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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7558/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Giovanni Caprara che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
Valeria Vezzosi e l'Avv. Giorgia Perzia che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente e come da mandato in calce alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dai sigg.ri e a verbale dell'udienza del 31.10.2024 e riportate nella Pt_2 Parte_1 Sentenza n. 3440/2024 emessa dal Tribunale di Firenze;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.6.2024, ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1 ottenere la pronuncia della separazione nei confronti del coniuge con il Parte_2 quale aveva contratto matrimonio civile l'1.7.2017 a Montespertoli (FI), dalla cui unione Per_ erano nati i figli e rispettivamente il 27.6.2012 ed il 21.12.2019. Per_1
Costituendosi in giudizio ha proposto altresì domanda di scioglimento del Parte_2 matrimonio.
All'udienza del 31.10.2024 su accordo delle parti i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte e in conformità alle stesse è stata pronunciata sentenza di separazione con previsione dell'affido condiviso dei figli minori collocati in via prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, e ampia frequentazione paterna;
mantenimento diretto dei figli a carico dei genitori;
attribuzione dell'assegno unico alla madre a partire dal febbraio 2025 e la ripartizione delle spese straordinarie al 50 %, come da linee guida del CNF 2017.
Contestualmente la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, con note scritte di trattazione sostitutive dell'udienza, depositate il 14.7.25, le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione e la causa è stata posta in decisione davanti al collegio.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che le parti sono comparse davanti al Giudice delegato dal Presidente all'udienza del
31.10.2024, ove hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione, sicché alla data della riassunzione (23.5.25) erano già trascorsi dalla comparizione dei coniugi dinanzi pagina 2 di 5 al Presidente oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza datata
31.10-4.11.2024, risulta passata in giudicato con attestazione in data 8.5.2025-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, che ripropongono esattamente le condizioni concordate per i figli in sede di separazione.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'1.7.2017 a Montespertoli (FI) tra nato a [...] l'[...], e nata ad [...] Parte_2 Parte_1
(SA) il 22.3.1983, trascritto nei Registri del Comune di Montespertoli al n. 55, parte II, serie C, anno 2017;
Per_ conferma l'affido condiviso dei minori e con collocamento prevalente presso Per_1 la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
dispone che i minori stiano con il padre secondo il seguente schema: una settimana dall'uscita di scuola dal giovedì al venerdì sera dopo cena (ore 21,00) e la settimana successiva dall'uscita di scuola dal giovedì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
i nonni paterni provvederanno in quei giorni a prendere i bambini dall'uscita di scuola;
nelle settimane in cui il padre sarà reperibile di notte i minori pernotteranno presso i nonni paterni;
i bambini trascorreranno una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi dalle ore 10,30 del 25.12 alle ore 10,30 dell'1.1 e l'altro genitore il 24 dicembre e dal l'1 al 6 gennaio compreso;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
per il periodo estivo, fintanto che la madre pagina 3 di 5 proseguirà i rapporti di lavoro stagionale con si prevede che i minori CP_1 trascorrano con il padre due settimane e una terza non consecutiva, eventualmente con la collaborazione dei nonni paterni, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
per il resto del periodo i genitori concorderanno una frequentazione a settimane intere in funzione dei turni di lavoro materni, anche notturni;
Per_ pone a carico dei genitori il mantenimento diretto di e Per_1
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 16 luglio 2025.
Provvedimento redatto in collaborazione con la MOT dott.ssa India Baldi
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7558/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Giovanni Caprara che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
Valeria Vezzosi e l'Avv. Giorgia Perzia che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente e come da mandato in calce alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dai sigg.ri e a verbale dell'udienza del 31.10.2024 e riportate nella Pt_2 Parte_1 Sentenza n. 3440/2024 emessa dal Tribunale di Firenze;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.6.2024, ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1 ottenere la pronuncia della separazione nei confronti del coniuge con il Parte_2 quale aveva contratto matrimonio civile l'1.7.2017 a Montespertoli (FI), dalla cui unione Per_ erano nati i figli e rispettivamente il 27.6.2012 ed il 21.12.2019. Per_1
Costituendosi in giudizio ha proposto altresì domanda di scioglimento del Parte_2 matrimonio.
All'udienza del 31.10.2024 su accordo delle parti i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte e in conformità alle stesse è stata pronunciata sentenza di separazione con previsione dell'affido condiviso dei figli minori collocati in via prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, e ampia frequentazione paterna;
mantenimento diretto dei figli a carico dei genitori;
attribuzione dell'assegno unico alla madre a partire dal febbraio 2025 e la ripartizione delle spese straordinarie al 50 %, come da linee guida del CNF 2017.
Contestualmente la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, con note scritte di trattazione sostitutive dell'udienza, depositate il 14.7.25, le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione e la causa è stata posta in decisione davanti al collegio.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che le parti sono comparse davanti al Giudice delegato dal Presidente all'udienza del
31.10.2024, ove hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione, sicché alla data della riassunzione (23.5.25) erano già trascorsi dalla comparizione dei coniugi dinanzi pagina 2 di 5 al Presidente oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza datata
31.10-4.11.2024, risulta passata in giudicato con attestazione in data 8.5.2025-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, che ripropongono esattamente le condizioni concordate per i figli in sede di separazione.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'1.7.2017 a Montespertoli (FI) tra nato a [...] l'[...], e nata ad [...] Parte_2 Parte_1
(SA) il 22.3.1983, trascritto nei Registri del Comune di Montespertoli al n. 55, parte II, serie C, anno 2017;
Per_ conferma l'affido condiviso dei minori e con collocamento prevalente presso Per_1 la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
dispone che i minori stiano con il padre secondo il seguente schema: una settimana dall'uscita di scuola dal giovedì al venerdì sera dopo cena (ore 21,00) e la settimana successiva dall'uscita di scuola dal giovedì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
i nonni paterni provvederanno in quei giorni a prendere i bambini dall'uscita di scuola;
nelle settimane in cui il padre sarà reperibile di notte i minori pernotteranno presso i nonni paterni;
i bambini trascorreranno una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi dalle ore 10,30 del 25.12 alle ore 10,30 dell'1.1 e l'altro genitore il 24 dicembre e dal l'1 al 6 gennaio compreso;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
per il periodo estivo, fintanto che la madre pagina 3 di 5 proseguirà i rapporti di lavoro stagionale con si prevede che i minori CP_1 trascorrano con il padre due settimane e una terza non consecutiva, eventualmente con la collaborazione dei nonni paterni, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
per il resto del periodo i genitori concorderanno una frequentazione a settimane intere in funzione dei turni di lavoro materni, anche notturni;
Per_ pone a carico dei genitori il mantenimento diretto di e Per_1
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 16 luglio 2025.
Provvedimento redatto in collaborazione con la MOT dott.ssa India Baldi
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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