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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 325/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Assicurazione sulla ha pronunciato la seguente vita
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 325/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
10.09.2025, promossa
DA
con sede in AN TO (TV) (Partita iva Parte_1
) quale successore della già P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), a seguito di operazione di
[...] P.IVA_2
riorganizzazione societaria del con atto di fusione e scissione Controparte_2
del 21.06.2023 a rogito notaio di Milano rep. n. 59.037, con sede Persona_1
in AN TO (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore, pagina 1 di 18 assistita e difesa dall'avv. Francesco Ferroni, come da procura generale alle liti del 14.10.2019 a rogito Notaio di Milano rep. n. 22644- racc. 7785 Persona_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_3 C.F._1
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2 Parte_2
(C.F. e
[...] C.F._3 Controparte_5
(C.F. ), rappresentati e difesi dell'avv. Norma Gimondi e C.F._4
dall'avv. Dante Abbondanza, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo alla via Angelo Maj n. 25/E, giusta delega in atti;
APPELLATI
In punto: Appello avverso la sentenza n. 615/2024 del Tribunale di
Bergamo, Sezione Quarta Civile, pubblicata il 05/03/2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza n. 615/2024 del Tribunale di Bergamo, depositata il 5.3.2024 e, per l'effetto,
In via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività delle polizze della
[...]
poste a fondamento della domanda proposta Controparte_6
dagli attori e per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte contro
[...]
perché infondate in fatto e in diritto. Controparte_6
pagina 2 di 18 Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
In via principale di merito: rigettare, perché inammissibili, precluse e,
comunque, infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte dall'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso: compensi professionali e spese anche di secondo grado di giudizio interamente rifusi.
Si ripropongono di seguito le domande ed istanze tutte, anche istruttorie, già
articolate in primo grado:
“In via principale e nel merito: previo ogni più opportuno accertamento,
accertata e dichiarata, tra l'altro ed in particolare, la piena riconducibilità della fattispecie concreta controversa entro il paradigma contrattuale (e, dunque, entro l'ambito operativo) della Polizza del sacerdote per l'assicurazione individuale contro gli infortuni n. 5832 in data 6.5.1997 e successivi atti integrativi, nonché
della polizza n. 7353 in data 10.5.2007 e successivi atti integrativi, sussistendone tutti i presupposti ed elementi costitutivi, nessuno escluso, condannare
[...]
titolare del rapporto giuridico controverso a partire del 1.7.2023, Parte_1
quale successore della già e/o Controparte_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, a corrispondere/pagare agli attori-odierni appellati, eredi legittimi di pagina 3 di 18 e gli indennizzi ed ogni somma Controparte_7 Persona_3
dovuta in forza delle menzionate polizze e relativi atti integrativi, e così la somma di € 118.786,00 (somma assicurata per morte da infortunio) in relazione alla polizza n. 5832 e la somma di € 50.000,00 (somma assicurata per morte da infortunio) in relazione alla polizza n. 7353, ovvero la diversa (maggiore o minore) somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo ed al maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., anche da rivalutazione monetaria, da liquidarsi, se del caso, in via equitativa.
In ogni caso: ritenutane la responsabilità contrattuale per le ragioni tutte, di fatto e di diritto, articolate in atto di citazione, condannare Parte_1
titolare del rapporto giuridico controverso a partire del 1.7.2023, quale successore della già e/o Controparte_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, a pagare agli attori-odierni appellati gli indennizzi dovuti in forza delle polizze per cui è giudizio, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo ed al maggior danno, anche da rivalutazione monetaria, ex art. 1224, 2° c. c.c..
Compensi professionali e spese di causa interamente rifusi.
In via istruttoria: a) disporre, all'occorrenza, consulenza tecnica d'ufficio medico-legale a conferma della prospettazione attorea e delle emergenze tutte offerte dalla documentazione allegata all'atto di citazione e, in particolare, dalla cartella clinica di (cfr. doc. 11 del fascicolo attoreo); b) Controparte_7
ammettere, se del caso, i capitoli di prova testimoniale, di seguito riprodotti, già
pagina 4 di 18 articolati nella memoria ex art. 183, 6° c. n. 2) c.p.c. in data 6.4.2023 con il teste ivi indicato: 1) “Vero che in data 16.3.2020 ho predisposto e compilato il
“Certificato di constatazione di morte” di nato a [...] il Controparte_7
21.8.1947 che mi si rammostra” (cfr. doc. 11 fascicolo attoreo, pag. 000004); 2)
“Vere e reali le risultanze di detto “Certificato di constatazione di morte” di che mi si rammostra” (cfr. doc. 11 fascicolo attoreo, pag. Controparte_7
000004). Si indica a teste: Dr. nato a [...] il [...], Testimone_1
residente in [...] e domiciliato presso
Controparte_8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.10.2022, Controparte_3
, , e , quali
[...] Controparte_4 Parte_2 Controparte_5
eredi dello zio paterno don convenivano in giudizio innanzi Controparte_7
al Tribunale di Bergamo ora Controparte_6
incorporata in per sentirla condannare al pagamento Parte_1
dell'indennizzo dovuto in forza delle polizze infortuni n. 5832, e sua variazione del 10.06.2009, e n. 085.31.007353 stipulate dal de cuius per le funzioni svolte nel suo ministero di sacerdote, dopo che quest'ultimo era deceduto in Lovere il
16.03.2020 per avere contratto il CO 19.
Esponevano gli attori:
- che i deducenti erano gli unici eredi legittimi di nato a Persona_3
Fonteno il 29.06.1937 e deceduto a Dalmine il 4.07.2019, fratello di don pagina 5 di 18 nato a [...] il [...] e deceduto in Lovere il Controparte_7
16.03.2000;
- che in data 6.05.2017 lo zio aveva stipulato con Cattolica di CP_7
Assicurazione soc. cooperativa, presso l'agenzia di Bergamo, la polizza del sacerdote n. 5832 per la durata di anni nove, poi prorogata anno per anno,
nonché il contratto di assicurazione contro gli infortuni di cui alla polizza n.
