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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1464/2021 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Domenico Borgese che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Gaetano Sorbello, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Anna Lisa Sorbello per procura in atti,
resistente
oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12 marzo 2021 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 14 febbraio 2016 al 27 CP_1
agosto 2018 con mansioni di portiere, ctg. impiegati liv. 4L, part time per 24 ore settimanali (4 ore al giorno per 6 giorni la settimana), lamentava di aver osservato in realtà, per l'intera durata del rapporto di lavoro – formalizzato, peraltro, solo a far data dal 1 giugno 2016 – un orario di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto, pari a: - 8 ore al giorno (dalle 23 alle
7) per 6 giorni la settimana nel periodo 14-28 febbraio 2016, - 10 ore al giorno (dalle 23 alle 7 come portiere e dalle 7 alle 10 come addetto alle colazioni) per 6 giorni la settimana nel periodo
1 marzo 2016 – 9 ottobre 2017, - 8 ore al giorno per 6 giorni la settimana dal 10 al 31 ottobre
2017, - 8 ore al giorno per 3 giorni la settimana nel periodo 1 novembre 2017 – 27 agosto 2018. Precisava di aver percepito la retribuzione mensile di 800 euro netti, oltre 2.954 euro netti indicati nel cedolino paga di agosto 2018 e 1.828,27 euro netti a titolo di tfr, nonché di aver goduto, per l'intero rapporto, di due sole settimane di ferie, di cui una nel periodo estivo del
2016 e un'altra nello stesso periodo del 2017.
Lamentava, inoltre, di essere stato costretto dall'ex datrice di lavoro, sotto minaccia di un licenziamento, a sottoscrivere in data 27 luglio 2018 un verbale di conciliazione con il quale la società si impegnava a corrispondergli la somma onnicomprensiva di 5.000 euro a tacitazione di ogni pretesa relativa al periodo 1 giugno 2016 - 30 giugno 2018; deduceva, tuttavia, che ciononostante la società, con lettera del 27 agosto 2018, aveva provveduto a intimargli il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della contrazione dell'attività commerciale, circostanza rivelatasi poi inesistente, vista la successiva assunzione di altro dipendente con le medesime mansioni da lui svolte in precedenza. Ne chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di 56.462,21 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario diurno e notturno, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e tfr.
Nella resistenza della convenuta, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del
15 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo). Inoltre, laddove agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario, egli ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (v. Cass. n. 2537/2022,
n. 4076/2018, n. 3714/2009, n. 1389/2003).
Nel caso di specie, l'esistenza e la natura del dedotto rapporto di lavoro sono state parzialmente contestate dalla resistente, la quale ha precisato: - che prima del 1 giugno CP_2
2016 alcuna attività lavorativa è stata svolta dall' alle dipendenze della Pt_1 CP_1
essendosi egli limitato a recarsi saltuariamente presso la struttura alberghiera a partire dai primi mesi del 2016 per chiedere un'occupazione, venendo contattato però dal direttore, Per_1
2 solo a maggio dello stesso anno, con la proposta di assunzione nella qualifica di Per_2
portiere part-time a decorrere dal successivo 1 giugno;
- che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente è sempre stato quello contrattualmente previsto di 4 ore giornaliere, dalle 23 (orario di chiusura delle porte dell'albergo, allorché il portiere si presentava in servizio per dare il cambio all'addetto alla reception) all'1 (quando egli andava a dormire nella stanza accanto alla reception) e dalle 6 del mattino (apertura delle porte della struttura) alle 8 (presa di servizio dell'addetto alla reception); - che il ricorrente non ha mai prestato lavoro straordinario o supplementare, tranne rare occasioni in cui ha comunque goduto del relativo riposo compensativo;
- che la conciliazione è stata conclusa in sede sindacale a fronte delle pretese avanzate dal ricorrente per le presunte ore di lavoro extra svolte, sicché essa è sottratta all'impugnativa del lavoratore, ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 410 e ss. c.p.c.
Quanto a quest'ultima circostanza, dalla documentazione in atti (cfr. verbale di conciliazione allegato al ricorso) risulta che in data 27 luglio 2018 le parti hanno concluso presso l'ufficio vertenze Confintesa di Messina e con l'assistenza di Salvatore Mercadante, segretario dell'organizzazione, un verbale di conciliazione con il quale, premesso che “il sig.
, dipendente della dal 01.06.2016 a tutt'oggi con la Parte_1 Controparte_3
qualifica di portiere, rivendica differenze retributive per retribuzione relativa al periodo
01.06.2016 – 30.06.2018, alla 13 e alla 14 mensilità relative agli anni 2016, 2017 e 2018, oltre il TFR maturato”, hanno convenuto, al fine di “prevenire l'insorgere di una lite giudiziaria” e
“senza riconoscimento alcuno delle pretese fatte valere dal sig. ”, la Parte_1
corresponsione in favore di quest'ultimo della complessiva somma netta di 5.000 euro, a fronte della sua rinuncia a qualsiasi pretesa avanzata nei confronti della datrice di lavoro “per qualsiasi ragione, causale o titolo nascente dall'intercorso rapporto”.
Sulla validità di tale conciliazione il lavoratore ha avanzato generiche contestazioni in ordine ai presunti raggiri posti in essere dall'ex datrice di lavoro, la quale lo avrebbe dolosamente indotto alla stipula del verbale sotto minaccia di licenziamento, poi di fatto comunque intimatogli in data 27 agosto 2018.
Tali circostanze, contestate dalla società, sono rimaste però del tutto prive di allegazione e prova, essendosi l'istante limitato a depositare copia della corrispondenza whatsapp intercorsa in data 8 e 21 febbraio 2018 con (indicata nella visura camerale della società, Controparte_4
aggiornata al 21 settembre 2020, quale comproprietaria della , dalla quale risulta CP_1
unicamente la richiesta avanzata dall' di avere delucidazioni in merito ai nuovi turni e Pt_1
al rimborso delle ore extra effettuate nei mesi precedenti, alla quale è seguita, tuttavia, una generica risposta della , che rimetteva la questione alle valutazioni del dott. , CP_4 Per_3
commercialista della società; nonché copia di un prospetto presenze relativo al mese di
3 settembre 2018, non immediatamente riconducibile alla società e, in ogni caso, senza nulla specificare in ordine a quali dei nominativi ivi indicati sarebbero riconducibili a dipendenti effettivamente assunti a seguito del proprio licenziamento, né alle mansioni da questi svolte.
Non ha poi neppure genericamente contestato l'effettività dell'assistenza sindacale prestata in sede di conciliazione, né ha in alcun modo provato la sussistenza di dolo anche omissivo della datrice di lavoro quanto alla presunta minaccia del licenziamento (che secondo la tesi del lavoratore avrebbe costituito l'unico motivo determinante della conciliazione) e all'indicazione delle pretese economiche oggetto di rinuncia.
Sul punto, si rammenta che in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi sono invalide ai sensi dell'art. 2113, comma 1, c.c.
e possono essere impugnate dal lavoratore, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale, nel termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o da quella della rinuncia o transazione, se successive.
La ratio della disposizione va individuata nell'esigenza di garantire tutela al lavoratore che si trovi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del datore di lavoro, atteso il rischio che la sua volontà venga coartata e indirizzata a un risultato contrario ai suoi interessi;
per tali motivi, il legislatore ha introdotto una disciplina di particolare tutela, prevedendo la possibilità del lavoratore di impugnare rinunce e transazioni entro un termine perentorio, introducendo, così, un'ulteriore figura di annullabilità oltre a quelle generali di cui agli artt.
1425-ss c.c.
Tale esigenza di tutela non sussiste, invece, quando la conciliazione si realizza in una delle forme di cui all'art. 2113 c.c., ultimo comma, posto che in tali ipotesi l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa o associazione di categoria) si ritiene idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore.
Ne deriva che le rinunce o transazioni contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale non sono impugnabili ex art. 2113 c.c., a condizione, però, che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva – ritenendosi a tal fine sufficienti l'idoneità del rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge e la compresenza dello stesso e del lavoratore al momento della conciliazione, fatta salva la prova contraria di cui è onerato il dipendente (cfr. da ultimo Cass. n. 18503/2023) – nonché, in caso di transazione, a condizione che dall'atto si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c..
4 Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare, cioè, gli elementi essenziali del negozio e, dunque, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o potenziale e la res dubia, intendendosi con essa la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum (v. Cass. n. 9006/2019). La natura transattiva dell'accordo va, pertanto, esclusa quando, oltre al dato formale della mancata esplicitazione dei presupposti del negozio transattivo, sia riscontrabile, sulla base di una complessiva valutazione del medesimo, nonché della condotta tenuta dalle parti, una carenza assoluta degli elementi tipici del negozio stesso, quali la res litigiosa, le reciproche concessioni, la volontà di porre fine a una lite (v. Cass. n. 20590/2017). Solo in tali casi il negozio, non presentando i caratteri tipici della transazione, non è soggetto alla specifica disciplina di cui al richiamato art. 2113 c.c. e può, dunque, essere oggetto delle generali azioni di nullità e/o annullabilità ex artt. 1425 e seguenti c.c., esperibili anche oltre l'anzidetto termine decadenziale di 6 mesi.
La S.C. ha poi chiarito che ai fini della validità della transazione non è necessario che le singole pretese siano esteriorizzate, risultando piuttosto sufficiente l'indicazione della res dubia tra le parti (nella specie, le pretese economiche avanzata dal lavoratore a titolo di differenze retributive per l'intercorso rapporto di lavoro) e la volontà di comporre una lite, anche solo potenziale.
