CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 251/2021 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA MUNGO, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in VIA
EUGENIO ZANASI 57, 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO).
APPELLANTE
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DAVIDE FAZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA
MARTIRI DELLE FOIBE 65, 41125 MODENA.
APPELLANTE INCIDENTALE contro pagina 1 di 14 (C.F. e P. Iva: Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DANTE POLA, elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso lo studio dello stesso in VIA SAFFI 5, 41034 FINALE EMILIA (MO).
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, e Pt_1 Parte_2
per sentire dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia “relativa” dell'atto di compravendita stipulato dai convenuti in data 29/06/2017, in forza del quale Pt_2
aveva trasferito a dietro il corrispettivo di euro 40.000, la
[...] Parte_1
proprietà, per la quota parte di ½, di un fabbricato ad uso abitativo, sito nel Comune di
AL MI, in via Tinelli, n. 3.
In via subordinata, l'attrice aveva chiesto che fosse dichiarata la simulazione dell'atto sopra indicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c.
In particolare, la Banca attrice aveva precisato di agire a tutela di un credito, di complessivi euro 103.225,98, maturato nei confronti della società Euro System
Automation S.r.l., in forza del mutuo chirografario n. 110016477 e dell'affidamento in conto corrente n. 07-009377207, stipulati da quest'ultima, rispettivamente, il 23/09/2013
e il 11/10/2003, le cui obbligazioni erano state garantite da e da Parte_2 [...]
mediante fideiussione omnibus sottoscritta in data 04/03/2016. Parte_3
pagina 2 di 14 I convenuti e si erano costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione Pt_2 Parte_1 delle domande attoree in ragione dell'insussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dai citati artt. 2901 e 1414 c.c.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti ex art. 183 c.p.c., il Giudice di prime cure, previa reiezione delle prove per interrogatorio e per testi articolate dall'attrice e dal convenuto aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni. Parte_1
Con sentenza n. 1631/2020, resa in data 17/12/2020, l'adìto Tribunale rigettava “la domanda di simulazione, dichiarava inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
la compravendita trascritta il 30.6.2017 a Modena Controparte_1
ai numeri r.g. 16425 e r.p. 10957, condannando e in Parte_2 Parte_1
solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali liquidate in € 1.417,17 per esborsi, € 9.010,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.”
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza, evocando in giudizio, innanzi alla
Corte d'Appello di Bologna, e . Parte_2 Controparte_1
In particolare, l'appellante, quale motivo di gravame, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti richiesti ai fini della declaratoria ex art. 2901 c.c., e, concludendo, ha chiesto: “In via principale: - respingere le domande tutte avanzate dalla
[...]
, in quanto inammissibili, illegittime, infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto, nonché prive dei presupposti di legge e non provate, mandando integralmente assolto il convenuto;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine sulle spese: - riformare la statuizione sulle spese, dichiarando illegittima la solidarietà. In via istruttoria: la scrivente difesa insiste per la richiesta ammissione della prova per testi sul seguente capitolato:
1) Vero che il sig. abita l'immobile sito in AL MI, via Tinelli n. 3, Parte_1
primo piano, unitamente alla sua famiglia dal 2010;
pagina 3 di 14 2) Vero che il sig. ha provveduto alla ristrutturazione dell'immobile a Parte_1
propria cura e spese prima di trasferirsi nello stesso;
3) Vero che il sig. ha provveduto alla completa realizzazione del nuovo Parte_1 impianto idraulico a propria cura e spese prima di trasferirsi nell'immobile;
4) Vero che il sig. ha richiesto al fratello di acquistare Parte_1 Pt_2
l'immobile dal 2010, ossia da quando vi si è trasferito stabilmente;
5) Vero che il sig. presta la propria attività lavorativa alle dipendenze Parte_1
della società Fiori Group corrente in AL MI;
6) Vero che il sig. abita stabilmente, con la propria famiglia, dal 2002 Parte_2
l'immobile sito in AL MI, Via G. Verdi n. 8.”
Il convenuto si è costituito nel presente giudizio, proponendo, a sua volta, Parte_2
appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per i medesimi motivi dedotti dall'appellante principale, aderendo interamente alle conclusioni formulate da quest'ultimo.
Si è costituita in giudizio anche la , la quale, Controparte_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha, concluso chiedendo “IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO : disattesa ogni diversa istanza voglia la Corte di Appello adita, rigettarsi il proposto appello principale, essendo lo stesso infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti, con conferma della sentenza impugnata………. ove al punto 2- dichiara inefficace ex art.
2901 c.c. nei confronti di la compravendita Controparte_1
trascritta il 30.6.2017 a Modena ai numeri r.g. 16425 e r.p. 10957………...; IN VIA
SUBORDINATA ED IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PROPOSTO IN VIA
INCIDENTALE: disattesa ogni diversa istanza voglia la Corte di Appello adita, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale ed in accoglimento del proposto appello incidentale in riforma parziale della sentenza impugnata……………ove al punto 1- rigetta la domanda di simulazione, ……. accertarsi
e dichiararsi la simulazione ex artt. 1414 e segg. cod. civ. con conseguente dichiarazione di inefficacia ed improduttività di effetti nei confronti di CP_1
pagina 4 di 14 , dell' atto di compravendita del 29 giugno 2017 sopra Parte_4
descritto. IN VIA ISTRUTTORIA: Per i motivi esposti in atti, ci si oppone alle prove ex adverso dedotte e richieste da . Nella denegata ipotesi di loro Parte_1 ammissione si insiste per l'ammissione dei mezzi formulati in primo grado con la seconda memoria ex art 183 c.p.c e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che va creditrice nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
per le seguenti esposizioni: - esposizione in conto corrente in linea
[...]