7353 per la durata di un anno, ma tacitamente prorogata senza soluzione di continuità con beneficiario il fratello in caso di morte;
Persona_3
- che in data 9.03.2020 lo zio, all'epoca parroco di Casnigo, era stato ricoverato presso il reparto di medicina generale dell'Ospedale S.S. Capitanio e Gerosa di
Lovere ove gli era stata diagnosticata la polmonite da Sars – Coronavirus
associato a insufficienza respiratoria acuta e cronica;
- che la causa della morte era stata individuata nella polmonite interstiziale da
CO 19 e quindi la causa della morte presentava tutti gli elementi caratterizzante la nozione di infortunio data dalle polizze sopra richiamate, in ossequio alla predominate giurisprudenza di legittimità in materia di infortunio sul lavoro;
- che, infine, le malattie infettive erano sistematicamente inquadrate e trattate dalla Suprema Corte come infortunio per effetto di un'equiparazione tra causa virulenta e causa violenta propria dell'infortunio.
Si costitutiva contestando tutto quanto Controparte_6
dedotto da controparte;
eccepiva l'inoperatività di entrambe le polizze infortuni pagina 6 di 18 stipulate da don poiché l'infezione da CO 19 non Controparte_7
costituiva un infortunio, ma una malattia.
Asseriva che ammettere l'indennizzo nell'ambito di una polizza privata infortuni per malattia CO non era possibile (poiché così ragionando una qualsiasi malattia avrebbe consentito di escutere la garanzia) dovendosi distinguere nettamente i due eventi assicurati;
che l'art. 42 del d.l. 18/2020 aveva lo scopo di fornire una tutela aggiuntiva emergenziale ai lavoratori compresi nell'alveo della speciale protezione assicurativa offerta da e solo in questi termini aveva CP_9
assimilato l'infezione da CO 19 all'infortunio, mentre le polizze in questione erano state stipulate molto prima dell'insorgenza del CO e comunque le assicurazioni sociali non erano equiparabili a quelle private con conseguente impossibilità di estendere in via analogica la disciplina ad essa riferita.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento in favore di Controparte_6
parte attrice della somma di € 118.786 per la prima polizza nonché € 50.000 per la seconda polizza, oltre interessi, compensando le spese di lite.
Argomentava il primo giudice, aderendo all'orientamento di parte della giurisprudenza di merito, che l'infezione da CO era da considerarsi come un infortunio per le seguenti ragioni:
i) la nozione di infortunio riportata nelle polizze siglate dal de cuius non era
“peculiare” ma era riconducibile a quella già elaborata dalla disciplina antinfortunistica (art. 2 D.P.R. 1124/1965) e dalla giurisprudenza di legittimità,
pagina 7 di 18 quale evento dovuto a “causa fortuita, violenta esterna” configurabile anche in caso di infezioni virali, quali quelle da CO, che, tra l'altro, le polizze non escludevano espressamente dagli eventi assicurati;
ii) era irrilevante che la seconda polizza considerava tra gli infortuni una serie di eventi di natura non morbosa dato che ciò non implicava l'automatica esclusione dal rischio assicurato di altri possibili eventi di natura morbosa;
iii) la normativa emergenziale (art. 42 d.l. n. 18/2020) considerava il CO
come un infortunio e, seppure dettata per il settore delle assicurazioni sociali, la previsione andava estesa anche alle assicurazioni private, realizzandosi in caso contrario un'ingiustificata disparità di trattamento, “in presenza di contratti
(quelli sottoposti all'attenzione del giudicante) che non contengono alcuna
esclusione ad hoc, e che prevedono per lo meno ambiguità, da risolversi, se del
caso, mediante l'interpretazione c.d. contra stipulatorem (art. 1370 c.c.)”;
iv) la scienza medico - legale riteneva che l'infezione virale da CO costituisse un infortunio;
v) il concetto di causa violenta, tipico dell'infortunio, non poteva essere escluso nel caso del CO poiché il momento infettante non consisteva necessariamente in un evento di tipo traumatico o meccanico, ma era riconducibile a qualsiasi condizione tale da presentare un'efficacia causale obiettivabile, proprio come previsto nel contratto.
La sentenza era gravata quale successore della già Parte_1 [...]
che proponeva istanza di sospensione Controparte_6
pagina 8 di 18 dell'efficacia esecutiva della decisione.
Si costituivano , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
e che resistevano.
[...] Controparte_5
Accolta l'istanza di sospensione con ordinanza 29.05.2024, la causa era rinviata all'odierna udienza ex art. 352 c.p.c., tenutasi in forma cartolare, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza gravata per avere il primo giudice qualificato l'infezione da CO come infortunio (e non malattia) indennizzabile ai sensi delle polizze stipulate dal de cuius don in conseguenza dell'applicazione analogica dei principi Controparte_7
elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di tutela . CP_9
Lamenta l'omessa interpretazione dei contratti assicurativi in base alle regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. e l'omessa considerazione della nozione di
“infortunio” riportata nelle polizze quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali facilmente constatabili, a matrice sostanzialmente traumatica ed improvvisa.
Aggiunge che l'art. 2, lettera d, della polizza n. 5832 esclude espressamente le infezioni non conseguenti ad infortuni, mentre l'art. 3 della polizza n.
085.31.007353 include tra i “rischi compresi” solo ipotesi che rimandano ad una eziologia di origine traumatica ricomprendendo solo alcune specifiche tipologie pagina 9 di 18 di infezioni escludendo tutte le altre.
Osserva che la mancata espressa esclusione nei contratti delle infezioni virali non implica che queste siano oggetto di copertura assicurativa, in quanto ciò era desumibile solo da una espressa previsione contrattuale diretta ad includerle.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere il primo giudice ritenuto erroneamente applicabile analogicamente la normativa emergenziale e l'art. 1370 c.c.
