Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2025, proposto da
F.G.C.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Mantour S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
dell'atto di silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Porto Cesareo in ordine all’istanza datata 30 luglio 2024, con la quale la società ricorrente aveva richiesto l'adozione di un provvedimento espresso di decadenza e/o revoca della concessione demaniale marittima n. 44/2008 intestata alla società Mantour S.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Mantour S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IO RA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento n. 44 dell’8 luglio 2008 il Comune di Porto Cesareo rilasciava alla società Euroimmobiliare Turistica Alberghiera S.r.l. (cui poi succedeva la controinteressata Mantour S.r.l.) una concessione demaniale marittima presso un’area confinante con un terreno di proprietà della ricorrente e, secondo quanto riferito da quest’ultima, da porre a servizio di una struttura ricettiva in fase di progettazione da collocarsi all’interno di detta area e, tuttavia, mai realizzata, ragione per cui la concessione veniva poi utilizzata dalla controinteressata per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare.
1.1. La ricorrente, quindi, ritenendo tale destinazione incompatibile con le condizioni di rilascio della concessione e lamentando, altresì, l’esercizio improprio della stessa (anche in ragione del verificarsi di condotte tali da determinare diretto pregiudizio alla sua proprietà confinante), con istanza del 30 luglio 2024 chiedeva al Comune di Porto Cesareo l’esercizio dei poteri ex art. 47 cod. nav. ai fini della dichiarazione della decadenza o della revoca del titolo concessorio.
2. A fronte, quindi, del mancato riscontro del Comune alla suddetta istanza, con atto notificato e depositato in data 7 luglio 2025, la società ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e la condanna di quest’ultima all’adozione di un provvedimento espresso, oltre alla nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
2.1. La società controinteressata si è costituita in giudizio in data 10 ottobre 2025 e con successiva memoria del 9 febbraio 2026 ha provveduto a replicare al ricorso. La controinteressata, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto avente ad oggetto il silenzio serbato dall’amministrazione in relazione a un’istanza volta a sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela e per la quale, pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo a provvedere e, in secondo luogo, ha dedotto l’infondatezza nel merito delle prospettazioni di parte ricorrente.
2.2. Il Comune di Porto Cesareo, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.3. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la discussione della causa è stata rinviata per impedimento del difensore di parte ricorrente.
2.4. A esito della camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della controinteressata è infondata.
3.1. L’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione non sarebbe tenuta a riscontare le istanze volte a sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela non può ritenersi applicabile al caso di specie, venendo in considerazione un’istanza finalizzata all’adozione di un provvedimento ex art. 47 cod. nav. e, quindi, all’esercizio di un potere riconducibile alla categoria della cd. autotutela sanzionatoria o decadenziale, la quale è, tuttavia, chiaramente distinta dall’autotutela in senso stretto, dovendosi conseguentemente escludere l’automatica estendibilità delle norme e dei principi elaborati con rifermento a quest’ultima.
3.2. In particolare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 dell’11 settembre 2020 ha chiarito che: “ … la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente: a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti ”.
3.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che il potere di cui all’47 cod. nav. non prevede l’esercizio di una discrezionalità amministrativa pura, in quanto non implica un intervento demolitorio su di provvedimento amministrativo originariamente illegittimo (come per l’annullamento ex art. 21 novies, co. 1, l. 241/1990) o la semplice rivalutazione del pubblico interesse (come per la revoca ex art. 21 quinquies l. 241/1990), ma individua una serie di ipotesi relative a vicende successive al rilascio del titolo e in base alle quali può essere disposta la decadenza dalla concessione, limitandosi la discrezionalità sul punto dell’amministrazione alla sola valutazione della sufficiente gravità dei fatti accertati (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 7585 del 7 agosto 2023) e a fronte del cui riscontro l’esercizio del potere deve ritenersi vincolato, ipotesi, quindi, perfettamente coincidente con la nozione di autotutela decadenziale individuata dalla richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria.
3.3. Trattandosi, pertanto, di una fattispecie di autotutela decadenziale e non venendo in considerazione poteri di carattere puramente discrezionale, l’amministrazione, a fronte della presentazione di un’istanza volta a sollecitarne l’esercizio, non può ritenersi sottratta al generale obbligo di conclusione del procedimento, dovendosi conseguentemente rigettare l’eccezione di inammissibilità formulata da parte della controinteressata.
4. Quanto evidenziato dimostra, inoltre, anche la fondatezza del ricorso, avendo la ricorrente presentato un’istanza di carattere circostanziato, anche sotto il profilo dell’interesse (essendo la proprietaria dell’area retrostante a quella in concessione e avendo lamentato di aver subito uno specifico pregiudizio in ragione del non corretto esercizio della stessa), per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 47 cod. nav. e che, pertanto, l’amministrazione era tenuta a riscontrare mediante adozione di un provvedimento espresso nei termini di cui all’art. 2 l. 241/1990, valutando la fondatezza o meno di quanto contestato dalla ricorrente e la sua eventuale idoneità ai fini del mantenimento della concessione, non risultando, invece, che il Comune abbia provveduto in tal senso pur a fronte dell’intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.
4.1. Per quanto detto, pertanto, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Porto Cesareo sull’istanza formulata dalla società ricorrente in data 30 luglio 2024, con conseguente condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento conclusivo espresso e senza vincolo di contenuto sull’istanza suddetta entro il termine di sessanta giorni (così stabilito al fine di consentire all’amministrazione lo svolgimento dell’istruttoria eventualmente necessaria ai fini dell’esame dell’istanza), decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
4.2. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta alla successiva istanza della ricorrente e per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione oltre il suddetto termine.
5. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto, in particolare, della peculiarità delle questioni interpretative sottese alla valutazione della sussistenza o meno dell’obbligo a provvedere dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Porto Cesareo di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente in data 30 luglio 2024 entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA | TO SC |
IL SEGRETARIO