CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 775/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Causa trattata con le modalità ex art 127 ter c.p.c. composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 6.10.2021 da
, rappresentato e difeso dall'avv. dell'avv. Rosanna Santaniello per delega Parte_1 in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Podgora n. 15
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (già e , già CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Biolchini ed Edoardo Maria Ceracchi giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazza Filippo Meda n. 3
Appellato principale ed appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova n. 184/2021 del 16.4.2021
IN PUNTO: impugnativa licenziamento e risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “”In relazione al licenziamento: IN VIA PRINCIPALE: Parte_1
- accertare e dichiarare, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, anche per le ragioni di cui alle note autorizzate depositate in corso di causa (doc.
1 5 e doc.
5-a), nonché per i motivi di cui al presente atto, la nullità, invalidità ed ingiustificatezza del licenziamento intimato dalla convenuta e per l'effetto:
- condannare la società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. (i) dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL, Pt_1 eguale alla somma lorda di € 362.309,88, oltre al versamento contributivo ed all'incidenza dell'indennità sul TFR pari ad € 26.837,77 ovvero nella diversa maggiore somma che verrà accertata in corso di causa;
(ii) della somma lorda di € 66.4234,78 a titolo di indennità supplementare stabilita dal medesimo CCNL, ovvero nella diversa maggiore somma che verrà accertata in corso di causa;
IN SUBORDINE:
- qualora il Giudicante dovesse ritenere il licenziamento intimato dalla convenuta nei confronti del ricorrente privo di giusta causa, ma sorretto da giustificatezza, condannare la Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL, eguale alla somma lorda di € 362.309,88, oltre al versamento contributivo ed all'incidenza dell'indennità sul TFR pari ad € 26.837,77 ovvero nella diversa maggiore misura somma che verrà accertata in corso di causa;
IN RELAZIONE AI DANNI PATITI:
- accertare e dichiarare che le modalità con cui la convenuta ha provveduto ad intimare il licenziamento del ricorrente sono state lesive della dignità e dell'onore del signor : Pt_2
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, che il signor a diritto ad Pt_1 essere risarcito dei danni non patrimoniali tutti subiti anche in conseguenza delle modalità poste in essere dalla convenuta nell'intimare il licenziamento e per l'effetto
- condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento nei confronti del ricorrente della somma netta di € 724.619,82 a titolo di danno non patrimoniale quale conseguenza delle modalità odiose in cui è stato intimato il licenziamento da parte del datore di lavoro ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
- previo accertamento delle circostanze del presente atto e del comportamento tenuto dalla convenuta, contrario a buona fede e correttezza, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente della somma netta di € 1.449.239,52 (€ 362.309,88 x 4) a titolo di danno all'immagine (anche conseguente agli articoli apparsi sui giornali ed all'uso improprio della posta elettronica del signor , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, Pt_1 anche in via equitativa, ovvero, in subordine, nella misura di € 362.309,88 nella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso si chiede la liquidazione in via equitativa del danno subito, che comunque potrà essere maggiore e/o minore alla somma richiesta;
IL TUTTO:
- con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge a favore dello scrivente difensore nella sua qualità di distrattario.””
Per l'appellato : “”in via principale, Controparte_5
- rigettare integralmente le domande formulate dall'Appellante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti gli argomenti sopra esposti, e in ogni caso accertando e dichiarando la legittimità del licenziamento intimato dalla Società al Dott. on effetto Pt_1 dal 3 luglio 2018; in via di appello incidentale , in riforma della sentenza n. 84/2021 resa in data 16 aprile 2021 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Mauro Dalla Casa, nell'ambito del procedimento iscritto sub R.G. n. 723/2019:
2 - accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. in relazione ai fatti contestati e, Pt_1 per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della Società della somma di
€24.895.222,26 (ovvero alla diversa somma di giustizia) a titolo di risarcimento del danno, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun singolo credito e sino al soddisfo;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale,
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adìta, accertata la natura subordinata del rapporto intercorso, dovesse ritenere altresì il licenziamento de quo non sorretto da giusta causa, ridurre la pretesa economica dell'Appellante per tutte le ragioni indicate in narrativa e nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Padova ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato a costituendo risoluzione di un contratto affetto da Parte_1 simulazione assoluta, e compensando le spese di causa.
