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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1443/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dagli avv.ti Aldo Baruffi e Julka Lanfranco, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi sito in Treviso, via Olivi n. 34, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 in giudizio dall'avv.to Monica Mocellin, con domicilio presso lo studio della stessa sit in Padova, via Zabarella n. 64, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 264/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 23 febbraio 2025, trattenuto in decisione all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In via pregiudiziale ex art. 473 bis 34 cpc, rilevato il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla pronuncia di condanna disposta con la sentenza appellata alla corresponsione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 1.500,00.= mensili, per i motivi dedotti in narrativa, pronunciarsi ai sensi degli artt. 473 bis 15 -
473 bis 34 cpc il provvedimento indifferibile di revoca o sospensione dello stesso ovvero di riduzione nella misura minima ritenuta di giustizia. In subordine, per i motivi dedotti in narrativa, pronunciarsi il provvedimento temporaneo ed urgente ai sensi degli artt. 473 bis 22 – 473 bis 34 cpc di revoca o di sospensione dell'assegno di mantenimento disposto con la sentenza appellata nella misura di euro 1.500,00.= mensili ovvero di riduzione dello stesso nella misura minima ritenuta di giustizia. In via principale accertare l'addebitabilità della separazione in capo alla signora
[...]
e revocare la dichiarazione di addebito a carico dell'avv. CP_1 Parte_1
Accertata l'autosufficienza economica e la capacità lavorativa della signora
[...]
tenuto altresì conto della situazione economica e patrimoniale Controparte_1 dei coniugi, per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento posto in favore della stessa con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione giudiziale. In via subordinata, modificare il quantum dell'assegno di mantenimento disposto a favore
2 della signora nella misura minima ritenuta di giustizia con Controparte_1 decorrenza dal deposito del ricorso per separazione giudiziale. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiararsi utilizzabile la registrazione contenuta nel file audio depositata unitamente alla relativa trascrizione sub documento n. 15 di parte ricorrente in primo grado. In relazione a quanto dedotto in riferimento al terzo motivo di appello sopra formulato, si insiste perché sia ordinata l'esibizione ex art. 210 cpc dei documenti bancari e finanziari e locativi indicati in atti in riferimento alla signora CP_1
a partire almeno dal triennio anteriore alla data della domanda introduttiva
[...] del giudizio di separazione;
si chiede pertanto ordinarsi l'esibizione ex art. 210 cpc alla resistente, alla Agenzia delle Entrate, a AN d'IA e alle di Controparte_2 esibire in giudizio tutti i rapporti ed estratti di conto corrente, anche riferiti a depositi a portafoglio, titoli e buoni fruttiferi e quant'altro riferibile alla signora CP_1
ovvero i conti cointestati, compresi quelli sui quali la stessa ha solo potere di
[...] delega, nonché le polizze assicurative ove la stessa risulta beneficiaria e fondi pensionistici;
disposi ex art. 210 cpc presso l'Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale per la Toscana, l'esibizione e l'acquisizione delle titolarità patrimoniali e della denuncia di successione presentata alla morte del sig. disporsi ex Persona_1 art. 210 cpc presso l'Agenzia delle Entrate l'esibizione dei contratti di locazione in essere sugli immobili siti a GG (Pistoia), via Lucchese e GG (Pistoia), via IA, 23. Ammettere le istanze istruttorie non accolte con ordinanza del G.I. del
13.7.2023 ed in particolare le prove testimoniali sui capitoli 5, 9, 10, 11, 25 dedotti in memoria ex art. 183, comma 6, n. cpc del 25.5.2023, come di seguito si trascrive. 1)
Vero che lei è stato il vicino di casa dei coniugi dal 2009 al 2020; 2) Parte_2 vero che nel corso degli anni 2019-2020, lei ha frequentato con cadenza settimanale la casa dei coniugi e cenato insieme almeno una volta a settimana;
3) Parte_2 vero che dall'anno 2006 e fino a Natale del 2019 le festività comandate (Natale,
Santo Stefano, Pasqua) sono state trascorse e festeggiate dai coniugi Parte_1
3 e con le famiglie di origine;
4) vero che i coniugi Pt_1 Controparte_1
e hanno festeggiato insieme in tutti gli anni Parte_1 Controparte_1 dal matrimonio al 2020 gli onomastici ed i compleanni dell'uno e dell'altra e l'anniversario del loro matrimonio, facendosi regali;
5) vero che anche nei mesi iniziali dell'anno 2020, ogni giorno si intratteneva a dialogare con i coniugi e Pt_1
6) vero che durante le occasioni di incontro del capitolo che precede lei CP_1 vedeva i sig.ri e stare sempre insieme, ridere e scherzare tra loro;
7) Pt_1 CP_1 vero che in particolare negli anni dal loro matrimonio al 2020 vedeva il sig.