capitale a valere sul rapporto N.07-9377207 al 15.6.2017oltre agli interessi maturati e maturandi dal 16.6.2017 calcolati al tasso pari alla media euribor 3 mesi + 9,25 punti
€.48.584,61. - per interessi maturati su detto rapporto di conto corrente dall'1.1.2017 al
15.6.2017 €.2.369,20. - residuo mutuo chirografario n.110016477 di originari
€.50.000,00* stipulato in data 23.9.2013, oltre agli interessi dal 16.6.2017 al tasso annuo pari alla media euribor 3 mesi + 6 punti percentuali, valore minimo 6,729%, oltre a 3 punti per la mora €. 24.272,17. - €.28.000,00* per importo pagato al fallimento in seguito alla esperita revocatoria per pagamenti eseguiti da nei sei mesi CP_2 CP_2
precedenti la dichiarazione di fallimento. Per un debito attuale totale di è di CP_2
€.103.225,98.
2. Vero che entrambe le posizioni, conto corrente e mutuo, sono state garantite con fidejussione omnibus limitata dei signori , nato a [...] il [...], Parte_2
residente in [...]piazza Verdi n.8, , e CodiceFiscale_3 Parte_3
, nato a [...] il [...], residente in [...]1,
[...]
(Docc.nn.10-11-12-13); CodiceFiscale_4
3. Vero che gli affidamenti sono stati revocati con lettere inviate il 5.6.2017, ed è stato richiesto il pagamento del dovuto oltre a comunicare il recesso dai contratti in corso
(Docc.nn.14-15 fascicolo monitorio);
4. Vero che Il debitore ha venduto al fratello con rogito Parte_2 Parte_1
in data 29.6.2017, quindi sia a fallimento avvenuto in data 15-16.06.2017, che in epoca successiva al sorgere del credito, l'unico bene immobile che possedeva con atto stipulato a rogito del Notaio Avv. Federico Manfredini, numero di repertorio 16305 raccolta 12460 e cioè la piena proprietà per la quota di ½ (un mezzo) di porzione di pagina 5 di 14 fabbricato ad uso abitativo sito in AL MI (MO) via Tinelli n.3 , identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di AL MI al foglio 110 con i mappali : - 62 sub 7, via G. Tinelli n.5/A, P.1,cat.A/2, cl.1,vani4, sup.cat. totale mq.61 – totale escluse aree scoperte mq.58, RC Euro 258,23; - 62 sub 1, via G. Tinelli n.5, P.T, cat C/6, metri quadri12, sup.cat. totale mq. 15,RC Euro 41,52 . Con la quota di ¼ (un quarto) sulla tettoia, al piano terra, sita ove sopra, trai confini di unità di cui ai subalterni 3 e 4 , area comune, salvo altri;
identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di AL MI al foglio 110 con il mappale 62 sub. 8 via G. Tinelli , P.T, cat.
C/7 cl.3, metri quadri 18, sup.cat. mq. 19,RC Euro 258,23; e con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi di legge e sulle parti adibite ai servizi comuni, ben noti alle parti, ed in particolare su quanto individuato nell'elaborato planimetrico vigente (Doc.n. 17).
5. Vero che il prezzo pagato per detta compravendita è stato di Euro 40.000,00 ed è avvenuto tramite assegno postale” non trasferibile” n.7215987901-05 tratto su Poste
Italiane spa ed intestato a;
Parte_2
6. Vero che il debito della fallita e garantito da Controparte_2
è maturato in data 05.06.2017 (con la comunicazione tramite della Parte_2
revoca degli affidamenti e recesso dai contratti in corso e decadenza del beneficio del termine avvenuta con racc.a.r. Docc.nn.14-15 ), mentre la vendita è avvenuta solo in data 29.06.2017 (Doc.n.17), dopo l'insorgenza del credito in favore di CP_1
e dopo il fallimento della debitrice principale
[...] Controparte_2
avvenuto il 15-16.06.2017;
[...]
7. Vero che era perfettamente a conoscenza della situazione debitoria di Parte_1
e della fallita Parte_2 Controparte_2
Si chiede inoltre che venga ordinata l'esibizione in giudizio ex art.210 c.p.c. a Pt_1
ed a ed a Poste Italiane s.p.a., ex art.210-211 c.p.c. della
[...] Parte_2
seguente documentazione:
1. copia dell'assegno postale” non trasferibile”
n.7215987901-05 tratto su Poste Italiane spa sul conto corrente intestato a Pt_1
ed intestato a , completo della girata per l'incasso;
2. la
[...] Parte_2
documentazione relativa al versamento di detto assegno, e cioè da quale persona e su quale istituto di credito tale assegno risulti incassato:
3. copia degli estratti conto dei pagina 6 di 14 sei mesi precedenti e ad i sei mesi successivi alla data della pubblica stipula (29.6.2017)
e pertanto relativi a tutto l'anno 2017, del conto corrente sul quale è stato tratto
l'assegno postale” non trasferibile” n.7215987901-05 di €. 40.000 utilizzato per il pagamento, a firma e intestato a non essendo detta Parte_1 Parte_2
documentazione acquisibile in altro modo, al fine di verificare la effettiva provenienza del denaro che si asserisce utilizzato per il pagamento, ed il suo successivo utilizzo.
