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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente relatore dott.ssa Rossella Filippi giudice dott. Francesco Matteo Ferrari giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 35310/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOVOLENTA MANUELA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. BOVOLENTA Parte_2 C.F._2
MANUELA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
pagina 1 di 9 Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
Previ gli incombenti e le declaratorie del caso
In via preliminare
- accertare la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. di per l'operato del Controparte_1 proprio perito;
- accertare la violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. da parte di
Controparte_1
- ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione inerente la cessione del credito (contratto di cessione, bilancio relativo all'anno dell'avvenuta cessione, ricevute di pagamento del credito ecc.).
- valutare il comportamento tenuto da per la sua mancata comparizione avanti Controparte_1 il mediatore per il tentativo di conciliazione.
In via Principale
- dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal sig. in qualità di terzo Parte_1 garante per le ragioni esposte in narrativa;
- dichiarare comunque tenuta ed in ogni caso condannarsi al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali tutti patiti dagli attori che possono essere determinati nella somma di € 500.000,00, ovvero in quell'altra somma in causa accertanda.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: nel merito:
- dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda di nullità della fideiussione rilasciata dal signor per le ragioni esposte in atti;
Parte_1
- dichiarare inammissibili e, comunque, infondate le domande di risarcimento dei danni proposte dai signori e nei confronti di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 dichiarandole all'occorrenza prescritte, per le ragioni esposte in atti;
in via istruttoria:
- dichiarare inammissibili o, comunque, respingere, ove reiterate, tutte le istanze istruttorie
(esibizione, prova per testi ed interrogatorio formale) formulate nell'atto di citazione degli attori, per le ragioni illustrate in atti, confermando l'ordinanza 4.2.2025 dell'Il.mo Tribunale che le ha già disattese.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La decisione della presente causa è attribuita al collegio, in ragione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa anti-concorrenziale, che l'art. 33, legge n. 287/1990, devolve alla sezione specializzata imprese (quale è questa sezione in forza delle vigenti tabelle di organizzazione), la quale a sua volta decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un contratto di mutuo fondiario di euro 420.000,00 concluso in data 24/4/2007 tra quale mutuante – cui è pacificamente succeduta la convenuta Parte_3
– e la (v. doc. 2 att.). Il mutuo è stato concesso per Controparte_1 Controparte_2
l'acquisto di un immobile ad uso asilo, di proprietà di categoria D/2, sito in Parte_4
Milano, via Ajraghi 30, sul quale è stata iscritta l'ipoteca; la compravendita è stata conclusa nello stesso giorno del mutuo (v. doc. 1 att.).
Una relazione tecnica-estimativa in data 26/2/2007 aveva stimato il valore commerciale dell'immobile in euro 614.250,00 (v. doc. 14 conv.). Verosimilmente la relazione è stata commissionata al tecnico dalla banca, secondo la prassi più diffusa e come risulta anche dal logo della banca presente sulla prima pagina.
Parte attrice ha, altresì, prodotto una nota del comune di Milano del 7/5/2008, servizio piani di bonifica, indirizzata a nella quale si comunica di ritenere esaustivi gli interventi Parte_4
messi in essere dalla proprietà per accertare eventuali fattori di nocività o contaminazioni sull'area, ma si precisa anche che l'indagine effettuata rileva per la destinazione d'uso commerciale/industriale, mentre “non è garantita la compatibilità con la destinazione residenziale” (v. doc. 3 att.).
pagina 3 di 9 In data 17/6/2010 entrambi gli attori hanno rilasciato una fideiussione omnibus in favore di con il limite di euro 546.000,00, nell'interesse di (v. doc. Controparte_1 Controparte_2
6 att.).
Nel marzo del 2011, a seguito di alcuni articoli di giornale (v. doc. 7 att.), è stata messa in dubbio la regolarità urbanistica degli immobili della zona e anche la loro salubrità. Nell'agosto successivo il comune di Milano ha inibito alla soc. l'utilizzo del giardino e ha Controparte_2
ordinato alla stessa di accertare la qualità dei suoli (v. doc. 5 conv.). Ne è seguita, ovviamente, una grave crisi per l'attività del , che non è stato più in grado di pagare le rate del mutuo, CP_2
risolto dalla banca con comunicazione del 5/12/20211 (v. doc. 11 conv.) e la società è poi fallita il 14/3/2014 (v. doc. 9 att.).
