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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16181/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16181/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 aprile 2025 alle ore 9,10 innanzi alla dott.ssa Chiara Breschi, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. GIARDINA DAVIDE il quale si Controparte_1 riporta agli atti, insiste nelle conclusioni precisate, in particolare nell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione. Chiede discutersi la causa.
Il Giudice onorario
Dopo breve discussione orale e previo ritiro in Camera di Consiglio per deliberare, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da considerarsi parte integrante del presente verbale
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16181/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MILANI LORENZO con domicilio eletto presso il Parte_1 suo studio in VIA PROVINCIALE 52 50038 SCARPERIA E SAN PIERO
contro rappresentato e difeso dall'avv. GIARDINA Controparte_1
DAVIDE con domicilio eletto presso il suo studio in VIA FILIPPO SCHIASSI 7 40138 BOLOGNA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (d'ora in poi solo ) otteneva dal Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. 2711/24 emesso in data 15/07/24 nei confronti di Pt_1 per l'importo di € 16.593,83= in forza della fattura n. 30/24, per il costo della riparazione
[...] eseguita sul veicolo Porsche Cayenne 3.0 V6 tg. FV565XW del quale l'ingiunto è locatario. proponeva opposizione avverso il suddetto decreto contestando la fondatezza della Parte_1 pretesa creditoria ed esponeva, in particolare: 1) che l'atto di cessione di credito sottoscritto tra le parti in data 21/04/23 era un atto di cessione pro soluto, motivo per il quale la non poteva CP_1 pretendere alcuna somma da parte dell'opponente; 2) che la aveva tenuto un CP_1 comportamento contrario al dovere di correttezza e buona fede nella gestione della riparazione, non informando il cliente circa gli effettivi costi della stessa e non confrontandosi con lui al riguardo.
pagina 2 di 4 Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma che risultava dovuta effettuate le opportune compensazioni e le valutazioni di giustizia.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione depositata in data Controparte_1
29/01/25 eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, notificata in data 11/11/24, oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., rispetto alla data di notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 26/09/24.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo che la cessione del credito costituito del diritto all'indennizzo vantato dall'opponente nei confronti della compagnia assicuratrice in conseguenza del sinistro del 18/03/23 incontra i limiti previsti dal contratto assicurativo, in quanto l'assicuratore resta tenuto all'indennizzo entro i limiti del contratto, anche se il relativo credito è stato ceduto ad un terzo;
sulla base delle condizioni di assicurazione sottoscritte dal pertanto, non Pt_1 tutto il danno subito nel sinistro risultava indennizzabile da . In particolare, a Controparte_2 fronte delle fatture dell'importo di € 55.373,83 per spese di riparazione e di € 1.220,00 per spese di soccorso stradale, il credito vantato dall'opponente nei confronti della Compagnia, al netto delle condizioni contrattuali, ammontava a € 39.670,07. Sulla base di tali limitazioni, risultava evidente la congruità della liquidazione dell'importo di € 40.000,00 da parte di e che la Controparte_2
aveva definito il sinistro in maniera opportuna sulla base dell'offerta formulata Controparte_1 dalla Compagnia. La residua parte del danno (non coperta dalla garanzia assicurativa e non oggetto di cessione) era rimasta a carico del che è tenuto al pagamento del saldo della fattura azionata in Pt_1 via monitoria per l'importo di € 16.593,83.
La convenuta chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'opposizione inammissibile;
nel merito, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 10/04/25 il giudice onorario invitava parte opposta alla discussione sulla questione circa la tempestività dell'opposizione; fatte precisare le conclusioni ed esaurita la discussione, si pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Si rileva la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta oltre la scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c., sollevata da parte opposta, posto che risulta che a fronte della notifica del decreto ingiuntivo opposto eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. in data 26/09/24, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato solo in data
11/11/24, ovvero una volta decorso il termine di legge, scaduto in data 5/11/24.
L'art. 641 c.p.c., infatti, fissa in 40 giorni, decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, il termine perentorio per proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio. Il decorso del suddetto termine comporta la decadenza della parte ingiunta dalla facoltà di proporre l'opposizione.
Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'opponente con conseguente efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti.
Assorbita ogni altra questione.
pagina 3 di 4 Le spese di causa, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie di cui allo scaglione da
€ 5.200 a € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2711/24 (R.G. n. 9644/24) emesso dal Tribunale di Bologna in data 15/07/24 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
-condanna a pagare in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 5.077,00= per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie, cpa e iva.