e la sig.ra stare abbracciati;
8) vero che i
Parte_1 Controparte_1 coniugi e hanno trascorso tutti i mesi del
Parte_1 Controparte_1 lockdown (marzo 2020 – aprile 2020) nella casa coniugale ed erano impossibilitati a raggiungere il sig. isolato perché immunodepresso a causa delle terapie Persona_1 chemioterapiche cui era sottoposto;
9) vero che era solito
Parte_1 accompagnare il figlio della sig.ra a Rugby;
10) vero che Persona_2 CP_1 nel corso del 2020 ha visto accompagnare a scuola;
11)
Parte_1 Per_2 vero che nel corso del mese di agosto 2020 ha colto di sorpresa la notizia che i coniugi - stavano separandosi;
12) vero che in concomitanza della Pt_1 CP_1 malattia del signor padre della signora la sig.ra Persona_1 CP_1 CP_1 ha iniziato una relazione extraconiugale con il dott. che aveva in
[...] Per_3 cura suo padre, a maggio 2020; 13) vero che la sig.ra ad ottobre 2020 le CP_1 riferiva che era tornata dal marito ma aveva ancora una relazione parallela con il dott.
14) vero che nell'autunno del 2020, quando la sig.ra era rientrata a Per_3 CP_1
Treviso dalla Toscana, le aveva parlato della sua relazione extraconiugale;
15) vero che consigliava all'avv. di rivolgersi ad un investigatore privato Parte_1 per scoprire se la sig.ra avesse una relazione extraconiugale;
Controparte_1
16) vero che in data 20 agosto 2020 ha visto la sig.ra entrare Controparte_1 nella villa al mare del sig. sita in Tirrenia (PI), via del Tirreno n. 225, per Per_3 rimanerci tutta la notte;
17) vero che la sig.ra ha passato i giorni successivi al CP_1
20 agosto 2020 nella villa del sig. 18) vero che in data 25 agosto 2020 alle Per_3
4 ore 00.27 i sig.ri e uscivano insieme dalla villa di quest'ultimo per CP_1 Per_3 allontanarsi con la macchina della sig.ra per raggiungere l'abitazione di lei CP_1 sita in Borgo GG (PT), via IA n. 23; 19) vero che in data 1 febbraio 2021, alle ore 09.31, ha visto la sig.ra uscire dall'Hotel Home Controparte_1
Florence di Firenze in compagnia del sig. 20) vero che in data 5 aprile Per_3
2021, alle ore 21.45, ha visto la sig.ra all'interno dell'auto Controparte_1 modello Fiat 500L targata EV727ND, abbracciata al dott. 21) vero che i Per_3 due amanti nella circostanza di cui al capitolo 13) rimanevano dentro la vettura, nascosta dietro un bidone per la raccolta del vetro, fino alle 23.10; 22) Vero che in data 6 aprile 2021 ha ricevuto una telefonata dal sig. il quale lo accusava di Per_3 averlo seguito la sera prima;
23) vero che ha collaborato con lo studio legale dell'avv. per diversi anni nel periodo in cui l'avv. era Parte_1 Pt_1 prima fidanzato e poi coniugato con l'avv. 24) vero che nel periodo in cui ha CP_1 collaborato con l'avv. ha visto l'avv. recarsi Parte_1 Controparte_1 al lavoro solo saltuariamente e prevalentemente al mattino;
25) vero che nel corso della celebrazione del compleanno di tenutasi nel giardino della Persona_2 residenza comune in Olmi di San Biagio di Callalta in data 1.5.2020, la signora riferì al teste del grande amore e della qualità del rapporto coniugale che la CP_1 legava all'avv. e della sua vicinanza nel difficile periodo della malattia del Pt_1 padre. Si indicano i seguenti testi: residente a [...]di San Biagio di Testimone_1
Callalta, via Mariani n. 1 sui capitoli da 1) a 8); residente in Testimone_2
Carbonera sui capitoli 2), 4) e 12); residente in [...]del Testimone_3
PA (VI) e residente in [...]di Piave (TV) sui capitoli 2), 4), 9), Testimone_4
10), 13) e 14); presso Agenzia Investigativa Logos sui capitoli da Testimone_5
13) a 19); residente in [...], Tes_6 residente in [...], residente Preganziol Testimone_7 Testimone_8
(TV), Via Buzzati n. 42 sui capitoli 20) e 21); residente in [...]Testimone_9
e residente in [...]sui capitoli 2), 4), 5), 6), 7), 20) e 21); Testimone_10 [...]