Nell'ottobre 2012 la banca ha notificato un atto di pignoramento e ha dato inizio alla procedura esecutiva immobiliare, nel corso della quale nel 2019 l'immobile è stato venduto al prezzo di euro 285.000,00.
Intanto, nel 2017, la banca ha ceduto il credito a la quale nell'ottobre Controparte_3
2022 ha notificato agli attori un atto di precetto per euro 223.912,04, cui è seguito nel gennaio
2023 il pignoramento di 1/5 della pensione di . Parte_1
2. Danni
L'attrice era socia, amministratore unico e garante della Parte_2 Controparte_2
La stessa ha dedotto di aver iniziato a soffrire di depressione dopo il primo pignoramento immobiliare dell'ottobre 2012 (cfr. citazione, pag. 4). In proposito è quindi fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte convenuta nella comparsa di risposta, anche con riferimento al termine decennale, applicabile nell'ambito contrattuale.
L'attrice ha dedotto, quale ulteriore e più recente fatto lesivo, anche il pignoramento disposto nel
2022 dalla cessionaria, che è stato negativo nei suoi confronti, mentre è stata pignorata la pensione di suo padre Al riguardo si deve rilevare, però, che la banca Parte_1 convenuta non può essere ritenuta responsabile di condotte poste in essere da un'altra società e cioè dalla cessionaria del credito. Si rileva anche che nulla è stato dedotto a sostegno di un eventuale concorso della banca convenuta per il pignoramento disposto dalla cessionaria del credito.
pagina 4 di 9 Per quanto riguarda eventuali danni patrimoniali sofferti dall'attrice, le deduzioni svolte non sono di agevole lettura e interpretazione. ha addebitato una serie di errori al comune di Milano, al notaio e al perito che ha CP_4 redatto la relazione di stima dell'immobile. Il comune e il notaio non sono stati convenuti in questo giudizio e quindi le deduzioni nei loro riguardi sono ininfluenti.
Al perito l'attrice ha addebitato di aver dichiarato che l'immobile era in una categoria catastale idonea all'apertura di un nido e di non aver correttamente stimato il suo valore, perché altrimenti la banca non avrebbe erogato il mutuo o lo avrebbe erogato per un importo diverso e lei stessa non lo avrebbe acquistato.
La difesa è infondata. In primo luogo, non è vero che il perito abbia attestato l'idoneità dell'immobile ad ospitare un asilo nido. Nella relazione si dà atto della appartenenza di esso alla categoria D/2, ma non si fa mai cenno all'esercizio di un asilo;
l'immobile è stato invece descritto come un laboratorio con annesso giardino.
Inoltre, la relazione non esamina in alcun modo la questione della bonifica ambientale. In effetti, dai documenti in atti la questione risulta emergere solo con la nota del comune del 7/5/2008, mentre la perizia è del 26/2/2007 e quindi, in difetto di una prova in senso contrario, non si può ritenere che la questione fosse all'epoca nota alla banca e sia stata oggetto dell'incarico al perito.
Pertanto, non risulta alcuna colpevolezza del perito, e quindi della banca, per la stima dell'immobile effettuata senza tener conto della problematica ambientale.
Come accennato, l'attrice non ha dedotto con chiarezza un danno patrimoniale;
anzi ha dedotto che il pignoramento nei suoi confronti è stato negativo. In ogni caso, ove si volesse individuare il danno nella mera prestazione di una fideiussione a garanzia di un mutuo con ipoteca sovrastimata, si rileva che sarebbe fondata l'eccezione di prescrizione, perché la garanzia risale al
2010 e nessun atto interruttivo è stato posto in essere prima della notifica della citazione. Si rileva anche che la proprietà, e quindi anche l'attrice quale a.u. della era a Controparte_2
conoscenza della problematica ambientale almeno dal 7/5/2008, di modo che da quella data era possibile con l'ordinaria diligenza valutare che l'immobile era stato sovrastimato, proprio perché non era stata considerata la questione ambientale. Al contrario, non vi è alcuna prova della conoscenza della questione in capo alla banca nel momento in cui ha concesso il mutuo e iscritto l'ipoteca, di modo che l'eventuale sua condotta lesiva, consistita nella concessione di un mutuo pagina 5 di 9 per un importo eccedente il valore cauzionale dell'immobile, non sarebbe supportata da alcun profilo di colpa, necessario ai fini della risarcibilità del lamentato danno.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla posizione dell'attore
[...]