Deduce l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 42 del d.l. n. 18/2020 che qualifica come infortuni sul lavoro “le infezione da coronavirus contratta in
occasione del lavoro”, trattandosi di norma emergenziale avente lo scopo di estendere la tutela INAIL ai lavoratori in caso di pandemia e non anche di integrare una nozione di infortunio valida anche per le assicurazione private,
tenuto conto della diversa fonte contrattuale.
Rileva altresì che, nel caso di specie, non sono pertinenti le pronunce giuslavoristiche che hanno esteso la tutela anche ad infortuni CP_9
riconducibili all'azione di fattori virali, poiché non riguardano espressamente il
CO e comunque espongono principi validi solo per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, e non anche per quelle private.
Deduce l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1370 c.c., trattandosi di un criterio di interpretazione del contratto di carattere residuale al quale ricorrere solo dopo aver fatto ricorso agli altri canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. in caso di clausole di dubbia interpretazione.
pagina 10 di 18 Con il terzo motivo censura la sentenza laddove il primo giudice ha richiamato la dottrina medico-legale, per nulla oggettiva e densa di grossolani errori, che riconosce il CO quale infortunio, senza menzionare gli opposti orientamenti già citati dalla deducente negli atti di causa.
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta che il primo giudice ha riconosciuto la causa violenta anche nel contagio da CO aderendo alla tesi secondo cui il momento infettivante non deve essere di tipo traumatico o meccanico essendo sufficiente qualsiasi condizione idonea a causare lesioni corporali obiettivabili. Censura la differenza, operata dal primo giudice, tra malattia e infortunio, il primo avente una causa scatenate caratterizzata dalla rapidità e concentrazione, mentre la seconda avente una più lenta evoluzione. Fa
rilevare che, per le assicurazioni private, come quelle oggetto di causa, tale differenza va ravvisata non tanto negli effetti quanto nella causa del pregiudizio provocato, ossia nel caso di infortunio da una lesione violenta provocata dall'esterno. In altri termini, mancando il requisito della causa violenta,
l'infezione da CO va collocata nell'ambito delle malattie.
Tutti i cinque motivi appello vanno valutati in via congiunta, attesa la loro stretta connessione, e sono nel loro complesso fondati.
In fatto, è documentato che don stipulava con Controparte_7 [...]
una Polizza del sacerdote per l'assicurazione individuale contro CP_6
gli infortuni n. 5832 del 19.05.1997 della durata di nove anni poi rinnovata tesa ad assicurare il sacerdote nello svolgimento delle sue funzioni alla ricorrenza di pagina 11 di 18 un infortunio, definito all'art. 1 della polizza “Sono considerati infortuni gli
eventi dovuti a causa fortuita violenta ed esterna, che producono lesioni
corporali obbiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte,
una invalidità permanente o una invalidità temporanea”. Analoga definizione si rinviene nella polizza n. 085.31.007353 del 12.05.2007 avente durata annuale e prorogabile anno per anno (doc. 2 e 5 di parte attrice), mentre la malattia, in entrambe le polizze, è qualificata come alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Nella seconda polizza n. 085.31.007353 all'art. 3 delle condizioni generali di contratto, tra i rischi compresi, al punto 3 lett. f), vi sono le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o punture di insetti, esclusa la malaria.
Tanto premesso e considerato che, di regola nei contratti di assicurazione privata contro il rischio di malattia o di esborsi dovuti a spese sanitarie, la malattia è
definita come “ogni obiettiva alterazione dello stato di salute” è possibile affermare che per comprendere quale sia il rischio in concreto assicurato l'attenzione non va posta sulle conseguenze, ma sulle cause del pregiudizio.
Come affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 3016 del
06/02/2025 (che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Torino n.
653/2023 che la sentenza gravata menziona tra quelle che hanno ritenuto il covid una malattia) “… la differenza tra infortunio e malattia non può risiedere nelle
conseguenze. Anche un infortunio, infatti, può provocare una malattia (una
ferita lacero - contusa può provocare il tetano); così come una malattia può
pagina 12 di 18 provocare un infortunio (l'osteoporosi può provocare una caduta e una
frattura). Tanto la polizza infortuni quanto la polizza malattia indennizzano un
pregiudizio alla salute. Quello che cambia tra l'una e l'altra è la genesi di quel
pregiudizio: nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale,
deve derivare da una “lesione” violentemente provocata ab externo;
nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento,
né da una lesione dell'integrità psico fisica, ma da una alterazione patologica”.
Orbene, posto che polizze in esame espressamente delimitano il rischio all'infortunio a cui consegua la morte, l'invalidità permanente o temporaneo dell'infortunato, ne discende che la malattia dovuta da infezione virale da CO
va esclusa dall'ambito del rischio assicurato nel caso di specie. Opinando
diversamente non si comprende la ragione per cui nelle condizioni generali di contratto è stata fornita la specifica e distinta definizione di infortunio e di malattia se la compagnia avesse voluto indennizzare qualunque tipo di lesione.
L'interpretazione data dal primo giudice, pertanto, non è coerente con il testo contrattuale e i canoni di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 e seg. c.p.c.
La Suprema Corte, nel menzionato arresto, ha anche chiarito che l'equiparazione dell'infezione virale agli infortuni ai fini dell'indennizzabilità non è CP_9
rilevante essendo scorretto ritenere che principi giuridici affermati a determinati fini e in determinate materie, caratterizzate da discipline speciali, siano liberamente esportabili in altri ambiti. La Suprema Corte ha bene evidenziato pagina 13 di 18 che l'equiparazione si era imposta a cagione di un vuoto normativo che la Corte
costituzionale aveva sanato con sentenza n. 179/1988 secondo cui qualunque malattia infettiva contratta in occasione di lavoro era indennizzabile da parte dell' con conseguente irrilevanza di ogni distinzione tra malattia ed CP_9
infortunio in materia di assicurazione obbligatoria.