Si chiede di ordinare a ed a ex art. 210 c.p.c. la Parte_1 Parte_2
produzione in giudizio delle loro dichiarazioni dei redditi dal 2016 fino ad oggi, al fine di accertare se effettivamente lo stesso abbia percepito reddito dalla Parte_2 cessione dell'immobile di cui è causa.
Si chiede altresì Consulenza Tecnica d'Ufficio atta a stimare l'effettivo valore della quota dell'immobile compravenduto.”
All'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., il 24 settembre
2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisone, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le impugnazioni proposte da e siano infondate, e che, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
l'appellata sentenza debba essere confermata in ogni sua parte.
- Sulla sussistenza dei presupposti per la declaratoria ex 2901 c.c.
L'appellante principale, con adesione, anche in via di appello incidentale, da parte del convenuto ha contestato la sussistenza delle condizioni e dei requisiti, Parte_2
oggettivi e soggettivi, richiesti, ex art. 2901 c.c., per la dichiarazione di inefficacia
“relativa” dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa, asserendo, in particolare, il difetto di prova dell'elemento soggettivo costituito dalla “scientia damni” in capo all'alienante e al terzo acquirente, così come normativamente previsto in caso di credito sorto anteriormente all'atto a titolo oneroso. pagina 7 di 14 Sul punto, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha positivamente accertato il suddetto presupposto soggettivo sulla sola base,
a suo dire, del rapporto di parentela intercorrente con il disponente Parte_2
Occorre, sul punto, evidenziare come quest'ultimo, oltre ad aderire, come detto, alle argomentazioni e conclusioni svolte dall'appellante principale, abbia, a sua volta, contestato, in primo luogo, la stessa sussistenza del credito a garanzia del quale è stata esperita da controparte l'actio pauliana, adducendo, a sostegno di tale asserzione,
l'avvenuta sua liberazione dalla garanzia fideiussoria in conseguenza della violazione, da parte della Banca creditrice, del divieto, posto dall'art. 1956 c.c., di concedere ulteriore credito alla debitrice principale ( nella consapevolezza CP_2 dell'aggravamento delle sue condizioni patrimoniali, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, in assenza di autorizzazione/consenso da parte del fideiussore con conseguente caducazione della garanzia personale Parte_2
prestata da quest'ultimo.
in sintonia con l'altro appellante, ha altresì sottolineato il mancato Parte_2 adempimento da parte della creditrice dell'onus probandi su di essa gravante in punto di elemento soggettivo insufficientemente, a suo dire, basato sul solo rapporto di parentela intercorrente tra i contraenti, assumendo, tra l'altro, che, in difetto di qualsivoglia pregiudizio per la creditrice, sarebbe pure inesistente la consapevolezza di questo da parte quantomeno dell'accipiens.
Inoltre, l'appellante principale e il convenuto appellante incidentale hanno sostenuto che l'intervenuta compravendita costituisse un atto negoziale già pianificato da tempo, privo di finalità distrattive e volto unicamente alla regolamentazione delle proprietà di famiglia, in quanto l'immobile de quo, loro alienato nel 1999 dalla nonna, in comunione pro indiviso per parti uguali, per la somma di 70.000.000 di lire, era sempre stato abitato da e dalla sua famiglia e già oggetto di comodato d'uso gratuito in forza Parte_1
di contratto sottoscritto in data 15/06/2011.
Assumevano, quindi, che la successiva compravendita era stata conclusa al solo fine di soddisfare tanto l'interesse di ad acquisire la totale proprietà Parte_1
pagina 8 di 14 dell'appartamento, quanto l'interesse di a disfarsi della propria quota di Parte_2
proprietà, per lui, di fatto, improduttiva di reddito.
Fatte queste premesse e passando all'esame dei motivi di gravame come sopra dedotti, con riferimento all'asserita liberazione dalla garanzia per cui è causa e, conseguentemente, alla pretesa inesistenza del credito fatto valere dalla Banca, occorre, al riguardo, osservare che, in tema di fideiussione per obbligazioni future (fideiussione omnibus), l'applicazione dell'art. 1956 c.c. - a mente del quale il fideiussore è liberato quando il creditore, pur avendo noto il sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche del terzo garantito, lo abbia ugualmente finanziato senza la previa autorizzazione del garante – presuppone la ricorrenza sia del requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia di quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10870).
Ne consegue che, il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. , Sez. III 7 febbraio 2006, n.
2524; Conformi: Cass., Sez. I, 22 maggio 2003, n.8042; Cass., Sez. I, 17 novembre
2016, n. 23422).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'onere probatorio sopra delineato non è stato in alcun modo assolto dall'appellante incidentale non avendo quest'ultimo Parte_2
in alcun modo allegato e, a fortiori, dimostrato, le circostanze e le modalità con cui si sarebbero verificati l'aggravamento del dissesto economico-finanziario della debitrice e l'indebito colpevole finanziamento aggiuntivo da parte della banca, sicchè la proposta impugnazione, deve essere, già in parte qua, respinta.
pagina 9 di 14 Per quel che concerne gli ulteriori presupposti oggettivi, giova anzitutto sottolineare come, nel caso di specie, la revocabilità dell'atto dispositivo in questione e il c.d. eventus damni siano del tutto incontestati.
A quest'ultimo proposito, va comunque precisato come l'eventus damni ricorra non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione (in peius), quantitativa e/o qualitativa, del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., Sez. III, ord. 19 luglio 2018, n. 19207; Cass., Sez. VI-3, ord. 18 giugno
2019, n. 16221).
In particolare, sul tema, deve rilevarsi, in conformità a quanto enunciato dalla Suprema
Corte, che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (così Cass., Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896), soprattutto allorquando, come nel caso che qui ci occupa, i convenuti costituiti in primo grado non abbiano allegato e dimostrato alcun elemento di valutazione atto ad escludere il grave pregiudizio subito dalla creditrice.
Quelle sopra illustrate sono condizioni di carattere oggettivo che, pacificamente, sono ravvisabili nella fattispecie in commento.
Venendo, poi, al presupposto soggettivo della scientia damni, giova anzitutto precisare che l'atto dispositivo di cui si invoca la declaratoria di inefficacia relativa, è costituito da atto a titolo oneroso compiuto posteriormente al sorgere del credito, essendo questo geneticamente riconducibile all'atto della prestazione della garanzia fideiussoria, risalente a data antecedente la stipulazione della revocanda compravendita.
Come noto, in presenza di atti dispositivi onerosi posti in essere in epoca successiva al sorgere del credito, sotto il profilo soggettivo, rileva unicamente la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, prevista quale pagina 10 di 14 condizione dell'azione a norma dell'art. 2901 comma 1 n. 1) e 2) c.c., la quale consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni dei creditori, e può essere fornita anche mediante presunzioni.
Nulla questio, ovviamente, circa la scientia damni in capo al fideiussore alienante a cui era sicuramente ben nota la consistenza della propria garanzia patrimoniale e l'inevitabile variazione in peius di questa a seguito dell'atto de quo.
Per quanto concerne l'accipiens, si ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, lo stretto rapporto di parentela tra di loro intercorrente rappresenti un elemento di valutazione che, insieme alle altre circostanze allegate dalla Banca creditrice, consente di ritenere provata la sussistenza della scientia damni anche in capo al terzo acquirente.
In particolare, al suddetto elemento, connotato da assidua frequentazione e condivisione di interessi, va ad aggiungersi la peculiare tempistica con cui si sono sviluppati i rapporti tra le parti e si sono succedute le varie vicende che le hanno direttamente e indirettamente coinvolte : segnatamente, quella afferente alla compravendita (rogito del
29/06/2017) rispetto alla pretesa azionata dal creditore, anticipata, quest'ultima, il
7/6/2017, da intimazione di pagamento ritualmente notificata con contestuale comunicazione della revoca degli affidamenti e del recesso dai contratti;
quella del fallimento della debitrice principale (iscritto nel registro delle imprese in data CP_2
15/06/2017); quella dell'emissione da parte del Tribunale di Ferrara del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 964/2017 contro (e Parte_2 [...]
il 22/07/2017. Parte_3
Appare evidente come gli eventi sopra indicati si siano succeduti con modalità e scansioni temporali, di per sé, sintomatiche del fine perseguito dal garante debitore, con la compiacente adesione dell'accipiens, di sottrarsi ai propri impegni verso la Banca creditrice.
Come noto, la Corte di legittimità ha, sul punto, statuito che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo (cosiddetto consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni pagina 11 di 14 semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica rispetto alla pretesa del creditore (Cass., Sez. III, 10 ottobre 2008, n
25016): a fortiori, deve ritenersi valido tale principio quando trattasi dell'accertamento relativo alla scientia damni.
La stessa Corte, del resto, ha anche ritenuto che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 18/01/2019, n. 1286).
Le circostanze in precedenza evidenziate vanno altresì valorizzate e apprezzate anche alla luce della non confutata irrisorietà del prezzo pattuito per la compravendita.
Infatti, a fronte di tale oggettiva allegazione in fatto da parte della gli appellanti CP_1
si sono, a loro volta, limitati ad asserire che il corrispettivo della vendita (€ 40.000,00) fosse, da un lato, congruo in ragione della parziarietà del diritto alienato (quota pari al
50% della proprietà), e, dall'altro, in linea con il corrispettivo, di L 70.000.000, originariamente pagato alla loro dante causa , loro nonna materna, per Persona_1
l'acquisto dell'intero immobile nell'anno 1999.
Tale assunto difensivo non appare, tuttavia, rilevante, dovendosi, in primis, rilevare l'anomala sostanziale invariabilità del prezzo (convertito da lire in euro) nonostante il lungo tempo trascorso tra i due trasferimenti e la notoria lievitazione dei valori del mercato immobiliare medio tempore intervenuti.
Inoltre, l'asserita congruità del corrispettivo della revocanda compravendita costituisce una mera allegazione apodittica, rimasta priva di qualsivoglia attendibile riscontro probatorio, non potendosi fondatamente ritenere tale la circostanza che il negozio in questione è stato compiuto in un contesto familiare.
A fronte di un quadro fattuale complessivamente idoneo a fornire la prova positiva delle condizioni richieste ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, pagina 12 di 14 vanno ovviamente respinte, in quanto ininfluenti e superflue, le istanze istruttorie reiterate dalle parti.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale e l'appello incidentale proposti, rispettivamente, da e devono essere rigettati, Pt_1 Parte_2
con assorbimento dell'impugnazione incidentale proposta, ma solo in via subordinata, dalla convenuta, e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente CP_1
confermata.
Inoltre, le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico degli appellanti e Pt_1 Parte_2
in solido tra loro.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione dei suddetti gravami, nel caso di specie, sussistono anche le condizioni per dichiarare i menzionati soccombenti tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da nonché l'appello incidentale proposto Parte_1
da e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza n. Parte_2
1631/2020, emessa in data 17/12/2020, dal Tribunale di Modena.
CONDANNA
e in solido tra loro, al rimborso, in favore della appellata, Pt_1 Parte_2 CP_1 delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.515,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
e tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. Pt_1 Parte_2
n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
pagina 13 di 14 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 251/2021 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA MUNGO, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in VIA
EUGENIO ZANASI 57, 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO).
APPELLANTE
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DAVIDE FAZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA
MARTIRI DELLE FOIBE 65, 41125 MODENA.
APPELLANTE INCIDENTALE contro pagina 1 di 14 (C.F. e P. Iva: Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DANTE POLA, elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso lo studio dello stesso in VIA SAFFI 5, 41034 FINALE EMILIA (MO).
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, e Pt_1 Parte_2
per sentire dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia “relativa” dell'atto di compravendita stipulato dai convenuti in data 29/06/2017, in forza del quale Pt_2
aveva trasferito a dietro il corrispettivo di euro 40.000, la
[...] Parte_1
proprietà, per la quota parte di ½, di un fabbricato ad uso abitativo, sito nel Comune di
AL MI, in via Tinelli, n. 3.
In via subordinata, l'attrice aveva chiesto che fosse dichiarata la simulazione dell'atto sopra indicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c.
In particolare, la Banca attrice aveva precisato di agire a tutela di un credito, di complessivi euro 103.225,98, maturato nei confronti della società Euro System
Automation S.r.l., in forza del mutuo chirografario n. 110016477 e dell'affidamento in conto corrente n. 07-009377207, stipulati da quest'ultima, rispettivamente, il 23/09/2013
e il 11/10/2003, le cui obbligazioni erano state garantite da e da Parte_2 [...]
mediante fideiussione omnibus sottoscritta in data 04/03/2016. Parte_3
pagina 2 di 14 I convenuti e si erano costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione Pt_2 Parte_1 delle domande attoree in ragione dell'insussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dai citati artt. 2901 e 1414 c.c.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti ex art. 183 c.p.c., il Giudice di prime cure, previa reiezione delle prove per interrogatorio e per testi articolate dall'attrice e dal convenuto aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni. Parte_1
Con sentenza n. 1631/2020, resa in data 17/12/2020, l'adìto Tribunale rigettava “la domanda di simulazione, dichiarava inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
la compravendita trascritta il 30.6.2017 a Modena Controparte_1
ai numeri r.g. 16425 e r.p. 10957, condannando e in Parte_2 Parte_1
solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali liquidate in € 1.417,17 per esborsi, € 9.010,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.”
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza, evocando in giudizio, innanzi alla
Corte d'Appello di Bologna, e . Parte_2 Controparte_1
In particolare, l'appellante, quale motivo di gravame, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti richiesti ai fini della declaratoria ex art. 2901 c.c., e, concludendo, ha chiesto: “In via principale: - respingere le domande tutte avanzate dalla
[...]
, in quanto inammissibili, illegittime, infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto, nonché prive dei presupposti di legge e non provate, mandando integralmente assolto il convenuto;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine sulle spese: - riformare la statuizione sulle spese, dichiarando illegittima la solidarietà. In via istruttoria: la scrivente difesa insiste per la richiesta ammissione della prova per testi sul seguente capitolato:
1) Vero che il sig. abita l'immobile sito in AL MI, via Tinelli n. 3, Parte_1
primo piano, unitamente alla sua famiglia dal 2010;
pagina 3 di 14 2) Vero che il sig. ha provveduto alla ristrutturazione dell'immobile a Parte_1
propria cura e spese prima di trasferirsi nello stesso;
3) Vero che il sig. ha provveduto alla completa realizzazione del nuovo Parte_1 impianto idraulico a propria cura e spese prima di trasferirsi nell'immobile;
4) Vero che il sig. ha richiesto al fratello di acquistare Parte_1 Pt_2
l'immobile dal 2010, ossia da quando vi si è trasferito stabilmente;
5) Vero che il sig. presta la propria attività lavorativa alle dipendenze Parte_1
della società Fiori Group corrente in AL MI;
6) Vero che il sig. abita stabilmente, con la propria famiglia, dal 2002 Parte_2
l'immobile sito in AL MI, Via G. Verdi n. 8.”
Il convenuto si è costituito nel presente giudizio, proponendo, a sua volta, Parte_2
appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per i medesimi motivi dedotti dall'appellante principale, aderendo interamente alle conclusioni formulate da quest'ultimo.
Si è costituita in giudizio anche la , la quale, Controparte_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha, concluso chiedendo “IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO : disattesa ogni diversa istanza voglia la Corte di Appello adita, rigettarsi il proposto appello principale, essendo lo stesso infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti, con conferma della sentenza impugnata………. ove al punto 2- dichiara inefficace ex art.
2901 c.c. nei confronti di la compravendita Controparte_1
trascritta il 30.6.2017 a Modena ai numeri r.g. 16425 e r.p. 10957………...; IN VIA
SUBORDINATA ED IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PROPOSTO IN VIA
INCIDENTALE: disattesa ogni diversa istanza voglia la Corte di Appello adita, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale ed in accoglimento del proposto appello incidentale in riforma parziale della sentenza impugnata……………ove al punto 1- rigetta la domanda di simulazione, ……. accertarsi
e dichiararsi la simulazione ex artt. 1414 e segg. cod. civ. con conseguente dichiarazione di inefficacia ed improduttività di effetti nei confronti di CP_1
pagina 4 di 14 , dell' atto di compravendita del 29 giugno 2017 sopra Parte_4
descritto. IN VIA ISTRUTTORIA: Per i motivi esposti in atti, ci si oppone alle prove ex adverso dedotte e richieste da . Nella denegata ipotesi di loro Parte_1 ammissione si insiste per l'ammissione dei mezzi formulati in primo grado con la seconda memoria ex art 183 c.p.c e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che va creditrice nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
per le seguenti esposizioni: - esposizione in conto corrente in linea
[...]
capitale a valere sul rapporto N.07-9377207 al 15.6.2017oltre agli interessi maturati e maturandi dal 16.6.2017 calcolati al tasso pari alla media euribor 3 mesi + 9,25 punti
€.48.584,61. - per interessi maturati su detto rapporto di conto corrente dall'1.1.2017 al
15.6.2017 €.2.369,20. - residuo mutuo chirografario n.110016477 di originari
€.50.000,00* stipulato in data 23.9.2013, oltre agli interessi dal 16.6.2017 al tasso annuo pari alla media euribor 3 mesi + 6 punti percentuali, valore minimo 6,729%, oltre a 3 punti per la mora €. 24.272,17. - €.28.000,00* per importo pagato al fallimento in seguito alla esperita revocatoria per pagamenti eseguiti da nei sei mesi CP_2 CP_2
precedenti la dichiarazione di fallimento. Per un debito attuale totale di è di CP_2
€.103.225,98.
2. Vero che entrambe le posizioni, conto corrente e mutuo, sono state garantite con fidejussione omnibus limitata dei signori , nato a [...] il [...], Parte_2
residente in [...]piazza Verdi n.8, , e CodiceFiscale_3 Parte_3
, nato a [...] il [...], residente in [...]1,
[...]
(Docc.nn.10-11-12-13); CodiceFiscale_4
3. Vero che gli affidamenti sono stati revocati con lettere inviate il 5.6.2017, ed è stato richiesto il pagamento del dovuto oltre a comunicare il recesso dai contratti in corso
(Docc.nn.14-15 fascicolo monitorio);
4. Vero che Il debitore ha venduto al fratello con rogito Parte_2 Parte_1
in data 29.6.2017, quindi sia a fallimento avvenuto in data 15-16.06.2017, che in epoca successiva al sorgere del credito, l'unico bene immobile che possedeva con atto stipulato a rogito del Notaio Avv. Federico Manfredini, numero di repertorio 16305 raccolta 12460 e cioè la piena proprietà per la quota di ½ (un mezzo) di porzione di pagina 5 di 14 fabbricato ad uso abitativo sito in AL MI (MO) via Tinelli n.3 , identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di AL MI al foglio 110 con i mappali : - 62 sub 7, via G. Tinelli n.5/A, P.1,cat.A/2, cl.1,vani4, sup.cat. totale mq.61 – totale escluse aree scoperte mq.58, RC Euro 258,23; - 62 sub 1, via G. Tinelli n.5, P.T, cat C/6, metri quadri12, sup.cat. totale mq. 15,RC Euro 41,52 . Con la quota di ¼ (un quarto) sulla tettoia, al piano terra, sita ove sopra, trai confini di unità di cui ai subalterni 3 e 4 , area comune, salvo altri;
identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di AL MI al foglio 110 con il mappale 62 sub. 8 via G. Tinelli , P.T, cat.
C/7 cl.3, metri quadri 18, sup.cat. mq. 19,RC Euro 258,23; e con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi di legge e sulle parti adibite ai servizi comuni, ben noti alle parti, ed in particolare su quanto individuato nell'elaborato planimetrico vigente (Doc.n. 17).
5. Vero che il prezzo pagato per detta compravendita è stato di Euro 40.000,00 ed è avvenuto tramite assegno postale” non trasferibile” n.7215987901-05 tratto su Poste
Italiane spa ed intestato a;
Parte_2
6. Vero che il debito della fallita e garantito da Controparte_2
è maturato in data 05.06.2017 (con la comunicazione tramite della Parte_2
revoca degli affidamenti e recesso dai contratti in corso e decadenza del beneficio del termine avvenuta con racc.a.r. Docc.nn.14-15 ), mentre la vendita è avvenuta solo in data 29.06.2017 (Doc.n.17), dopo l'insorgenza del credito in favore di CP_1
e dopo il fallimento della debitrice principale
[...] Controparte_2
avvenuto il 15-16.06.2017;
[...]
7. Vero che era perfettamente a conoscenza della situazione debitoria di Parte_1
e della fallita Parte_2 Controparte_2
Si chiede inoltre che venga ordinata l'esibizione in giudizio ex art.210 c.p.c. a Pt_1
ed a ed a Poste Italiane s.p.a., ex art.210-211 c.p.c. della
[...] Parte_2
seguente documentazione:
1. copia dell'assegno postale” non trasferibile”
n.7215987901-05 tratto su Poste Italiane spa sul conto corrente intestato a Pt_1
ed intestato a , completo della girata per l'incasso;
2. la
[...] Parte_2
documentazione relativa al versamento di detto assegno, e cioè da quale persona e su quale istituto di credito tale assegno risulti incassato:
3. copia degli estratti conto dei pagina 6 di 14 sei mesi precedenti e ad i sei mesi successivi alla data della pubblica stipula (29.6.2017)
e pertanto relativi a tutto l'anno 2017, del conto corrente sul quale è stato tratto
l'assegno postale” non trasferibile” n.7215987901-05 di €. 40.000 utilizzato per il pagamento, a firma e intestato a non essendo detta Parte_1 Parte_2
documentazione acquisibile in altro modo, al fine di verificare la effettiva provenienza del denaro che si asserisce utilizzato per il pagamento, ed il suo successivo utilizzo.
