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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5824/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5824/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. AVIDANO ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Porricolo Parte_1
Per nessuno è presente Controparte_1
E' personalmente presente procuratore generale della società , in forza di Persona_1 Pt_1
procura speciale depositata il 10.6.25.
Il giudice dichiara la contumacia di CP_1
Il procuratore di parte attrice dichiara che l'impianto continua ad essere detenuto da parte convenuta e chiede di poter discutere la causa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Porricolo precisa come da ricorso.
Parte attrice chiede di essere esonerata dalla presenza in udienza per la lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Successivamente, il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 2 di 7 N. R.G. 5824/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 12.06.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5824/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata dall'Avv. AVIDANO ALBERTO in forza di procura Parte_1 P.IVA_1
allegata al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di affitto d'azienda
MOTIVI DELLA DECISIONE
deposita ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per ottenere la risoluzione del Parte_1
contratto di affitto d'azienda stipulato con , in ragione del grave inadempimento di CP_1
quest'ultima: deduce, infatti, che l'affittuaria, fin dall'instaurazione del rapporto contrattuale, non ha versato alcun canone di affitto in relazione all'azienda sita in Torino, Lungo Dora Napoli 48-L angolo
Corso Emilia. Precisa che l'attività ivi svolta è di distribuzione di carburanti: il contratto prevede,
pagina 3 di 7 dunque, un canone fisso garantito di € 18.000 oltre IVA annui e un canone variabile in funzione dell'erogato complessivo. non ha pagato alcuna delle fatture emesse da CP_1 Parte_1
per i canoni trimestrali già maturati: l'affittante afferma di avere già ottenuto due distinti decreti ingiuntivi, aventi ad oggetto, rispettivamente le fatture 2B dell'1.03.2024 e 3B del 6.06.2024 e dichiara di agire in questa sede per ottenere la condanna alla corresponsione dell'importo di €
16.470,00, portato dalle ulteriori fatture n. 4B del 3.09.2024, n. 1B del 7.02.2025 e n. 2B del
6.03.2025, oltre al rilascio dell'azienda.
Allega, inoltre, che il terreno su cui insiste l'azienda è di proprietà di , con Parte_2
cui ha sottoscritto contratto di locazione in data 1.02.2024. Secondo l'art.
2.3 del Parte_1
contratto di affitto di azienda, i debiti sorti durante la durata del contratto stesso sono a carico della parte affittuaria;
la ricorrente dichiara che la società convenuta si è resa inadempiente anche rispetto a tale obbligazione, pertanto per evitare di danneggiare l'azienda, ha versato Parte_1
direttamente al locatore l'importo dovuto di € 8.250,00, somma di cui, in questa sede, chiede il rimborso.
La società convenuta (che non è comparsa neppure all'incontro davanti al mediatore) non si è costituita in giudizio.
*
1. L'attrice chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento dell'affittuario il contratto di affitto relativo all'azienda sita in Torino, Lungo Dora Napoli 48-L angolo Corso Emilia, esercente l'attività di distribuzione carburanti. ha assolto all'onere di provare l'esistenza del Parte_1
titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di affitto d'azienda stipulato in data
7.02.2024 (doc. 2).
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché l'affittuaria – onerata di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasta contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni contestati.
Infatti, a fronte dell'inadempimento all'obbligo del pagamento dei canoni d'affitto dedotto dall'affittante, l'onere di dimostrare il tempestivo ed integrale pagamento delle somme contrattualmente dovute incombe sulla parte affittuaria.
pagina 4 di 7 La risoluzione può essere dichiarata, ricorrendo i presupposti del grave inadempimento: si ritiene, infatti, che, sebbene il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione nel contratto di affitto d'azienda, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza. Nel caso di specie, l'affittuaria si è resa inadempiente fin dall'instaurazione del rapporto contrattuale: il mancato pagamento ab origine dei canoni di affitto costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c.
La domanda proposta da va dunque accolta e parte convenuta va Parte_1
condannata all'immediato rilascio dell'azienda, libera da persone e cose, in favore dell'attore, assegnando all'uopo termine fino al 12.07.2025.
3. Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni di affitto insoluti nella misura contrattualmente prevista di € 4.500 oltre IVA (€ 5.490,00) a trimestre. La ricorrente, in particolare, chiede che l'affittuaria sia condannata al pagamento delle fatture n. 4B del 3.09.2024
(doc. 15), n. 1B del 7.02.2025 (doc. 16) e n. 2B del 6.03.2025 (doc. 17) per complessivi € 16.470,00 a tutto il mese di maggio 2025. Tale domanda va accolta nella misura richiesta.
Va infine accolta la domanda con cui l'affittante chiede la condanna al pagamento deli canoni d'affitto per i mesi successivi a maggio 2025 e fino al rilascio, in applicazione analogica dell'art. 1591
c.c., secondo cui “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. va CP_1
dunque condannata al pagamento di € 1.830 per ciascun mese da giugno 2025 fino all'effettivo rilascio dell'azienda.
4. dichiara e documenta che il terreno su cui insiste l'azienda è condotto in Parte_1
locazione in forza di contratto stipulato tra , in qualità di locatore, e Parte_2 Parte_1
in qualità di conduttore (doc. 18).
La ricorrente deduce che, in base a quanto previsto del contratto di affitto d'azienda, i debiti sorti durante la durata del contratto stesso sono a carico della parte affittuaria. Riferisce che la convenuta si è resa inadempiente anche rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni di pagina 5 di 7 locazione, che avrebbe dovuto pagare direttamente al locatore sig. ; e che Parte_2 Parte_1
per evitare di danneggiare l'azienda, ha corrisposto direttamente al locatore l'importo di € 8.250,00, dovuto a titolo di cauzione e per canoni relativi ai primi 3 trimestri. Chiede, pertanto, che il convenuto sia condannato al rimborso di tale somma.
La domanda non può trovare accoglimento. In primo luogo, perché il contratto di affitto d'azienda non contiene alcun riferimento alla cessione del contratto di locazione del terreno su cui insistono i distributori di carburante. Contratto che, quindi, non può ritenersi ceduto all'affittuario. In secondo luogo, perché oggetto dell'affitto d'azienda è, come specificamente indicato nel contratto, il terreno di circa 80 mq di proprietà del sig. del quale la società affittante dichiara Parte_2 Pt_1
di avere la disponibilità in forza di contratto di locazione stipulato con il proprietario. Non c'è, quindi, la cessione di un “contratto aziendale” (peraltro, il punto 2.5 del contratto di affitto esclude esplicitamente la sussistenza di contratti in vigore da cedere). Il terreno costituisce parte integrante dell'azienda affittata;
e di questo terreno la società affittante ha la disponibilità in forza di un contratto di locazione che prevede esplicitamente (art. 5) la libera facoltà per il conduttore di sublocare e di ogni altro affidamento a terzi dei beni locati. In definitiva, il terreno è incluso nell'azienda; e il contratto di locazione del terreno è rimasto in capo a che è tenuta al Pt_1
pagamento del canone al locatore . Essa, quindi, versando il deposito cauzionale e pagando i Parte_2
canoni trimestrali, ha adempiuto un debito proprio e non ha alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'affittuaria dell'azienda Controparte_1
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata Controparte_1
al D.M. Giustizia n. 37/2018, tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia della convenuta e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase decisoria € 1.701
E dunque in totale € 3.397, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento dell'affittuaria il contratto di affitto d'azienda stipulato fra le parti in data 7.2.2024, relativo all'azienda sita in Torino, Lungo Dora Napoli 48-L angolo Corso Emilia e, per l'effetto, condanna al rilascio dell'azienda, libera da persone e cose, in favore di Controparte_1 Parte_1
assegnando all'uopo termine fino al 12.07.2025;
[...]
condanna al pagamento in favore di della somma di € 16.470,00 per Controparte_1 Parte_1
canoni di affitto d'azienda a tutto il mese di maggio 2025, oltre all'importo di € 1.830,00 per ciascun mese successivo di occupazione dell'azienda fino all'effettivo rilascio;
rigetta la domanda di rimborso dei canoni di locazione relativi al terreno su cui insiste l'azienda; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidandole in € 3.397, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5824/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. AVIDANO ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Porricolo Parte_1
Per nessuno è presente Controparte_1
E' personalmente presente procuratore generale della società , in forza di Persona_1 Pt_1
procura speciale depositata il 10.6.25.
Il giudice dichiara la contumacia di CP_1
Il procuratore di parte attrice dichiara che l'impianto continua ad essere detenuto da parte convenuta e chiede di poter discutere la causa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Porricolo precisa come da ricorso.
Parte attrice chiede di essere esonerata dalla presenza in udienza per la lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Successivamente, il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 2 di 7 N. R.G. 5824/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 12.06.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5824/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata dall'Avv. AVIDANO ALBERTO in forza di procura Parte_1 P.IVA_1
allegata al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di affitto d'azienda
MOTIVI DELLA DECISIONE
deposita ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per ottenere la risoluzione del Parte_1
contratto di affitto d'azienda stipulato con , in ragione del grave inadempimento di CP_1
quest'ultima: deduce, infatti, che l'affittuaria, fin dall'instaurazione del rapporto contrattuale, non ha versato alcun canone di affitto in relazione all'azienda sita in Torino, Lungo Dora Napoli 48-L angolo
Corso Emilia. Precisa che l'attività ivi svolta è di distribuzione di carburanti: il contratto prevede,
pagina 3 di 7 dunque, un canone fisso garantito di € 18.000 oltre IVA annui e un canone variabile in funzione dell'erogato complessivo. non ha pagato alcuna delle fatture emesse da CP_1 Parte_1
per i canoni trimestrali già maturati: l'affittante afferma di avere già ottenuto due distinti decreti ingiuntivi, aventi ad oggetto, rispettivamente le fatture 2B dell'1.03.2024 e 3B del 6.06.2024 e dichiara di agire in questa sede per ottenere la condanna alla corresponsione dell'importo di €
16.470,00, portato dalle ulteriori fatture n. 4B del 3.09.2024, n. 1B del 7.02.2025 e n. 2B del
6.03.2025, oltre al rilascio dell'azienda.
Allega, inoltre, che il terreno su cui insiste l'azienda è di proprietà di , con Parte_2
cui ha sottoscritto contratto di locazione in data 1.02.2024. Secondo l'art.
2.3 del Parte_1
contratto di affitto di azienda, i debiti sorti durante la durata del contratto stesso sono a carico della parte affittuaria;
la ricorrente dichiara che la società convenuta si è resa inadempiente anche rispetto a tale obbligazione, pertanto per evitare di danneggiare l'azienda, ha versato Parte_1
direttamente al locatore l'importo dovuto di € 8.250,00, somma di cui, in questa sede, chiede il rimborso.
La società convenuta (che non è comparsa neppure all'incontro davanti al mediatore) non si è costituita in giudizio.
*
1. L'attrice chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento dell'affittuario il contratto di affitto relativo all'azienda sita in Torino, Lungo Dora Napoli 48-L angolo Corso Emilia, esercente l'attività di distribuzione carburanti. ha assolto all'onere di provare l'esistenza del Parte_1
titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di affitto d'azienda stipulato in data
7.02.2024 (doc. 2).
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché l'affittuaria – onerata di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasta contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni contestati.
Infatti, a fronte dell'inadempimento all'obbligo del pagamento dei canoni d'affitto dedotto dall'affittante, l'onere di dimostrare il tempestivo ed integrale pagamento delle somme contrattualmente dovute incombe sulla parte affittuaria.
pagina 4 di 7 La risoluzione può essere dichiarata, ricorrendo i presupposti del grave inadempimento: si ritiene, infatti, che, sebbene il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione nel contratto di affitto d'azienda, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza. Nel caso di specie, l'affittuaria si è resa inadempiente fin dall'instaurazione del rapporto contrattuale: il mancato pagamento ab origine dei canoni di affitto costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c.
La domanda proposta da va dunque accolta e parte convenuta va Parte_1
condannata all'immediato rilascio dell'azienda, libera da persone e cose, in favore dell'attore, assegnando all'uopo termine fino al 12.07.2025.
3. Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni di affitto insoluti nella misura contrattualmente prevista di € 4.500 oltre IVA (€ 5.490,00) a trimestre. La ricorrente, in particolare, chiede che l'affittuaria sia condannata al pagamento delle fatture n. 4B del 3.09.2024
(doc. 15), n. 1B del 7.02.2025 (doc. 16) e n. 2B del 6.03.2025 (doc. 17) per complessivi € 16.470,00 a tutto il mese di maggio 2025. Tale domanda va accolta nella misura richiesta.
Va infine accolta la domanda con cui l'affittante chiede la condanna al pagamento deli canoni d'affitto per i mesi successivi a maggio 2025 e fino al rilascio, in applicazione analogica dell'art. 1591
c.c., secondo cui “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. va CP_1
dunque condannata al pagamento di € 1.830 per ciascun mese da giugno 2025 fino all'effettivo rilascio dell'azienda.
4. dichiara e documenta che il terreno su cui insiste l'azienda è condotto in Parte_1
locazione in forza di contratto stipulato tra , in qualità di locatore, e Parte_2 Parte_1
in qualità di conduttore (doc. 18).
La ricorrente deduce che, in base a quanto previsto del contratto di affitto d'azienda, i debiti sorti durante la durata del contratto stesso sono a carico della parte affittuaria. Riferisce che la convenuta si è resa inadempiente anche rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni di pagina 5 di 7 locazione, che avrebbe dovuto pagare direttamente al locatore sig. ; e che Parte_2 Parte_1
per evitare di danneggiare l'azienda, ha corrisposto direttamente al locatore l'importo di € 8.250,00, dovuto a titolo di cauzione e per canoni relativi ai primi 3 trimestri. Chiede, pertanto, che il convenuto sia condannato al rimborso di tale somma.
La domanda non può trovare accoglimento. In primo luogo, perché il contratto di affitto d'azienda non contiene alcun riferimento alla cessione del contratto di locazione del terreno su cui insistono i distributori di carburante. Contratto che, quindi, non può ritenersi ceduto all'affittuario. In secondo luogo, perché oggetto dell'affitto d'azienda è, come specificamente indicato nel contratto, il terreno di circa 80 mq di proprietà del sig. del quale la società affittante dichiara Parte_2 Pt_1
di avere la disponibilità in forza di contratto di locazione stipulato con il proprietario. Non c'è, quindi, la cessione di un “contratto aziendale” (peraltro, il punto 2.5 del contratto di affitto esclude esplicitamente la sussistenza di contratti in vigore da cedere). Il terreno costituisce parte integrante dell'azienda affittata;
e di questo terreno la società affittante ha la disponibilità in forza di un contratto di locazione che prevede esplicitamente (art. 5) la libera facoltà per il conduttore di sublocare e di ogni altro affidamento a terzi dei beni locati. In definitiva, il terreno è incluso nell'azienda; e il contratto di locazione del terreno è rimasto in capo a che è tenuta al Pt_1
pagamento del canone al locatore . Essa, quindi, versando il deposito cauzionale e pagando i Parte_2
canoni trimestrali, ha adempiuto un debito proprio e non ha alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'affittuaria dell'azienda Controparte_1
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata Controparte_1
al D.M. Giustizia n. 37/2018, tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia della convenuta e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase decisoria € 1.701
E dunque in totale € 3.397, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento dell'affittuaria il contratto di affitto d'azienda stipulato fra le parti in data 7.2.2024, relativo all'azienda sita in Torino, Lungo Dora Napoli 48-L angolo Corso Emilia e, per l'effetto, condanna al rilascio dell'azienda, libera da persone e cose, in favore di Controparte_1 Parte_1
assegnando all'uopo termine fino al 12.07.2025;
[...]
condanna al pagamento in favore di della somma di € 16.470,00 per Controparte_1 Parte_1
canoni di affitto d'azienda a tutto il mese di maggio 2025, oltre all'importo di € 1.830,00 per ciascun mese successivo di occupazione dell'azienda fino all'effettivo rilascio;
rigetta la domanda di rimborso dei canoni di locazione relativi al terreno su cui insiste l'azienda; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidandole in € 3.397, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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