Bologna, 10/04/25
Il Giudice onorario
Dott.ssa Chiara Breschi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16181/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 aprile 2025 alle ore 9,10 innanzi alla dott.ssa Chiara Breschi, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. GIARDINA DAVIDE il quale si Controparte_1 riporta agli atti, insiste nelle conclusioni precisate, in particolare nell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione. Chiede discutersi la causa.
Il Giudice onorario
Dopo breve discussione orale e previo ritiro in Camera di Consiglio per deliberare, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da considerarsi parte integrante del presente verbale
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16181/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MILANI LORENZO con domicilio eletto presso il Parte_1 suo studio in VIA PROVINCIALE 52 50038 SCARPERIA E SAN PIERO
contro rappresentato e difeso dall'avv. GIARDINA Controparte_1
DAVIDE con domicilio eletto presso il suo studio in VIA FILIPPO SCHIASSI 7 40138 BOLOGNA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (d'ora in poi solo ) otteneva dal Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. 2711/24 emesso in data 15/07/24 nei confronti di Pt_1 per l'importo di € 16.593,83= in forza della fattura n. 30/24, per il costo della riparazione
[...] eseguita sul veicolo Porsche Cayenne 3.0 V6 tg. FV565XW del quale l'ingiunto è locatario. proponeva opposizione avverso il suddetto decreto contestando la fondatezza della Parte_1 pretesa creditoria ed esponeva, in particolare: 1) che l'atto di cessione di credito sottoscritto tra le parti in data 21/04/23 era un atto di cessione pro soluto, motivo per il quale la non poteva CP_1 pretendere alcuna somma da parte dell'opponente; 2) che la aveva tenuto un CP_1 comportamento contrario al dovere di correttezza e buona fede nella gestione della riparazione, non informando il cliente circa gli effettivi costi della stessa e non confrontandosi con lui al riguardo.
pagina 2 di 4 Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma che risultava dovuta effettuate le opportune compensazioni e le valutazioni di giustizia.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione depositata in data Controparte_1
29/01/25 eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, notificata in data 11/11/24, oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., rispetto alla data di notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 26/09/24.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo che la cessione del credito costituito del diritto all'indennizzo vantato dall'opponente nei confronti della compagnia assicuratrice in conseguenza del sinistro del 18/03/23 incontra i limiti previsti dal contratto assicurativo, in quanto l'assicuratore resta tenuto all'indennizzo entro i limiti del contratto, anche se il relativo credito è stato ceduto ad un terzo;
sulla base delle condizioni di assicurazione sottoscritte dal pertanto, non Pt_1 tutto il danno subito nel sinistro risultava indennizzabile da . In particolare, a Controparte_2 fronte delle fatture dell'importo di € 55.373,83 per spese di riparazione e di € 1.220,00 per spese di soccorso stradale, il credito vantato dall'opponente nei confronti della Compagnia, al netto delle condizioni contrattuali, ammontava a € 39.670,07. Sulla base di tali limitazioni, risultava evidente la congruità della liquidazione dell'importo di € 40.000,00 da parte di e che la Controparte_2
aveva definito il sinistro in maniera opportuna sulla base dell'offerta formulata Controparte_1 dalla Compagnia. La residua parte del danno (non coperta dalla garanzia assicurativa e non oggetto di cessione) era rimasta a carico del che è tenuto al pagamento del saldo della fattura azionata in Pt_1 via monitoria per l'importo di € 16.593,83.
La convenuta chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'opposizione inammissibile;
nel merito, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 10/04/25 il giudice onorario invitava parte opposta alla discussione sulla questione circa la tempestività dell'opposizione; fatte precisare le conclusioni ed esaurita la discussione, si pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Si rileva la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta oltre la scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c., sollevata da parte opposta, posto che risulta che a fronte della notifica del decreto ingiuntivo opposto eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. in data 26/09/24, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato solo in data
11/11/24, ovvero una volta decorso il termine di legge, scaduto in data 5/11/24.
L'art. 641 c.p.c., infatti, fissa in 40 giorni, decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, il termine perentorio per proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio. Il decorso del suddetto termine comporta la decadenza della parte ingiunta dalla facoltà di proporre l'opposizione.
Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'opponente con conseguente efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti.
Assorbita ogni altra questione.
pagina 3 di 4 Le spese di causa, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie di cui allo scaglione da
€ 5.200 a € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2711/24 (R.G. n. 9644/24) emesso dal Tribunale di Bologna in data 15/07/24 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
-condanna a pagare in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 5.077,00= per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie, cpa e iva.
Bologna, 10/04/25
Il Giudice onorario
Dott.ssa Chiara Breschi
pagina 4 di 4