2. Il ricorrente aveva chiesto dichiararsi la ingiustificatezza del licenziamento intimatogli da con condanna della società pagamento Controparte_4 dell'indennità supplementare prevista dal c.c.n.l., dell'indennità di mancato preavviso, delle differenze dovute sul tfr per effetto di tale ultimo emolumento, oltre che al risarcimento del danno subìto.
2.1 La società convenuta nel costituirsi in giudizio aveva chiesto, a sua volta, in via riconvenzionale il risarcimento del danno subìto per effetto delle somme uscite dalle casse sociali e corrisposte a terzi dall'odierno ricorrente per servizi mai resi, delle spese sostenute per l'attività di revisione amministrativa e contabile commissionata a terzi e resasi necessaria per accertare i fatti poi contestati al nella qualità di CEO e di dirigente della Pt_1 società), delle sanzioni tributarie applicate per effetto degli illeciti tributari posti in essere dal ricorrente.
2.2 Il per tutto il tempo cui si riferivano i fatti di causa, era stato dirigente di Pt_1 [...]
, ma al contempo suo amministratore delegato;
non risultava Controparte_4 allegata alcuna limitazione di poteri, se non quello della firma congiunta di altro amministratore delegato o procuratore (circostanza che non instaurava tra i soggetti titolari di poteri procuratori una relazione gerarchica). Dalla visura camerale emergeva che tra i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti al n via generale, rientravano anche quelli di assumere, sospendere e licenziare dirigenti, Pt_1 impiegati di concetto e d'ordine e operai, stabilendo e modificando le rispettive incombenze e retribuzioni: quindi a lui spettavano integralmente i poteri del datore di lavoro, compreso quello disciplinare e dello ius variandi. Il era stato poi revocato dalla carica di consigliere di amministrazione in data Pt_1 13.6.2018, mentre il licenziamento intimatogli era del 25.7.18 (con decorrenza dal 3 luglio).
3. Il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente avesse riassunto in sé la posizione di lavoratore dipendente della società e di persona fisica chiamata a formare la volontà dell'ente, sia quanto al processo decisionale interno, sia quanto alla spendita del nome verso l'esterno: tali posizioni erano tra loro incompatibili. La relazione intrattenuta da con la era necessariamente Parte_1 Controparte_3 quella dell'immedesimazione organica, non quella di una relazione contrattuale bilaterale. Da ciò derivava che il contratto di lavoro dipendente era necessariamente simulato, non potendo darsi relazione contrattuale che non fosse inter soggettiva, ed in particolare non
3 potendo darsi etero direzione quando il soggetto etero diretto coincida con colui che ha il potere di dirigere. La possibilità di scostamenti dalla relazione logico giuridica così configurata era subordinata alla prova del vincolo della subordinazione, cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo amministrativo della società. I fatti su cui si fondava la contestazione disciplinare, nonché quelli posti a base della domanda riconvenzionale, per la loro latitudine e rilevanza economica, costituivano estrinsecazione dell'oggetto sociale ed espressione, all'evenienza traviata, della discrezionalità propria dell'imprenditore. Non era senza rilievo il fatto che il ricorrente era stato prima sollevato dal suo ruolo di amministratore e poi licenziato, posto che, diversamente, egli, formando la volontà sociale, avrebbe dovuto, in un gioco di specchi, licenziare sé stesso. La simulazione contrattuale era presumibilmente giustificata dall'interesse a costituire una posizione previdenziale, e cioè, a far valere nei confronti di terzi un assetto di interessi diverso da quello reale. Se il rapporto di lavoro era simulato, la comunicazione di recesso non poteva essere intesa come suo atto risolutivo, perché essa non aveva alcun effetto risolutivo di un rapporto mai sorto;
essa semmai consentiva di far coincidere, a posteriori, la situazione effettiva con quella apparente. Per l'effetto, gli emolumenti corrisposti nel corso del rapporto, imputati a retribuzione, avevano in realtà una diversa causale, valevano cioè a compensare l'attività di amministrazione della società, perché tale era il ruolo sostanziale dell'attore.
