Articolo 3 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
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25 aprile 1933
Art. 3.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Per i consiglieri resta fermo il disposto dell' art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 .
L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.
Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell' articolo 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791 .

Entrata in vigore il 25 aprile 1933