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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/11/2024, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4069 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 4069 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 17.10.2024, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI CALAFIORE, parte elettivamente domiciliata in PORTO SAN GIORGIO, C.SO GARIBALDI, 168, presso il difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PINA Controparte_1 C.F._2
ROMANO, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , premesso di aver contratto matrimonio, in Parte_1 Controparte_1
Napoli, in data 03.10.2011 (anno 2011, atto n. 20, parte I, serie , sezione D), dal quale è nata la IA , in Napoli, in data 28.12.2012, e di essersi separati con sentenza n. 2418/2021, Per_1 pronunciata dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 12.03.2021, passata in giudicato, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.10.2024 contenente
1 l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili [rectius scioglimento] del matrimonio, celebrato a Napoli in data 03.10.2011 tra il IG. e la IG.ra , come da registro degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio Atto n. 20 Parte I Serie A sez. D, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli,
a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla parte dell'affido condiviso della IA minore e per il determinato mantenimento con sentenza n. 2418/21 del 12/03/2021 che omologava la separazione consensuale dei coniugi;
3) Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del 12.03.2021, dando atto delle volontà dei coniugi che espresse nei termini che seguono: Per_
4) Rideterminare l'esercizio del diritto di visita del signor con la IA , prevedendo almeno un CP_1
Per_ week end al mese in cui dal venerdì alla domenica il sig. potrà tenere con sé la minore . Previo CP_1 accordo tra i coniugi e fatta salva la possibilità per la minore, ove ne faccia espressa richiesta, di trascorrere con il padre più giorni durante le vacanze estive e/o le festività da calendario”.
Con riferimento alla condizione sub n. 2, è opportuno dare atto che, in sede di separazione, le parti avevano previsto quanto segue:
“- la IA minore, resterà affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre;
Per_
-Il sig. inoltre, prenderà la piccola , a settimane alterne, il sabato alle ore 10.00, e comunque, CP_1 all'eventuale termine dell'orario scolastico, e la terrà con sé fino alle ore 22.00, della domenica con piena flessibilità Per_
- in merito al periodo estivo, la IA trascorrerà 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre;
- le parti concorderanno ogni anno, entro il 15 luglio, la gestione di detti periodi o, in caso di mancato accordo per
l'anno 2025 il sig. terrà con sé la IA dal giorno 01 al 15 del mese di agosto;
CP_1
- quanto alle festività Natalizie, ad anni alterni la bambina starà con il padre dal 24 dicembre mattina al 25 dicembre sera, e con la madre dal 31 dicembre al 06 gennaio, sempre con flessibilità;
- stesse modalità saranno adottate (anni alterni) per il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis.
- il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese di CP_1 Parte_1 riferimento un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per il mantenimento della IA Per_ minore , oltre la metà delle spese straordinarie di volta in volta concordate dalle parti”.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli, in data 03.10.2011, tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 19.11.2024
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 4069 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 17.10.2024, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI CALAFIORE, parte elettivamente domiciliata in PORTO SAN GIORGIO, C.SO GARIBALDI, 168, presso il difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PINA Controparte_1 C.F._2
ROMANO, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , premesso di aver contratto matrimonio, in Parte_1 Controparte_1
Napoli, in data 03.10.2011 (anno 2011, atto n. 20, parte I, serie , sezione D), dal quale è nata la IA , in Napoli, in data 28.12.2012, e di essersi separati con sentenza n. 2418/2021, Per_1 pronunciata dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 12.03.2021, passata in giudicato, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.10.2024 contenente
1 l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili [rectius scioglimento] del matrimonio, celebrato a Napoli in data 03.10.2011 tra il IG. e la IG.ra , come da registro degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio Atto n. 20 Parte I Serie A sez. D, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli,
a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla parte dell'affido condiviso della IA minore e per il determinato mantenimento con sentenza n. 2418/21 del 12/03/2021 che omologava la separazione consensuale dei coniugi;
3) Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del 12.03.2021, dando atto delle volontà dei coniugi che espresse nei termini che seguono: Per_
4) Rideterminare l'esercizio del diritto di visita del signor con la IA , prevedendo almeno un CP_1
Per_ week end al mese in cui dal venerdì alla domenica il sig. potrà tenere con sé la minore . Previo CP_1 accordo tra i coniugi e fatta salva la possibilità per la minore, ove ne faccia espressa richiesta, di trascorrere con il padre più giorni durante le vacanze estive e/o le festività da calendario”.
Con riferimento alla condizione sub n. 2, è opportuno dare atto che, in sede di separazione, le parti avevano previsto quanto segue:
“- la IA minore, resterà affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre;
Per_
-Il sig. inoltre, prenderà la piccola , a settimane alterne, il sabato alle ore 10.00, e comunque, CP_1 all'eventuale termine dell'orario scolastico, e la terrà con sé fino alle ore 22.00, della domenica con piena flessibilità Per_
- in merito al periodo estivo, la IA trascorrerà 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre;
- le parti concorderanno ogni anno, entro il 15 luglio, la gestione di detti periodi o, in caso di mancato accordo per
l'anno 2025 il sig. terrà con sé la IA dal giorno 01 al 15 del mese di agosto;
CP_1
- quanto alle festività Natalizie, ad anni alterni la bambina starà con il padre dal 24 dicembre mattina al 25 dicembre sera, e con la madre dal 31 dicembre al 06 gennaio, sempre con flessibilità;
- stesse modalità saranno adottate (anni alterni) per il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis.
- il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese di CP_1 Parte_1 riferimento un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per il mantenimento della IA Per_ minore , oltre la metà delle spese straordinarie di volta in volta concordate dalle parti”.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli, in data 03.10.2011, tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 19.11.2024
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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