3.1 Parimenti la domanda riconvenzionale spiegata dalla società si riferiva ai medesimi comportamenti di infedeltà patrimoniale contestati al ricorrente, che non potevano essere compiuti se non nella posizione di dominus della società e con spendita, verso l'esterno, del nome dell'ente. In effetti, le medesime ragioni spese dalla società potevano giustificare un'azione di responsabilità a carico dell'amministratore, con conseguente duplicazione dei titoli di credito;
e lo stesso poteva dirsi per le ragioni del ricorrente, ove avesse voluto fare valere il suo diritto al compenso in qualità di amministratore. Pertanto, poiché il contratto simulato non produceva effetti tra le parti, esso non poteva fondare l'esercizio del potere di risoluzione unilaterale;
il licenziamento andava dichiarato inefficace, ma per una ragione diversa da quella dedotta in giudizio, e da tale inefficacia soprattutto non poteva farsi conseguire l'adozione delle misure risarcitorie richieste dal ricorrente. Allo stesso modo, la domanda di risarcimento del danno fondata sull'esecuzione di un rapporto in origine simulato non poteva trovare accoglimento, impregiudicata restando la facoltà di domandare il medesimo petitum sulla base di una diversa causa petendi.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello con diversi motivi. Parte_1 La società appellata ha insistito per il rigetto delle ragioni di impugnazione ed ha proposto appello incidentale.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza dell'11 dicembre 2025 era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. ha rilevato come il primo giudice aveva formato il proprio pensiero valutando Parte_1 unicamente la visura camerale ed omettendo di prendere in considerazione la copiosa
4 documentazione versata in atti da cui emergeva la volontà di entrambe le parti di instaurare un rapporto di lavoro dipendente, così violando l'art. 115 c.p.c. Ha precisato come nell'anno 2000 era stato assunto quale dirigente, con mansioni di direttore finanziario, ex CCNL Dirigenti Terziario e Servizi rapportandosi nello svolgimento delle proprie mansioni di direttore finanziario con il signor , che era Per_1 azionista della società nonché membro del CdA mentre nel 2013, ben 13 anni dopo, gli venivano conferiti i primi incarichi societari in seno al CdA aziendale e nel 2015 interveniva novazione dell'originario contratto di assunzione con conferimento al ricorrente delle mansioni di chief executive officer (CEO). Con riferimento al trattamento retributivo ha precisato che la decisione di non suddividere i compensi percepiti in veste di dirigente e di amministratore delegato aveva una ragione meramente pratica, al fine di evitare la predisposizione di differenti documenti per ogni società; vi era, altresì, una ragione sostanziale, derivante dalla governance aziendale, per la quale l'amministratore delegato aveva mera funzione di rappresentanza nei confronti di interlocutori esterni, derivando la concretezza delle deleghe attribuite esclusivamente dalle procedure interne. La giusta attenzione nella lettura del contratto di assunzione avrebbe potuto evidenziare tutti gli elementi comprovanti la volontà delle parti, in primis quella datoriale, tesa ad instaurare, confermare e ratificare un rapporto di lavoro subordinato, di natura dirigenziale richiamando una serie di elementi da cui emergevano gli elementi della subordinazione. della gerarchia societaria). Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la incumulabilità delle cariche in capo all'appellante ed in particolare della posizione dirigenziale con quella di amministratore del CdA. Con altro motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha dichiarato la inefficacia del licenziamento quale conseguenza della simulazione;
il licenziamento andava giudicato inefficace per motivi ben differenti da quelli offerti in sentenza discendenti dall'illegittimo comportamento datoriale in violazione del principio di correttezza e buona fede. Avuto riguardo alla specifica operazione commerciale che aveva dato luogo alle Parte_3 indagini della Agenzia delle Entrate ed a quelle penali, ha rilevato come tutti i responsabili di sia a livello locale che internazionale, conoscevano a fondo il press deal, CP_3 ne conoscevano i vantaggi sia in termini di margini che di fatturato in base ai principi contabili italiani e Us Gaap, erano stati informati del differenziale IVA e avevano approvato, dopo aver chiesto un parere ad uno studio di consulenza legale esterno, anche la gestione della cessione del credito Successivamente alla sospensione cautelare dal lavoro del 13.6.2018 (adottata prima della contestazione disciplinare) la società aveva messo in atto una serie di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine professionale (blocco della posta elettronica, diffusione a mezzo stampa di articoli lesivi dell'immagine, diniego alla voltura della utenza telefonica cellulare, ritardo nei pagamenti dei corrispettivi, mancata restituzione di beni personali, ulteriore contestazione dopo il licenziamento per un progetto di cui non era responsabile). Ha evidenziato, inoltre, che a seguito di una segnalazione presentata dal nel 2018 per Pt_1 irregolarità inerenti il trattamento dei suoi dati personali effettato nel corso delle indagini interne avviate dalla società, il Garante della Privacy decideva per l'applicazione di provvedimenti correttivi nei confronti della adottando nei confronti della CP_3 stessa una sanzione amministrativa pecuniaria. Il licenziamento per giusta causa andava, dunque, dichiarato inefficace non già per le ragioni esposte in sentenza ma per infondatezza degli addebiti disciplinari che avevano condotto al licenziamento stesso con condanna della società al pagamento di tutte le somme individuate nella originaria domanda. (€ 362.309,88 per indennità sostitutiva del preavviso,
€ 26.837,77 quale incidenza della indennità sostitutiva del preavviso sul tfr, € 66.423,78 a titolo di indennità supplementare, € 724.619,82 a titolo di danno non patrimoniale quale conseguenza delle modalità odiose in cui è stato intimato il licenziamento da parte del datore
5 di lavoro, € 1.449.239,52 a titolo di danno all'immagine, ovvero nelle diverse somme ritenute di giustizia).
7. La società appellata ha evidenziato come le risultanze dell'indagine interna svolta dalla Società e poi poste a base del recesso avevano trovato piena conferma all'esito della investigazione effettuata dalla Agenzia delle Entrate così evidenziandosi la responsabilità del irca i gravissimi addebiti contestatigli. Pt_1 Ha richiamato la sentenza penale emessa dal Tribunale di Milano in data 22.11.2022, con la quale era stata accolta la domanda di patteggiamento formulata dal n relazione alla Pt_1 vicenda con la applicazione di una pena di 2 anni e sei mesi e la confisca del Parte_3 prezzo/profitto del reato contestatogli, quantificato nella somma complessiva di € 375.085,00) evidenziando come il avesse di fatto ammesso tutti i fatti posti base del Pt_1 recesso (tanto da non rendersi necessaria alcuna eventuale istruttoria sul punto). Pur non potendosi assimilare il patteggiamento ad una ipotesi di colpevolezza giudizialmente accertata sotto il profilo civilistico il patteggiamento integrava comunque la prova dei fatti ad esso sottesi, determinando una piena ammissione di responsabilità e della violazione degli obblighi contrattuale da parte del patteggiatore. Quanto alla eccezione di inefficacia del licenziamento per asserita violazione dell'art 7 st. lav. ha rilevato che, avuto riguardo alla presunta lesione del diritto di difesa, trattavasi di eccezione nuova ed inammissibile avendo in primo grado lamentato la violazione dell'art. 7 limitatamente ai temi della tempestività e dell'affissione del codice disciplinare (temi non replicati in appello); in ogni caso l'appellante principale non aveva fornito alcuna prova di come la disponibilità dei documenti chiesti e non ottenuti gli avrebbe consentito di meglio giustificare la propria illecita condotta. Avuto riguardo alla presunta conoscenza e conseguente approvazione da parte della Società dell'operazione ha richiamato la decisione resa in sede penale dal Tribunale di Parte_3 Milano dalla quale emergeva in maniera inequivoca la piena responsabilità del ispetto Pt_1
a tutti i fatti contestatigli, ampiamente idonei e sufficienti, anche in termini di proporzione, a giustificare l'atto espulsivo rispetto alla condotta tenuta. Riguardo, invece, alla presunta violazione della normativa privacy, il provvedimento del Garante emesso in data 15.4.2021 risultava del tutto irrilevante ai fini di causa stante il rapporto di autonomia ed indipendenza tra la disciplina sostanziale della tutela della riservatezza e le regole che disciplinano lo svolgimento del processo civile e penale;
Ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna del al pagamento della Pt_1 somma di € 24.895.222,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori di legge. Ha richiamato la sentenza penale emessa dal Tribunale di Milano in data 22.11.2022, con la quale era stata accolta la domanda di patteggiamento formulata dal n relazione alla Pt_1 vicenda che lo aveva visto rinviato a giudizio immediato ex artt. 455 e 456 c.p.p. Parte_3 con una pena di 2 anni e sei mesi e la confisca del prezzo/profitto del reato contestatogli, quantificato nella somma complessiva di € 375.085,00.
8. Con istanza congiunta depositata in via telematica in data 28.11.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto intesa conciliativa rispetto alle reciproche posizioni ed ai diversi contenziosi pendenti chiedendo, avuto riguardo al presente giudizio di lavoro dinanzi alla Corte di Appello Veneziana, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
9. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità
6 di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: così in tema Cass. 3598/2015.