Si chiede di ordinare a ed a ex art. 210 c.p.c. la Parte_1 Parte_2
produzione in giudizio delle loro dichiarazioni dei redditi dal 2016 fino ad oggi, al fine di accertare se effettivamente lo stesso abbia percepito reddito dalla Parte_2 cessione dell'immobile di cui è causa.
Si chiede altresì Consulenza Tecnica d'Ufficio atta a stimare l'effettivo valore della quota dell'immobile compravenduto.”
All'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., il 24 settembre
2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisone, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le impugnazioni proposte da e siano infondate, e che, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
l'appellata sentenza debba essere confermata in ogni sua parte.
- Sulla sussistenza dei presupposti per la declaratoria ex 2901 c.c.
L'appellante principale, con adesione, anche in via di appello incidentale, da parte del convenuto ha contestato la sussistenza delle condizioni e dei requisiti, Parte_2
oggettivi e soggettivi, richiesti, ex art. 2901 c.c., per la dichiarazione di inefficacia
“relativa” dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa, asserendo, in particolare, il difetto di prova dell'elemento soggettivo costituito dalla “scientia damni” in capo all'alienante e al terzo acquirente, così come normativamente previsto in caso di credito sorto anteriormente all'atto a titolo oneroso. pagina 7 di 14 Sul punto, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha positivamente accertato il suddetto presupposto soggettivo sulla sola base,
a suo dire, del rapporto di parentela intercorrente con il disponente Parte_2
Occorre, sul punto, evidenziare come quest'ultimo, oltre ad aderire, come detto, alle argomentazioni e conclusioni svolte dall'appellante principale, abbia, a sua volta, contestato, in primo luogo, la stessa sussistenza del credito a garanzia del quale è stata esperita da controparte l'actio pauliana, adducendo, a sostegno di tale asserzione,
l'avvenuta sua liberazione dalla garanzia fideiussoria in conseguenza della violazione, da parte della Banca creditrice, del divieto, posto dall'art. 1956 c.c., di concedere ulteriore credito alla debitrice principale ( nella consapevolezza CP_2 dell'aggravamento delle sue condizioni patrimoniali, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, in assenza di autorizzazione/consenso da parte del fideiussore con conseguente caducazione della garanzia personale Parte_2
prestata da quest'ultimo.
in sintonia con l'altro appellante, ha altresì sottolineato il mancato Parte_2 adempimento da parte della creditrice dell'onus probandi su di essa gravante in punto di elemento soggettivo insufficientemente, a suo dire, basato sul solo rapporto di parentela intercorrente tra i contraenti, assumendo, tra l'altro, che, in difetto di qualsivoglia pregiudizio per la creditrice, sarebbe pure inesistente la consapevolezza di questo da parte quantomeno dell'accipiens.
Inoltre, l'appellante principale e il convenuto appellante incidentale hanno sostenuto che l'intervenuta compravendita costituisse un atto negoziale già pianificato da tempo, privo di finalità distrattive e volto unicamente alla regolamentazione delle proprietà di famiglia, in quanto l'immobile de quo, loro alienato nel 1999 dalla nonna, in comunione pro indiviso per parti uguali, per la somma di 70.000.000 di lire, era sempre stato abitato da e dalla sua famiglia e già oggetto di comodato d'uso gratuito in forza Parte_1
di contratto sottoscritto in data 15/06/2011.
Assumevano, quindi, che la successiva compravendita era stata conclusa al solo fine di soddisfare tanto l'interesse di ad acquisire la totale proprietà Parte_1
pagina 8 di 14 dell'appartamento, quanto l'interesse di a disfarsi della propria quota di Parte_2
proprietà, per lui, di fatto, improduttiva di reddito.
Fatte queste premesse e passando all'esame dei motivi di gravame come sopra dedotti, con riferimento all'asserita liberazione dalla garanzia per cui è causa e, conseguentemente, alla pretesa inesistenza del credito fatto valere dalla Banca, occorre, al riguardo, osservare che, in tema di fideiussione per obbligazioni future (fideiussione omnibus), l'applicazione dell'art. 1956 c.c. - a mente del quale il fideiussore è liberato quando il creditore, pur avendo noto il sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche del terzo garantito, lo abbia ugualmente finanziato senza la previa autorizzazione del garante – presuppone la ricorrenza sia del requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia di quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10870).
Ne consegue che, il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. , Sez. III 7 febbraio 2006, n.
2524; Conformi: Cass., Sez. I, 22 maggio 2003, n.8042; Cass., Sez. I, 17 novembre
2016, n. 23422).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'onere probatorio sopra delineato non è stato in alcun modo assolto dall'appellante incidentale non avendo quest'ultimo Parte_2
in alcun modo allegato e, a fortiori, dimostrato, le circostanze e le modalità con cui si sarebbero verificati l'aggravamento del dissesto economico-finanziario della debitrice e l'indebito colpevole finanziamento aggiuntivo da parte della banca, sicchè la proposta impugnazione, deve essere, già in parte qua, respinta.
pagina 9 di 14 Per quel che concerne gli ulteriori presupposti oggettivi, giova anzitutto sottolineare come, nel caso di specie, la revocabilità dell'atto dispositivo in questione e il c.d. eventus damni siano del tutto incontestati.
A quest'ultimo proposito, va comunque precisato come l'eventus damni ricorra non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione (in peius), quantitativa e/o qualitativa, del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., Sez. III, ord. 19 luglio 2018, n. 19207; Cass., Sez. VI-3, ord. 18 giugno
2019, n. 16221).
In particolare, sul tema, deve rilevarsi, in conformità a quanto enunciato dalla Suprema
Corte, che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (così Cass., Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896), soprattutto allorquando, come nel caso che qui ci occupa, i convenuti costituiti in primo grado non abbiano allegato e dimostrato alcun elemento di valutazione atto ad escludere il grave pregiudizio subito dalla creditrice.