. In proposito si rileva anche che, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, il Parte_1
danno ingiusto, e quindi risarcibile, non può sussistere per il mero fatto di aver subito il pignoramento di 1/5 della pensione, perché come già osservato quella iniziativa non è addebitabile alla convenuta e comunque non si rinviene alcun profilo di colpa nell'azione esecutiva legittimamente svolta dal creditore.
Infine, va ricordato che l'immobile non è stato acquistato dall'attrice, ma dalla Controparte_2 con la conseguenza non è nemmeno ipotizzabile un danno in capo all'attrice sulla base
[...]
dell'ipotesi che ella non lo avrebbe acquistato se avesse conosciuto il suo reale valore.
Per completezza, fermo quanto sopra argomentato, si rileva che verosimilmente anche la banca è venuta a conoscenza della problematica ambientale solo dopo la lettera del comune del 7/5/2008
(v. doc. 3 att.) e ciò può averla indotta a raccogliere anche le fideiussioni degli attori: in tale condotta non si ravvisa alcuna scorrettezza rilevante ai sensi dell'art. 1175 c.c., diversamente da quanto ritenuto dagli attori.
In conclusione, quindi, la domanda risarcitoria è infondata e va rigettata.
3. Fideiussione
L'attore ha in primo luogo dedotto la nullità della fideiussione omnibus da lui rilasciata ai sensi dell'art. 2, legge n. 287/1990, per violazione della normativa antitrust. Ha infatti affermato che la garanzia sarebbe conforme allo schema ABI del 2003, oggetto del provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT (v. doc. 7 conv.), nella sua qualità di autorità antitrust.
Ha altresì rivendicato la sua qualità di consumatore ed ha lamentato la nullità dell'art. 5 della fideiussione. Tale clausola prevede che “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.” Parte attrice ha ritenuta la clausola abusiva, e quindi nulla, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005).
L'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse, sollevata da parte convenuta, è infondata. Chi ha concluso un contratto ha sempre un interesse giuridico ad pagina 6 di 9 accertarne la nullità e correttamente la domanda è stata rivolta alla controparte, cioè al beneficiario della garanzia. Il fatto che la statuizione ottenuta in questa sede potrebbe non essere opponibile al cessionario del credito è una questione diversa e ulteriore, che qui non rileva.
Entrambe le riportate difese svolte dall'attore, ove fondate, condurrebbero alla pronuncia di una nullità parziale della fideiussione da lui rilasciata. Infatti, va ricordato che l'eventuale conformità della fideiussione omnibus in questione allo schema ABI del 2003, unitamente ad un uso conforme dello stesso da parte delle banche, comporterebbe non la nullità dell'intero negozio, ma solo delle tre clausole cui AN d'IT ha riconosciuto un effetto distorsivo del mercato (v. in questo senso Cass. SU n. 41994/2021). Nel caso di specie nulla è stato dedotto da parte attrice a sostegno della interdipendenza del resto del contratto con le clausole potenzialmente nulle, di modo che opera il principio di conservazione del contratto ricavabile dall'art. 1419 c.c.
Peraltro, va anche rilevato che nel caso di specie nella garanzia rilasciata dall'attore delle tre clausole considerate dalla AN d'IT è presente solo, e in una forma modificata rispetto allo schema ABI, la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., mentre non sono presenti né la clausola di reviviscenza (art. 2 dello schema ABI), né quella di sopravvivenza (art. 8 dello schema ABI).
Per la medesima ragione sopra indicata, anche la lamentata abusività dell'art. 5 della garanzia, ove sussistente, comporterebbe solo la nullità di tale clausola e non dell'intera fideiussione.
Tuttavia, parte attrice nelle conclusioni della citazione ha svolto una domanda di accertamento della nullità della fideiussione in toto.
Il giudice, nel decreto ex art. 171-bis c.p.c., ha rilevato che le difese di parte attrice, se fondate, avrebbero comportato una dichiarazione di nullità parziale della garanzia, per la quale non vi era domanda, ed ha quindi invitato la parte a prendere posizione nelle memorie integrative.
Parte attrice, però, nella memoria n. 1 si è limitata a ribadire la vessatorietà della clausola n. 5 della fideiussione ed ha confermato le conclusioni formulate nella citazione, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni (v. sopra), senza prendere espressa posizione sulla eventuale domanda di nullità parziale. Analoghi argomenti sono stati svolti sul punto nella comparsa conclusionale.
In sostanza, nonostante l'espresso invito del giudice, parte attrice non ha svolto una domanda parziale di nullità della fideiussione, ma solo una domanda di nullità totale che, per quanto sopra pagina 7 di 9 argomentato, non potrebbe in ogni caso essere fondata.
Si ricorda che “Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare
l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo.” (cfr. Cass. SU n. 26242/2014).
Anche la domanda di nullità svolta da parte attrice deve, quindi, essere rigettata.
Di conseguenza, rimane valida la deroga al termine dell'art. 1957 c.c. prevista nell'art. 5 della fideiussione, che ha fissato in mesi 36 il termine per iniziare l'azione del creditore.
Nella memoria integrativa n. 1, parte attrice ha “nuovamente” eccepito l'estinzione dell'obbligazione di garanzia per decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c. In realtà quella difesa è stata svolta per la prima volta nella citata memoria, ma essa non può essere qualificata come eccezione, perché non è volta a paralizzare alcuna domanda formulata nei confronti di parte attrice. Si tratta, invece, di una domanda finalizzata ad accertare la decadenza del creditore dall'azione e come tale essa non è tardiva, né inammissibile, perché inerisce al medesimo nucleo fattuale individuato in citazione e non può aver sorpreso la difesa avversaria.
La domanda è, però, infondata, perché nel caso di specie il termine contrattuale di 36 mesi è stato rispettato, dal momento che il contratto di mutuo è stato risolto il 5/12/2011 e la banca ha effettuato il pignoramento immobiliare in danno della mutuataria nell'ottobre 2012.
4. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
pagina 8 di 9 2. condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 28 maggio 2025
Il presidente estensore dott. Antonio S. Stefani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente relatore dott.ssa Rossella Filippi giudice dott. Francesco Matteo Ferrari giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 35310/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOVOLENTA MANUELA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. BOVOLENTA Parte_2 C.F._2
MANUELA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
pagina 1 di 9 Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
Previ gli incombenti e le declaratorie del caso
In via preliminare
- accertare la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. di per l'operato del Controparte_1 proprio perito;
- accertare la violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. da parte di
Controparte_1
- ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione inerente la cessione del credito (contratto di cessione, bilancio relativo all'anno dell'avvenuta cessione, ricevute di pagamento del credito ecc.).
- valutare il comportamento tenuto da per la sua mancata comparizione avanti Controparte_1 il mediatore per il tentativo di conciliazione.
In via Principale
- dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal sig. in qualità di terzo Parte_1 garante per le ragioni esposte in narrativa;
- dichiarare comunque tenuta ed in ogni caso condannarsi al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali tutti patiti dagli attori che possono essere determinati nella somma di € 500.000,00, ovvero in quell'altra somma in causa accertanda.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: nel merito:
- dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda di nullità della fideiussione rilasciata dal signor per le ragioni esposte in atti;
Parte_1
- dichiarare inammissibili e, comunque, infondate le domande di risarcimento dei danni proposte dai signori e nei confronti di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 dichiarandole all'occorrenza prescritte, per le ragioni esposte in atti;
in via istruttoria:
- dichiarare inammissibili o, comunque, respingere, ove reiterate, tutte le istanze istruttorie
(esibizione, prova per testi ed interrogatorio formale) formulate nell'atto di citazione degli attori, per le ragioni illustrate in atti, confermando l'ordinanza 4.2.2025 dell'Il.mo Tribunale che le ha già disattese.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La decisione della presente causa è attribuita al collegio, in ragione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa anti-concorrenziale, che l'art. 33, legge n. 287/1990, devolve alla sezione specializzata imprese (quale è questa sezione in forza delle vigenti tabelle di organizzazione), la quale a sua volta decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un contratto di mutuo fondiario di euro 420.000,00 concluso in data 24/4/2007 tra quale mutuante – cui è pacificamente succeduta la convenuta Parte_3
– e la (v. doc. 2 att.). Il mutuo è stato concesso per Controparte_1 Controparte_2
l'acquisto di un immobile ad uso asilo, di proprietà di categoria D/2, sito in Parte_4
Milano, via Ajraghi 30, sul quale è stata iscritta l'ipoteca; la compravendita è stata conclusa nello stesso giorno del mutuo (v. doc. 1 att.).