Tes_1 residente in [...]sui capitoli 2), 4), 9), 10), 13) e 14); Tes_11
5 Tes_1
, residente in [...]di San Biagio di Callalta sul capitolo 25). In riferimento alle istanze di prova diretta formulate dalla resistente in primo grado di causa, si chiede di ammettere la prova contraria indiretta dedotta nella memoria ex art. 183, comma 6 n.
3) cpc del 14.6.2023, come di seguito si trascrive. Si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta con i seguenti testi: Testimone_9 Tes_7
sui capitoli 1-2-3; sui capitoli 4-5;
[...] Tes_14 Testimone_15 Tes_16
e sui capitoli dal 1 al 18 e il sig. sul capitolo
[...] Testimone_10 CP_3
13. Si chiede altresì l'ammissione del seguente ulteriore capitolo di prova: 1) vero che nell'estate 2019 l'avv. e il sig. si sono recati insieme a Pt_1 Persona_1
Viareggio per cercare un appartamento al mare da acquistare per trascorrere le estati insieme alla famiglia. Si indica quale teste , già citato in sede di Testimone_10 memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2) cpc”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Rigettare l'appello proposto da con la conferma in ogni sua parte Parte_1 della sentenza del Tribunale di Treviso n. 264/2025, con condanna di Parte_1 alle spese del presente grado di giudizio”.
[...]
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“Rigettarsi il ricorso, ritenendosi fondata e condivisibile la decisione di primo grado e non sussistente alcun pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifichi un provvedimento temporaneo di revoca o sospensione della stessa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 novembre 2021, nato il 9 Parte_1 febbraio 1958, adiva il Tribunale di Treviso chiedendo la pronuncia della separazione personale da nata il [...], con la quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 25 agosto 2012, dall'unione non essendo nati figli.
6 Il ricorrente allegava che, prima del matrimonio aveva acquistato, sostenendo integralmente il costo anche in ragione dell'accessione di mutuo decennale, un immobile da adibire a casa familiare, sito in San Biagio di Callalta (TV) ed intestato anche alla moglie. di professione avvocato così come Parte_1 [...]
lamentava che il rapporto coniugale era entrato irrimediabilmente in CP_1 crisi dopo la sua scoperta del tradimento da parte del moglie che, a sua detta, intratteneva, fin dal maggio 2020, un rapporto extraconiugale con certo Persona_4
medico personale del padre della consorte poi deceduto il 27 maggio 2020,
[...] con conseguente sua grave violazione del dovere di fedeltà, ex art. 143 cc, causa del venire meno dell'affectio coniugalis. Il ricorrente evidenziava che, insospettito dall'atteggiamento evitante della moglie, aveva incaricato investigatore privato che riscontrava la frequentazione della consorte con il medico nel periodo in cui ella si era recata in Toscana dove risiedeva il padre, poi deceduto il 27 maggio 2020.
Sulla scorta di ciò, chiedeva che la separazione fosse Parte_1 addebitata alla consorte. In ogni caso, il ricorrente evidenziava che la stessa doveva reputarsi economicamente autosufficiente, così escludendosi qualsivoglia suo diritto al mantenimento.
Costituendosi in giudizio, non contestava la sua relazione Controparte_1 extraconiugale, precisando che essa era iniziata nell'agosto del 2020 e che era maturata in un contesto già in essere di profonda crisi matrimoniale, generata dai comportamenti del ricorrente, quali le relazioni intrattenute con altre donne;
le particolari attenzioni che lo stesso prestava alla sue collaboratrici;
la relazione divenuta pubblica nell'estate del 2020 ed intrattenuta dal marito con certa Per_5
cliente dello studio legale;
la disaffezione del consorte che aveva partecipato
[...] per poco tempo alla esequie del suocero;
la volontà del medesimo di non farla crescere professionalmente, tenendola in disparte dall'attività dello studio professionale;
l'atteggiamento di controparte che non aveva più voluto avere alcun contatto affettuoso.
7 chiedeva che la separazione fosse addebitata a Controparte_1 Parte_1
e che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento, come da suo
[...] pregresso impegno stragiudiziale risalente a gennaio 2021 per euro 1.500,00.= mensili, considerati la disparità reddituale tra le parti ed il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza.
Emessa sentenza parziale di separazione, il Tribunale di Treviso istruiva la causa mediante l'assunzione di prove orali all'esito delle quali, con sentenza definitiva n. 264/2025, pubblicata il 23 febbraio 2025, rigettava la domanda di addebito proposta da ed accoglieva quella introdotta da Parte_1 [...]
disponeva che il primo versasse alla moglie l'assegno mensile CP_1 rivalutabile di euro 1.500,00.=, a titolo di mantenimento;
condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 12.000,00.=, secondo soccombenza.