Aggiunge la Corte, con affermazione condivisa da questo collegio, che nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge,
mentre in quella privata sono fissati dalle parti: nella prima è la legge che stabilisce il concetto di infortunio, mentre nella seconda è la volontà delle parti e se le malattie infettive sono escluse diviene inutile stabilire se sia violenta o meno l'azione dell'agente patogeno. “Pertanto, una volta che la polizza
infortuni abbia definito l'infortunio come l'evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna, che produca lesioni corporali, ed una volta che il giudice di
merito abbia interpretato tale clausola nel senso che essa escluda dal novero
dai rischi indennizzabili la malattia infettiva non provocata da un evento
traumatico, perché manca l'elemento della violenza e quello della lesione, tale
giudizio - oltre ad essere intrinsecamente corretto - è comunque insindacabile in
questa sede, in quanto apprezzamento riservato al giudice di merito, a nulla
rilevando che il legislatore a tutt'altri fini abbia inscritto le conseguenze del
contagio tra le garanzie apprestate dall CP_9
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro la distinzione tra
infortunio e malattia è divenuta dopo il 1988 – come s'è detto - giuridicamente
pagina 14 di 18 irrilevante: e tanto non perché malattia ed infortunio siano fatti omogenei, ma
per la ben diversa ragione che sono concetti equiparati quanto agli effetti per
dictum del Giudice delle leggi. Nell'assicurazione privata, invece, quella
distinzione è rilevantissima, perché segna il discrimine tra rischi coperti e rischi
esclusi”. Infatti, nelle assicurazioni private i rami sono distinti, i rischi sono diversi e anche la determinazione del premio dipende da incidenze statistiche completamente diverse.
Anche con riguardo alla tesi secondo cui l'art. 42 del 18/2020 consentirebbe detta estensione la Corte di cassazione ha bene spiegato che detta norma, di natura emergenziale, aveva il solo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, ma non certo quello di modificare l'oggetto di polizze provate già stipulate.
“L'art. 42, secondo comma, D.L. 17.3.2020 n. 18 (convertito nella L. 24.4.2020
n. 27) stabilisce che "nei casi accertati di infezione da coronavirus […] in
occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di
infortunio e lo invia telematicamente all che assicura, ai sensi delle CP_9
vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato […]. I predetti eventi
infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini
della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante
"Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019. La presente disposizione si
pagina 15 di 18 applica ai datori di lavoro pubblici e privati".
Pretendere che, in virtù di questa legge, evidentemente emergenziale e volta a
fronteggiare una situazione eccezionale e imprevedibile qual è stata la
pandemia da coronavirus dal 2020, l'assicuratore che ha stipulato una polizza
contro gli infortuni sia obbligato a pagare l'indennizzo ivi previsto a chi abbia
contratto una malattia infettiva di qualunque tipo è affermazione giuridicamente
insostenibile per molte ragioni, in quanto:
(a) l'art. 42 D.L. 18/20 non è una norma sui contratti, non conforma il contenuto
dei contratti e non impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti del
contratto;
(b) i contratti si interpretano secondo l'intenzione comune dei contraenti (art.
1362 c.c.): e tale principio impedisce di ritenere che un evento mai preso in
considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva;
e,
tanto meno, la stessa infezione pandemica, del tutto priva di precedenti a
memoria d'uomo) possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma
successiva alla stipula, che non si occupa delle polizze private contro gli
infortuni;
(c) le norme si interpretano in base al loro scopo per come reso evidente dalla
connessione delle parole (interpretazione finalistica): e l'art. 42 D.L. 18/20 ha
lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, non quello di
modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni (sempre ammesso
che una modifica di tal fatta possa mai avere legittimamente luogo per factum pagina 16 di 18 principis, con unilaterale accollo ad una delle parti di una serie di rapporti
negoziali delle conseguenze dannose dell'evento consistito nell'emergenza
pandemica)”.
In altri termini, una volta che la polizza privata ha definito l'infortunio come
“l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
corporali” ne resta esclusa la malattia infettiva, perché manca l'elemento della
“violenza” e quello della “lesione”, a nulla rilevando che il legislatore a tutt'altri fini abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall' . CP_9
Il fatto poi che nel rischio compreso siano state incluse alcun malattie derivanti da morsi di animali o a punture di insetti (eventi che si possono verificare nello svolgimento di talune attività) non può significare che si tratti di un catalogo esemplificativo, ma anzi il senso complessivo della polizza lascia intendere che si tratti di ipotesi tipiche e ben delineate.
L'appello proposto da va pertanto accolto con conseguente Parte_1
riforma della sentenza gravata e il rigetto della domanda avanzata da
[...]
, da , da e da Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
. Controparte_5
In considerazione della novità della questione e del contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa (Trib. Torino, sez.
sesta, 19 gennaio 2022, n. 184, riformata da C. App. Torino, sez. terza, 13 luglio pagina 17 di 18 sez. lav. 21 febbraio 2022, n. 179; e Trib. Trento, sez. lav., 30 agosto 2022, n.
102, poi confermata da C. App. Trento, sez. lav. 20 luglio 2023, n. 20, Trib.
Vercelli, sez. prima, 3 agosto 2022, n. 383, riformata integralmente da C. App.
Torino, sez. terza, 27 giugno 2023, n. 653) reputa la Corte che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale successore Parte_1
della già avverso la sentenza n. Controparte_6
615/2024, emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in data
05/03/2024, così provvede:
- in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda proposta da
[...]
