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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/12/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Cristina Flesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 698/2022 R.G. avente ad oggetto: azione di responsabilità professionale
TRA
, nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina C.F._1
Albanese (PEC: sito in Palmi, alla via Email_1
Toselli n. 14, che lo rappresenta e difense, giusta procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
Avv. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Rampioni (C.F. C.F._2
) e AL AT (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Reggio Calabria, Via
Prolungamento Aschenez n. 64, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO in persona dei legali rappresentanti, con sede in Controparte_2
Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14 (cod. Fisc.: ), elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Crotone, alla via Silvio Paternostro n.6, presso lo studio legale dell'Avv.
TO Quercia che la rappresenta e difende in virtù di C.F._5
procura generale alle liti allo stesso conferita in data 18.12.2014 da Controparte_3
Amministratore Delegato, e da , Dirigente.
[...] Controparte_4
Terza Chiamata in Causa dall'avv. Controparte_1
Avv. nato il [...] a [...] (C.F: Controparte_5
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Tripodi (CF: C.F._6
, del Foro di Paola, ed elettivamente domiciliato ai fini del C.F._7
presente giudizio in Gioia Tauro alla via G. Pascoli n°3 tel. e fax 0966 449533 e-mail certificata presso lo Studio del predetto procuratore, giusta Email_2
procura rilasciata su foglio separato ed apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terzo chiamato in causa dall'avv. Controparte_1
appresentanza generale per l'Italia, per Controparte_6 [...]
con sede legale in Controparte_7
Lussemburgo, Avenue de la Libertè 26, e sede secondaria Controparte_7
corrente in Milano, Via Giuseppe Mengoni 4, cod. fisc. e numero di
[...]
iscrizione presso il registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
, in persona della Sig.ra , nata a [...] P.IVA_2 Controparte_8
(Barcellona) il 25.01.1975, domiciliata per la carica in Milano, Via Giuseppe Mengoni
4, nella sua qualità di Head of Claims (Responsabile delle richieste) e Procuratrice
Speciale, autorizzata al conferimento della procura in virtù dei poteri a lei conferiti con procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio di Londra in data Persona_1
05.08.2019, depositata agli atti del Notaio di Milano giusta atto di Persona_2
deposito in data 5 settembre 2019 rep. n. 23841/12881, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Milano 2 il 10 settembre 2019 al n. 25505 ed iscritto presso il
Registro delle Imprese di Milano il giorno 14 settembre 2019 (all.to 1), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Carpino (C.F.
) del Foro di Siracusa, con studio in Siracusa, Viale Santa C.F._8
Panagia 136/O, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta su foglio separato ex art. 83 3° comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18 c. 5 DM 44/2011 e s.m.i..
Terza chiamata in causa dall'avv. Controparte_5
Conclusioni: come da note conclusionali e di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di discussione orale del 05.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio al Parte_1
fine di sentire accertare l'inadempimento professionale dell'avv. Controparte_1
nell'esecuzione dell'attività conferitagli e conseguentemente per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti.
In ordine ai fatti di causa, ha allegato di essere stato condannato con sentenza emessa dal GUP di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento penale nr. 686/2015, poiché ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A) (associazione finalizzata al narcotraffico) ed I) dell'imputazione (spaccio di sostanza stupefacente). Con la citata sentenza di condanna veniva, inoltre, disposta la confisca di quanto in sequestro e, precisamente, della quota pari al 59 % della IV Transport S.R.L., del relativo patrimonio aziendale e di altri beni personali e familiari riconducibili all'attore (v. all.
2). Avverso detto provvedimento, l'attore deduceva di avere proposto impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Tra i motivi di impugnazione vi era, tra l'altro, quello relativo alla carenza di motivazione in ordine alla disposta confisca, sostenuto da specifiche relazioni peritali attinenti a questioni finanziare ed economico- patrimoniali, nonché attestanti la provenienza dei terreni oggetto di sequestro.
L'attore, pertanto, esplicitava come la Corte di appello di Reggio Calabria (con sentenza n. 1518/17 del 24.11.2017), in parziale accoglimento della proposta impugnazione, lo assolveva dal reato di cui al capo I) dell'editto imputativo, con conseguente rideterminazione della pena, nonché disponeva la restituzione di tutti i beni confiscati ad esso appartenenti, ad eccezione della società innanzi indicata e del relativo patrimonio aziendale, per la quale venivano confermate le statuizioni del giudice di prime cure.
Ritenendo sopravvista di idonea motivazione anche la sentenza di secondo grado in punto di confisca della società e del complessivo patrimonio aziendale, l'attore allegava di essersi determinato nel ricorre per cassazione. A tal fine, revocati i precedenti difensori che si erano occupati dei gradi di merito, conferiva mandato al convenuto avv. Prof. affinché intentasse l'ultimo grado di giudizio. Controparte_1
L'attore, quindi, allegava di avere concordato la linea difensiva con l'avv. CP_1
previa trasmissione della necessaria documentazione, espressamente prevedendo che tra i motivi di ricorso vi fosse anche quello relativo alla confisca delle quote societarie e del patrimonio aziendale della società a lui riconducibile.
L'attore deduceva che, tuttavia, dalla lettura della sentenza n. 49896/2019 emessa dalla
Corte di Cassazione all'esito del giudizio di impugnazione (debitamente prodotta), era venuto a conoscenza del fatto che il difensore avesse presentato due ricorsi, distinti e conseguenziali, solo l'ultimo dei quali vertente proprio sulla confisca della
[...]
(di contro il primo ricorso concerneva esclusivamente il capo della Controparte_9
sentenza relativo alla condanna per il delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti ex art. 74 d.p.r. 309/90 di cui al capo A dell'editto imputativo).
L'attore, quindi, allegava come censurabile fosse l'operato del difensore nella parte in cui, omettendo di inserire nel primo ricorso anche il motivo relativo alla riforma della sentenza in punto di confisca dei beni relativi a quote societarie ed al patrimonio aziendale della IV Transport S.R.L., sia andato incontro ad una inevitabile pronuncia in termini di inammissibilità, cui è conseguita la definitività della statuizione in parte qua.
Il IV, riportava, pertanto, la parte della decisione adottata dagli dalla Parte_2
quale si evinceva come l'avv. fosse andato incontro alla consumazione del CP_10 potere di critica della decisione, in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed implicitamente prescritto dall'art. 585, penultimo comma, c.p.p., secondo cui, una volta proposta la rituale impugnazione, la proposizione di motivi nuovi, per essere esaminata e quindi accoglibile, deve attenere soltanto ai capi o ai punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame.
Il GUP, difatti, avrebbe dovuto motivare in ordine alla confisca, dimostrando che i beni sottoposti a provvedimento ablativo fossero effettivamente utilizzati per porre in essere il reato per cui vi era processo, dimostrando il nesso pertinenziale tra i beni oggetto di confisca ed il reato contestato.
In punto di diritto, l'attore ha dedotto la violazione dell'art. 1176 co. 2 c.c., per avere il prestatore d'opera professionale tenuto una condotta negligente ed imperita contraria al dovere di diligenza, specificando, peraltro, che la disciplina in ordine alle modalità ed ai termini per la proposizione delle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali, rientrando nell'ambito delle conoscenze del professionista di media avvedutezza, esula dalla risoluzione di questioni di elevata difficoltà.
L'attore, pertanto, ritenendo che la tempestiva proposizione dei motivi di impugnazione avrebbe, con un alto grado di probabilità, condotto ad un esito positivo del ricorso, chiedeva la condanna dell'avvocato convenuto della somma complessiva pari ad euro 250.000,00, sia a titolo di danno patrimoniale (quantificato in euro
226.610,00 ossia il valore della quota (pari al 59%) spettante a Parte_1
ricavata dal patrimonio netto della società IV Transport S.R.L. che, alla data del
31/12/2019, era pari ad euro 384.085,00), che a titolo di danno non patrimoniale
(correlato alla perdita definitiva del reddito derivante dalla società di cui era proprietario pro quota).
Si costituiva in giudizio l'Avv. il quale, nell'impugnare e contestare la CP_1
domanda avversaria, estendeva il contraddittorio alla propria Compagnia assicurativa, la per essere da quest'ultima manlevato in caso di condanna, Controparte_2
nonché nei confronti dell'avv. tenuto conto del precedente Controparte_5 mandato esperito nei gradi di merito, al fine di ottenere l'accertamento della sua esclusiva responsabilità, ovvero di quella in via solidale ex art. 2055 c.c.
