veniva dimesso con programmazione di un Pt_1
controllo ambulatoriale a distanza di trenta giorni e prescrizione di riposo a letto, mobilizzazione attiva e passiva, rieducazione funzionale;
tuttavia, a distanza di pochi giorni dalle dimissioni, persistendo la sintomatologia dolorosa, in data 8.10.2014, l'attore si rivolgeva ad altra struttura sanitaria (European Hospital di Roma) ove veniva ricoverato con diagnosi di “frattura inveterata dell'anello pelvico tipo vertical shear” e, il giorno seguente, gli veniva rimosso chirurgicamente il fissatore esterno del bacino, mente il 15.10.2014, veniva eseguita “neurolisi delle radici L5 e S1 attraverso i forami, osteotomia dell'ala sacrale con stabilizzazione del sacro mediante utilizzo di barre e viti peduncolari”; il 24.10.2014, il iniziava un primo percorso riabilitativo presso il Pt_1 sino al 22.11.2014, cui ne seguiva un altro dall'1.12.2014 al 13.12.2014; Controparte_7
pagina 2 di 10 da ultimo, in data 10.1.2015, sempre presso il veniva eseguita la Controparte_8
rimozione dei mezzi di sintesi alla colonna, non più necessari.
Esponeva che in conseguenza dei fatti occorsi, aveva instaurato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi l'intestato Tribunale.
La convenuta si costituiva contestando ogni profilo di Controparte_1
responsabilità nonché la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta del sanitario e le lesioni riportate, osservando che già in sede di accertamento tecnico preventivo i Consulenti avevano escluso qualsiasi profilo di censura nell'assistenza medica prestata al Terzi.
Si costituiva il dott. , il quale resisteva alla domanda, evidenziando che Controparte_2
l'impianto di un fissatore esterno si era reso necessario in via di urgenza in considerazione della complessa frattura del bacino riportata dall'attore, la quale richiedeva nell'immediatezza un intervento di stabilizzazione delle condizioni emodinamiche e che i postumi lamentati erano da addebitarsi esclusivamente alla condotta negligente del il quale aveva rifiutato di proseguire Pt_1
con gli ulteriori trattamenti proposti dal dott. rivolgendosi ad altra struttura sanitaria. CP_2
Si costituiva la società , che preliminarmente eccepiva la carenza di Controparte_3
legittimazione passiva per mancanza di azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria, stante, allo stato, la mancata emanazione dei decreti attuativi della L. n. 24/2017, cui è subordinata l'operatività dell'art. 12 della citata legge;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda deducendo che, non essendo emersa alcuna responsabilità nella condotta dei sanitari in sede di ATP, le lesioni lamentate fossero da ricondursi unicamente al sinistro verificatosi.
Si costituiva, infine, la compagnia assicurativa chiamata in causa Controparte_4 dal convenuto dott. la quale preliminarmente eccepiva l'inoperatività della polizza CP_2 invocata in relazione ai fatti di causa, poiché non rientranti nell'oggetto della copertura assicurativa ed in ogni caso esclusi dall'ambito di operatività della stessa in quanto antecedenti al periodo di vigenza dell'assicurazione; nel merito, respingeva ogni profilo di responsabilità in capo al proprio assicurato, in ogni caso, da inquadrarsi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
Disposto il mutamento del rito e acquisito il fascicolo R.G. n. 1130/2019 (accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c.), il giudizio veniva istruito a mezzo di una nuova CTU medico-legale.
pagina 3 di 10 All'esito dei chiarimenti espletati all'udienza del 21.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia dei termini per gli scritti conclusionali, già concessi (e gli scritti rassegnati) in occasione della prima assunzione in decisione.
Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti, si precisa quanto segue.
Preliminarmente, deve osservarsi che nell'ambito della responsabilità contrattuale l'attore, oltre ad allegare l'inadempimento imputabile, è tenuto a provare il nesso di causalità tra illecito e il danno, elemento questo che deve accertarsi e provarsi secondo la regola del “più probabile che non”, dovendosi cioè verificare, in termini di probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi
(Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576), che l'opera del professionista, ovvero della struttura sanitaria abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018).
L'espletata CTU medico-legale, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass. 5487/19), ha escluso la responsabilità dei convenuti in ordine ai trattamenti eseguiti per fronteggiare il politrauma insorto a seguito del sinistro che ha visto coinvolto l'attore.
Va innanzitutto osservato che secondo le valutazioni espresse dai CTU la scelta degli specialisti ortopedici di eseguire il fissaggio esterno in conseguenza del grave quadro clinico in cui versava l'attore al momento del ricovero è stata ritenuta corretta e adeguata.
Invero, alla documentazione sanitaria esaminata dagli Ausiliari, emerge che il politrauma subito dall'attore coinvolse diversi organi e strutture osteoarticolari, viscerali, vascolari e nervose periferiche, determinando: Frattura scomposta pluri-frammentata dell'ala sacrale sin con evidente interessamento dei forami da S1 a S3; Frattura scomposta dell'apofisi trasverse di sin delle vertebre lombari II- III -IV e V;
Frattura della branca ischiopubica sin. con dislocazione antero- superiore emi-cingolo pelvico omolaterale e diastasi della sinfisi pubica di oltre 2,5 cm;
Frattura composta della cavità acetabolare sinistra e relativo pilastro posteriore;
Frattura del terzo prossimale del III metacarpo di sin.; Lesione della vescica;
Ematoma perirenale di sin.
In particolare, secondo il sistema ISS (Injury Severity Score) che valuta la gravità del politrauma, il quadro clinico del paziente al momento del ricovero era inquadrabile in uno score complessivo di 34, valore cui è associato un elevato rischio di mortalità (nelle prime 72 ore tra il 30 e il 50%) o pagina 4 di 10 di gravi complicanze settiche e di MODS (Sindrome da Disfunzione Multiorgano). Inoltre, la frattura pelvica complessa si caratterizzava sin dai primi istanti come emodinamicamente instabile.
Difatti, i dati clinici raccolti, nello specifico la severa anemia acuta (Hb 8.6 g/dL e 3,06x10^9/ml
RBC) da emorragie multiple artero-venose, lo scompenso metabolico (acidosi con Ph 7,17), la marcata ipotensione (PA 103/63, Fc 112 bpm), esprimevano le condizioni di uno shock emorragico incombente e pertanto, imponevano la necessità di un immediato intervento chirurgico ortopedico per la riduzione/sintesi delle fratture multiple del bacino e l'arresto dell'emorragia.
Dunque, tenuto conto della gravità del quadro clinico che si presentava, le buone pratiche cliniche in materia di chirurgia ortopedica, imponevano, quale priorità assoluta, quella di salvare la vita del politraumatizzato, mediante un intervento chirurgico ortopedico, rapido, veloce (da realizzarsi in
30') e il più possibile minimamente invasivo, in quanto il primo parametro sul quale si rende necessario intervenire è l'instabilità emodinamica del paziente e il trattamento ortopedico d'urgenza è considerato il Gold Standard Assoluto nel trattamento in urgenza delle fratture pelviche emodinamicamente instabili.
In ogni caso, va rilevato che le principali contestazioni di parte attrice attengono alla fase immediatamente successiva a quella c.d. di urgenza, censurando la scelta attendista del dott. nel mantenere il fissatore esterno, nonostante risultasse inidoneo a risolvere il CP_2 significativo disallineamento del bacino con l'aggiunta di avere gravemente leso il nervo sciatico, attraverso la compressione delle radici di L5 e S1 con tessuto cicatriziale e osseo.
Tali considerazioni sono state disattese (anche in questa sede) da parte dei CCTTUU.
Gli Ausiliari hanno reputato adeguata la scelta di mantenere impiantato, anche all'epoca delle dimissioni volontarie (3.10.2014), lo stabilizzatore esterno, con prescrizione di un controllo ravvicinato (28.10.2014), considerato che al momento delle dimissioni l'esame delle radiografie del bacino permetteva di apprezzare una buona tenuta del sistema di riduzione esterna praticato degli ortopedici.
In particolare, dall'esame RX del 2.10.2024 emergeva che la diastasi pubica, inevitabilmente realizzatasi in seguito grave trauma con frattura complessa del bacino (“Sostanzialmente immodificato” nel referto del 2 ottobre tecnicamente significa non guarito riferito al quadro generale”, cfr. chiarimenti del 21.05.25), era inferiore a 2,5 cm.
Dalla radiografia del 30.8.2014 si apprezzava una notevole riduzione della diastasi della sinfisi pubica (< a 2,5 cm), nonché una discreta riduzione della rima di frattura (<
2.0 cm).
pagina 5 di 10 Tali valori, secondo gli Ausiliari, consentivano di ritenere accettabile la riduzione d'insieme della frattura complessa del bacino e di attendere il successivo consolidamento delle fratture del bacino, considerato i tempi di attesa per la completa riparazione che può variare da sei mesi a un anno e mezzo, secondo le linee guida internazionali in materia. Solo ove persistano le indicazioni funzionali e cliniche successivamente a tale periodo si deve ricorrere ad una stabilizzazione interna risolutiva.
In sede di risposta alle osservazioni di parte attrice, i CCTTUU precisano che anche dalle proiezioni antero-posteriori ed outlet dell'esame Rx del 10/10/2014 emerge un riallineamento della sinfisi pubica, malgrado la diastasi persistente.
Infatti, in sede di chiarimenti, oltre a ribadire che la riduzione della diastasi della sinfisi pubica <
2,5 cm giustificava l'indicazione terapeutica di mantenere impiantato il fissatore esterno in attesa di successivo consolidamento della frattura del bacino, ribadivano che tale considerazioni non potevano essere smentite dalle ulteriori radiografie evidenziate da parte attrice dalle quali emerge la medesima distanza. L'esame strumentale del 10.10.2014 (pag. 30 della relazione) mostra, in effetti, un assetto complessivo ancora dismetrico, ma tale dato si pone a conferma della correttezza dell'approccio applicato dagli specialisti ortopedici di attesa del consolidamento della frattura che, nella casistica ortopedica, si realizza in tempi superiori, di almeno sei mesi, dovendosi ritenere precoce l'anticipazione della rimozione dei mezzi di sintesi con fissaggio interno ad una distanza di soli 52 giorni dal trauma;
tuttavia, pur se in una fase ancora molto precoce della stabilizzazione fisiologica, dall'esame emerge, in ogni caso, un apprezzabile riavvicinamento dei frammenti ossei interrotti dalla frattura, indice di efficacia dello stabilizzatore esterno.
Chiariscono, infatti, che “le ulteriori proiezioni cu fa riferimento parte attrice non smentiscono questo dato in quanto la distanza rimane identica, quello che si nota è invece uno sfasamento dell'emibacino, che però è frutto di una diversa proiezione nella radiografia”.
Quanto alla diversa e connessa questione della lesione al nervo sciatico, parte attrice addebita all'errato trattamento chirurgico di fissazione esterna del bacino la lesione da compressione delle radici spinali L5-S1, diagnosticata in occasione del successivo ricovero presso il Reparto di
Ortopedia dell'European Hospital di Roma, che avrebbe reso necessario effettuare, presso la suddetta struttura, un intervento di decompressione delle radici spinali interessate.
Sul punto, i Consulenti hanno evidenziato che tale compressione (e, dunque, la sintomatologia ad essa correlata) sia da porre in correlazione eziologica diretta con gli effetti della frattura sacrale di pagina 6 di 10 sinistra e non con un errato trattamento chirurgico né tantomeno con la non consona trazione trans- scheletrica che, secondo quanto affermato da parte attrice, avrebbe sollecitato eccessivamente e, quindi, leso irreparabilmente il nervo sciatico.
Nello specifico, i Consulenti hanno evidenziato che la frattura sacrale longitudinale della linea mediana di Zona III (vertical shear), qual è quella subita dal ricorrente, riporta un'incidenza pari al
56,7% di lesioni neurologiche. A ciò deve aggiungersi l'incidenza della frattura della cavità acetabolare sinistra, anch'essa esitata nel complesso traumatico subito dal ricorrente in data
23.08.2014, che contribuisce ad iscrivere la frattura in esame nel novero delle c1.4, categoria alla quale è associato il più alto coefficiente di complicanze neurologiche. Gli Ausiliari hanno, dunque, chiarito che il coinvolgimento del nervo sciatico è conseguito al fisiologico processo di riparazione ossea delle fratture che ha prodotto secondarie formazioni sclero-fibrotiche (tessuto cicatriziale) a carattere ostruente dei forami da S1 ad S3, ossia i forami di passaggio delle radici che formano appunto il nervo sciatico, ulteriormente osservando che, diversamente, nell'ipotesi in cui l'imbrigliamento delle strutture nervose fosse stato generato direttamente dall'infissione delle fisches (acuminati elementi metallici necessari alla solidarizzazione del fissatore esterno alle strutture ossee da ricomporre e ridurre), gli effetti si sarebbero evidenziati immediatamente
(AXONOTMESI) e non a distanza di 52 giorni. Tale dato consente di affermare che il coinvolgimento neurologico periferico sulle radici spinali L5-S1 non sia stato determinato dalla procedura interventistica di fissazione esterna.
In sede di chiarimenti, i CCTTUU hanno precisato, altresì, che l'intervento di decompressione delle radici spinali eseguito presso la struttura di Roma si è reso incombente in considerazione di una significativa sintomatologia dolorosa e paresi dell'arto inferiore di sinistra, insorta solo successivamente a seguito del processo fisiologico di ossificazione della frattura che ha coinvolto i forami. Durante il ricovero a la sintomatologia algica era compatibile con il trauma subito CP_1
e l'indicazione farmacologica con terapia di paracetamolo e lirical era corretta, anzi di primo livello.
L'intervento eseguito presso la struttura romana si era resa necessaria per un peggioramento del quadro clinico, in quanto la sintomatologia dolorosa si era riacutizzata conseguente ad una fibrosi il cui processo può avere tempistiche molto variabili (cfr “ può procedere in 10 giorni come in 2 minuti). Chiariscono gli Ausiliari che l'intervento di neurolisi va eseguito “nel momento in cui sorge la necessità, cioè in presenza di una condizione dolorosa che mina la motricità”, se l'osso pagina 7 di 10 continua a crescere, ma se non compromette la motricità si possono attendere sei mesi, per come indicato dalle linee guida nel corpo della relazione.
Pertanto, concludono che ove subentra una condizione dolorosa associata a quella deficitaria della motricità, come nel caso accertato all'arrivo presso l'European Hospital di Roma, l'intervento della neurolisi va fatto nei 30 giorni altrimenti si rischia un danno permanente, condizione che hanno escluso sussistesse a CP_1
Quanto, infine, all'ulteriore profilo sollevato, secondo cui il fissatore esterno non fosse stato correttamente posizionato, tanto da aver determinato un'infezione dei tessuti molli, poi riscontrata presso l'European Hospital di Roma e ricondotta alla mobilità delle fiches, i Consulenti hanno chiarito intanto che la “secrezione similpurulenta” rinvenuta nella struttura di Roma non era indicativa di un'infezione, bensì di una contaminazione non ancora evolutasi in infezione, che, difatti, non ha impedito di intervenire chirurgicamente, peraltro innescata dallo staffilococco aureus (per come emerso da esame colturale), agente batterico presente normalmente sulla superficie cutanea e non ossea, circostanza che consente di escludere che l'origine della contaminazione diagnosticata sia causalmente collegata alla presenza delle fiches. Sul punto, i
CTU hanno ulteriormente evidenziato che, in ogni caso, non si trattava di fiches mobili, bensì procidenti, ovvero che fuoriuscivano un po' dalla matrice ossea, considerato che, diversamente, accedendo alla prospettazione di parte attrice, non si sarebbe potuto ottenere il riallineamento in termini accettabili della sinfisi pubica.