Nel dettaglio, il Giudice di prime cure riteneva che fosse poco credibile che avesse iniziato la sua relazione extraconiugale con il medico Controparte_1 della famiglia nel maggio del 2020, ovvero in un contesto in cui il padre era CP_1 gravemente malato ed in cui ella doveva reputarsi priva della necessaria predisposizione d'animo; affermava, a riprova, che la stessa relazione dell'investigatore privato incaricato da attestava che detta Parte_1 relazione era in corso nell'agosto del 2020, all'epoca del primo riscontro investigativo, essendo inattendibile la deposizione della teste Testimone_3 considerato il tempo trascorso dai fatti, che aveva collocato l'inizio della relazione medesima a maggio 2020. Peraltro, il Tribunale riteneva di non poter utilizzare, ai fini della prova dell'infedeltà dell'odierna appellata, la registrazione carpita illecitamente da del colloquio tra la moglie e l'avv.to Gaudenzia Parte_1
UN presso la quale i coniugi erano comparsi per trattare della loro separazione in data 22 luglio 2020, incontro che, di converso, obiettivamente doveva reputarsi espressione del fatto che, già all'epoca, la relazione matrimoniale era irrimediabilmente venuta meno, circostanza confermata dalla messaggistica scambiata tra ed un'amica della moglie fin dal 13 giugno 2020. Parte_1
8 Il primo Giudice proseguiva evidenziando che, dalla deposizione del teste Tes_17
marito separato della già nominata era emerso che
[...] Persona_5 Parte_1
nel corso del matrimonio e già dal 2017, aveva avuto relazione
[...] extraconiugale con quest'ultima, relazione palesatasi nell'autunno del 2020, relazione riscontrata anche da messaggio whatsapp di data 1 agosto 2020 inviato per errore dall'odierno appellante alla moglie. Infine, nell'addebitare a Parte_1 la causa della separazione, il Tribunale argomentava anche sul fatto che era documentalmente provato che lo stesso, dopo il rientro della moglie a Treviso, in data 19 novembre 2020, aveva cercato di riconquistarla.
Respinta la domanda di addebito della separazione a Controparte_1 verificate le disponibilità economiche delle parti, ritenuta la disparità reddituale e patrimoniale a vantaggio di evidenziato che già prima Parte_1 dell'introduzione del giudizio quest'ultimo si era impegnato a versare alla moglie l'assegno mensile di euro 1.500,00.=, nonché considerato il tenore di vita elevato goduto in costanza di convivenza, il Giudice di prime cure disponeva che il ricorrente versasse alla convenuta, con decorrenza da marzo 2022, l'assegno mensile rivalutabile dell'importo già rammentato, così come già stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, confermati dall'intestata Corte all'esito del reclamo proposto dall'odierno appellante.
Avverso la rammentata sentenza ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 29 luglio 2025, articolando tre motivi di gravame e chiedendo, in via di urgenza, la revoca o la sospensione della condanna al pagamento dell'assegno mensile disposto a suo carico dal Tribunale. Nel merito, l'appellante ha insistito affinché venga escluso il suo addebito della separazione, da addebitarsi di converso alla moglie appellante, ed affinché venga escluso ogni suo obbligo di versamento del contributo al mantenimento della controparte, o in subordine, che detto assegno venga ridotto.
In particolare, con il primo motivo di appello, l'impugnante ha censurato la decisione del Tribunale di ritenere inutilizzabile la decisiva registrazione della
9 conversazione tra l'avv.to Gaudenzia UN e l'appellata, documento da cui emergerebbe con chiarezza che, per dichiarazione dell'appellata, il fallimento del rapporto coniugale doveva addebitarsi proprio all'infatuazione di CP_1 verso con cui ella intratteneva da tempo relazione
[...] Persona_4 extraconiugale. In primo luogo, secondo l'appellante la decisione del Tribunale sarebbe erronea in quanto, in realtà, la registrazione non avrebbe riguardato un colloquio tra la controparte e l'avv.to UN, ma una conversazione a cui anche egli aveva partecipato, salvo allontanarsi per qualche minuto. Inoltre, Parte_1 in argomento ha lamentato la scorretta applicazione dei principi elaborati
[...] dalla giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzabilità delle prove atipiche, utilizzabilità condizionata alla loro sottoposizione al contradditorio tra le parti nel processo, cosa regolarmente avvenuta nel giudizio di prime cure, ove CP_1 era stata messa in condizione di dedurre e contraddire circa la prova
[...] medesima, senza che mai la stessa disconoscesse il fatto storico dell'intervenuto colloquio e la corrispondenza di quanto da ella dichiarato con quanto risultante dalla registrazione. Infine, l'appellante ha evidenziato che la registrazione in questione non poteva considerarsi illecitamente acquisita in violazione degli artt. 617 bis e 617 septies cp, non essendo integrate le relative fattispecie, né si poteva ritenere che detta registrazione avesse violato i diritti costituzionali alla riservatezza di controparte a colloquio con il suo difensore.
