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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 953/2025 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Sig. , con sede in Crema (CR), Via della Parte_2
Pierina 5/7, elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre n. 33/8, presso lo studio dell'Avv. Teo Tirelli, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce all'opposizione
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Vittoria (RG), c.da Pozzo Ribaudo s.n.c., CP_1
P.IVA: , in persona dell'amministratore unico sig. P.IVA_2 CP_2
- rappresentata e difesa come da procura in allegato alla comparsa di
[...] risposta dall'Avv. Daniela Rocco, con studio in Siracusa, via Unione Sovietica
6/C, ed elettivamente domiciliata in Corso Umberto I, Scicli (RG), presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Pacetto
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2025 (R.G. n. 259/2025), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 6/2/2025, notificato il 18/2/2025, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 72.095,15 (oltre interessi di mora), per un totale di Euro 83.203,89, a seguito dell'asserito mancato pagamento di fatture emesse nel periodo gennaio 2023-agosto 2024, tutte relative a forniture di imballaggi eseguite in favore della medesima. Chiedeva l'opponente “1) in via principale, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 125/2025 emesso in data 6/2/2025 dal Tribunale di Ragusa avente R.G. n. 259/2025, notificato in data 18/2/2025, accertando che nessuna somma è dovuta da a per i titoli dedotti da Parte_1 CP_1 quest'ultima, respingendo pertanto la domanda formulata dalla stessa in sede monitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza di un diritto di credito in capo a per i titoli dedotti, con ogni consequenziale CP_1 pronuncia;
3) in via di eccezione riconvenzionale, accertare la sussistenza di un credito complessivo pari ad Euro 84.694,85, di cui Euro 70.717,99 già accertati giudizialmente, di nei confronti Parte_1 di parte avversa, e di conseguenza dichiarare estinti per compensazione i crediti azionati da con il decreto ingiuntivo opposto”. CP_1
Si costituiva la la quale chiedeva “1) confermare il decreto CP_1 ingiuntivo n. 125/2025, emesso in data 6/2/2025 dal Tribunale di Ragusa, avente R.G. n. 259/2025, notificato in data 18/2/2025, per la parte relativa alla condanna al pagamento della sorte capitale, in quanto il suddetto 4
credito è incontestato, e ritenere pertanto che è creditrice nei CP_1 confronti di della somma di euro Parte_1
72.095,15; 2) operare la compensazione fra i crediti vantati da e CP_1 quelli indicati da e dichiarare pertanto Parte_1 estinte le posizioni creditorie delle parti;
3) compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio”.
In particolare, riferiva la società opposta che, con ordinanza emessa in data 16 aprile 2025, il Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione aveva pronunciato la revoca del sequestro di prevenzione nei riguardi della medesima, precedentemente disposto nell'ambito del procedimento ablativo n. 216/2021 R.S.S., e, in ragione dell'avvenuto dissequestro, il 100% delle quote del capitale sociale di era stato restituito al CP_1 proprietario, con conseguente revoca dell'amministrazione giudiziaria.
Ciò premesso, stante l'intervenuta revoca della misura di prevenzione in precedenza disposta nei confronti della società opposta, appare ammissibile la chiesta compensazione tra i rispettivi crediti vantati dall'una parte nei riguardi dell'altra, diversamente dalla situazione esistente all'epoca dell'instaurazione della procedura monitoria, allorquando era stato disposto il sequestro dei beni della società opposta, con conseguente inopponibilità in compensazione nei suoi riguardi dei crediti, vantati dall'opponente, sorti anteriormente alla procedura speciale prevista dal c.d. Codice Antimafia.