Parte ricorrente contesta, altresì, l'errato trattamento terapeutico della lesione della parete vescicale anteriore riportata in seguito al trauma del 23.8.2014, deducendo che la scelta di affidare la risoluzione della problematica al mero inserimento del catetere vescicale, anziché intervenire chirurgicamente a suturare la vescica, avrebbe determinato l'insorgenza di un'infezione urinaria.
Riguardo a tale contestazione, i Consulenti d'ufficio (riscontrato che la lesione vescicale in questione si presentava di dimensioni molto contenute) hanno ritenuto corretto l'approccio osservato dai sanitari, in quanto aderente alle buone pratiche cliniche e alle linee-guida internazionali, le quali, in presenza di lesioni vescicali extraperitoneali non complicate - qual era quella che interessava il paziente - raccomandano di eseguire il drenaggio uretrale con catetere di
Foley, atteso che le piccole lacerazioni post-traumatiche della vescica (alla stregua di una fessurazione), nella stragrande maggioranza dei casi, giungono validamente alla risoluzione con un pagina 8 di 10 trattamento di tipo conservativo, in associazione ad un'adeguata terapia antibiotica per le infezioni del tratto urogenitale.
Pertanto, in considerazione del tipo di lacerazione di piccole dimensioni, extraperitoneale, tenuto conto della gravità delle condizioni generali del paziente, che in ogni caso avrebbero escluso qualsiasi altro trattamento di tipo chirurgico non a carattere di estrema urgenza, il trattamento eseguito era indicato dalle linee-guida internazionali e dalla pratica clinica urologica, tant'è che l'introduzione di un catetere vescicale di Foley per il continuo drenaggio dell'urina, unitamente alla somministrazione di adeguata terapia antibiotica, ha consentito la riparazione della lesione vescicale nei tempi attesi, ossia nell'arco temporale di tre settimane.
Secondo i CTU, pertanto, non sussiste alcuna correlazione causale tra l'insorgenza dell'infezione alle vie urinarie e l'applicazione del catetere - anzi imprescindibile - dovendosi questa, piuttosto, ascriversi all'inefficienza del sistema immunitario inevitabilmente indotta dal politrauma.
In conclusione, sulla base delle suddette considerazioni e dei chiarimenti resi dai CCTTUU in udienza, deve ritenersi non configurabile l'ipotesi contestata di responsabilità sanitaria.
La domanda, pertanto, va rigetta, evidenziandosi, peraltro, che i CCTTUU hanno escluso che residuino postumi permanenti eccendenti e correlati al sinistro, avendo, infatti, escluso anche i danni irreversibili al nervo sciatico, conclusione sostanzialmente in linea con quelle formulata dai
Consulenti nominati in sede di ATP.
Il rigetto della domanda assorbe ogni altra questione, anche quella relativa al rapporto di garanzia e alla chiamata diretta.
La complessità delle questioni affrontate e la natura prevalentemente tecnica giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali, anche in relazione alla posizione della tenuto conto del contrasto all'epoca esistente in punto di chiamata diretta delle CP_3 assicurazioni in ambito medico (es. T. Benevento n. 4221/2018 dell'1.11.2019). Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice soccombente nel giudizio e nella misura indicata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
pagina 9 di 10 - pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU, liquidate con separato decreto.