Trattasi di elementi che, come sopra chiarito, sono tutti presenti nell'impugnato verbale, sicché, esclusa la configurabilità nella specie di una condotta dolosa della società ed essendo pacifica l'effettività dell'assistenza sindacale prestata in sede di conciliazione, va dichiarata l'infondatezza delle pretese economiche avanzate dal ricorrente in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, seppur per il solo periodo 1 giugno 2016 – 27 luglio 2018 (oggetto di conciliazione), con conseguente rigetto delle relative domande.
3.- Quanto, invece, ai restanti periodi (14 febbraio – 31 maggio 2016, non regolarizzato e 28 luglio – 27 agosto 2018) dei testimoni intimati dal ricorrente solo la madre, Tes_1
ha integralmente confermato le circostanze indicate nell'atto introduttivo, precisando di avere contezza degli orari osservati dal figlio in quanto all'epoca convivente e, per il resto, di essere a conoscenza dei fatti di causa per quanto da lui direttamente riferitole.
ex dipendente della ha invece dichiarato di aver Testimone_2 CP_1
lavorato per la società resistente nel solo periodo da agosto 2017 (regolarizzata poi a ottobre
2017) a gennaio 2018, sicché per i periodi antecedenti e successivi le sue dichiarazioni, peraltro frutto di una mera conoscenza indiretta dei fatti (“sono al corrente dei fatti in quanto io e mio
5 marito eravamo in contatto con il ricorrente e lui ci ha riferito gli orari che svolgeva”) non sono utilizzabili.
Lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello indicato in contratto,
l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni ulteriori (addetto alla colazione) rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento (portiere), nonché la sussistenza del rapporto di lavoro in epoca antecedente alla formale assunzione, sono stati, poi, smentiti dai testimoni intimati dalla resistente.
direttore della struttura alberghiera dall'ottobre 2015 nonché zio Testimone_3 dell'amministratrice della ha in particolare dichiarato: - che ha CP_1 Parte_1 lavorato alle dipendenze della “sino a agosto 2018, ma non ha iniziato a lavorare il CP_1
14.02 2016, perché è arrivata l' email del suo curriculum il 21 febbraio 2016; ha iniziato a giugno 2016; eravamo prima in tre secondo turni, già completi;
inizialmente il ricorrente veniva a chiedere se c'era possibilità di assunzione, ma dicevamo che l'organico era già completo”; - che per le ore notturne “il lavoro veniva svolto dalle 23,00 alle 1,00; poi il ricorrente si riposava nella stanza accanto la reception, e riapriva alle ore 6,00 il portone per finire alle ore 8,00; ciò per l'intero periodo in cui il ricorrente ha lavorato (turno notturno)”;
- che il ricorrente non svolgeva il servizio colazione nel turno diurno, “perché le colazioni venivano servite dal bar esterno, direttamente in camera degli ospiti;
solo da aprile 2017 si è aperta la sala della colazione con l'assunzione di una responsabile e da lì iniziò a fare le colazioni la nuova assunta;
anche noi salivamo sopra a fare la colazione”.
Tale ultima circostanza è stata confermata anche dall'altro teste, Testimone_4
impiegato con qualifica di addetto alla reception, il quale ha riferito che “inizialmente l'albergo si serviva della collaborazione di un bar estero per le colazioni;
inizialmente non c'era cucina in albergo (…) Le colazioni venivano inizialmente servite dal personale esterno;
ovvero dal personale del bar”. Contraddittorie sono, invece, le dichiarazioni rese dal teste quanto all'inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, avendo egli dapprima precisato di essere stato assunto alle dipendenze della in data 10 ottobre 2016 (dunque finanche successiva alla data di CP_1 formalizzazione del rapporto dell' ), salvo poi dichiarare di aver iniziato a lavorare Pt_1
prima di lui, assunto solo nell'estate del 2016; lo stesso dicasi in relazione a quelle rese circa l'orario di lavoro da questi osservato, avendo il teste prima riferito di aver svolto gli stessi turni del ricorrente (dalle 23 all'1 e dalle 6 alle 8), poi di non ricordare con precisione gli orari e periodi dell'attività lavorativa prestata dall' , svolgendo egli solo il turno mattutino e Pt_1
pomeridiano e solo a volte il notturno e, infine, di non aver mai svolto con il ricorrente il turno di notte, essendosi limitato a darsi con lui il cambio all'inizio e alla fine di ogni turno.
6 In tale carente contesto probatorio, il contrasto tra le raccolte testimonianze, la conoscenza indiretta e parziale delle circostanze da parte di alcuni testimoni e la posizione di vicinanza di altri alle parti del giudizio, non consentono di ritenere pienamente provati gli assunti del ricorrente (v. Cass. n. 4773/2015), con conseguente rigetto delle superiori domande.
4.- Tenuto conto della controvertibilità di parte delle questioni esaminate è giusto però compensare per 1/3 le spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza (non valendo il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ad addossare all'erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, cfr. Cass.
n. 8388/2017) e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, in ragione della natura e del valore, in 8.930 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e condanna Pt_1
a rimborsare alla due terzi delle spese del giudizio, liquidati in 8.930 euro,
[...] CP_1
oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 16.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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