Una relazione tecnica-estimativa in data 26/2/2007 aveva stimato il valore commerciale dell'immobile in euro 614.250,00 (v. doc. 14 conv.). Verosimilmente la relazione è stata commissionata al tecnico dalla banca, secondo la prassi più diffusa e come risulta anche dal logo della banca presente sulla prima pagina.
Parte attrice ha, altresì, prodotto una nota del comune di Milano del 7/5/2008, servizio piani di bonifica, indirizzata a nella quale si comunica di ritenere esaustivi gli interventi Parte_4
messi in essere dalla proprietà per accertare eventuali fattori di nocività o contaminazioni sull'area, ma si precisa anche che l'indagine effettuata rileva per la destinazione d'uso commerciale/industriale, mentre “non è garantita la compatibilità con la destinazione residenziale” (v. doc. 3 att.).
pagina 3 di 9 In data 17/6/2010 entrambi gli attori hanno rilasciato una fideiussione omnibus in favore di con il limite di euro 546.000,00, nell'interesse di (v. doc. Controparte_1 Controparte_2
6 att.).
Nel marzo del 2011, a seguito di alcuni articoli di giornale (v. doc. 7 att.), è stata messa in dubbio la regolarità urbanistica degli immobili della zona e anche la loro salubrità. Nell'agosto successivo il comune di Milano ha inibito alla soc. l'utilizzo del giardino e ha Controparte_2
ordinato alla stessa di accertare la qualità dei suoli (v. doc. 5 conv.). Ne è seguita, ovviamente, una grave crisi per l'attività del , che non è stato più in grado di pagare le rate del mutuo, CP_2
risolto dalla banca con comunicazione del 5/12/20211 (v. doc. 11 conv.) e la società è poi fallita il 14/3/2014 (v. doc. 9 att.).
Nell'ottobre 2012 la banca ha notificato un atto di pignoramento e ha dato inizio alla procedura esecutiva immobiliare, nel corso della quale nel 2019 l'immobile è stato venduto al prezzo di euro 285.000,00.
Intanto, nel 2017, la banca ha ceduto il credito a la quale nell'ottobre Controparte_3
2022 ha notificato agli attori un atto di precetto per euro 223.912,04, cui è seguito nel gennaio
2023 il pignoramento di 1/5 della pensione di . Parte_1
2. Danni
L'attrice era socia, amministratore unico e garante della Parte_2 Controparte_2
La stessa ha dedotto di aver iniziato a soffrire di depressione dopo il primo pignoramento immobiliare dell'ottobre 2012 (cfr. citazione, pag. 4). In proposito è quindi fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte convenuta nella comparsa di risposta, anche con riferimento al termine decennale, applicabile nell'ambito contrattuale.
L'attrice ha dedotto, quale ulteriore e più recente fatto lesivo, anche il pignoramento disposto nel
2022 dalla cessionaria, che è stato negativo nei suoi confronti, mentre è stata pignorata la pensione di suo padre Al riguardo si deve rilevare, però, che la banca Parte_1 convenuta non può essere ritenuta responsabile di condotte poste in essere da un'altra società e cioè dalla cessionaria del credito. Si rileva anche che nulla è stato dedotto a sostegno di un eventuale concorso della banca convenuta per il pignoramento disposto dalla cessionaria del credito.
pagina 4 di 9 Per quanto riguarda eventuali danni patrimoniali sofferti dall'attrice, le deduzioni svolte non sono di agevole lettura e interpretazione. ha addebitato una serie di errori al comune di Milano, al notaio e al perito che ha CP_4 redatto la relazione di stima dell'immobile. Il comune e il notaio non sono stati convenuti in questo giudizio e quindi le deduzioni nei loro riguardi sono ininfluenti.
Al perito l'attrice ha addebitato di aver dichiarato che l'immobile era in una categoria catastale idonea all'apertura di un nido e di non aver correttamente stimato il suo valore, perché altrimenti la banca non avrebbe erogato il mutuo o lo avrebbe erogato per un importo diverso e lei stessa non lo avrebbe acquistato.
La difesa è infondata. In primo luogo, non è vero che il perito abbia attestato l'idoneità dell'immobile ad ospitare un asilo nido. Nella relazione si dà atto della appartenenza di esso alla categoria D/2, ma non si fa mai cenno all'esercizio di un asilo;
l'immobile è stato invece descritto come un laboratorio con annesso giardino.
Inoltre, la relazione non esamina in alcun modo la questione della bonifica ambientale. In effetti, dai documenti in atti la questione risulta emergere solo con la nota del comune del 7/5/2008, mentre la perizia è del 26/2/2007 e quindi, in difetto di una prova in senso contrario, non si può ritenere che la questione fosse all'epoca nota alla banca e sia stata oggetto dell'incarico al perito.
Pertanto, non risulta alcuna colpevolezza del perito, e quindi della banca, per la stima dell'immobile effettuata senza tener conto della problematica ambientale.
Come accennato, l'attrice non ha dedotto con chiarezza un danno patrimoniale;
anzi ha dedotto che il pignoramento nei suoi confronti è stato negativo. In ogni caso, ove si volesse individuare il danno nella mera prestazione di una fideiussione a garanzia di un mutuo con ipoteca sovrastimata, si rileva che sarebbe fondata l'eccezione di prescrizione, perché la garanzia risale al
2010 e nessun atto interruttivo è stato posto in essere prima della notifica della citazione. Si rileva anche che la proprietà, e quindi anche l'attrice quale a.u. della era a Controparte_2
conoscenza della problematica ambientale almeno dal 7/5/2008, di modo che da quella data era possibile con l'ordinaria diligenza valutare che l'immobile era stato sovrastimato, proprio perché non era stata considerata la questione ambientale. Al contrario, non vi è alcuna prova della conoscenza della questione in capo alla banca nel momento in cui ha concesso il mutuo e iscritto l'ipoteca, di modo che l'eventuale sua condotta lesiva, consistita nella concessione di un mutuo pagina 5 di 9 per un importo eccedente il valore cauzionale dell'immobile, non sarebbe supportata da alcun profilo di colpa, necessario ai fini della risarcibilità del lamentato danno.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla posizione dell'attore
[...]
. In proposito si rileva anche che, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, il Parte_1
danno ingiusto, e quindi risarcibile, non può sussistere per il mero fatto di aver subito il pignoramento di 1/5 della pensione, perché come già osservato quella iniziativa non è addebitabile alla convenuta e comunque non si rinviene alcun profilo di colpa nell'azione esecutiva legittimamente svolta dal creditore.
Infine, va ricordato che l'immobile non è stato acquistato dall'attrice, ma dalla Controparte_2 con la conseguenza non è nemmeno ipotizzabile un danno in capo all'attrice sulla base
[...]
dell'ipotesi che ella non lo avrebbe acquistato se avesse conosciuto il suo reale valore.
Per completezza, fermo quanto sopra argomentato, si rileva che verosimilmente anche la banca è venuta a conoscenza della problematica ambientale solo dopo la lettera del comune del 7/5/2008
(v. doc. 3 att.) e ciò può averla indotta a raccogliere anche le fideiussioni degli attori: in tale condotta non si ravvisa alcuna scorrettezza rilevante ai sensi dell'art. 1175 c.c., diversamente da quanto ritenuto dagli attori.
In conclusione, quindi, la domanda risarcitoria è infondata e va rigettata.
3. Fideiussione
L'attore ha in primo luogo dedotto la nullità della fideiussione omnibus da lui rilasciata ai sensi dell'art. 2, legge n. 287/1990, per violazione della normativa antitrust. Ha infatti affermato che la garanzia sarebbe conforme allo schema ABI del 2003, oggetto del provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT (v. doc. 7 conv.), nella sua qualità di autorità antitrust.
Ha altresì rivendicato la sua qualità di consumatore ed ha lamentato la nullità dell'art. 5 della fideiussione. Tale clausola prevede che “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.” Parte attrice ha ritenuta la clausola abusiva, e quindi nulla, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005).