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato la violazione Parte_1 degli artt. 143 e 151 cc e dei principi in tema di addebito della separazione, asserendo che il Tribunale gli avrebbe addebitato la separazione, senza che controparte, secondo l'onere su di essa incombente, avesse mai effettivamente dato prova convincente dei comportamenti ascrittigli e che gli stessi fossero stati causa della intollerabilità della ulteriore convivenza tra i coniugi, essendo di converso cagionata la crisi coniugale dal comportamento di In particolare, Controparte_1
l'appellante ha evidenziato che il primo Giudice avrebbe escluso che la moglie avesse da tempo la relazione extraconiugale con sulla scorta Persona_4
10 della mera illazione secondo cui ella non avesse alcuna predisposizione d'animo in tal senso, viste le gravi condizioni di salute del padre, quando di converso dalle stesse allegazioni della resistente emergeva che la stessa, già metà maggio 2020, decideva di fermarsi in Toscana per gli ultimi giorni di vita del padre e per allontanarsi dal marito avendo già deciso di separarsi, presumibilmente in ragione della relazione adulterina intrattenuta già da tempo prima, ovvero da maggio 2020, come confermato dalle sue dichiarazioni all'avv.to UN ed oggetto di registrazione, relazione adulterina poi confermata per i mesi successivi in cui l'appellata si era trasferita definitivamente in Toscana, come comprovato dagli esiti della già citata investigazione privata. Sempre in tema di erronea valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio, l'appellante ha censurato l'affermazione, asseritamente immotivata del Tribunale, secondo cui la decisiva deposizione della teste che aveva riferito che la relazione extraconiugale di Testimone_3 [...] era iniziata a maggio 2020, dovesse considerarsi inattendibile, in CP_1 quanto contrastante con le altre evidenze probatorie e potendosi dubitare del suo ricordo, essendo passato del tempo tra la deposizione e gli accadimenti di causa. A dire di essendo evidente la prova dell'infedeltà dell'appellata a Parte_1 partire da maggio 2020, il Tribunale avrebbe ulteriormente errato nel ritenere che essa non fosse stata la causa della irreversibile intollerabilità della convivenza ed invece semplice espressione di una irreversibile crisi matrimoniale già in atto da tempo, non essendo state minimante considerate le deposizioni dei testi secondo le quali, fino a maggio 2020 i coniugi erano felici e si comportavano, anche in pubblico, scambiandosi reciproche attenzioni. Secondo l'appellante, detto che sarebbe stata data prova che aveva deciso di non interrompere Controparte_1 la relazione extraconiugale, il Tribunale avrebbe scorrettamente dato rilevanza, al fine di escludere la irreversibile crisi della copia, al fatto che egli avesse cercato di riconquistare la moglie dopo avere appreso della sua infedeltà ed al suo rientro dalla
Toscana nel novembre del 2020. Infine, ha evidenziato che Parte_1 neppure sarebbe stata fornita dalla controparte la prova che la crisi coniugale fosse
11 stata cagionata dai comportamenti pregressi dell'appellante stesso durante la convivenza matrimoniale, posto che l'elemento di giudizio considerato dal primo
Giudice, ovvero la testimonianza del già citato avrebbe dovuto Testimone_17 considerarsi correttamente del tutto inconcludente e posto che i messaggi whatsapp di data 1 agosto 2020 e 14 dicembre 2020 avrebbero dovuto reputarsi irrilevanti in quanto successivi all'emersione della crisi coniugale.
Con il terzo motivo di gravame, riferito alla asserita erronea determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore dell'appellata, l'impugnante ha, comunque, censurato la sentenza di prime cure che, a sua detta, non avrebbe verificato e valutato la capacità patrimoniale dell'appellata, anch'essa avvocato;
non avrebbe disposto le richieste indagini sul suo patrimonio e sui suoi redditi;
avrebbe affermato l'esistenza di un tenore di vita elevato, senza alcuna specifica prova in punto;
non avrebbe considerato che l'appellata disponeva di rilevanti liquidità in conto corrente presso , oltre che altri rapporti finanziari, proventi Parte_3 derivanti da una eredità dello zio, nonché derivanti dalla locazione di immobili siti in
GG (PT); avrebbe considerato scorrettamente che l'eredità paterna sarebbe stata interamente impegnata per la ristrutturazione di un immobile fatiscente neppure in proprietà esclusiva, circostanza inverosimile e priva di prova;
avrebbe determinato l'assegno mensile di euro 1.500,00.=, del tutto sproporzionato rispetto alle capacità economiche dell'obbligato, considerato il progressivo deteriorarsi dell'avviamento dello studio professionale e dei propri introiti, come confermato dalle ipoteche iscritte nel corso del 2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate e della CP_4 sull'unico proprio immobile in comproprietà con la moglie, nonché come confermato dalle numerose cartelle esattoriali e confermato dalla esposizione passiva del conto corrente accesso presso . Pt_4
Intervenuto in giudizio il Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha contestato partitamente i motivi di Controparte_1 gravame, concludendo per il rigetto dell'appello.