, da , da e da Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
; Controparte_5
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 10.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 n. 719; Trib. Parma, sez. seconda, 8 febbraio 2023, n. 164; Trib. Udine,
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Assicurazione sulla ha pronunciato la seguente vita
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 325/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
10.09.2025, promossa
DA
con sede in AN TO (TV) (Partita iva Parte_1
) quale successore della già P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), a seguito di operazione di
[...] P.IVA_2
riorganizzazione societaria del con atto di fusione e scissione Controparte_2
del 21.06.2023 a rogito notaio di Milano rep. n. 59.037, con sede Persona_1
in AN TO (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore, pagina 1 di 18 assistita e difesa dall'avv. Francesco Ferroni, come da procura generale alle liti del 14.10.2019 a rogito Notaio di Milano rep. n. 22644- racc. 7785 Persona_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_3 C.F._1
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2 Parte_2
(C.F. e
[...] C.F._3 Controparte_5
(C.F. ), rappresentati e difesi dell'avv. Norma Gimondi e C.F._4
dall'avv. Dante Abbondanza, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo alla via Angelo Maj n. 25/E, giusta delega in atti;
APPELLATI
In punto: Appello avverso la sentenza n. 615/2024 del Tribunale di
Bergamo, Sezione Quarta Civile, pubblicata il 05/03/2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza n. 615/2024 del Tribunale di Bergamo, depositata il 5.3.2024 e, per l'effetto,
In via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività delle polizze della
[...]
poste a fondamento della domanda proposta Controparte_6
dagli attori e per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte contro
[...]
perché infondate in fatto e in diritto. Controparte_6
pagina 2 di 18 Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
In via principale di merito: rigettare, perché inammissibili, precluse e,
comunque, infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte dall'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso: compensi professionali e spese anche di secondo grado di giudizio interamente rifusi.
Si ripropongono di seguito le domande ed istanze tutte, anche istruttorie, già
articolate in primo grado:
“In via principale e nel merito: previo ogni più opportuno accertamento,
accertata e dichiarata, tra l'altro ed in particolare, la piena riconducibilità della fattispecie concreta controversa entro il paradigma contrattuale (e, dunque, entro l'ambito operativo) della Polizza del sacerdote per l'assicurazione individuale contro gli infortuni n. 5832 in data 6.5.1997 e successivi atti integrativi, nonché
della polizza n. 7353 in data 10.5.2007 e successivi atti integrativi, sussistendone tutti i presupposti ed elementi costitutivi, nessuno escluso, condannare
[...]
titolare del rapporto giuridico controverso a partire del 1.7.2023, Parte_1
quale successore della già e/o Controparte_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, a corrispondere/pagare agli attori-odierni appellati, eredi legittimi di pagina 3 di 18 e gli indennizzi ed ogni somma Controparte_7 Persona_3
dovuta in forza delle menzionate polizze e relativi atti integrativi, e così la somma di € 118.786,00 (somma assicurata per morte da infortunio) in relazione alla polizza n. 5832 e la somma di € 50.000,00 (somma assicurata per morte da infortunio) in relazione alla polizza n. 7353, ovvero la diversa (maggiore o minore) somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo ed al maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., anche da rivalutazione monetaria, da liquidarsi, se del caso, in via equitativa.
In ogni caso: ritenutane la responsabilità contrattuale per le ragioni tutte, di fatto e di diritto, articolate in atto di citazione, condannare Parte_1
titolare del rapporto giuridico controverso a partire del 1.7.2023, quale successore della già e/o Controparte_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, a pagare agli attori-odierni appellati gli indennizzi dovuti in forza delle polizze per cui è giudizio, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo ed al maggior danno, anche da rivalutazione monetaria, ex art. 1224, 2° c. c.c..
Compensi professionali e spese di causa interamente rifusi.
In via istruttoria: a) disporre, all'occorrenza, consulenza tecnica d'ufficio medico-legale a conferma della prospettazione attorea e delle emergenze tutte offerte dalla documentazione allegata all'atto di citazione e, in particolare, dalla cartella clinica di (cfr. doc. 11 del fascicolo attoreo); b) Controparte_7
ammettere, se del caso, i capitoli di prova testimoniale, di seguito riprodotti, già
pagina 4 di 18 articolati nella memoria ex art. 183, 6° c. n. 2) c.p.c. in data 6.4.2023 con il teste ivi indicato: 1) “Vero che in data 16.3.2020 ho predisposto e compilato il
“Certificato di constatazione di morte” di nato a [...] il Controparte_7
21.8.1947 che mi si rammostra” (cfr. doc. 11 fascicolo attoreo, pag. 000004); 2)
“Vere e reali le risultanze di detto “Certificato di constatazione di morte” di che mi si rammostra” (cfr. doc. 11 fascicolo attoreo, pag. Controparte_7
000004). Si indica a teste: Dr. nato a [...] il [...], Testimone_1
residente in [...] e domiciliato presso
Controparte_8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.10.2022, Controparte_3
, , e , quali
[...] Controparte_4 Parte_2 Controparte_5
eredi dello zio paterno don convenivano in giudizio innanzi Controparte_7
al Tribunale di Bergamo ora Controparte_6
incorporata in per sentirla condannare al pagamento Parte_1
dell'indennizzo dovuto in forza delle polizze infortuni n. 5832, e sua variazione del 10.06.2009, e n. 085.31.007353 stipulate dal de cuius per le funzioni svolte nel suo ministero di sacerdote, dopo che quest'ultimo era deceduto in Lovere il
16.03.2020 per avere contratto il CO 19.
Esponevano gli attori:
- che i deducenti erano gli unici eredi legittimi di nato a Persona_3
Fonteno il 29.06.1937 e deceduto a Dalmine il 4.07.2019, fratello di don pagina 5 di 18 nato a [...] il [...] e deceduto in Lovere il Controparte_7
16.03.2000;
- che in data 6.05.2017 lo zio aveva stipulato con Cattolica di CP_7
Assicurazione soc. cooperativa, presso l'agenzia di Bergamo, la polizza del sacerdote n. 5832 per la durata di anni nove, poi prorogata anno per anno,
nonché il contratto di assicurazione contro gli infortuni di cui alla polizza n.
7353 per la durata di un anno, ma tacitamente prorogata senza soluzione di continuità con beneficiario il fratello in caso di morte;
Persona_3
- che in data 9.03.2020 lo zio, all'epoca parroco di Casnigo, era stato ricoverato presso il reparto di medicina generale dell'Ospedale S.S. Capitanio e Gerosa di
Lovere ove gli era stata diagnosticata la polmonite da Sars – Coronavirus
associato a insufficienza respiratoria acuta e cronica;
- che la causa della morte era stata individuata nella polmonite interstiziale da
CO 19 e quindi la causa della morte presentava tutti gli elementi caratterizzante la nozione di infortunio data dalle polizze sopra richiamate, in ossequio alla predominate giurisprudenza di legittimità in materia di infortunio sul lavoro;
- che, infine, le malattie infettive erano sistematicamente inquadrate e trattate dalla Suprema Corte come infortunio per effetto di un'equiparazione tra causa virulenta e causa violenta propria dell'infortunio.
Si costitutiva contestando tutto quanto Controparte_6
dedotto da controparte;
eccepiva l'inoperatività di entrambe le polizze infortuni pagina 6 di 18 stipulate da don poiché l'infezione da CO 19 non Controparte_7
costituiva un infortunio, ma una malattia.
Asseriva che ammettere l'indennizzo nell'ambito di una polizza privata infortuni per malattia CO non era possibile (poiché così ragionando una qualsiasi malattia avrebbe consentito di escutere la garanzia) dovendosi distinguere nettamente i due eventi assicurati;
che l'art. 42 del d.l. 18/2020 aveva lo scopo di fornire una tutela aggiuntiva emergenziale ai lavoratori compresi nell'alveo della speciale protezione assicurativa offerta da e solo in questi termini aveva CP_9
assimilato l'infezione da CO 19 all'infortunio, mentre le polizze in questione erano state stipulate molto prima dell'insorgenza del CO e comunque le assicurazioni sociali non erano equiparabili a quelle private con conseguente impossibilità di estendere in via analogica la disciplina ad essa riferita.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento in favore di Controparte_6
parte attrice della somma di € 118.786 per la prima polizza nonché € 50.000 per la seconda polizza, oltre interessi, compensando le spese di lite.
Argomentava il primo giudice, aderendo all'orientamento di parte della giurisprudenza di merito, che l'infezione da CO era da considerarsi come un infortunio per le seguenti ragioni:
i) la nozione di infortunio riportata nelle polizze siglate dal de cuius non era
“peculiare” ma era riconducibile a quella già elaborata dalla disciplina antinfortunistica (art. 2 D.P.R. 1124/1965) e dalla giurisprudenza di legittimità,
pagina 7 di 18 quale evento dovuto a “causa fortuita, violenta esterna” configurabile anche in caso di infezioni virali, quali quelle da CO, che, tra l'altro, le polizze non escludevano espressamente dagli eventi assicurati;
ii) era irrilevante che la seconda polizza considerava tra gli infortuni una serie di eventi di natura non morbosa dato che ciò non implicava l'automatica esclusione dal rischio assicurato di altri possibili eventi di natura morbosa;
iii) la normativa emergenziale (art. 42 d.l. n. 18/2020) considerava il CO
come un infortunio e, seppure dettata per il settore delle assicurazioni sociali, la previsione andava estesa anche alle assicurazioni private, realizzandosi in caso contrario un'ingiustificata disparità di trattamento, “in presenza di contratti
(quelli sottoposti all'attenzione del giudicante) che non contengono alcuna
esclusione ad hoc, e che prevedono per lo meno ambiguità, da risolversi, se del
caso, mediante l'interpretazione c.d. contra stipulatorem (art. 1370 c.c.)”;
iv) la scienza medico - legale riteneva che l'infezione virale da CO costituisse un infortunio;
v) il concetto di causa violenta, tipico dell'infortunio, non poteva essere escluso nel caso del CO poiché il momento infettante non consisteva necessariamente in un evento di tipo traumatico o meccanico, ma era riconducibile a qualsiasi condizione tale da presentare un'efficacia causale obiettivabile, proprio come previsto nel contratto.
La sentenza era gravata quale successore della già Parte_1 [...]
che proponeva istanza di sospensione Controparte_6
pagina 8 di 18 dell'efficacia esecutiva della decisione.
Si costituivano , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
e che resistevano.
[...] Controparte_5
Accolta l'istanza di sospensione con ordinanza 29.05.2024, la causa era rinviata all'odierna udienza ex art. 352 c.p.c., tenutasi in forma cartolare, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza gravata per avere il primo giudice qualificato l'infezione da CO come infortunio (e non malattia) indennizzabile ai sensi delle polizze stipulate dal de cuius don in conseguenza dell'applicazione analogica dei principi Controparte_7
elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di tutela . CP_9
Lamenta l'omessa interpretazione dei contratti assicurativi in base alle regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. e l'omessa considerazione della nozione di
“infortunio” riportata nelle polizze quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali facilmente constatabili, a matrice sostanzialmente traumatica ed improvvisa.
Aggiunge che l'art. 2, lettera d, della polizza n. 5832 esclude espressamente le infezioni non conseguenti ad infortuni, mentre l'art. 3 della polizza n.
085.31.007353 include tra i “rischi compresi” solo ipotesi che rimandano ad una eziologia di origine traumatica ricomprendendo solo alcune specifiche tipologie pagina 9 di 18 di infezioni escludendo tutte le altre.
Osserva che la mancata espressa esclusione nei contratti delle infezioni virali non implica che queste siano oggetto di copertura assicurativa, in quanto ciò era desumibile solo da una espressa previsione contrattuale diretta ad includerle.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere il primo giudice ritenuto erroneamente applicabile analogicamente la normativa emergenziale e l'art. 1370 c.c.
Deduce l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 42 del d.l. n. 18/2020 che qualifica come infortuni sul lavoro “le infezione da coronavirus contratta in
occasione del lavoro”, trattandosi di norma emergenziale avente lo scopo di estendere la tutela INAIL ai lavoratori in caso di pandemia e non anche di integrare una nozione di infortunio valida anche per le assicurazione private,
tenuto conto della diversa fonte contrattuale.
Rileva altresì che, nel caso di specie, non sono pertinenti le pronunce giuslavoristiche che hanno esteso la tutela anche ad infortuni CP_9
riconducibili all'azione di fattori virali, poiché non riguardano espressamente il
CO e comunque espongono principi validi solo per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, e non anche per quelle private.
Deduce l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1370 c.c., trattandosi di un criterio di interpretazione del contratto di carattere residuale al quale ricorrere solo dopo aver fatto ricorso agli altri canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. in caso di clausole di dubbia interpretazione.
pagina 10 di 18 Con il terzo motivo censura la sentenza laddove il primo giudice ha richiamato la dottrina medico-legale, per nulla oggettiva e densa di grossolani errori, che riconosce il CO quale infortunio, senza menzionare gli opposti orientamenti già citati dalla deducente negli atti di causa.
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta che il primo giudice ha riconosciuto la causa violenta anche nel contagio da CO aderendo alla tesi secondo cui il momento infettivante non deve essere di tipo traumatico o meccanico essendo sufficiente qualsiasi condizione idonea a causare lesioni corporali obiettivabili. Censura la differenza, operata dal primo giudice, tra malattia e infortunio, il primo avente una causa scatenate caratterizzata dalla rapidità e concentrazione, mentre la seconda avente una più lenta evoluzione. Fa
rilevare che, per le assicurazioni private, come quelle oggetto di causa, tale differenza va ravvisata non tanto negli effetti quanto nella causa del pregiudizio provocato, ossia nel caso di infortunio da una lesione violenta provocata dall'esterno. In altri termini, mancando il requisito della causa violenta,
l'infezione da CO va collocata nell'ambito delle malattie.
Tutti i cinque motivi appello vanno valutati in via congiunta, attesa la loro stretta connessione, e sono nel loro complesso fondati.
In fatto, è documentato che don stipulava con Controparte_7 [...]
una Polizza del sacerdote per l'assicurazione individuale contro CP_6
gli infortuni n. 5832 del 19.05.1997 della durata di nove anni poi rinnovata tesa ad assicurare il sacerdote nello svolgimento delle sue funzioni alla ricorrenza di pagina 11 di 18 un infortunio, definito all'art. 1 della polizza “Sono considerati infortuni gli
eventi dovuti a causa fortuita violenta ed esterna, che producono lesioni
corporali obbiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte,
una invalidità permanente o una invalidità temporanea”. Analoga definizione si rinviene nella polizza n. 085.31.007353 del 12.05.2007 avente durata annuale e prorogabile anno per anno (doc. 2 e 5 di parte attrice), mentre la malattia, in entrambe le polizze, è qualificata come alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Nella seconda polizza n. 085.31.007353 all'art. 3 delle condizioni generali di contratto, tra i rischi compresi, al punto 3 lett. f), vi sono le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o punture di insetti, esclusa la malaria.
Tanto premesso e considerato che, di regola nei contratti di assicurazione privata contro il rischio di malattia o di esborsi dovuti a spese sanitarie, la malattia è
definita come “ogni obiettiva alterazione dello stato di salute” è possibile affermare che per comprendere quale sia il rischio in concreto assicurato l'attenzione non va posta sulle conseguenze, ma sulle cause del pregiudizio.
Come affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 3016 del
06/02/2025 (che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Torino n.
653/2023 che la sentenza gravata menziona tra quelle che hanno ritenuto il covid una malattia) “… la differenza tra infortunio e malattia non può risiedere nelle
conseguenze. Anche un infortunio, infatti, può provocare una malattia (una
ferita lacero - contusa può provocare il tetano); così come una malattia può
pagina 12 di 18 provocare un infortunio (l'osteoporosi può provocare una caduta e una
frattura). Tanto la polizza infortuni quanto la polizza malattia indennizzano un
pregiudizio alla salute. Quello che cambia tra l'una e l'altra è la genesi di quel
pregiudizio: nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale,
deve derivare da una “lesione” violentemente provocata ab externo;
nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento,
né da una lesione dell'integrità psico fisica, ma da una alterazione patologica”.
Orbene, posto che polizze in esame espressamente delimitano il rischio all'infortunio a cui consegua la morte, l'invalidità permanente o temporaneo dell'infortunato, ne discende che la malattia dovuta da infezione virale da CO
va esclusa dall'ambito del rischio assicurato nel caso di specie. Opinando
diversamente non si comprende la ragione per cui nelle condizioni generali di contratto è stata fornita la specifica e distinta definizione di infortunio e di malattia se la compagnia avesse voluto indennizzare qualunque tipo di lesione.
L'interpretazione data dal primo giudice, pertanto, non è coerente con il testo contrattuale e i canoni di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 e seg. c.p.c.
La Suprema Corte, nel menzionato arresto, ha anche chiarito che l'equiparazione dell'infezione virale agli infortuni ai fini dell'indennizzabilità non è CP_9
rilevante essendo scorretto ritenere che principi giuridici affermati a determinati fini e in determinate materie, caratterizzate da discipline speciali, siano liberamente esportabili in altri ambiti. La Suprema Corte ha bene evidenziato pagina 13 di 18 che l'equiparazione si era imposta a cagione di un vuoto normativo che la Corte
costituzionale aveva sanato con sentenza n. 179/1988 secondo cui qualunque malattia infettiva contratta in occasione di lavoro era indennizzabile da parte dell' con conseguente irrilevanza di ogni distinzione tra malattia ed CP_9
infortunio in materia di assicurazione obbligatoria.
Aggiunge la Corte, con affermazione condivisa da questo collegio, che nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge,
mentre in quella privata sono fissati dalle parti: nella prima è la legge che stabilisce il concetto di infortunio, mentre nella seconda è la volontà delle parti e se le malattie infettive sono escluse diviene inutile stabilire se sia violenta o meno l'azione dell'agente patogeno. “Pertanto, una volta che la polizza
infortuni abbia definito l'infortunio come l'evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna, che produca lesioni corporali, ed una volta che il giudice di
merito abbia interpretato tale clausola nel senso che essa escluda dal novero
dai rischi indennizzabili la malattia infettiva non provocata da un evento
traumatico, perché manca l'elemento della violenza e quello della lesione, tale
giudizio - oltre ad essere intrinsecamente corretto - è comunque insindacabile in
questa sede, in quanto apprezzamento riservato al giudice di merito, a nulla
rilevando che il legislatore a tutt'altri fini abbia inscritto le conseguenze del
contagio tra le garanzie apprestate dall CP_9
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro la distinzione tra
infortunio e malattia è divenuta dopo il 1988 – come s'è detto - giuridicamente
pagina 14 di 18 irrilevante: e tanto non perché malattia ed infortunio siano fatti omogenei, ma
per la ben diversa ragione che sono concetti equiparati quanto agli effetti per
dictum del Giudice delle leggi. Nell'assicurazione privata, invece, quella
distinzione è rilevantissima, perché segna il discrimine tra rischi coperti e rischi
esclusi”. Infatti, nelle assicurazioni private i rami sono distinti, i rischi sono diversi e anche la determinazione del premio dipende da incidenze statistiche completamente diverse.
Anche con riguardo alla tesi secondo cui l'art. 42 del 18/2020 consentirebbe detta estensione la Corte di cassazione ha bene spiegato che detta norma, di natura emergenziale, aveva il solo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, ma non certo quello di modificare l'oggetto di polizze provate già stipulate.
“L'art. 42, secondo comma, D.L. 17.3.2020 n. 18 (convertito nella L. 24.4.2020
n. 27) stabilisce che "nei casi accertati di infezione da coronavirus […] in
occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di
infortunio e lo invia telematicamente all che assicura, ai sensi delle CP_9
vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato […]. I predetti eventi
infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini
della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante
"Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019. La presente disposizione si
pagina 15 di 18 applica ai datori di lavoro pubblici e privati".
Pretendere che, in virtù di questa legge, evidentemente emergenziale e volta a
fronteggiare una situazione eccezionale e imprevedibile qual è stata la
pandemia da coronavirus dal 2020, l'assicuratore che ha stipulato una polizza
contro gli infortuni sia obbligato a pagare l'indennizzo ivi previsto a chi abbia
contratto una malattia infettiva di qualunque tipo è affermazione giuridicamente
insostenibile per molte ragioni, in quanto:
(a) l'art. 42 D.L. 18/20 non è una norma sui contratti, non conforma il contenuto
dei contratti e non impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti del
contratto;
(b) i contratti si interpretano secondo l'intenzione comune dei contraenti (art.
1362 c.c.): e tale principio impedisce di ritenere che un evento mai preso in
considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva;
e,
tanto meno, la stessa infezione pandemica, del tutto priva di precedenti a
memoria d'uomo) possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma
successiva alla stipula, che non si occupa delle polizze private contro gli
infortuni;
(c) le norme si interpretano in base al loro scopo per come reso evidente dalla
connessione delle parole (interpretazione finalistica): e l'art. 42 D.L. 18/20 ha
lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, non quello di
modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni (sempre ammesso
che una modifica di tal fatta possa mai avere legittimamente luogo per factum pagina 16 di 18 principis, con unilaterale accollo ad una delle parti di una serie di rapporti
negoziali delle conseguenze dannose dell'evento consistito nell'emergenza
pandemica)”.
In altri termini, una volta che la polizza privata ha definito l'infortunio come
“l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
corporali” ne resta esclusa la malattia infettiva, perché manca l'elemento della
“violenza” e quello della “lesione”, a nulla rilevando che il legislatore a tutt'altri fini abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall' . CP_9
Il fatto poi che nel rischio compreso siano state incluse alcun malattie derivanti da morsi di animali o a punture di insetti (eventi che si possono verificare nello svolgimento di talune attività) non può significare che si tratti di un catalogo esemplificativo, ma anzi il senso complessivo della polizza lascia intendere che si tratti di ipotesi tipiche e ben delineate.
L'appello proposto da va pertanto accolto con conseguente Parte_1
riforma della sentenza gravata e il rigetto della domanda avanzata da
[...]
, da , da e da Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
. Controparte_5
In considerazione della novità della questione e del contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa (Trib. Torino, sez.
sesta, 19 gennaio 2022, n. 184, riformata da C. App. Torino, sez. terza, 13 luglio pagina 17 di 18 sez. lav. 21 febbraio 2022, n. 179; e Trib. Trento, sez. lav., 30 agosto 2022, n.
102, poi confermata da C. App. Trento, sez. lav. 20 luglio 2023, n. 20, Trib.
Vercelli, sez. prima, 3 agosto 2022, n. 383, riformata integralmente da C. App.
Torino, sez. terza, 27 giugno 2023, n. 653) reputa la Corte che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale successore Parte_1
della già avverso la sentenza n. Controparte_6
615/2024, emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in data
05/03/2024, così provvede:
- in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda proposta da
[...]
, da , da e da Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
; Controparte_5
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 10.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 n. 719; Trib. Parma, sez. seconda, 8 febbraio 2023, n. 164; Trib. Udine,