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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma – III Sezione Lavoro composta dai signori magistrati: dott. Stefano Scarafoni Presidente dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore
All'udienza di discussione del 26 novembre 2025, nella controversia in materia di lavoro, in grado di appello iscritta al n. 875 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025
TRA
con l'avv. Flavia Incletolli Pt_1
Appellante
E
con l'avv. Vincenzo Cortina Controparte_1
Appellato
Ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato Pt_1 il 10 aprile 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone n. 1816/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, li 26 novembre 2025
Il Presidente
(dott. Stefano Scarafoni)
1
All'udienza di discussione del 26 novembre 2025, nella controversia in materia di lavoro, in grado di appello iscritta al n. 875 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025
TRA
con l'avv. Flavia Incletolli Pt_1
Appellante
E
con l'avv. Vincenzo Cortina Controparte_1
Appellato
Ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato Pt_1 il 10 aprile 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone n. 1816/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, li 26 novembre 2025
Il Presidente
(dott. Stefano Scarafoni)
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