L'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse, sollevata da parte convenuta, è infondata. Chi ha concluso un contratto ha sempre un interesse giuridico ad pagina 6 di 9 accertarne la nullità e correttamente la domanda è stata rivolta alla controparte, cioè al beneficiario della garanzia. Il fatto che la statuizione ottenuta in questa sede potrebbe non essere opponibile al cessionario del credito è una questione diversa e ulteriore, che qui non rileva.
Entrambe le riportate difese svolte dall'attore, ove fondate, condurrebbero alla pronuncia di una nullità parziale della fideiussione da lui rilasciata. Infatti, va ricordato che l'eventuale conformità della fideiussione omnibus in questione allo schema ABI del 2003, unitamente ad un uso conforme dello stesso da parte delle banche, comporterebbe non la nullità dell'intero negozio, ma solo delle tre clausole cui AN d'IT ha riconosciuto un effetto distorsivo del mercato (v. in questo senso Cass. SU n. 41994/2021). Nel caso di specie nulla è stato dedotto da parte attrice a sostegno della interdipendenza del resto del contratto con le clausole potenzialmente nulle, di modo che opera il principio di conservazione del contratto ricavabile dall'art. 1419 c.c.
Peraltro, va anche rilevato che nel caso di specie nella garanzia rilasciata dall'attore delle tre clausole considerate dalla AN d'IT è presente solo, e in una forma modificata rispetto allo schema ABI, la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., mentre non sono presenti né la clausola di reviviscenza (art. 2 dello schema ABI), né quella di sopravvivenza (art. 8 dello schema ABI).
Per la medesima ragione sopra indicata, anche la lamentata abusività dell'art. 5 della garanzia, ove sussistente, comporterebbe solo la nullità di tale clausola e non dell'intera fideiussione.
Tuttavia, parte attrice nelle conclusioni della citazione ha svolto una domanda di accertamento della nullità della fideiussione in toto.
Il giudice, nel decreto ex art. 171-bis c.p.c., ha rilevato che le difese di parte attrice, se fondate, avrebbero comportato una dichiarazione di nullità parziale della garanzia, per la quale non vi era domanda, ed ha quindi invitato la parte a prendere posizione nelle memorie integrative.
Parte attrice, però, nella memoria n. 1 si è limitata a ribadire la vessatorietà della clausola n. 5 della fideiussione ed ha confermato le conclusioni formulate nella citazione, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni (v. sopra), senza prendere espressa posizione sulla eventuale domanda di nullità parziale. Analoghi argomenti sono stati svolti sul punto nella comparsa conclusionale.
In sostanza, nonostante l'espresso invito del giudice, parte attrice non ha svolto una domanda parziale di nullità della fideiussione, ma solo una domanda di nullità totale che, per quanto sopra pagina 7 di 9 argomentato, non potrebbe in ogni caso essere fondata.
Si ricorda che “Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare
l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo.” (cfr. Cass. SU n. 26242/2014).
Anche la domanda di nullità svolta da parte attrice deve, quindi, essere rigettata.
Di conseguenza, rimane valida la deroga al termine dell'art. 1957 c.c. prevista nell'art. 5 della fideiussione, che ha fissato in mesi 36 il termine per iniziare l'azione del creditore.
Nella memoria integrativa n. 1, parte attrice ha “nuovamente” eccepito l'estinzione dell'obbligazione di garanzia per decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c. In realtà quella difesa è stata svolta per la prima volta nella citata memoria, ma essa non può essere qualificata come eccezione, perché non è volta a paralizzare alcuna domanda formulata nei confronti di parte attrice. Si tratta, invece, di una domanda finalizzata ad accertare la decadenza del creditore dall'azione e come tale essa non è tardiva, né inammissibile, perché inerisce al medesimo nucleo fattuale individuato in citazione e non può aver sorpreso la difesa avversaria.
La domanda è, però, infondata, perché nel caso di specie il termine contrattuale di 36 mesi è stato rispettato, dal momento che il contratto di mutuo è stato risolto il 5/12/2011 e la banca ha effettuato il pignoramento immobiliare in danno della mutuataria nell'ottobre 2012.
4. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
pagina 8 di 9 2. condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 28 maggio 2025
Il presidente estensore dott. Antonio S. Stefani
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