Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2025, proposto da
EF MB, rappresentato e difeso dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 76 del 24.01.2024 emessa dal Tribunale di Firenze Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce lamentando la mancata ottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito alla sentenza di cui in epigrafe che ha ordinato l'assegnazione in suo favore della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per un importo complessivo di € 2.000,00.
Alla odierna camera di consiglio il legale di parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento nelle more del giudizio della somma oggetto della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Deve essere dichiarata, quindi, cessata la materia del contendere con spese a carico della Amministrazione resistente che ha ottemperato solo dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 400 (quattrocento) oltre IVA e c.p.a. da distrarsi a favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RI BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | ER RI BU |
IL SEGRETARIO