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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.14618 r.g. dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rapp.ta e difesa in virtù di mandato rilasciato su foglio separato dal presente atto dall'Avv. Emanuele Guarino - CF
- e con lui elett.te dom.to in Napoli alla Via Bologna n.138 presso il C.F._2
suo studio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al numero
081.0145181 o alla casella di posta elettronica certificata
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E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27/07/2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe rappresentava che aveva presentato in data 12/01/2023 domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di € 9.957,08 dovuti a titolo di TFR e crediti di lavoro per ultime tre mensilità
(dicembre 2019, gennaio 2020 e ratei di 13ma e 14ma)
Premetteva di essere stato assunto alle dipendenze della società in Controparte_2
data 10/01/2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% per svolgere attività di pulitrice, ricevendo inquadramento nel livello II del CCNL
Pulizie/Multiservizi del 25/05/2001 e successivi accordi di rinnovo;
cessava il rapporto di lavoro con la società resistente per giusta causa prestando le proprie dimissioni in data
29/02/2020, non ricevendo nulla a titolo di retribuzione della mensilità di dicembre 2019,
pagina1 di 5 nulla per gennaio 2020, nulla per i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità, nulla per i ratei ferie, permessi e ROL, festività maturati e non goduti;
Riferiva che in data 04/02/2020 il Tribunale di Torino, sez. fallimentare, dichiarava con sentenza numero 34/2020 l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria della società e la parte ricorrente presentava domanda di ammissione al Controparte_2
passivo; ricorrendo tutti i presupposti necessari al fine di poter accedere al Fondo di
Garanzia, istituito presso l proprio al fine di assicurare al lavoratore il TFR e le ultime CP_1
tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, la parte ricorrente inoltrava apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell' , che non CP_1
aveva ad oggi alcun esito.
Veniva quindi ammessa al passivo per € 6.348,47 per TFR, € 2.103,94 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.476,95 per ratei di 13ma e 14ma così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 30/06/2022.
Chiedeva al G.L.:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l , in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_3
e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 9.957,08 di cui € 6.348,47 per TFR, € 2.103,94 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.476,95 per ratei di
13ma e 14ma;
2) vittoria di spese e competenze con attribuzione.
CP_ Non si costituiva l benchè regolarmente evocato in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. CP_ La legge n. 297/1982 all'art. 2 ha istituito presso l un fondo di garanzia, con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti, in caso di insolvenza.
pagina2 di 5 I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 2 cit. disciplinano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
Il Legislatore ha distinto a seconda che il datore di lavoro sia stato, o meno, sottoposto a una procedura concorsuale. E per i lavoratori dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali è titolo per la richiesta delle prestazioni del fondo l'ammissione allo stato passivo della procedura.
Il D.lgs. n. 80/1992 ha esteso, poi, tale garanzia anche ai crediti retributivi maturati e non corrisposti degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientranti nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in tribunale del relativo ricorso.
CP_ Il Fondo è istituito presso l con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto e dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro ed accertamento nell'ambito della procedura concorsuale secondo le specifiche regole di tale procedura;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. E' evidente quindi come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell'art.2945 C. C., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' . CP_1
CP_ Il diritto del lavoratore ad ottenere dall' la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 l. n. 297/1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica della esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Nel caso in esame sussistono entrambi i requisiti: risulta l'ammissione del credito del ricorrente al passivo del fallimento della parte datoriale per somma complessiva di € 9.957,08 di cui € 6.348,47 per TFR, €
2.103,94 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio pagina3 di 5 2020), ed € 1.476,95 per ratei di 13ma e 14ma così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 30/06/2022 e vi è la dichiarazione di insolvenza del datore.
Ad avviso dell' orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 10.07.2007 n.15377; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3939 e
Cass. 19 dicembre 2005, n. 27917; Cass. 24.02.2006 n.4183) l'obbligazione del Fondo di
Garanzia ha ad oggetto una prestazione previdenziale e deve considerarsi indipendente dall'obbligazione retributiva del datore di lavoro. La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal è stata affermata dalla Corte con riguardo all'applicazione dell'art. 152 CP_4
disp. att. c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2004, n. 23930); alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15 novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per evidenziarne la totale autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido, ed, in particolare, dell'art.1310 C. C., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18 aprile 2001, n. 5663).
La natura previdenziale dell'obbligazione del inoltre, non contraddice la CP_4
qualificazione, ripetuta nella giurisprudenza della Corte, della fattispecie in termini di accollo ex lege. La stessa giurisprudenza, infatti, più volte ha riconosciuto che il termine
“accollo” non evoca tecnicamente l'istituto di cui all'art.1275 C. C., ma esprime il significato complessivo dell'intento del legislatore: accollare al Fondo un'obbligazione corrispondente nel contenuto (determinato per relationem) a quella gravante sul datore di lavoro.
L'istituzione del Fondo di garanzia attua una forma di assicurazione sociale obbligatoria
(con relativa obbligazione contributiva posta a carico esclusivo del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Tale meccanismo nonè certamente incompatibile con la qualificazione di prestazione previdenziale, sulla base degli elementi richiamati.
CP_ L' , quale gestore del del Fondo di Garanzia ex lege n. 297/82, va pertanto condannato a versare al ricorrente la somma complessiva di € 9.957,08 di cui € 6.348,47 per TFR, € 2.103,94 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.476,95 per ratei di 13ma e 14ma (cfr Tribunale di Palermo n.
2318/'21 “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti pagina4 di 5 relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 297/82 e decreto legislativo 80/1992).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Condanna l quale gestione del Fondo di Garanzia, a versare al ricorrente somma CP_1 complessiva di € 9.957,08 di cui € 6.348,47 per TFR, € 2.103,94 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.476,95 per ratei di
13ma e 14ma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle poste del credito al saldo;
Condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Napoli, 13/01/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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