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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 2 aprile 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 1721/18
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. Doriana Lupica Spagnolo per delega dell'avv.Stefania Scaffidi Muta
Nessuno è presente per parte resistente
Il difensore discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. 1721/18 R.G.
pagina 1 di 5 TRA
(P.IVA. , in persona dell'amministratore unico, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Scaffidi Muta per procura in atti ricorrente
E
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: all'udienza del 2 aprile 2025 il procuratore del ricorrente discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti e la causa è decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 27.3.2018 la Parte_1 proponeva opposizione per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento del
21.2.2018, notificata il 28.2.2018, con la quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – regione siciliana Messina, ingiungeva alla società
[...] di pagare la somma di euro 34.271,22, quale indennità di abusiva Parte_1 occupazione del suolo di demanio pubblico, per il periodo compreso tra l'1.1.2005 e il 31.12.2009.
Deduceva che con concessione demaniale marittima n.274/00, la Capitaneria di
Milazzo, autorizzava la dal 12.6.1993 al 31.12.1996, ad Parte_1 occupare l'area demaniale contraddistinta dalla part. 394/b del foglio di mappa 2 del
Comune di Sant'Agata di Militello, collegata all'immobile sede della società e che costituisce la unica via di entrata e di uscita per la sua attività; che, con successive concessioni demaniali, n.6/01 e n.7/01, la Capitaneria di Porto di Milazzo autorizzava la d occupare l'area sino al 31.12.2004. Pt_1
Riferiva di avere presentato, in data 31.7.2003, istanza per il rinnovo della concessione demaniale e che l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente comunicava alla che l'istanza di rinnovo concorreva con al richiesta di Pt_1
pagina 2 di 5 concessione presentata dal Comune di Sant'Agata di Militello, che veniva ad essa preferita, in quanto aveva presentato una proposta progettuale tesa a garantire una più proficua utilizzazione della concessione.
La Capitaneria di Porto di Milazzo chiedeva, pertanto, al Controparte_2
, che aveva ottenuto la concessione demaniale fino al 31.12.2012, il
[...] pagamento della concessione demaniale per le partt. 393, 394/b, 395, 11 del foglio di mappa 2 per gli anni 2007 – 08, sospendendo di fatto il pagamento del canone dovuto dalla Pt_1 Parte_Contr In data 18.3.2008 la veniva sottoposto ad accertamento da parte della
Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello e anche in tale occasione si accertava che l'area demaniale occupata era l'unica via di accesso all'attività commerciale della ricorrente e, a seguito del sequestro dell'area, la veniva costituita Pt_1 custode giudiziale dell'area.
Deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'area demaniale oggetto dell'ingiunzione non è occupata dalla he occupa la part. 394/a e Pt_1 non già la part. 394/b, nella quale non sussiste alcun deposito di materiale. Contr Evidenziava, in particolare, che la GA. non occupa l'area per la quale è stato chiesto il recupero dell'indennità per occupazione abusiva per il periodo dall'1.1.2005 al 31.12.2009.
Eccepiva la prescrizione delle somme chieste, trattandosi di somme per abusiva occupazione dall'1.1.2005 al 31.12.2009 in cui la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 28.2.2018.
In ogni caso deduceva l'illegittima determinazione dell'indennità, non avendo determinato l'abbattimento previsto per la determinazione del canone ricognitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione non è fondato e va, pertanto, rigettato per due ordini di ragioni.
Innanzitutto la circostanza se la particella occupata sia effettivamente la 394/sub a o la 394/sub b non ha formato oggetto di specifico accertamento, ma è lasciato alle sommarie informazioni rese da , socio della il quale ha Testimone_1 Pt_1 riferito che da accertamenti effettuati dallo stesso presso la sede dell'amministrazione comunale di Sant'Agata di Militello, ha appreso che pagina 3 di 5 erroneamente il Comune, chiedendo la concessione, ha indicato la part. 394/b invece che la part. 394/sub a, inducendo in errore la Capitaneria di Porto e l . CP_1
In ogni caso non vi è alcuna illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, che non fa riferimento al sub (a ovvero b), ma semplicemente alla particella occupata abusivamente (part. 394 del foglio di mappa 2).
L'eccezione di prescrizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
Va, innanzitutto, evidenziato che nel caso di specie non opera la prescrizione quinquennale, ma la prescrizione decennale in quanto l'occupazione non è ab origine sine titulo, ma deriva dalla mancata proroga della concessione.
Al riguardo è chiaro l'insegnamento della Suprema Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo il quale in caso di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza, al risarcimento da occupazione illegittima si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui al 2947 c.c., non vertendosi in materia di illecito extracontrattuale.
Peraltro, trattandosi di un'occupazione senza titolo del demanio marittimo, la condotta della ostituisce reato ai sensi dell'art. 1161 cod. nav. Pt_1
Da ciò ne deriva che ai fini dell'individuazione del termine per la decorrenza del termine prescrizionale occorre la cessazione dell'occupazione abusiva da parte dell'opponente che, nel caso di specie, non emerge, né è stata dedotta.
Anche l'eccezione in ordine alla illegittima determinazione dell'indennità è destituita di fondamento.
Al riguardo va evidenziato che il canone ricognitorio rappresenta la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente sul bene oggetto di concessione e la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell'utilità particolare ritraibili dall'occupazione del suolo occupato.
Il canone non ricognitorio, invece, individua la "funzione di corrispettivo", svolta dal canone, quale "vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico".
Orbene, nel caso di specie, come emerge dal contenuto del ricorso, l'area demaniale era funzionale all'ingresso e all'uscita dall'attività economica. Pertanto, trattandosi pagina 4 di 5 di un'occupazione funzionale ad un'iniziativa di tipo imprenditoriale, non si può attribuire al canone una mera funzione ricognitoria.
Il ricorso proposto dalla va, pertanto, rigettato con conferma Pt_1 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Nessuna statuizione sulle spese processuali, in quanto l'Assessorato è rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
-nulla sulle spese
Così deciso in Messina, il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Maria Militello
pagina 5 di 5
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 2 aprile 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 1721/18
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. Doriana Lupica Spagnolo per delega dell'avv.Stefania Scaffidi Muta
Nessuno è presente per parte resistente
Il difensore discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. 1721/18 R.G.
pagina 1 di 5 TRA
(P.IVA. , in persona dell'amministratore unico, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Scaffidi Muta per procura in atti ricorrente
E
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: all'udienza del 2 aprile 2025 il procuratore del ricorrente discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti e la causa è decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 27.3.2018 la Parte_1 proponeva opposizione per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento del
21.2.2018, notificata il 28.2.2018, con la quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – regione siciliana Messina, ingiungeva alla società
[...] di pagare la somma di euro 34.271,22, quale indennità di abusiva Parte_1 occupazione del suolo di demanio pubblico, per il periodo compreso tra l'1.1.2005 e il 31.12.2009.
Deduceva che con concessione demaniale marittima n.274/00, la Capitaneria di
Milazzo, autorizzava la dal 12.6.1993 al 31.12.1996, ad Parte_1 occupare l'area demaniale contraddistinta dalla part. 394/b del foglio di mappa 2 del
Comune di Sant'Agata di Militello, collegata all'immobile sede della società e che costituisce la unica via di entrata e di uscita per la sua attività; che, con successive concessioni demaniali, n.6/01 e n.7/01, la Capitaneria di Porto di Milazzo autorizzava la d occupare l'area sino al 31.12.2004. Pt_1
Riferiva di avere presentato, in data 31.7.2003, istanza per il rinnovo della concessione demaniale e che l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente comunicava alla che l'istanza di rinnovo concorreva con al richiesta di Pt_1
pagina 2 di 5 concessione presentata dal Comune di Sant'Agata di Militello, che veniva ad essa preferita, in quanto aveva presentato una proposta progettuale tesa a garantire una più proficua utilizzazione della concessione.
La Capitaneria di Porto di Milazzo chiedeva, pertanto, al Controparte_2
, che aveva ottenuto la concessione demaniale fino al 31.12.2012, il
[...] pagamento della concessione demaniale per le partt. 393, 394/b, 395, 11 del foglio di mappa 2 per gli anni 2007 – 08, sospendendo di fatto il pagamento del canone dovuto dalla Pt_1 Parte_Contr In data 18.3.2008 la veniva sottoposto ad accertamento da parte della
Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello e anche in tale occasione si accertava che l'area demaniale occupata era l'unica via di accesso all'attività commerciale della ricorrente e, a seguito del sequestro dell'area, la veniva costituita Pt_1 custode giudiziale dell'area.
Deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'area demaniale oggetto dell'ingiunzione non è occupata dalla he occupa la part. 394/a e Pt_1 non già la part. 394/b, nella quale non sussiste alcun deposito di materiale. Contr Evidenziava, in particolare, che la GA. non occupa l'area per la quale è stato chiesto il recupero dell'indennità per occupazione abusiva per il periodo dall'1.1.2005 al 31.12.2009.
Eccepiva la prescrizione delle somme chieste, trattandosi di somme per abusiva occupazione dall'1.1.2005 al 31.12.2009 in cui la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 28.2.2018.
In ogni caso deduceva l'illegittima determinazione dell'indennità, non avendo determinato l'abbattimento previsto per la determinazione del canone ricognitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione non è fondato e va, pertanto, rigettato per due ordini di ragioni.
Innanzitutto la circostanza se la particella occupata sia effettivamente la 394/sub a o la 394/sub b non ha formato oggetto di specifico accertamento, ma è lasciato alle sommarie informazioni rese da , socio della il quale ha Testimone_1 Pt_1 riferito che da accertamenti effettuati dallo stesso presso la sede dell'amministrazione comunale di Sant'Agata di Militello, ha appreso che pagina 3 di 5 erroneamente il Comune, chiedendo la concessione, ha indicato la part. 394/b invece che la part. 394/sub a, inducendo in errore la Capitaneria di Porto e l . CP_1
In ogni caso non vi è alcuna illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, che non fa riferimento al sub (a ovvero b), ma semplicemente alla particella occupata abusivamente (part. 394 del foglio di mappa 2).
L'eccezione di prescrizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
Va, innanzitutto, evidenziato che nel caso di specie non opera la prescrizione quinquennale, ma la prescrizione decennale in quanto l'occupazione non è ab origine sine titulo, ma deriva dalla mancata proroga della concessione.
Al riguardo è chiaro l'insegnamento della Suprema Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo il quale in caso di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza, al risarcimento da occupazione illegittima si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui al 2947 c.c., non vertendosi in materia di illecito extracontrattuale.
Peraltro, trattandosi di un'occupazione senza titolo del demanio marittimo, la condotta della ostituisce reato ai sensi dell'art. 1161 cod. nav. Pt_1
Da ciò ne deriva che ai fini dell'individuazione del termine per la decorrenza del termine prescrizionale occorre la cessazione dell'occupazione abusiva da parte dell'opponente che, nel caso di specie, non emerge, né è stata dedotta.
Anche l'eccezione in ordine alla illegittima determinazione dell'indennità è destituita di fondamento.
Al riguardo va evidenziato che il canone ricognitorio rappresenta la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente sul bene oggetto di concessione e la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell'utilità particolare ritraibili dall'occupazione del suolo occupato.
Il canone non ricognitorio, invece, individua la "funzione di corrispettivo", svolta dal canone, quale "vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico".
Orbene, nel caso di specie, come emerge dal contenuto del ricorso, l'area demaniale era funzionale all'ingresso e all'uscita dall'attività economica. Pertanto, trattandosi pagina 4 di 5 di un'occupazione funzionale ad un'iniziativa di tipo imprenditoriale, non si può attribuire al canone una mera funzione ricognitoria.
Il ricorso proposto dalla va, pertanto, rigettato con conferma Pt_1 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Nessuna statuizione sulle spese processuali, in quanto l'Assessorato è rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
-nulla sulle spese
Così deciso in Messina, il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Maria Militello
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