10. In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
11. Conformemente all'accordo transattivo intervenuto tra le parti vanno compensate le spese di lite del presente giudizio come anche quelle relative al giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, così deciso all'esito della Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario TO
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Causa trattata con le modalità ex art 127 ter c.p.c. composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 6.10.2021 da
, rappresentato e difeso dall'avv. dell'avv. Rosanna Santaniello per delega Parte_1 in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Podgora n. 15
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (già e , già CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Biolchini ed Edoardo Maria Ceracchi giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazza Filippo Meda n. 3
Appellato principale ed appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova n. 184/2021 del 16.4.2021
IN PUNTO: impugnativa licenziamento e risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “”In relazione al licenziamento: IN VIA PRINCIPALE: Parte_1
- accertare e dichiarare, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, anche per le ragioni di cui alle note autorizzate depositate in corso di causa (doc.
1 5 e doc.
5-a), nonché per i motivi di cui al presente atto, la nullità, invalidità ed ingiustificatezza del licenziamento intimato dalla convenuta e per l'effetto:
- condannare la società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. (i) dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL, Pt_1 eguale alla somma lorda di € 362.309,88, oltre al versamento contributivo ed all'incidenza dell'indennità sul TFR pari ad € 26.837,77 ovvero nella diversa maggiore somma che verrà accertata in corso di causa;
(ii) della somma lorda di € 66.4234,78 a titolo di indennità supplementare stabilita dal medesimo CCNL, ovvero nella diversa maggiore somma che verrà accertata in corso di causa;
IN SUBORDINE:
- qualora il Giudicante dovesse ritenere il licenziamento intimato dalla convenuta nei confronti del ricorrente privo di giusta causa, ma sorretto da giustificatezza, condannare la Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL, eguale alla somma lorda di € 362.309,88, oltre al versamento contributivo ed all'incidenza dell'indennità sul TFR pari ad € 26.837,77 ovvero nella diversa maggiore misura somma che verrà accertata in corso di causa;
IN RELAZIONE AI DANNI PATITI:
- accertare e dichiarare che le modalità con cui la convenuta ha provveduto ad intimare il licenziamento del ricorrente sono state lesive della dignità e dell'onore del signor : Pt_2
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, che il signor a diritto ad Pt_1 essere risarcito dei danni non patrimoniali tutti subiti anche in conseguenza delle modalità poste in essere dalla convenuta nell'intimare il licenziamento e per l'effetto
- condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento nei confronti del ricorrente della somma netta di € 724.619,82 a titolo di danno non patrimoniale quale conseguenza delle modalità odiose in cui è stato intimato il licenziamento da parte del datore di lavoro ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
- previo accertamento delle circostanze del presente atto e del comportamento tenuto dalla convenuta, contrario a buona fede e correttezza, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente della somma netta di € 1.449.239,52 (€ 362.309,88 x 4) a titolo di danno all'immagine (anche conseguente agli articoli apparsi sui giornali ed all'uso improprio della posta elettronica del signor , ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, Pt_1 anche in via equitativa, ovvero, in subordine, nella misura di € 362.309,88 nella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso si chiede la liquidazione in via equitativa del danno subito, che comunque potrà essere maggiore e/o minore alla somma richiesta;
IL TUTTO:
- con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge a favore dello scrivente difensore nella sua qualità di distrattario.””
Per l'appellato : “”in via principale, Controparte_5
- rigettare integralmente le domande formulate dall'Appellante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti gli argomenti sopra esposti, e in ogni caso accertando e dichiarando la legittimità del licenziamento intimato dalla Società al Dott. on effetto Pt_1 dal 3 luglio 2018; in via di appello incidentale , in riforma della sentenza n. 84/2021 resa in data 16 aprile 2021 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Mauro Dalla Casa, nell'ambito del procedimento iscritto sub R.G. n. 723/2019:
2 - accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. in relazione ai fatti contestati e, Pt_1 per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della Società della somma di
€24.895.222,26 (ovvero alla diversa somma di giustizia) a titolo di risarcimento del danno, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun singolo credito e sino al soddisfo;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale,
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adìta, accertata la natura subordinata del rapporto intercorso, dovesse ritenere altresì il licenziamento de quo non sorretto da giusta causa, ridurre la pretesa economica dell'Appellante per tutte le ragioni indicate in narrativa e nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Padova ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato a costituendo risoluzione di un contratto affetto da Parte_1 simulazione assoluta, e compensando le spese di causa.