Nel merito, contestava l'avversaria domanda deducendo che, dopo essere stato contattato dall'Avv. con l'intento di affiancarlo nella difesa per la Controparte_5
proposizione del ricorso per Cassazione, aveva predisposto il ricorso principale che, dopo essere stato posto in visione al predetto difensore, veniva depositato presso la
Cancelleria della Suprema Corte in data 25/6/2018 (v. docc. 5 – 6 – 7). Deduceva, infatti, che solo più tardi l'avv. predisponeva un ulteriore atto di ricorso con CP_5
il quale, ad integrazione di quello principale, venivano presentati motivi nuovi, collegati e in parte testualmente identici a quelli principali, a sostegno della già avanzata richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
In diritto, osservava come non potesse addebitarsi alcun rimprovero in termini di negligente espletamento del mandato difensivo, poiché, tenuto conto della statuizione della Cassazione, fosse evincibile, con estrema chiarezza, che il provvedimento di confisca trovava giustificazione nella condanna per il reato associativo e che il tema della partecipazione societaria dell'imputato era da considerarsi tema non ammissibile in sede di giudizio di legittimità, in quanto mai dedotto nel corso dei giudizi di merito.
Deduceva, ad ogni buon conto, che solo l'annullamento della sentenza impugnata, richiesto a mezzo del ricorso principale e ribadito nel secondo ricorso per il capo associativo, avrebbe comportato con elevato grado di probabilità la revoca della misura accessoria della confisca.
La difesa del convenuto rilevava come, nella fattispecie in oggetto, fosse in ogni caso opportuno richiamare l'art. 2236 c.c., il quale prescrive che, qualora la prestazione implichi la risoluzione di questioni opinabili od interpretative, deve ritenersi comunque esclusa la responsabilità del professionista, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Ha specificato sul punto come il principio della cd. consumazione del potere di impugnazione, non espressamente codificato nel nostro sistema processuale, è stato coniato dall'esegesi interpretativa, sì come tratto dalle previsioni contenute negli artt. 358 e 387 c.p.c., ed oggetto di un vasto contrasto giurisprudenziale.
L'avv. infine, contestava la domanda attorea anche in punto di quantum, CP_1
tanto avuto riguardo alle voci di danno invocate, quanto in ordine al relativo ammontare.
Si costituiva, altresì, in giudizio la terza chiamata la quale, Controparte_2
sposando in toto le difese esplicate dall'avv. chiedeva, in via principale, il CP_1
rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, sia in punto di an che di quantum, e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda spiegata dal IV, deduceva che la condanna fosse contenuta nei limiti operativi della polizza (in particolare il massimale di € 1.000.000,00, dello scoperto del
5% con il minimo di € 500,00, nonché l'inoperatività della garanzia con riferimento alle spese per i legali e i tecnici nominati fuori dalle indicazioni della Compagnia assicuratrice) e che, in caso di accertata corresponsabilità con l'Avv. chiedeva CP_5
che venisse accertato il diritto di regresso.
In giudizio si costituiva, altresì, il terzo chiamato avv. il quale, in Controparte_5
via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo abilitato all'esercizio della professione forense presso le giurisdizioni superiori all'epoca dei fatti ed essendosi, pertanto, il mandato conferitogli dal IV, esaurito con la definizione del giudizio di secondo grado (produceva a tal fine estratto dal sito del Consiglio Nazionale Forense). Nel merito, quindi, contestava, anzitutto, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'avv. CP_1
deducendo di essersi limitato a contattare, su incarico dello stesso IV, il legale convenuto e di avergli trasmesso gli atti di causa ed una relazione sullo stato del procedimento che servisse da spunto per i possibili motivi di impugnazione in
Cassazione. Negava quindi, per un verso, la paventata difesa associata e, per altro verso, l'assenza di gravame nel giudizio di merito del capo della sentenza relativo alla confisca, come peraltro risultante dagli atti di causa. Chiedeva, in ogni caso, di estendere il contraddittorio alla propria Compagnia assicurativa, la , per essere da quest'ultima manlevato Controparte_11
in caso di condanna.
