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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 7023/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
1) dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) dott.ssa Francesca Sequino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 04.04.2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Duca d'Aosta n. 74, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso dall' Avv.
Angelo Moscati, presso il cui studio sito in Casoria (NA) alla Via Diaz n. 91, elettivamente domicilia.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/01/1991 e residente a [...], Lettera C, Interno 8
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
pagina 1 di 5 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.09.2024 adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse Parte_1 pronunciato l'affidamento e il mantenimento della figlia minore nata dalla relazione di fatto con il sig.
. Controparte_1
Assumeva che: da una convivenza more uxorio con il resistente era nata la figlia in data Per_1
02.01.2019, riconosciuta da entrambi i genitori;
che nell'anno 2021 si interrompeva la convivenza e che il resistente aveva garantito un mantenimento tra i 200,00 e 300,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie sino ad agosto 2024.
Chiedeva l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, confermare il calendario di visita previsto in ricorso e chiedeva un assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 500,00 mensili.
Nonostante la rituale notifica del ricorso il sig. è rimasto contumace e all'esito Controparte_1 dell'audizione della ricorrente, all'udienza del 18.02.2025, il Giudice Delegato, con ordinanza del
18.02.2025, in ordine ai provvedimenti provvisori da adottare, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., ha disposto l'affido condiviso della minore on residenza privilegiata presso la madre con esercizio Per_1
disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione, un mantenimento a carico del padre per la minore la somma di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di questo tribunale ed il locale consiglio dell'ordine sottoscritto in data 25.10.19 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e in mancanza di richieste istruttorie rinviava la causa ai sensi dell'art 473 bis 22 c.p.c per la discussione all'udienza del 04.04.2025.
All'udienza del 04.04.2025 la causa veniva quindi riservata al Collegio per la decisione.
Sull'affido dei figli minori.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa pagina 2 di 5 del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Tanto premesso, nella specie, non sono emerse circostanza ostative al regime legale, richiesto anche dalla ricorrente, per cui va disposto l'affido condiviso della minore d entrambi i genitori Per_1
con residenza privilegiata presso la madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione e quanto al diritto di visita, attesa la lontananza del resistente, il padre potrà vedere e tenere con se la minore a settimane alterne il sabato dalle ore 10,00 alle ore 17,00 e la domenica negli stessi orari, con il criterio dell'alternanza il giorno della vigilia o quello di Natale ( dalle ore 10,00 alle 20,00), il 31 dicembre o il primo gennaio (sempre dalle ore 10,00 alle ore 20,00) il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis e per 15 giorni durante il periodo estivo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli minori il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito -circostanza non sussistente nel caso de quo - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto sussistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
pagina 3 di 5 In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli
(nel caso di specie di anni 5) , dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass.
18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055;
Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso l'altro genitore, nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto a quello del genitore collocatario (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Nel caso in esame è emerso che il padre vede la minore una volta al mese.
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario
(cfr.Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Nel caso in esame, in considerazione degli elementi raccolti ( la ricorrente ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie e guadagnare circa euro 700,00 mensili, percepisce interamente l'assegno unico per la figlia per euro 190,00 e paga un canone di locazione di euro 300,00 oltre alla retta scolastica della minore per euro 140,00, mentre il resistente è rimasto contumace ma la resistente ha dichiarato che il sig. vive a Bologna e lavora come verniciatore con un reddito di Controparte_1
euro 2000,00 mensili) ritiene il Collegio equo determinare in euro 350,00 il contributo del padre al mantenimento della minore da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dallo stesso con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i minori come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
pagina 4 di 5 Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, le spese di giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dispone l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione e diritto di visita del padre come indicato in motivazione.
b) pone a carico di l'obbligo corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1
mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, come previste e disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli Nord ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.19.
d) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 09.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
1) dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) dott.ssa Francesca Sequino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 04.04.2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Duca d'Aosta n. 74, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso dall' Avv.
Angelo Moscati, presso il cui studio sito in Casoria (NA) alla Via Diaz n. 91, elettivamente domicilia.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/01/1991 e residente a [...], Lettera C, Interno 8
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
pagina 1 di 5 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.09.2024 adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse Parte_1 pronunciato l'affidamento e il mantenimento della figlia minore nata dalla relazione di fatto con il sig.
. Controparte_1
Assumeva che: da una convivenza more uxorio con il resistente era nata la figlia in data Per_1
02.01.2019, riconosciuta da entrambi i genitori;
che nell'anno 2021 si interrompeva la convivenza e che il resistente aveva garantito un mantenimento tra i 200,00 e 300,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie sino ad agosto 2024.
Chiedeva l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, confermare il calendario di visita previsto in ricorso e chiedeva un assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 500,00 mensili.
Nonostante la rituale notifica del ricorso il sig. è rimasto contumace e all'esito Controparte_1 dell'audizione della ricorrente, all'udienza del 18.02.2025, il Giudice Delegato, con ordinanza del
18.02.2025, in ordine ai provvedimenti provvisori da adottare, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., ha disposto l'affido condiviso della minore on residenza privilegiata presso la madre con esercizio Per_1
disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione, un mantenimento a carico del padre per la minore la somma di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di questo tribunale ed il locale consiglio dell'ordine sottoscritto in data 25.10.19 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e in mancanza di richieste istruttorie rinviava la causa ai sensi dell'art 473 bis 22 c.p.c per la discussione all'udienza del 04.04.2025.
All'udienza del 04.04.2025 la causa veniva quindi riservata al Collegio per la decisione.
Sull'affido dei figli minori.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa pagina 2 di 5 del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Tanto premesso, nella specie, non sono emerse circostanza ostative al regime legale, richiesto anche dalla ricorrente, per cui va disposto l'affido condiviso della minore d entrambi i genitori Per_1
con residenza privilegiata presso la madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione e quanto al diritto di visita, attesa la lontananza del resistente, il padre potrà vedere e tenere con se la minore a settimane alterne il sabato dalle ore 10,00 alle ore 17,00 e la domenica negli stessi orari, con il criterio dell'alternanza il giorno della vigilia o quello di Natale ( dalle ore 10,00 alle 20,00), il 31 dicembre o il primo gennaio (sempre dalle ore 10,00 alle ore 20,00) il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis e per 15 giorni durante il periodo estivo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli minori il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito -circostanza non sussistente nel caso de quo - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto sussistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
pagina 3 di 5 In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli
(nel caso di specie di anni 5) , dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass.
18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055;
Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso l'altro genitore, nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto a quello del genitore collocatario (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Nel caso in esame è emerso che il padre vede la minore una volta al mese.
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario
(cfr.Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Nel caso in esame, in considerazione degli elementi raccolti ( la ricorrente ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie e guadagnare circa euro 700,00 mensili, percepisce interamente l'assegno unico per la figlia per euro 190,00 e paga un canone di locazione di euro 300,00 oltre alla retta scolastica della minore per euro 140,00, mentre il resistente è rimasto contumace ma la resistente ha dichiarato che il sig. vive a Bologna e lavora come verniciatore con un reddito di Controparte_1
euro 2000,00 mensili) ritiene il Collegio equo determinare in euro 350,00 il contributo del padre al mantenimento della minore da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dallo stesso con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i minori come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
pagina 4 di 5 Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, le spese di giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dispone l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione e diritto di visita del padre come indicato in motivazione.
b) pone a carico di l'obbligo corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1
mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, come previste e disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli Nord ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.19.
d) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 09.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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