2. Il ricorrente aveva chiesto dichiararsi la ingiustificatezza del licenziamento intimatogli da con condanna della società pagamento Controparte_4 dell'indennità supplementare prevista dal c.c.n.l., dell'indennità di mancato preavviso, delle differenze dovute sul tfr per effetto di tale ultimo emolumento, oltre che al risarcimento del danno subìto.
2.1 La società convenuta nel costituirsi in giudizio aveva chiesto, a sua volta, in via riconvenzionale il risarcimento del danno subìto per effetto delle somme uscite dalle casse sociali e corrisposte a terzi dall'odierno ricorrente per servizi mai resi, delle spese sostenute per l'attività di revisione amministrativa e contabile commissionata a terzi e resasi necessaria per accertare i fatti poi contestati al nella qualità di CEO e di dirigente della Pt_1 società), delle sanzioni tributarie applicate per effetto degli illeciti tributari posti in essere dal ricorrente.
2.2 Il per tutto il tempo cui si riferivano i fatti di causa, era stato dirigente di Pt_1 [...]
, ma al contempo suo amministratore delegato;
non risultava Controparte_4 allegata alcuna limitazione di poteri, se non quello della firma congiunta di altro amministratore delegato o procuratore (circostanza che non instaurava tra i soggetti titolari di poteri procuratori una relazione gerarchica). Dalla visura camerale emergeva che tra i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti al n via generale, rientravano anche quelli di assumere, sospendere e licenziare dirigenti, Pt_1 impiegati di concetto e d'ordine e operai, stabilendo e modificando le rispettive incombenze e retribuzioni: quindi a lui spettavano integralmente i poteri del datore di lavoro, compreso quello disciplinare e dello ius variandi. Il era stato poi revocato dalla carica di consigliere di amministrazione in data Pt_1 13.6.2018, mentre il licenziamento intimatogli era del 25.7.18 (con decorrenza dal 3 luglio).
3. Il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente avesse riassunto in sé la posizione di lavoratore dipendente della società e di persona fisica chiamata a formare la volontà dell'ente, sia quanto al processo decisionale interno, sia quanto alla spendita del nome verso l'esterno: tali posizioni erano tra loro incompatibili. La relazione intrattenuta da con la era necessariamente Parte_1 Controparte_3 quella dell'immedesimazione organica, non quella di una relazione contrattuale bilaterale. Da ciò derivava che il contratto di lavoro dipendente era necessariamente simulato, non potendo darsi relazione contrattuale che non fosse inter soggettiva, ed in particolare non
3 potendo darsi etero direzione quando il soggetto etero diretto coincida con colui che ha il potere di dirigere. La possibilità di scostamenti dalla relazione logico giuridica così configurata era subordinata alla prova del vincolo della subordinazione, cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo amministrativo della società. I fatti su cui si fondava la contestazione disciplinare, nonché quelli posti a base della domanda riconvenzionale, per la loro latitudine e rilevanza economica, costituivano estrinsecazione dell'oggetto sociale ed espressione, all'evenienza traviata, della discrezionalità propria dell'imprenditore. Non era senza rilievo il fatto che il ricorrente era stato prima sollevato dal suo ruolo di amministratore e poi licenziato, posto che, diversamente, egli, formando la volontà sociale, avrebbe dovuto, in un gioco di specchi, licenziare sé stesso. La simulazione contrattuale era presumibilmente giustificata dall'interesse a costituire una posizione previdenziale, e cioè, a far valere nei confronti di terzi un assetto di interessi diverso da quello reale. Se il rapporto di lavoro era simulato, la comunicazione di recesso non poteva essere intesa come suo atto risolutivo, perché essa non aveva alcun effetto risolutivo di un rapporto mai sorto;
essa semmai consentiva di far coincidere, a posteriori, la situazione effettiva con quella apparente. Per l'effetto, gli emolumenti corrisposti nel corso del rapporto, imputati a retribuzione, avevano in realtà una diversa causale, valevano cioè a compensare l'attività di amministrazione della società, perché tale era il ruolo sostanziale dell'attore.