Cosenza, 18/09/2025
Il Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del Giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4942 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Terzi;
Parte_1 C.F._1
attore
CONTRO
, in persona del Direttore generale legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Jorio;
convenuta
E
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_2 C.F._2
Pugliese; convenuto
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Roberto Chiodo;
convenuta
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_4
e difesa dall'Avv. Anna Berra;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 10 L'attore in epigrafe indicato conveniva l' il dott. Controparte_1 CP_2
nonché la , al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...] Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali subiti quale conseguenza del negligente e imperito trattamento da parte del dott. della frattura scomposta instabile del bacino con rotazione e migrazione CP_2 craniale dell'emipelvi di sinistra e diastasi della sinfisi pubica, che aveva determinato l'errata calcificazione del bacino con la conseguente compressione del nervo sciatico e la necessità di ricorrere ad ulteriori interventi chirurgici per la risoluzione della problematica. Nello specifico, deduceva che il 23.8.2014, essendo rimasto coinvolto in un incidente stradale, veniva trasportato, a mezzo dei sanitari del 118, presso il P.S. dell'Ospedale di Paola, ove, eseguita TAC e valutata la gravità del quadro clinico, ne veniva disposto il trasferimento presso l' con Controparte_5 ricovero nell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, avendo riportato “politrauma. Trauma addomino-pelvico con rottura di vescica, ematoma periparavescicale superiore, trauma scheletrico con frattura scomposta ala sacrale e branca ischio pubica sx. Frattura scomposta apofisi basa 3° metacarpo sinistro”; nella giornata successiva, veniva sottoposto ad intervento chirurgico, eseguito dal dott. di riduzione e sintesi della frattura a livello del bacino con fissatore esterno CP_2 assiale (FEA); il 27.8.2014 veniva trasferito presso l' Controparte_6
e il 30.8.2014 sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, sempre ad
[...] Controparte_5 opera del dott. di “ripresa riduzione frattura con fissatore esterno” con trazione CP_2 tensoscheletrica dell'arto sinistro e applicazione di guanto gessato;
il 3.10.2014, sebbene al controllo radiografico eseguito il giorno precedente fosse risultata la permanenza di “diastasi sinfisi pubica con risalita emibacino sinistro”, il veniva dimesso con programmazione di un Pt_1
controllo ambulatoriale a distanza di trenta giorni e prescrizione di riposo a letto, mobilizzazione attiva e passiva, rieducazione funzionale;
tuttavia, a distanza di pochi giorni dalle dimissioni, persistendo la sintomatologia dolorosa, in data 8.10.2014, l'attore si rivolgeva ad altra struttura sanitaria (European Hospital di Roma) ove veniva ricoverato con diagnosi di “frattura inveterata dell'anello pelvico tipo vertical shear” e, il giorno seguente, gli veniva rimosso chirurgicamente il fissatore esterno del bacino, mente il 15.10.2014, veniva eseguita “neurolisi delle radici L5 e S1 attraverso i forami, osteotomia dell'ala sacrale con stabilizzazione del sacro mediante utilizzo di barre e viti peduncolari”; il 24.10.2014, il iniziava un primo percorso riabilitativo presso il Pt_1 sino al 22.11.2014, cui ne seguiva un altro dall'1.12.2014 al 13.12.2014; Controparte_7
pagina 2 di 10 da ultimo, in data 10.1.2015, sempre presso il veniva eseguita la Controparte_8
rimozione dei mezzi di sintesi alla colonna, non più necessari.
Esponeva che in conseguenza dei fatti occorsi, aveva instaurato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi l'intestato Tribunale.
La convenuta si costituiva contestando ogni profilo di Controparte_1
responsabilità nonché la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta del sanitario e le lesioni riportate, osservando che già in sede di accertamento tecnico preventivo i Consulenti avevano escluso qualsiasi profilo di censura nell'assistenza medica prestata al Terzi.
Si costituiva il dott. , il quale resisteva alla domanda, evidenziando che Controparte_2
l'impianto di un fissatore esterno si era reso necessario in via di urgenza in considerazione della complessa frattura del bacino riportata dall'attore, la quale richiedeva nell'immediatezza un intervento di stabilizzazione delle condizioni emodinamiche e che i postumi lamentati erano da addebitarsi esclusivamente alla condotta negligente del il quale aveva rifiutato di proseguire Pt_1
con gli ulteriori trattamenti proposti dal dott. rivolgendosi ad altra struttura sanitaria. CP_2
Si costituiva la società , che preliminarmente eccepiva la carenza di Controparte_3
legittimazione passiva per mancanza di azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria, stante, allo stato, la mancata emanazione dei decreti attuativi della L. n. 24/2017, cui è subordinata l'operatività dell'art. 12 della citata legge;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda deducendo che, non essendo emersa alcuna responsabilità nella condotta dei sanitari in sede di ATP, le lesioni lamentate fossero da ricondursi unicamente al sinistro verificatosi.
Si costituiva, infine, la compagnia assicurativa chiamata in causa Controparte_4 dal convenuto dott. la quale preliminarmente eccepiva l'inoperatività della polizza CP_2 invocata in relazione ai fatti di causa, poiché non rientranti nell'oggetto della copertura assicurativa ed in ogni caso esclusi dall'ambito di operatività della stessa in quanto antecedenti al periodo di vigenza dell'assicurazione; nel merito, respingeva ogni profilo di responsabilità in capo al proprio assicurato, in ogni caso, da inquadrarsi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
Disposto il mutamento del rito e acquisito il fascicolo R.G. n. 1130/2019 (accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c.), il giudizio veniva istruito a mezzo di una nuova CTU medico-legale.
pagina 3 di 10 All'esito dei chiarimenti espletati all'udienza del 21.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia dei termini per gli scritti conclusionali, già concessi (e gli scritti rassegnati) in occasione della prima assunzione in decisione.
Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti, si precisa quanto segue.
Preliminarmente, deve osservarsi che nell'ambito della responsabilità contrattuale l'attore, oltre ad allegare l'inadempimento imputabile, è tenuto a provare il nesso di causalità tra illecito e il danno, elemento questo che deve accertarsi e provarsi secondo la regola del “più probabile che non”, dovendosi cioè verificare, in termini di probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi
(Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576), che l'opera del professionista, ovvero della struttura sanitaria abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018).
L'espletata CTU medico-legale, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass. 5487/19), ha escluso la responsabilità dei convenuti in ordine ai trattamenti eseguiti per fronteggiare il politrauma insorto a seguito del sinistro che ha visto coinvolto l'attore.
Va innanzitutto osservato che secondo le valutazioni espresse dai CTU la scelta degli specialisti ortopedici di eseguire il fissaggio esterno in conseguenza del grave quadro clinico in cui versava l'attore al momento del ricovero è stata ritenuta corretta e adeguata.
Invero, alla documentazione sanitaria esaminata dagli Ausiliari, emerge che il politrauma subito dall'attore coinvolse diversi organi e strutture osteoarticolari, viscerali, vascolari e nervose periferiche, determinando: Frattura scomposta pluri-frammentata dell'ala sacrale sin con evidente interessamento dei forami da S1 a S3; Frattura scomposta dell'apofisi trasverse di sin delle vertebre lombari II- III -IV e V;
Frattura della branca ischiopubica sin. con dislocazione antero- superiore emi-cingolo pelvico omolaterale e diastasi della sinfisi pubica di oltre 2,5 cm;
Frattura composta della cavità acetabolare sinistra e relativo pilastro posteriore;
Frattura del terzo prossimale del III metacarpo di sin.; Lesione della vescica;
Ematoma perirenale di sin.
In particolare, secondo il sistema ISS (Injury Severity Score) che valuta la gravità del politrauma, il quadro clinico del paziente al momento del ricovero era inquadrabile in uno score complessivo di 34, valore cui è associato un elevato rischio di mortalità (nelle prime 72 ore tra il 30 e il 50%) o pagina 4 di 10 di gravi complicanze settiche e di MODS (Sindrome da Disfunzione Multiorgano). Inoltre, la frattura pelvica complessa si caratterizzava sin dai primi istanti come emodinamicamente instabile.
Difatti, i dati clinici raccolti, nello specifico la severa anemia acuta (Hb 8.6 g/dL e 3,06x10^9/ml
RBC) da emorragie multiple artero-venose, lo scompenso metabolico (acidosi con Ph 7,17), la marcata ipotensione (PA 103/63, Fc 112 bpm), esprimevano le condizioni di uno shock emorragico incombente e pertanto, imponevano la necessità di un immediato intervento chirurgico ortopedico per la riduzione/sintesi delle fratture multiple del bacino e l'arresto dell'emorragia.
Dunque, tenuto conto della gravità del quadro clinico che si presentava, le buone pratiche cliniche in materia di chirurgia ortopedica, imponevano, quale priorità assoluta, quella di salvare la vita del politraumatizzato, mediante un intervento chirurgico ortopedico, rapido, veloce (da realizzarsi in
30') e il più possibile minimamente invasivo, in quanto il primo parametro sul quale si rende necessario intervenire è l'instabilità emodinamica del paziente e il trattamento ortopedico d'urgenza è considerato il Gold Standard Assoluto nel trattamento in urgenza delle fratture pelviche emodinamicamente instabili.
In ogni caso, va rilevato che le principali contestazioni di parte attrice attengono alla fase immediatamente successiva a quella c.d. di urgenza, censurando la scelta attendista del dott. nel mantenere il fissatore esterno, nonostante risultasse inidoneo a risolvere il CP_2 significativo disallineamento del bacino con l'aggiunta di avere gravemente leso il nervo sciatico, attraverso la compressione delle radici di L5 e S1 con tessuto cicatriziale e osseo.
Tali considerazioni sono state disattese (anche in questa sede) da parte dei CCTTUU.
Gli Ausiliari hanno reputato adeguata la scelta di mantenere impiantato, anche all'epoca delle dimissioni volontarie (3.10.2014), lo stabilizzatore esterno, con prescrizione di un controllo ravvicinato (28.10.2014), considerato che al momento delle dimissioni l'esame delle radiografie del bacino permetteva di apprezzare una buona tenuta del sistema di riduzione esterna praticato degli ortopedici.
In particolare, dall'esame RX del 2.10.2024 emergeva che la diastasi pubica, inevitabilmente realizzatasi in seguito grave trauma con frattura complessa del bacino (“Sostanzialmente immodificato” nel referto del 2 ottobre tecnicamente significa non guarito riferito al quadro generale”, cfr. chiarimenti del 21.05.25), era inferiore a 2,5 cm.
Dalla radiografia del 30.8.2014 si apprezzava una notevole riduzione della diastasi della sinfisi pubica (< a 2,5 cm), nonché una discreta riduzione della rima di frattura (<
2.0 cm).
pagina 5 di 10 Tali valori, secondo gli Ausiliari, consentivano di ritenere accettabile la riduzione d'insieme della frattura complessa del bacino e di attendere il successivo consolidamento delle fratture del bacino, considerato i tempi di attesa per la completa riparazione che può variare da sei mesi a un anno e mezzo, secondo le linee guida internazionali in materia. Solo ove persistano le indicazioni funzionali e cliniche successivamente a tale periodo si deve ricorrere ad una stabilizzazione interna risolutiva.
In sede di risposta alle osservazioni di parte attrice, i CCTTUU precisano che anche dalle proiezioni antero-posteriori ed outlet dell'esame Rx del 10/10/2014 emerge un riallineamento della sinfisi pubica, malgrado la diastasi persistente.
Infatti, in sede di chiarimenti, oltre a ribadire che la riduzione della diastasi della sinfisi pubica <
2,5 cm giustificava l'indicazione terapeutica di mantenere impiantato il fissatore esterno in attesa di successivo consolidamento della frattura del bacino, ribadivano che tale considerazioni non potevano essere smentite dalle ulteriori radiografie evidenziate da parte attrice dalle quali emerge la medesima distanza. L'esame strumentale del 10.10.2014 (pag. 30 della relazione) mostra, in effetti, un assetto complessivo ancora dismetrico, ma tale dato si pone a conferma della correttezza dell'approccio applicato dagli specialisti ortopedici di attesa del consolidamento della frattura che, nella casistica ortopedica, si realizza in tempi superiori, di almeno sei mesi, dovendosi ritenere precoce l'anticipazione della rimozione dei mezzi di sintesi con fissaggio interno ad una distanza di soli 52 giorni dal trauma;
tuttavia, pur se in una fase ancora molto precoce della stabilizzazione fisiologica, dall'esame emerge, in ogni caso, un apprezzabile riavvicinamento dei frammenti ossei interrotti dalla frattura, indice di efficacia dello stabilizzatore esterno.
Chiariscono, infatti, che “le ulteriori proiezioni cu fa riferimento parte attrice non smentiscono questo dato in quanto la distanza rimane identica, quello che si nota è invece uno sfasamento dell'emibacino, che però è frutto di una diversa proiezione nella radiografia”.
Quanto alla diversa e connessa questione della lesione al nervo sciatico, parte attrice addebita all'errato trattamento chirurgico di fissazione esterna del bacino la lesione da compressione delle radici spinali L5-S1, diagnosticata in occasione del successivo ricovero presso il Reparto di
Ortopedia dell'European Hospital di Roma, che avrebbe reso necessario effettuare, presso la suddetta struttura, un intervento di decompressione delle radici spinali interessate.
Sul punto, i Consulenti hanno evidenziato che tale compressione (e, dunque, la sintomatologia ad essa correlata) sia da porre in correlazione eziologica diretta con gli effetti della frattura sacrale di pagina 6 di 10 sinistra e non con un errato trattamento chirurgico né tantomeno con la non consona trazione trans- scheletrica che, secondo quanto affermato da parte attrice, avrebbe sollecitato eccessivamente e, quindi, leso irreparabilmente il nervo sciatico.
Nello specifico, i Consulenti hanno evidenziato che la frattura sacrale longitudinale della linea mediana di Zona III (vertical shear), qual è quella subita dal ricorrente, riporta un'incidenza pari al
56,7% di lesioni neurologiche. A ciò deve aggiungersi l'incidenza della frattura della cavità acetabolare sinistra, anch'essa esitata nel complesso traumatico subito dal ricorrente in data
23.08.2014, che contribuisce ad iscrivere la frattura in esame nel novero delle c1.4, categoria alla quale è associato il più alto coefficiente di complicanze neurologiche. Gli Ausiliari hanno, dunque, chiarito che il coinvolgimento del nervo sciatico è conseguito al fisiologico processo di riparazione ossea delle fratture che ha prodotto secondarie formazioni sclero-fibrotiche (tessuto cicatriziale) a carattere ostruente dei forami da S1 ad S3, ossia i forami di passaggio delle radici che formano appunto il nervo sciatico, ulteriormente osservando che, diversamente, nell'ipotesi in cui l'imbrigliamento delle strutture nervose fosse stato generato direttamente dall'infissione delle fisches (acuminati elementi metallici necessari alla solidarizzazione del fissatore esterno alle strutture ossee da ricomporre e ridurre), gli effetti si sarebbero evidenziati immediatamente
(AXONOTMESI) e non a distanza di 52 giorni. Tale dato consente di affermare che il coinvolgimento neurologico periferico sulle radici spinali L5-S1 non sia stato determinato dalla procedura interventistica di fissazione esterna.
In sede di chiarimenti, i CCTTUU hanno precisato, altresì, che l'intervento di decompressione delle radici spinali eseguito presso la struttura di Roma si è reso incombente in considerazione di una significativa sintomatologia dolorosa e paresi dell'arto inferiore di sinistra, insorta solo successivamente a seguito del processo fisiologico di ossificazione della frattura che ha coinvolto i forami. Durante il ricovero a la sintomatologia algica era compatibile con il trauma subito CP_1
e l'indicazione farmacologica con terapia di paracetamolo e lirical era corretta, anzi di primo livello.
L'intervento eseguito presso la struttura romana si era resa necessaria per un peggioramento del quadro clinico, in quanto la sintomatologia dolorosa si era riacutizzata conseguente ad una fibrosi il cui processo può avere tempistiche molto variabili (cfr “ può procedere in 10 giorni come in 2 minuti). Chiariscono gli Ausiliari che l'intervento di neurolisi va eseguito “nel momento in cui sorge la necessità, cioè in presenza di una condizione dolorosa che mina la motricità”, se l'osso pagina 7 di 10 continua a crescere, ma se non compromette la motricità si possono attendere sei mesi, per come indicato dalle linee guida nel corpo della relazione.
Pertanto, concludono che ove subentra una condizione dolorosa associata a quella deficitaria della motricità, come nel caso accertato all'arrivo presso l'European Hospital di Roma, l'intervento della neurolisi va fatto nei 30 giorni altrimenti si rischia un danno permanente, condizione che hanno escluso sussistesse a CP_1
Quanto, infine, all'ulteriore profilo sollevato, secondo cui il fissatore esterno non fosse stato correttamente posizionato, tanto da aver determinato un'infezione dei tessuti molli, poi riscontrata presso l'European Hospital di Roma e ricondotta alla mobilità delle fiches, i Consulenti hanno chiarito intanto che la “secrezione similpurulenta” rinvenuta nella struttura di Roma non era indicativa di un'infezione, bensì di una contaminazione non ancora evolutasi in infezione, che, difatti, non ha impedito di intervenire chirurgicamente, peraltro innescata dallo staffilococco aureus (per come emerso da esame colturale), agente batterico presente normalmente sulla superficie cutanea e non ossea, circostanza che consente di escludere che l'origine della contaminazione diagnosticata sia causalmente collegata alla presenza delle fiches. Sul punto, i
CTU hanno ulteriormente evidenziato che, in ogni caso, non si trattava di fiches mobili, bensì procidenti, ovvero che fuoriuscivano un po' dalla matrice ossea, considerato che, diversamente, accedendo alla prospettazione di parte attrice, non si sarebbe potuto ottenere il riallineamento in termini accettabili della sinfisi pubica.
Parte ricorrente contesta, altresì, l'errato trattamento terapeutico della lesione della parete vescicale anteriore riportata in seguito al trauma del 23.8.2014, deducendo che la scelta di affidare la risoluzione della problematica al mero inserimento del catetere vescicale, anziché intervenire chirurgicamente a suturare la vescica, avrebbe determinato l'insorgenza di un'infezione urinaria.
Riguardo a tale contestazione, i Consulenti d'ufficio (riscontrato che la lesione vescicale in questione si presentava di dimensioni molto contenute) hanno ritenuto corretto l'approccio osservato dai sanitari, in quanto aderente alle buone pratiche cliniche e alle linee-guida internazionali, le quali, in presenza di lesioni vescicali extraperitoneali non complicate - qual era quella che interessava il paziente - raccomandano di eseguire il drenaggio uretrale con catetere di
Foley, atteso che le piccole lacerazioni post-traumatiche della vescica (alla stregua di una fessurazione), nella stragrande maggioranza dei casi, giungono validamente alla risoluzione con un pagina 8 di 10 trattamento di tipo conservativo, in associazione ad un'adeguata terapia antibiotica per le infezioni del tratto urogenitale.
Pertanto, in considerazione del tipo di lacerazione di piccole dimensioni, extraperitoneale, tenuto conto della gravità delle condizioni generali del paziente, che in ogni caso avrebbero escluso qualsiasi altro trattamento di tipo chirurgico non a carattere di estrema urgenza, il trattamento eseguito era indicato dalle linee-guida internazionali e dalla pratica clinica urologica, tant'è che l'introduzione di un catetere vescicale di Foley per il continuo drenaggio dell'urina, unitamente alla somministrazione di adeguata terapia antibiotica, ha consentito la riparazione della lesione vescicale nei tempi attesi, ossia nell'arco temporale di tre settimane.
Secondo i CTU, pertanto, non sussiste alcuna correlazione causale tra l'insorgenza dell'infezione alle vie urinarie e l'applicazione del catetere - anzi imprescindibile - dovendosi questa, piuttosto, ascriversi all'inefficienza del sistema immunitario inevitabilmente indotta dal politrauma.
In conclusione, sulla base delle suddette considerazioni e dei chiarimenti resi dai CCTTUU in udienza, deve ritenersi non configurabile l'ipotesi contestata di responsabilità sanitaria.
La domanda, pertanto, va rigetta, evidenziandosi, peraltro, che i CCTTUU hanno escluso che residuino postumi permanenti eccendenti e correlati al sinistro, avendo, infatti, escluso anche i danni irreversibili al nervo sciatico, conclusione sostanzialmente in linea con quelle formulata dai
Consulenti nominati in sede di ATP.
Il rigetto della domanda assorbe ogni altra questione, anche quella relativa al rapporto di garanzia e alla chiamata diretta.
La complessità delle questioni affrontate e la natura prevalentemente tecnica giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali, anche in relazione alla posizione della tenuto conto del contrasto all'epoca esistente in punto di chiamata diretta delle CP_3 assicurazioni in ambito medico (es. T. Benevento n. 4221/2018 dell'1.11.2019). Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice soccombente nel giudizio e nella misura indicata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
pagina 9 di 10 - pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU, liquidate con separato decreto.
Cosenza, 18/09/2025
Il Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza
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