12 *****
1 – I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente inerendo entrambi alla decisione del Tribunale di addebitare la separazione a Parte_1
escludendo l'addebito in capo all'odierna appellata Va
[...] Controparte_1 premesso che, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito, adottabile anche in capo ad entrambi i coniugi, presuppone che “la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n.
40795/2021). Peraltro, è precisato che l'onere della prova, inerente all'accertamento della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio e all'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, grava sulla parte che richieda l'addebito (Cass. n.
16691/2020), “mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass.
n. 3923/2018).
1.1 – Ciò premesso in diritto, il primo dato oggettivo da cui prendere le mosse è che ha palesato al marito che la crisi coniugale era divenuta Controparte_1 irreversibile e la convivenza intollerabile a metà giugno del 2020, quando cioè, per asserzione dell'appellata, secondo le sue difese in prime cure, ella prendeva contatti con un legale che poi provvedeva a notiziare l'appellante per organizzare la
13 separazione, tanto che è pacifico tra le parti che il successivo 22 luglio 2020, al di là del contenuto del colloquio oggetto della contestata registrazione, i coniugi presenziavano ad un incontro presso l'avvocato Gaudenzia UN proprio per trattare la questione. Peraltro, è dato pacifico in giudizio, ancora per le stesse asserzioni dell'appellata come indicante nelle difese di prime cure, che già nella primavera del 2020 il rapporto matrimoniale era in una situazione di crisi irreparabile, con conseguente volontà di di procedere alla Controparte_1 separazione. Dette oggettive allegazioni sono ribadite dall'appellata quando nei propri scritti difensivi ha affermato che ella decideva di fermarsi in Toscana a metà maggio 2020 per trascorrere con il padre gravemente malato gli ultimi giorni di vita di quest'ultimo e per allontanarsi dal marito, avendo oramai deciso di separarsi, tanto da congedarsi anche dallo studio legale nonché precisando di vedere spesso Pt_1
medico che aveva in cura il padre. In giudizio, peraltro, non Persona_4 vi è neppure contestazione sul fatto che l'appellata abbia iniziato la sua relazione con il ridetto essendovi contesa se detta relazione fosse iniziata già Persona_4 dal maggio 2020, ovvero in concomitanza con la decisione della stessa di separarsi, essendo così divenuta intollerabile la convivenza matrimoniale a causa della violazione del dovere di fedeltà e, in ogni caso, se detta intollerabilità della convivenza fosse già pregressa ed addebitabile alle condotte di a Parte_1 loro volta espressione della colpevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, dovendo la separazione addebitarsi a quest'ultimo, come deciso dal Tribunale.
1.2 – Riprendendo quanto già evidenziato in tema di onere della prova, deve verificarsi se in giudizio, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ed oggetto di motivo di gravame, l'appellante abbia dato prova, non solo della violazione del dovere di fedeltà da parte dell'appellata, ma anche del nesso causale tra detta violazione colpevole addebitata a controparte e la irreversibile crisi del rapporto coniugale e se, quindi, abbia, a sua volta assolto al proprio Controparte_1 onere probatorio circa l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, crisi matrimoniale, a sua detta e per opinione del primo Giudice, determinata dalla
14 violazione da parte del marito dei doveri matrimoniali, con conseguente addebito della separazione a controparte. Sotto il primo profilo non è condivisibile la motivazione data dal Tribunale circa il fatto che la relazione extraconiugale di
[...] con fosse iniziata solo dopo l'insorgere della CP_1 Persona_4 irreversibile crisi matrimoniale e, quindi, solo ad agosto del 2020, per il fatto che la relazione dell'investigatore privato avrebbe accertato la frequentazione solo con il primo pedinamento del 18 agosto 2020 e per il motivo che sarebbe poco credibile che, nel contesto della malattia del padre, l'appellante non avrebbe avuto alcuna predisposizione d'animo per iniziare una relazione sentimentale. Quest'ultima considerazione deve qualificarsi come mera congettura espressa dal primo Giudice, essendo questione rilevante l'accertamento del fatto oggettivo, al di là dello stato d'animo dell'appellata, della violazione del dovere di fedeltà seppure nella condizione di grave malattia del padre di mentre il fatto che la Controparte_1 frequentazione della stessa con sia stata appurata con il primo Persona_4 pedinamento dell'investigatore privato incaricato da del 18 agosto Parte_1
2020 di per sé non esclude affatto che la relazione extraconiugale fosse iniziata già da prima. Il Tribunale, ritiene che parte appellante non avrebbe assolto al proprio onere della prova circa il nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà da parte dell'appellata e l'irreversibile crisi del rapporto matrimoniale, ritenendo di non poter utilizzare il contenuto della registrazione del colloquio intervenuto presso lo studio dell'avvocato Gaudenzia UN, in cui avrebbe confessato la Controparte_1 sua relazione extraconiugale intrattenuta già dalla primavera del 2020, nonché ritenendo di non poter valorizzare la deposizione resa in argomento dalla teste che detta relazione collocherebbe già a maggio 2020. In Testimone_3 particolare, in ordine detta deposizione testimoniale, il Tribunale ritiene scorrettamente che la testimone sarebbe inattendibile in quanto la sua dichiarazione contrasterebbe con le evidenze già considerate e che, tuttavia, per quanto detto evidenze non sono, aggiungendo altrettanto erroneamente che l'inattendibilità si desumerebbe dal fatto che la stessa testimone, a distanza di tempo dai fatti, avrebbe
15 ricordato in modo specifico la data. Il primo Giudice non si è confrontato con il concreto contenuto della deposizione in cui ha precisato di essere Testimone_3 amica di famiglia delle parti, frequentando così la coppia ed avendo al momento della conoscenza di una figlia piccola della stessa età del figlio Controparte_1 di quest'ultima ed avuto dal suo precedente matrimonio. La testimone, inoltre, ha aggiunto di avere avuto occasione di pranzare con l'appellata e che durante uno di questi incontri, al rientro della stessa dalla Toscana, le avrebbe Controparte_1 confidato che aveva iniziato a maggio 2020 una storia con il signor Per_3 sentendosi in difetto con il marito perché lui si era comportato sempre bene. La deposizione, che continua rammentando che l'appellata durante la sua permanenza in
Toscana avrebbe chiamato e mandato messaggi alla testimone raccontandole della sua relazione, è circostanziata ed anche confermata dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali, neppure prese in considerazione dal Tribunale, che riportano che prima della decisione dell'appellata di separarsi con il marito, la coppia si era sempre presentata come unita ed affettuosa. In tal senso si esprime la deposizione del teste amico della coppia, oltre che la teste , collaboratrice Testimone_2 Testimone_18 domestica della coppia fin dal 2018 che smentisce l'asserzione dell'appellata secondo cui era solito non condividere il letto nuziale con la Parte_1 moglie. In altre parole, a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese da
[...] durante il colloquio registrato con l'avvocato Gaudenzia UN, gli CP_1 elementi di prova acquisti in atti e sinora considerati depongono in modo convincente nel far ritenere che la relazione extraconiugale dell'appellata con sia iniziata proprio nel maggio 2020 quando la coppia ancora Persona_4 aveva un rapporto affettivo stabile, essendo detta relazione la causa della successiva decisione dell'appellata di separarsi dal marito, essendo divenuta, così, intollerabile la convivenza.
1.3 – Quanto al tema relativo alla prova di cui era onerata Controparte_1 ovvero l'accertamento dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, crisi matrimoniale cagionata dai comportamenti colpevoli dell'appellante posti anche
16 a fondamento della reciproca domanda di addebito, va subito evidenziato che le prove acquisite in giudizio su cui il Tribunale ha formato il proprio convincimento si concentrano sull'affermata pregressa infedeltà di non essendo Parte_1 dato accertamento convincente di altre condotte colpevoli, violazione del dovere di fedeltà che il primo Giudice ha reputato accertato in forza della deposizione del teste corroborata dal messaggio whatsapp inviato per errore Testimone_17 dall'appellante alla moglie in data 1 agosto 2020 e ritraente, a detta di quest'ultima, la moglie del testimone con cui l'appellante stesso aveva relazione extraconiugale, o forse altra donna ancora. In punto, è da considerare che l'odierno appellato non aveva il preciso onere di contestare una allegazione espressa in termini dubitativi e che in giudizio non è stata fornita prova che il ritratto inviato tramite whatsapp fosse quello di moglie del testimone. Inoltre, potendo detto ritratto Persona_5 riguardare altra persona ed essendo esso risalente a periodo successivo alla decisione di di separarsi, non può affermarsi che esso sia riprova della Controparte_5 pregressa violazione da parte di del dovere di fedeltà quale causa Parte_1 della crisi matrimoniale, già precedente alla relazione extraconiugale di CP_1
Quanto, poi, alla deposizione di si osserva che il testimone,
[...] Testimone_17 sentito all'udienza del 14 novembre 2023, ha riferito di un episodio collocato a fine ottobre 2017 in cui egli aiutando la moglie nel negozio di scarpe ove Persona_5 lavorava si avvedeva che sul pc rimasto accesso perveniva un messaggio whatsapp inviato da che chiedeva che numero di scarpe indossasse la stessa Parte_1