3.1 Parimenti la domanda riconvenzionale spiegata dalla società si riferiva ai medesimi comportamenti di infedeltà patrimoniale contestati al ricorrente, che non potevano essere compiuti se non nella posizione di dominus della società e con spendita, verso l'esterno, del nome dell'ente. In effetti, le medesime ragioni spese dalla società potevano giustificare un'azione di responsabilità a carico dell'amministratore, con conseguente duplicazione dei titoli di credito;
e lo stesso poteva dirsi per le ragioni del ricorrente, ove avesse voluto fare valere il suo diritto al compenso in qualità di amministratore. Pertanto, poiché il contratto simulato non produceva effetti tra le parti, esso non poteva fondare l'esercizio del potere di risoluzione unilaterale;
il licenziamento andava dichiarato inefficace, ma per una ragione diversa da quella dedotta in giudizio, e da tale inefficacia soprattutto non poteva farsi conseguire l'adozione delle misure risarcitorie richieste dal ricorrente. Allo stesso modo, la domanda di risarcimento del danno fondata sull'esecuzione di un rapporto in origine simulato non poteva trovare accoglimento, impregiudicata restando la facoltà di domandare il medesimo petitum sulla base di una diversa causa petendi.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello con diversi motivi. Parte_1 La società appellata ha insistito per il rigetto delle ragioni di impugnazione ed ha proposto appello incidentale.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza dell'11 dicembre 2025 era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. ha rilevato come il primo giudice aveva formato il proprio pensiero valutando Parte_1 unicamente la visura camerale ed omettendo di prendere in considerazione la copiosa
4 documentazione versata in atti da cui emergeva la volontà di entrambe le parti di instaurare un rapporto di lavoro dipendente, così violando l'art. 115 c.p.c. Ha precisato come nell'anno 2000 era stato assunto quale dirigente, con mansioni di direttore finanziario, ex CCNL Dirigenti Terziario e Servizi rapportandosi nello svolgimento delle proprie mansioni di direttore finanziario con il signor , che era Per_1 azionista della società nonché membro del CdA mentre nel 2013, ben 13 anni dopo, gli venivano conferiti i primi incarichi societari in seno al CdA aziendale e nel 2015 interveniva novazione dell'originario contratto di assunzione con conferimento al ricorrente delle mansioni di chief executive officer (CEO). Con riferimento al trattamento retributivo ha precisato che la decisione di non suddividere i compensi percepiti in veste di dirigente e di amministratore delegato aveva una ragione meramente pratica, al fine di evitare la predisposizione di differenti documenti per ogni società; vi era, altresì, una ragione sostanziale, derivante dalla governance aziendale, per la quale l'amministratore delegato aveva mera funzione di rappresentanza nei confronti di interlocutori esterni, derivando la concretezza delle deleghe attribuite esclusivamente dalle procedure interne. La giusta attenzione nella lettura del contratto di assunzione avrebbe potuto evidenziare tutti gli elementi comprovanti la volontà delle parti, in primis quella datoriale, tesa ad instaurare, confermare e ratificare un rapporto di lavoro subordinato, di natura dirigenziale richiamando una serie di elementi da cui emergevano gli elementi della subordinazione. della gerarchia societaria). Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la incumulabilità delle cariche in capo all'appellante ed in particolare della posizione dirigenziale con quella di amministratore del CdA. Con altro motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha dichiarato la inefficacia del licenziamento quale conseguenza della simulazione;
il licenziamento andava giudicato inefficace per motivi ben differenti da quelli offerti in sentenza discendenti dall'illegittimo comportamento datoriale in violazione del principio di correttezza e buona fede. Avuto riguardo alla specifica operazione commerciale che aveva dato luogo alle Parte_3 indagini della Agenzia delle Entrate ed a quelle penali, ha rilevato come tutti i responsabili di sia a livello locale che internazionale, conoscevano a fondo il press deal, CP_3 ne conoscevano i vantaggi sia in termini di margini che di fatturato in base ai principi contabili italiani e Us Gaap, erano stati informati del differenziale IVA e avevano approvato, dopo aver chiesto un parere ad uno studio di consulenza legale esterno, anche la gestione della cessione del credito Successivamente alla sospensione cautelare dal lavoro del 13.6.2018 (adottata prima della contestazione disciplinare) la società aveva messo in atto una serie di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine professionale (blocco della posta elettronica, diffusione a mezzo stampa di articoli lesivi dell'immagine, diniego alla voltura della utenza telefonica cellulare, ritardo nei pagamenti dei corrispettivi, mancata restituzione di beni personali, ulteriore contestazione dopo il licenziamento per un progetto di cui non era responsabile). Ha evidenziato, inoltre, che a seguito di una segnalazione presentata dal nel 2018 per Pt_1 irregolarità inerenti il trattamento dei suoi dati personali effettato nel corso delle indagini interne avviate dalla società, il Garante della Privacy decideva per l'applicazione di provvedimenti correttivi nei confronti della adottando nei confronti della CP_3 stessa una sanzione amministrativa pecuniaria. Il licenziamento per giusta causa andava, dunque, dichiarato inefficace non già per le ragioni esposte in sentenza ma per infondatezza degli addebiti disciplinari che avevano condotto al licenziamento stesso con condanna della società al pagamento di tutte le somme individuate nella originaria domanda. (€ 362.309,88 per indennità sostitutiva del preavviso,
€ 26.837,77 quale incidenza della indennità sostitutiva del preavviso sul tfr, € 66.423,78 a titolo di indennità supplementare, € 724.619,82 a titolo di danno non patrimoniale quale conseguenza delle modalità odiose in cui è stato intimato il licenziamento da parte del datore
5 di lavoro, € 1.449.239,52 a titolo di danno all'immagine, ovvero nelle diverse somme ritenute di giustizia).