Ed invero, la sottoposizione di una società alla confisca o al sequestro di prevenzione in sede penale determina l'applicazione della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, e segnatamente delle disposizioni dettate dagli articoli 52 ss., in virtù delle quali le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59. Invero, l'art. 52, libro I, titolo IV (“La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”), capo I, del “Codice antimafia”, rubricato “Diritti dei terzi”, dispone che: “1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti 5
assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento” Il secondo comma dispone che “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”. Tutti i crediti vantati da terzi nei confronti della società sequestrata devono pertanto essere accertati attraverso la specifica procedura prevista dagli artt. 52, 57, 58 e 59 del D.lgs. 6.09.2011, n. 159, c.d. Codice Antimafia. L'apposito sub-procedimento di accertamento è svolto sotto la direzione del giudice delegato, con l'ausilio dell'amministratore giudiziario. Il procedimento si articola in numerose fasi: formazione dell'elenco dei creditori e fissazione dell'udienza di verifica dei crediti;
presentazione delle domande da parte dei creditori;
udienza di verifica dei crediti e dello stato passivo e formazione dello stato passivo;
vendita e liquidazione dei beni, anche prima della confisca definitiva;
redazione del progetto e del piano di pagamento dei crediti;
pagamento dei crediti. Il Codice delle leggi antimafia non solo ha introdotto un procedimento di verifica dei crediti ma, nel contempo, ha sancito espressamente il divieto di azioni esecutive sui beni sequestrati (cfr. art. 55 D. Lgs. n. 159/2011). Dunque il credito vantato nei confronti di una società sottoposta a sequestro/confisca, in base alla normativa antimafia, può essere fatto valere solo secondo le suindicate modalità previste dal Codice Antimafia. La sussistenza di limiti alla tutela dei terzi è infatti funzionale alla salvaguardia delle finalità proprie della misura di prevenzione antimafia, garantendo l'effettività della misura ablativa. Le ragioni di tutela dei terzi creditori, a seguito dei provvedimenti emessi, per le finalità della normativa citata, sono pretermesse rispetto alla prevalente esigenza di tutela della collettività; di conseguenza il terzo titolare di un credito, sorto anteriormente alla procedura, può essere considerato effettivo titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, solo allorquando dimostri, nel suddetto procedimento di verifica, la propria buona fede e l'affidamento incolpevole, rendendosi dunque necessario accertarne l'estraneità all'attività delittuosa del debitore. Prima di procedere al soddisfacimento dei crediti, pertanto, deve verificarsi l'esistenza di essi, ovvero il mancato collegamento tra l'attività illecita e il credito vantato, nonché la buona fede e l'affidamento incolpevole del 6
creditore. La ratio della normativa in questione è dunque nel senso che la sussistenza di limiti alla tutela dei terzi è funzionale alla salvaguardia delle finalità proprie della misura di prevenzione antimafia, garantendo l'effettività della misura ablativa. Al riguardo la Suprema Corte ha da sempre ritenuto che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi un margine di abbassamento della tutela dei crediti del soggetto sospettato di appartenenza ad associazioni mafiose costituisce il prezzo ragionevole dell'obiettivo di avanzamento della tutela della collettività contro il fenomeno della delinquenza mafiosa perseguito dalla legge” (ex multis Cass. Civile 3 luglio 1997 n.5988). Più recentemente la Corte di Cassazione (sentenza n.24311 ud. 01/04/2022
– deposito del 23/06/2022), in tema di misure di prevenzione reali, ha ribadito che la separazione dei beni assoggettati a sequestro o a confisca di prevenzione determina, in ragione dell'autonomia dell'accertamento endo- prevenzionale, la devoluzione al giudice delegato dal tribunale di prevenzione della verifica ex artt. 52 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 150, dei crediti e dei diritti dei terzi, sicché, ove siano pendenti giudizi di impugnazione relativi a crediti e a diritti inerenti a rapporti oggetto del sequestro di prevenzione, prevale l'accertamento interno a tale procedimento. L'accertamento dei crediti vantati dai terzi, sorti anteriormente al provvedimento che ha disposto il sequestro (come nel caso in oggetto), deve avvenire dinanzi al Giudice Delegato nel procedimento in sede penale, secondo la procedura prevista da titolo IV del D.lgs. 159/2011 artt. 52 e 57- 59 e ss., in materia di tutela dei crediti vantati dai terzi nei confronti di società sottoposte a sequestro o confisca per reati di stampo mafioso (cfr. Sentenza Trib. di Alessandria n. 323/2023 del 17-04-2023).
E' significativa, peraltro, l'assenza nel Codice Antimafia di una norma sulla compensazione dei crediti analoga a quella di cui all'art. 56 L.fall.
Ciò posto, nella specie dalle risultanze acquisite in atti e da quanto dichiarato dalle parti medesime, tra il 2018 e il 2021, e CP_1 [...]
entrambe produttrici d'imballaggi in cartone, avevano Parte_1 instaurato dei rapporti in conto lavoro e in conto vendita, in virtù dei quali, in taluni casi, forniva a la merce che l'opposta Parte_1 CP_1 avrebbe poi venduto, dopo averla assemblata, ai propri clienti, mentre in 7
altri incaricava di montare il cartone per Parte_1 CP_1 conto della stessa opponente e di consegnarlo ai suoi clienti.