Contestava, infine, la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Si costituiva, infine, anche la compagnia assicurativa Controparte_6
chiamata in causa dall'avv. la quale, in primo luogo, eccepiva l'inoperatività CP_5
della polizza, vuoi per difetto dello specifico requisito dell'iscrizione all'Albo speciale dei patrocinanti davanti le giurisdizioni superiori (la polizza assicurativa operava solo per l'attività professionale prestata in possesso dei prescritti requisiti), vuoi poiché
l'attività professionale è stata prestata a titolo gratuito (l'Assicurazione non opera per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a: a)
....b)..... p)........ t) tutte le attività professionali espletate a titolo gratuito). In via ulteriormente gradata, la Compagnia chiedeva che in caso di condanna CP_6
alla manleva l'indennizzo dovesse essere contenuto nei limiti del massimale di Polizza
e previa applicazione della franchigia e, in quanto funzionale ad esercitare azione di regresso ex art. 2055 comma 2 c.c., chiedeva una pronuncia che tenesse conto dei diversi gradi di responsabilità imputabili nei confronti dei due legali, nonché dell'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc, rigettate le richieste istruttorie, la causa, reputata matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e note conclusionali.
Dopo un primo rinvio necessitato dall'assenza del giudice titolare del ruolo, la causa veniva, quindi, ulteriormente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del
05.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
A detta udienza, preso atto delle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti, la causa
è stata trattenuta a sentenza, riservandone il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita di essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
L'azione intrapresa dall'attore è volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di una somma rispetto alla quale si allega la debenza a titolo di risarcimento del danno per responsabilità professionale in relazione alla attività, asseritamente negligente, posta in essere dall'avvocato, nell'ambito di una vicenda giudiziaria nella quale il legale aveva assunto la difesa dell'attore. La negligenza è stata declinata in termini di errata proposizione del ricorso per cassazione, da cui ne sarebbe derivata la declaratoria di inammissibilità, accoglibile se puntualmente avanzato.
Prima di analizzare compiutamente l'aspetto cui il ricorrente fa discendere la responsabilità professionale del legale è opportuno richiamare gli agganci CP_1
normativi e gli arresti giurisprudenziali in materia.
In via generale, si osserva che nelle prestazioni rese dal professionista nell'esercizio delle relative attività è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia in relazione al tipo di professione.
Per gli avvocati, la Corte di Cassazione (Cass. 24544/2009) ha avuto modo di precisare che: “la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2
e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari
o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”.
Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza. Solo quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave (ex art. 2236 c.c.).
Sul piano dell'onere probatorio che grava sul cliente che assume di aver subito un danno derivante dall'inesatto adempimento del mandato professionale del suo legale, egli ha l'onere di dimostrare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).
Quanto poi alla ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di asserita mancata diligenza con riferimento alla difesa svolta in un procedimento giudiziale rispetto al quale il difensore abbia tenuto un comportamento omissivo, vale osservare che da tempo la Suprema
Corte ha evidenziato (Cass 2001/15759; ma vedi anche successivamente ex multis 852 del 18/01/2006, 13241 del 06/06/2006, 14820 del 27/06/2007, 2581 del 02/02/2009), che la chance, concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione. Di conseguenza, la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (ex pluribus, Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.2.85 n.
6506).
Tuttavia, la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto, al pari del danno da lucro cessante, se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi sulla base di elementi certi ed obiettivi da provarsi nel giudizio ove si alleghi la responsabilità (cfr Cass Sez. 3,
Sentenza n. 22376 del 10/12/2012 (Rv. 624461)). La Corte (cfr anche Cass. 2638/2013), con orientamento del tutto condiviso da questo giudice, ha più volte chiarito che “ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito” (tra le tante Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n.
21894/04, Cass. n.6967/06, Cass. n.9917/2010)”; in tale contesto, il danno va liquidato in ragione d'un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo e deducibile, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta e, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, è possibile fare ricorso al criterio equitativo ex art. 1226
c.c. (ex pluribus Cass.
9.11.97 n. 11522, 15.3.96 n. 2167, 29.4.93 n. 5026, 7.3.91 n.