7. La società appellata ha evidenziato come le risultanze dell'indagine interna svolta dalla Società e poi poste a base del recesso avevano trovato piena conferma all'esito della investigazione effettuata dalla Agenzia delle Entrate così evidenziandosi la responsabilità del irca i gravissimi addebiti contestatigli. Pt_1 Ha richiamato la sentenza penale emessa dal Tribunale di Milano in data 22.11.2022, con la quale era stata accolta la domanda di patteggiamento formulata dal n relazione alla Pt_1 vicenda con la applicazione di una pena di 2 anni e sei mesi e la confisca del Parte_3 prezzo/profitto del reato contestatogli, quantificato nella somma complessiva di € 375.085,00) evidenziando come il avesse di fatto ammesso tutti i fatti posti base del Pt_1 recesso (tanto da non rendersi necessaria alcuna eventuale istruttoria sul punto). Pur non potendosi assimilare il patteggiamento ad una ipotesi di colpevolezza giudizialmente accertata sotto il profilo civilistico il patteggiamento integrava comunque la prova dei fatti ad esso sottesi, determinando una piena ammissione di responsabilità e della violazione degli obblighi contrattuale da parte del patteggiatore. Quanto alla eccezione di inefficacia del licenziamento per asserita violazione dell'art 7 st. lav. ha rilevato che, avuto riguardo alla presunta lesione del diritto di difesa, trattavasi di eccezione nuova ed inammissibile avendo in primo grado lamentato la violazione dell'art. 7 limitatamente ai temi della tempestività e dell'affissione del codice disciplinare (temi non replicati in appello); in ogni caso l'appellante principale non aveva fornito alcuna prova di come la disponibilità dei documenti chiesti e non ottenuti gli avrebbe consentito di meglio giustificare la propria illecita condotta. Avuto riguardo alla presunta conoscenza e conseguente approvazione da parte della Società dell'operazione ha richiamato la decisione resa in sede penale dal Tribunale di Parte_3 Milano dalla quale emergeva in maniera inequivoca la piena responsabilità del ispetto Pt_1
a tutti i fatti contestatigli, ampiamente idonei e sufficienti, anche in termini di proporzione, a giustificare l'atto espulsivo rispetto alla condotta tenuta. Riguardo, invece, alla presunta violazione della normativa privacy, il provvedimento del Garante emesso in data 15.4.2021 risultava del tutto irrilevante ai fini di causa stante il rapporto di autonomia ed indipendenza tra la disciplina sostanziale della tutela della riservatezza e le regole che disciplinano lo svolgimento del processo civile e penale;
Ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna del al pagamento della Pt_1 somma di € 24.895.222,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori di legge. Ha richiamato la sentenza penale emessa dal Tribunale di Milano in data 22.11.2022, con la quale era stata accolta la domanda di patteggiamento formulata dal n relazione alla Pt_1 vicenda che lo aveva visto rinviato a giudizio immediato ex artt. 455 e 456 c.p.p. Parte_3 con una pena di 2 anni e sei mesi e la confisca del prezzo/profitto del reato contestatogli, quantificato nella somma complessiva di € 375.085,00.
8. Con istanza congiunta depositata in via telematica in data 28.11.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto intesa conciliativa rispetto alle reciproche posizioni ed ai diversi contenziosi pendenti chiedendo, avuto riguardo al presente giudizio di lavoro dinanzi alla Corte di Appello Veneziana, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
9. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità
6 di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: così in tema Cass. 3598/2015.
10. In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
11. Conformemente all'accordo transattivo intervenuto tra le parti vanno compensate le spese di lite del presente giudizio come anche quelle relative al giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, così deciso all'esito della Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario TO
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7