già cliente del professionista, per cui, chieste spiegazioni, Persona_5 quest'ultima rispondeva che quello era un modo di fare dell'odierno appellante e che lei già aveva respinto le sue avances anni prima. Il testimone ha aggiunto che, successivamente, in occasione dell'inaugurazione del negozio, la moglie si era recata presso lo studio professionale di e che, chieste ancora una volta Parte_1 spiegazioni, la moglie disse che era salita per consegnare l'invito all'inaugurazione. ha, poi, riferito che, successivamente, il rapporto con la moglie si Testimone_17 sarebbe deteriorato, sempre avendo negato di avere avuto un rapporto Persona_5
17 extraconiugale il professionista. Infine, il teste ha affermato che non era in grado di dire quanto la relazione sarebbe durata e che solo dopo la separazione la moglie gli confermò, nell'autunno del 2020, che frequentava l'odierno appellante. La deposizione in questione appare del tutto generica nel riferire la frequentazione di con fin dal 2017, mentre l'unico elemento di Parte_1 Persona_5 certezza che si riscontra in essa è che quest'ultima, nell'autunno del 2020, avrebbe confidato al marito già separato di frequentare il professionista. In altre parole, la prova in questione attesta unicamente la frequentazione dell'appellante con Per_5 solo dopo che aveva deciso di separarsi e solo dopo che
[...] CP_1 CP_1
l'appellata aveva già comunicato al marito la sua intenzione, tanto che della loro separazione i coniugi avevano trattato a luglio presso lo studio dell'avv.to Gaudenzia
UN, incontro anticipato, come già detto, a metà giugno del 2020, quando ella prendeva contatti con un legale che poi provvedeva a notiziare l'appellante per organizzare la separazione. Infine, non possono avere rilevanza decisiva i commenti social fatti da su profili facebook di altre donne, commenti che Parte_1 non provano in sé che l'appellante abbia violato il dovere di fedeltà in modo da compromettere definitivamente il rapporto con la moglie, posto che essi risalgono a partire dall'autunno del 2020, ovvero ancora una volta dopo che il rapporto matrimoniale con era già venuto irrimediabilmente meno per Controparte_1 scelta di quest'ultima. Infine, deve segnalarsi che “in tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugalis era già venuta meno da tempo” (Cass. n. 25966/2022). Detta precisazione appare rilevante in riferimento al fatto che il Tribunale, nell'escludere
18 l'addebito in capo all'appellata ed affermarlo di converso in capo all'appellante, ha valorizzato erroneamente la circostanza che dopo il rientro della Parte_1 moglie dalla Toscana ed a conoscenza della relazione extraconiugale della stessa con avesse cercato di riconquistarla, pur senza successo. Per Persona_4 quanto detto, questi tentativi non sono in alcun modo significativi del fatto che l'affectio coniugalis fosse già venuto meno da tempo per colpa dell'appellante, né elidono la violazione del dovere di fedeltà da parte dell'appellata quale causa della rottura del rapporto coniugale.
2 – Per quanto sinora motivato l'appello proposto da deve essere Parte_1 accolto, con riforma integrale della sentenza di prime cure, dovendosi addebitare la separazione all'appellata e rigettare la domanda di addebito da Controparte_1 quest'ultima proposta nei confronti dell'appellante. Considerato il tenore dell'art. 156 comma 1 cc, l'addebito della separazione in capo all'appellata comporta il rigetto della sua pretesa di mantenimento. Infine, l'esito del giudizio che vede soccombente comporta la sua condanna condannata al Controparte_1 pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi, spese da liquidarsi in ragione del valore indeterminato a complessità bassa, secondo quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 e successive integrazioni e modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in riforma della sentenza n. 264/2025 del Tribunale di
Treviso, pubblicata in data 23 febbraio 2025, così provvede:
1. addebita la separazione personale tra i coniugi all'appellata Controparte_1
2. rigetta la domanda di addebito della separazione personale formulata da
[...] nei confronti dell'appellante CP_1 Parte_1
3. rigetta la domanda di mantenimento proposta da nei Controparte_1 confronti dell'appellante Parte_1
19 4. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in euro 98,00.= per esborsi ed Parte_1 euro 7.616,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, nonché in euro 147,00.= per esborsi ed euro 6.946,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, in ogni caso, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge.
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 3 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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