TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1258/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
19.6.2025
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. LEVANTINO ANDREA, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Salzano (VE) Via Roma n. 122
contro
, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. AVERSA SAVERIA , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Corso Del Popolo 85/A - Venezia
Mestre
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 Nel merito: accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente alla rifusione dell'indebito oggettivo pagato in sede di ordinanza di esecuzione, e corrispondente alle imposte IRPEF pari ad € 2.221,18 che la sig.ra chiese le venissero assegnate CP_1
comunque, nonostante la ex datrice fosse sostituto d'imposta. Per l'effetto, accertato che la Società
ha di seguito effettivamente e tempestivamente versato il medesimo importo Parte_1
all'Agenzia delle Entrate quale sostituto d'imposta della sig.ra , condannare quest'ultima alla CP_1
rifusione in favore della ricorrente dell'importo di € 2.221,18, dalla stessa indebitamente percepito,
oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e sentenza esecutiva.
Per parte resistente:
In via principale: Rigettarsi tutte le domande formulate dalla Società ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio indicati in narrativa, e, comunque, non provate.
Condannarsi comunque la parte ricorrente per responsabilità aggravata, stante i danni provocati dall'abuso dell'agire in giudizio, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Spese rifuse
- In subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudicante dovesse ritenere fondata la domanda promossa dalla Società ricorrente, ridursi il danno nella misura minima di legge, con spese e competenze compensate tra le parti. Detrarsi dalla somma dovuta gli importi dei vantaggi fiscali goduti dalla parte ricorrente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società agiva in giudizio nei confronti della propria ex dipendente Parte_1 [...]
al fine di ottenere dalla stessa la restituzione, ex art. 2033 c.c., dell'importo di CP_1
€ 2.221,18 corrispondente a quanto asseritamente versato all'Erario quale trattenuta fiscale sulle somme dovute alla convenuta in forza di ordinanza del Tribunale di Venezia,
sezione lavoro, sulla cui base le era stata assegnata in sede esecutiva la somma di €
5.303,23. Deduceva che l'importo oggetto di assegnazione era stato computato al lordo,
ma essendo assoggettato a trattenuta fiscale – cui la società aveva provveduto quale
2 sostituto di imposta – la aveva così ricevuto € 2.221,18 indebiti, da cui la richiesta CP_1
di restituzione ex art. 2033 c.c.
2. Costituendosi in giudizio parte convenuta negava fondatezza alle pretesa avversaria sostenendo che le somme in questione, riferite alla indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo di cui all'art. 8 L. 604/66, non erano assoggettabili a tassazione e comunque che la società non aveva contestato gli importi dovuti né in sede stragiudiziale né giudiziale (esecutiva), importi che erano stati azionati al lordo sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza per cui eventualmente ogni onere fiscale sarebbe stato in capo alla;
contestava comunque che il pagamento fosse CP_1
correlato alle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione . Formulava anche istanza di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
3. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La domanda di cui al ricorso è infondata e va dunque rigettata.
5. L'art. 2033 c.c. così dispone: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.”, affermando il diritto di chi ha effettuato pagamenti non dovuti a riceverli in restituzione da parte di chi li abbia ricevuti.
6. Stante il riferimento normativo esplicitato in ricorso, se ne deduce che parte ricorrente chiede la restituzione dell'importo di € 2.221,00 quale pagamento non dovuto: in particolare, rispetto alla somma pagata per effetto dell'ordinanza di assegnazione delle somme resa all'esito del giudizio esecutivo attivato dalla (sub doc. 2 ric.), sarebbe CP_1
non dovuta quella parte – pari ad € 2.221,00 – riferita alle trattenute fiscali (calcolate peraltro, pare di capire, sull'intera somma originariamente dovuta di € 9.657,29 rispetto a quella minore oggetto dell'ordinanza di assegnazione). Ciò, sul presupposto che le somme in questione avrebbero dovuto essere pagate al netto e non al lordo.
3 7. Senonché, non può in alcun modo ritenersi che l'importo oggetto dell'assegnazione fosse
(in tutto o in parte) “non dovuto” in quanto la sua doverosità è insita nella circostanza che l'assegnazione è avvenuta in forza di provvedimento giudiziale, mai opposto nelle sedi competenti – parte ricorrente non ha opposto l'ordinanza emessa all'esito del giudizio di impugnativa del licenziamento, né il precetto, né alcun atto della fase esecutiva ivi compresa l'ordinanza di assegnazione somme -.
8. Non rileva la circostanza che le somme dovute alla fossero o non fossero da CP_1
assoggettare a tassazione irpef, in quanto a fronte dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione il pagamento (tramite assegnazione) non poteva che avvenire per l'importo ivi previsto.
9. Ne consegue il rigetto del ricorso.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza;
va accolta altresì l'istanza di parte convenuta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. stante la manifesta utilizzazione dell'azione odierna per fare fronte alla mancata attivazione degli istituti processuali consoni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale ed al risarcimento del danno ex art. 96 quantificato in € 500,00.
Venezia, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
4