Quelle sopra illustrate sono condizioni di carattere oggettivo che, pacificamente, sono ravvisabili nella fattispecie in commento.
Venendo, poi, al presupposto soggettivo della scientia damni, giova anzitutto precisare che l'atto dispositivo di cui si invoca la declaratoria di inefficacia relativa, è costituito da atto a titolo oneroso compiuto posteriormente al sorgere del credito, essendo questo geneticamente riconducibile all'atto della prestazione della garanzia fideiussoria, risalente a data antecedente la stipulazione della revocanda compravendita.
Come noto, in presenza di atti dispositivi onerosi posti in essere in epoca successiva al sorgere del credito, sotto il profilo soggettivo, rileva unicamente la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, prevista quale pagina 10 di 14 condizione dell'azione a norma dell'art. 2901 comma 1 n. 1) e 2) c.c., la quale consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni dei creditori, e può essere fornita anche mediante presunzioni.
Nulla questio, ovviamente, circa la scientia damni in capo al fideiussore alienante a cui era sicuramente ben nota la consistenza della propria garanzia patrimoniale e l'inevitabile variazione in peius di questa a seguito dell'atto de quo.
Per quanto concerne l'accipiens, si ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, lo stretto rapporto di parentela tra di loro intercorrente rappresenti un elemento di valutazione che, insieme alle altre circostanze allegate dalla Banca creditrice, consente di ritenere provata la sussistenza della scientia damni anche in capo al terzo acquirente.
In particolare, al suddetto elemento, connotato da assidua frequentazione e condivisione di interessi, va ad aggiungersi la peculiare tempistica con cui si sono sviluppati i rapporti tra le parti e si sono succedute le varie vicende che le hanno direttamente e indirettamente coinvolte : segnatamente, quella afferente alla compravendita (rogito del
29/06/2017) rispetto alla pretesa azionata dal creditore, anticipata, quest'ultima, il
7/6/2017, da intimazione di pagamento ritualmente notificata con contestuale comunicazione della revoca degli affidamenti e del recesso dai contratti;
quella del fallimento della debitrice principale (iscritto nel registro delle imprese in data CP_2
15/06/2017); quella dell'emissione da parte del Tribunale di Ferrara del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 964/2017 contro (e Parte_2 [...]
il 22/07/2017. Parte_3
Appare evidente come gli eventi sopra indicati si siano succeduti con modalità e scansioni temporali, di per sé, sintomatiche del fine perseguito dal garante debitore, con la compiacente adesione dell'accipiens, di sottrarsi ai propri impegni verso la Banca creditrice.
Come noto, la Corte di legittimità ha, sul punto, statuito che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo (cosiddetto consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni pagina 11 di 14 semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica rispetto alla pretesa del creditore (Cass., Sez. III, 10 ottobre 2008, n
25016): a fortiori, deve ritenersi valido tale principio quando trattasi dell'accertamento relativo alla scientia damni.
La stessa Corte, del resto, ha anche ritenuto che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 18/01/2019, n. 1286).
Le circostanze in precedenza evidenziate vanno altresì valorizzate e apprezzate anche alla luce della non confutata irrisorietà del prezzo pattuito per la compravendita.
Infatti, a fronte di tale oggettiva allegazione in fatto da parte della gli appellanti CP_1
si sono, a loro volta, limitati ad asserire che il corrispettivo della vendita (€ 40.000,00) fosse, da un lato, congruo in ragione della parziarietà del diritto alienato (quota pari al
50% della proprietà), e, dall'altro, in linea con il corrispettivo, di L 70.000.000, originariamente pagato alla loro dante causa , loro nonna materna, per Persona_1
l'acquisto dell'intero immobile nell'anno 1999.
Tale assunto difensivo non appare, tuttavia, rilevante, dovendosi, in primis, rilevare l'anomala sostanziale invariabilità del prezzo (convertito da lire in euro) nonostante il lungo tempo trascorso tra i due trasferimenti e la notoria lievitazione dei valori del mercato immobiliare medio tempore intervenuti.
Inoltre, l'asserita congruità del corrispettivo della revocanda compravendita costituisce una mera allegazione apodittica, rimasta priva di qualsivoglia attendibile riscontro probatorio, non potendosi fondatamente ritenere tale la circostanza che il negozio in questione è stato compiuto in un contesto familiare.
A fronte di un quadro fattuale complessivamente idoneo a fornire la prova positiva delle condizioni richieste ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, pagina 12 di 14 vanno ovviamente respinte, in quanto ininfluenti e superflue, le istanze istruttorie reiterate dalle parti.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale e l'appello incidentale proposti, rispettivamente, da e devono essere rigettati, Pt_1 Parte_2
con assorbimento dell'impugnazione incidentale proposta, ma solo in via subordinata, dalla convenuta, e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente CP_1
confermata.
Inoltre, le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico degli appellanti e Pt_1 Parte_2
in solido tra loro.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione dei suddetti gravami, nel caso di specie, sussistono anche le condizioni per dichiarare i menzionati soccombenti tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da nonché l'appello incidentale proposto Parte_1
da e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza n. Parte_2
1631/2020, emessa in data 17/12/2020, dal Tribunale di Modena.
CONDANNA
e in solido tra loro, al rimborso, in favore della appellata, Pt_1 Parte_2 CP_1 delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.515,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
e tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. Pt_1 Parte_2
n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
pagina 13 di 14 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14