2368),
Invero, la responsabilità professionale dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della lite;
tale giudizio va compiuto sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica ed è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità. In sostanza, dunque, la responsabilità dell'avvocato non si configura solo in ragione del non corretto adempimento dell'attività professionale, ma ricorre solo previa verifica delle seguenti circostanze: a)il pregiudizio lamentato dal cliente deve essere riconducibile alla condotta del professionista;
b) il danno deve essersi effettivamente prodotto;
c) laddove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe avuto concrete ed elevate opportunità di conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni.
La mancata ricorrenza dei suddetti presupposti inficia la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Ciò posto, occorre esaminare la condotta professionale asseritamente negligente addebitata al convenuto difensore, posto che risulta documentato il conferimento del mandato, così come risulta provata l'attività compiuta dal difensore e la risposta giudiziaria ottenuta.
A detto proposito, la giurisprudenza ha sottolineato che trattandosi di attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al compimento diligente di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendosi viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia, in ogni caso arrecato un danno (Cass. 2638/16; tribunale di Catanzaro sent.
n.1488/18).
Tale aspetto è riservato al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare, con un giudizio prognostico da effettuarsi ex ante e non ex post alla luce della pronuncia intervenuta, se dal compimento diligente di determinate attività sarebbero potuti derivare dei risultati maggiormente favorevoli per il suo cliente.
Nel caso in esame, va, pertanto, appurato se il avendo impugnato la sentenza CP_1
nella parte relativa alla confisca inserendola tra i motivi rassegnati con il primo ricorso, con il parametro del più probabile che non, avrebbe potuto conseguire una sentenza favorevole al IV in termini di annullamento della stessa nella parte relativa alla confisca o comunque se, da detta diligente condotta, sarebbero potuti derivare effetti più vantaggiosi per il suo assistito, odierno attore.
Operando, quindi, una prognosi dei futuri sviluppi difensivi della causa, per verificare se la condotta non diligente addebitabile al legale convenuto risulti idonea a provocare la perdita di chances di vittoria, non è possibile affermare che, attraverso il compimento delle su indicate opportune attività, con elevato grado di probabilità sarebbe stato conseguito il risultato sperato. Ciò è pacificamente ricavabile dalle motivazioni rese dalla Suprema Corte. A ben vedere, la Corte di Cassazione oltre a dichiarare l'inammissibilità del secondo ricorso propositivo di motivi nuovi attinenti appunto al capo della sentenza di appello relativo alla confisca, ha aggiunto una valutazione di cui non si può tenere conto per esperire il giudizio ex ante ed escludere il conseguimento di un risultato favorevole circa la revoca della confisca della quota societaria spettante al IV e del relativo patrimonio aziendale. Invero, la sanzione accessoria della confisca riguardante la quota societaria e taluni beni del patrimonio aziendale trova ragione nell'accertata collaborazione del IV al sodalizio anche per il tramite della sua società di trasporto e ciò è quanto emerge chiaramente dallo stato del procedimento noto al momento della proposizione dei ricorsi per Cassazione ed è quanto è stato appunto affermato dalla Cassazione che si pronunciava testualmente nei termini qui di seguito riportati: “la doglianza proposta con tale seconda impugnazione, concernente la confisca dei beni sociali, da un lato, è fondata su un'allegazione difensiva nuova (intestazione solo di una parte delle quote sociali all'imputato) e, dall'altro lato, prescinde dalle argomentazioni a sostegno della condanna, consistenti proprio nella collaborazione del ricorrente al sodalizio anche tramite la sua società di trasporto” (doc. 10 pag. 69 + doc. 11).
Ne deriva che solo l'annullamento della sentenza di condanna impugnata, richiesto a mezzo del ricorso principale e ribadito con i motivi proposti con il secondo ricorso, relativamente al capo associativo, avrebbe comportato, con elevato grado di probabilità, anche la revoca della misura accessoria della confisca.
Per le considerazioni che precedono, la domanda attorea va, quindi, rigettata, non avendo il IV assolto all'onere probatorio su egli stesso gravante circa il nesso di causalità tra condotta negligente e omissiva e danno patito come mancato conseguimento dell'esito favorevole del giudizio di ristorazione dei danni conseguenti al passaggio in giudicato della pronuncia in ordine alla confisca del patrimonio societario.
Può, a tal proposito, citarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per tardiva proposizione di un appello, atteso che i giudici di legittimità hanno, in tale sede, precisato che se l'ulteriore grado di giudizio è privo di ragionevoli probabilità di accoglimento, la perdita di chance correlata alla mera partecipazione al giudizio di impugnazione, non può costituire per il cliente un danno risarcibile (cfr. Cass. Civile, Sez. III, sent. nr. 24670 del 2024). Utilizzando detto principio, anche nel caso in esame, l'impugnazione del capo della sentenza relativo alla confisca con il primo ricorso per Cassazione, non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolto, poiché strettamente correlato alla condanna per il capo associativo che è rimasta in piedi divenendo cosa giudicata.
A ben vedere, proprio la connessione con la partecipazione al sodalizio da parte del
IV, sì come accertata nei gradi di merito, ha determinato la confisca della quota societaria e di taluni beni aziendali, sì come ritenuti beni strumentali ad esplicare la veste di partecipe nel sodalizio. Ciò rende altamente probabile che, quand'anche il avesse impugnato il capo della sentenza di secondo grado riferito alla CP_1
confisca con il primo ricorso depositato, non avrebbe in ogni caso conseguito un risultato favorevole all'attore, in termini di revoca della confisca, quale sanzione accessoria direttamente collegata alla condotta partecipativa addebitatagli e per la quale ha riportato condanna definitiva.
Il rigetto integrale della domanda esonera il giudice dall'analisi del profilo della manleva in capo alle Compagnie Assicurative che l'avv. e l'avv. CP_1 CP_5
hanno chiamato in causa, così come dall'esame della domanda spiegata dal primo legale, sì come volta ad ottenere una pronuncia in termini di esclusiva responsabilità ovvero di corresponsabilità ex art. 2055 c.c. nei confronti de terzo chiamato, avv.
CP_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'attore sia per ciò che concerne la chiamata in causa delle compagnie assicurative, sia per quanto attiene alla chiamata in giudizio del co-difensore Avv. in CP_5
ossequio al dominante indirizzo ermeneutico secondo cui “Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”(cfr. Cass. Civile, sent. nr. 6358 del 2025).
Invero, con specifico riferimento alla chiamata in causa dell'avv. in base al CP_5
principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che regola la distribuzione delle spese di lite, quelle sostenute dal predetto legale, citato in causa dal convenuto, vanno ulteriormente poste a carico dell'attore atteso che la convocazione del terzo era funzionale a rispondere alle argomentazioni formulate da quest'ultimo, ancorché le medesime si sono rilevate non fondate e a prescindere dal fatto che il
IV non abbia mosso nessuna rivendicazione nei confronti del legale Nel CP_5
caso di specie, il rimborso delle spese non può gravare sulla parte che ha citato o fatto evocare il terzo in causa, non essendosi l'azione del convocante rivelata manifestamente non fondata o palesemente arbitraria.
Sul punto, va evidenziato come la documentazione versata in atti conferma la versione offerta dall'avv. in ordine alla co-difesa sostanziale con il legale CP_1 CP_5
Dalla documentazione prodotta si evince come avesse depositato Parte_1
nomina dell'avv. quale suo difensore di fiducia unitamente all'avv. CP_1
con contestuale revoca di ogni altro difensore (cfr. doc. nr. 5 della comparsa CP_5
di costituzione e risposta del convenuto . A ciò si aggiunga che dalle e-mail CP_1
versate in atti, si attestano le interlocuzioni tra i due difensori proprio giustificate dalla co-difesa sostanziale e ciò consente di riconoscere fondamento al fatto che, indipendentemente dalla mancanza di abilitazione da parte del legale per CP_5
patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori, i due avvocati avessero collaborato nella predisposizione degli atti e preparazione della linea difensiva e strategia processuale da assumere nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte (cfr. doc. nr. 6 della comparsa di costituzione e risposta dell'avv. da cui si evince come CP_1
quest'ultimo abbia provveduto alla trasmissione della bozza del ricorso predisposta per il “comune cliente” e attendesse la valutazione da parte dell per procedere con CP_5
il deposito). Le citate spese di lite vanno, pertanto, liquidate come da dispositivo adottando i parametri minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti e tenuto conto dello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 in considerazione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)rigetta la domanda proposta dall'attore, e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e dei terzi chiamati in giudizio che si liquidano in euro 4.217,00 ciascuno per onorari, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA se dovute come per legge.
Palmi, lì 29.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Flesca