Dal 2023, a seguito della costituzione di , e del Parte_1 conferimento da parte di del ramo di azienda relativo alla Parte_1 produzione d'imballaggi, il rapporto commerciale, precedentemente instaurato fra e veniva proseguito fra le CP_1 Parte_1 odierne parti in causa, con relativa compensazione delle rispettive partite contabili fino al 25 maggio del 2023, data del sequestro delle quote del capitale sociale di con nomina di un amministratore giudiziario. CP_1
Dal momento del sequestro, la società opposta era pertanto soggetta al controllo del Tribunale di Catania, Misure di Prevenzione, e quindi alla disciplina del codice antimafia, da intendersi speciale, e prevalente su quella civilistica.
L'applicazione del sequestro alle quote del capitale sociale dell'opposta era stata comunicata da a tutti i clienti/fornitori, tra i quali CP_1 [...]
Parte_1
In particolare, con mail del 29.6.2023, inviata in risposta alla richiesta di compensazione formulata dall'opponente, dichiarava che la CP_1 compensazione anzidetta non era stata autorizzata dall'amministratore giudiziario, e che pertanto andava annullata, in quanto, ai sensi del codice antimafia, i crediti maturati dai terzi, in data antecedente al decreto che dispone la misura di prevenzione nei confronti del soggetto debitore, sono soggetti alla cosiddetta "verifica dei crediti", ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.lgs 159/11, operata dal giudice delegato alla misura di prevenzione in data successiva all'eventuale sentenza di confisca di primo grado.
Tale disciplina non è suscettibile di deroga neppure nell'ipotesi di un credito opposto in compensazione.
In data 10.1.2024, a seguito dell'ulteriore lettera inviava dall'opponente, ribadiva di non poter procedere alla compensazione richiesta, in CP_1 relazione ai crediti maturati da prima del Parte_1 sequestro, e che tale operazione era possibile solo per quelli sorti successivamente, soggetti all'ordinaria disciplina del codice civile. 8
In pari tempo, diffidava l'opponente a corrispondere l'importo di CP_1 euro 78.275,28, ovvero il credito derivante dalle fatture emesse nei confronti di e non corrisposto. Parte_1
L'unica compensazione consentita dalla società opposta era dunque quella relativa ai crediti sorti dopo il sequestro.
Ferma restando l'inammissibilità e inopponibilità dell'eccepita compensazione relativamente ai crediti sorti in data antecedente rispetto al disposto decreto di sequestro, tale questione deve comunque intendersi superata e venuta meno all'esito della sopravvenuta revoca del sequestro di prevenzione, disposta con ordinanza emessa in data 16 aprile 2025 dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione.
Nel merito il credito vantato da sulla scorta delle fatture emesse, e CP_1 dell'altra documentazione in atti, è incontestato, e riconosciuto dalla stessa opponente, la quale ha opposto in compensazione dei propri controcrediti nei confronti dell'opposta.
La ha chiesto riconoscersi il proprio credito nei confronti CP_1 dell'opponente per l'importo complessivo di euro 72.095,15, come da fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, ma al contempo ha rinunciato agli interessi di mora e alle spese legali liquidati nel decreto opposto, essendo venuti meno i presupposti per chiedere il pagamento di tali somme dopo la revoca della misura ablativa.
Tale credito non contestato andrà pertanto compensato con i crediti di controparte, con conseguente revoca del decreto opposto.
La peculiarità della vicenda giuridica in esame che ha interessato la società opposta, e l'avvenuto deposito del ricorso per decreto ingiuntivo durante la vigenza del sequestro delle quote di Packart, con consequenziale applicazione della disciplina del codice antimafia, in relazione alla gestione dell'azienda e dei rapporti con i terzi - con relativa inammissibilità e inoperatività dell'eccezione di compensazione con i crediti sorti anteriormente alla disposta misura cautelare penale -, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite, come richiesto dalla società opposta. 9
Si precisa, infine, che, a fronte dell'intervenuta costituzione della parte opposta pochi giorni prima rispetto alla data dell'udienza, svolta con modalità cartolare, la controparte, la quale ben avrebbe potuto richiedere, fino alla data dell'udienza citata, l'eventuale concessione di un termine per controdedurre alle argomentazioni della suddetta, è rimasta inerte sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Revoca il D.I. n. 125/2025, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
04.02.2025, depositato il 06.02.2025 (R.G.n. 259/2025).
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo