Art. 13.
Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574 , modificate dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali speciali.
Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574 , modificate dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali speciali.