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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 103/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente -
Dott.ssa Elvira Puleio - Giudice -
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Pontieri, presso il cui studio in Caserta alla
Via Alois n. 15 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Brasile) l'11.7.1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Pontieri, presso il cui studio in Caserta alla Via Alois n. 15 è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.2.2024, , nato a [...] il [...] Parte_1
proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sessano del
Molise (Is) il 24.7.2010 con nata a [...] Controparte_1
l'11.7.1983.
Rappresentava che, su istanza di parte, RG 2848/2016 il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
5801/2017 pubblicata il 18.5.2017, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che, sin dal 2012, le parti non avevano più convissuto e non era più possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale dei coniugi.
In assenza di figli e di ulteriori richieste di carattere economico e sulla base del fatto che, dopo la sentenza di separazione, non vi era stata più coabitazione tra le parti, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Sessano del Molise e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Sessano del Molise.
La resistente si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 3.7.2024 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 19.11.2024, assegnando termine di 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine di 20 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5801/2017.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia e il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Sessano del
Molise (IS) il 24.7.2010 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] l'[...] (atto n. 1, parte CP_1 CP_1
I, Anno 2010);
b) dichiara compensate le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sessano del Molise (IS) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Isernia nella Camera di Consiglio del 21.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente -
Dott.ssa Elvira Puleio - Giudice -
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Pontieri, presso il cui studio in Caserta alla
Via Alois n. 15 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Brasile) l'11.7.1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Pontieri, presso il cui studio in Caserta alla Via Alois n. 15 è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.2.2024, , nato a [...] il [...] Parte_1
proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sessano del
Molise (Is) il 24.7.2010 con nata a [...] Controparte_1
l'11.7.1983.
Rappresentava che, su istanza di parte, RG 2848/2016 il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
5801/2017 pubblicata il 18.5.2017, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che, sin dal 2012, le parti non avevano più convissuto e non era più possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale dei coniugi.
In assenza di figli e di ulteriori richieste di carattere economico e sulla base del fatto che, dopo la sentenza di separazione, non vi era stata più coabitazione tra le parti, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Sessano del Molise e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Sessano del Molise.
La resistente si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 3.7.2024 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 19.11.2024, assegnando termine di 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine di 20 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5801/2017.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia e il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Sessano del
Molise (IS) il 24.7.2010 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] l'[...] (atto n. 1, parte CP_1 CP_1
I, Anno 2010);
b) dichiara compensate le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sessano del Molise (IS) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Isernia nella Camera di Consiglio del 21.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari