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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2120/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 16/04/2025, sono presenti:
per l'avv. Claudia Roncoroni;
Parte_1
per nessuno è comparso;
Controparte_1
per la liquidazione giudiziale di nessuno è comparso. Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
L'avv. Roncoroni precisa le conclusioni come da foglio già depositato in atti e discute oralmente la causa insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo.
Il giudice
Alle ore 10.12, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 11.06.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 2120/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. n. 2120/2021 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Erba, via Parte_1 C.F._1
Adua n. 2/G, presso lo studio dell'avv. Luciano Mattino e dell'avv. Claudia Roncoroni, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Como, via Controparte_1 C.F._2
XX Settembre n. 21, presso lo studio dell'avv. Giovanni Matteri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, rigettate integralmente le istanze, eccezioni e difese avversarie, nel merito: accertata la situazione di fatto e di diritto come esposta in atti: - dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso
pagina 2 di 8 revocarlo poiché infondato;
- rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. poiché inammissibile e in ogni caso infondata in fatto e diritto”;
Per l'opposta: Nessuno è comparso.
Oggetto: Contratto di società
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato, adiva l'intestato Ufficio Controparte_1
chiedendo emettersi, nei confronti di un decreto ingiuntivo per il complessivo Parte_1 importo di € 30.242,51, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di rimborso di quanto essa ricorrente era tenuta a versare, a favore della per le prestazioni che Controparte_2 quest'ultima aveva reso nei confronti della allorché Controparte_3
era ancora socio illimitatamente responsabile. Parte_1
Rappresentava infatti la ricorrente che, a seguito del decesso del padre, con atto notarile del
16.10.2013, le parti erano divenute socie al 50% della e che, in seguito, con Controparte_4
atto notarile del 15.10.2019, detta società era stata trasformata in società in accomandita semplice, nella quale aveva assunto la qualifica di socio accomandatario, e il Controparte_1
debitore ingiunto aveva ceduto alla ricorrente e ad la sua partecipazione. Controparte_5
Premesso che la società aveva accumulato una rilevante esposizione debitoria nei confronti della a fronte della quale essa ricorrente era stata chiamata personalmente ad Controparte_2 adempiere, chiedeva che l'ex socio fosse condannato alla restituzione dei relativi importi nella misura, corrispondente alla sua quota di partecipazione al capitale sociale, del 50%.
Evidenziava, infine, la sussistenza di un grave pregiudizio nel ritardato pagamento derivante dall'imminente trasferimento in Svizzera della controparte.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 725/2021, immediatamente esecutivo, ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, quest'ultima proponeva rituale opposizione con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 20.05.2021.
pagina 3 di 8 Deduceva, in particolare, il di aver dismesso la propria qualità di socio a far data dal CP_1
15.10.2019 e che, pertanto, non poteva essere chiamato a rispondere dei debiti societari pregressi, peraltro nei confronti di soggetti diversi dai terzi creditori, non avendo egli prestato alcuna garanzia al riguardo ed essendosi, al contrario, l'odierna parte opposta espressamente impegnata a tenerlo indenne dal pagamento dei pendenti carichi tributari.
Chiedeva pertanto al Tribunale, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Accolta, nel contraddittorio tra le parti, l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la parte opposta concludendo per la conferma del provvedimento monitorio.
Esaurita la fase di trattazione, interveniva il decesso del difensore dell'opposta e la causa veniva tempestivamente riassunta da parte opponente;
veniva, quindi, disposto rinvio all'udienza del
3.10.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Con istanza del 5.09.2023, l'opponente dava tuttavia atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della con estensione alla socia accomandataria, sicché, CP_3 Controparte_1
con ordinanza adottata in pari data, veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del processo.
La causa veniva, quindi, successivamente riassunta con fissazione dell'udienza del 10.01.2024, per la prosecuzione del giudizio, ma a tale udienza si dava atto dell'accoglimento del reclamo promosso da avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e Controparte_1
veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del processo.
Riassunta tempestivamente la causa, con fissazione dell'udienza del 5.06.2024, l'opponente documentava che era intervenuta una nuova apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
sicché con decreto del 7.05.2024 veniva dichiarata nuovamente l'interruzione.
[...]
La causa veniva, in seguito, riassunta con ricorso del 9.05.2024, ma il fascicolo non veniva assegnato al giudice fino al 4.12.2024, allorché veniva fissata l'odierna udienza per la prosecuzione del giudizio, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
Ricorso e decreto venivano, quindi, tempestivamente notificati al curatore della liquidazione giudiziale, il quale ometteva di costituirsi in occasione dell'odierna udienza.
pagina 4 di 8 All'esito della discussione orale, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte opponente e sopra trascritte, viene infine pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va premesso che la pretesa monitoria ha ad oggetto la restituzione del 50% delle somme che il socio accomandatario della sarebbe tenuta a CP_3 Controparte_1
corrispondere nei confronti di uno dei creditori sociali, per le prestazioni rese Controparte_2
da quest'ultima nel periodo in cui era socio illimitatamente responsabile. Parte_1
È infatti pacifico tra le parti, oltre a risultare dai documenti di causa, che lo stesso ha cessato la propria qualità di socio in data 15.10.2019, allorché ha ceduto le proprie quote della CP_4
a e , e l'ente ha cambiato la denominazione subendo
[...] Controparte_1 Controparte_5
la trasformazione in società in accomandita semplice (cfr. all. 6 all'atto di citazione).
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta, non potendosi ricavare dall'art. 2290 c.c. alcuna forma di responsabilità del socio uscente, nei confronti dei cessionari delle relative partecipazioni, per i debiti preesistenti della società.
La predetta norma stabilisce, infatti, che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”.
Così facendo, essa introduce un'ipotesi di ultrattività del regime di responsabilità del socio nei confronti dei terzi creditori, che non può essere invocato dalla società o dai soci subentranti;
infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di società in nome collettivo, nell'ipotesi di cessione di quota, il cedente che non abbia garantito gli acquirenti di quest'ultima dell'inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali - trovando generale applicazione la disposizione di cui all'art. 2290 cod. civ. - ma non nei confronti della società o dei cessionari”, con la conseguenza che “né la società, né i predetti cessionari della quota, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori” (cfr. Cass., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25123).
In successivi arresti, si è peraltro ulteriormente precisato che “nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di
pagina 5 di 8 ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni” (cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio
2011, n. 525).
Né risultano conferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c., che attengono esclusivamente alla responsabilità dei soci uscenti e di quelli subentranti verso i creditori sociali, così come l'art. 2263 c.c., che disciplina i rapporti tra i soci, e il disposto dell'art. 2289 c.c., che concerne quelli tra società e socio uscente, in fase di liquidazione della quota.
Non vi è, quindi, alcuna norma di legge in virtù della quale l'opponente possa dirsi tenuto a rifondere quanto è tenuta a versare alla Controparte_1 Controparte_2
Né il fondamento di una simile obbligazione di regresso può essere ricavato dal dettato dell'atto di cessione delle quote del 15.10.2019, che non contempla alcuna forma di garanzia del socio cedente rispetto ai debiti preesistenti della società; nel citato contratto, si è infatti Parte_1
limitato a garantire i cessionari quanto all'esistenza e alla titolarità della quota ceduta, nonché in merito all'assenza di “sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta”.
Infine, alcuna rilevanza può essere attribuita alla scrittura privata del 15.10.2019, prodotta dalla stessa parte opponente, con la quale si era obbligata a tenere indenne il cedente Controparte_1
dal pagamento di quanto dallo stesso dovuto “a titolo di carichi pendenti tributari” (cfr. all. 6- bis all'atto di citazione); in detta scrittura, compare sì un patto di manleva, cui si accompagna il correlativo obbligo di garanzia, ma lo stesso è posto espressamente a carico di Controparte_1
e a favore di per debiti facenti capo a quest'ultimo. Parte_1
Alcun obbligo di garanzia è stato, invece, assunto dall'opponente per i debiti della società, sia pure sorti in data antecedente alla cessione delle relative quote.
Del tutto generiche e irrilevanti appaiono, infine, le considerazioni svolte da parte opposta quanto alle presunte condotte di concorrenza sleale, che il avrebbe posto in essere ai danni della CP_1
società (cfr. comparsa di risposta, pag. 8).
Segue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la domanda (riconvenzionale) di indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., avanzata da parte opposta in via subordinata.
pagina 6 di 8 Come noto, infatti, il rimedio dell'ingiustificato arricchimento presenta carattere sussidiario ed è inammissibile ogniqualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, disponga di un rimedio tipico, secondo una valutazione da svolgersi in astratto e prescindendo, quindi, dai relativi esiti (cfr. Cass., sez. I, 20 novembre 2018, n. 29988; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. VI-3, 9 maggio 2018, n. 11038; Cass., sez. lav., 16 dicembre 2010, n. 25461;
Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28042).
Nel caso di specie, il solvens, che avesse avuto diritto alla ripetizione dal coobbligato di quanto versato in adempimento della comune obbligazione, avrebbe certamente avuto titolo per agire nelle forme dell'azione di regresso (art. 1299 c.c.), ma la fondatezza della relativa domanda è stata esclusa, in concreto, per la mancanza di un'obbligazione di garanzia.
Se ne ricava che la domanda di ingiustificato arricchimento va respinta, a prescindere dagli esiti concreti della lite, per difetto di residualità.
Peraltro, neppure è chiaro, stando alle allegazioni della parte opposta, in cosa sia consistito il presunto arricchimento dell'opponente, causativo della correlativa diminuzione patrimoniale per tale da giustificare il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. Controparte_1
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi processuali, tranne la fase istruttoria e quella decisoria, da liquidare in base ai minimi in ragione della natura documentale del giudizio e della ripetitività delle questioni affrontate.
Deve infine essere respinta la domanda di condanna per responsabilità processuale, avanzata dall'opponente, giacché non risulta che la pretesa creditoria, pur infondata, esorbiti dal perimetro del normale esercizio del diritto di azione e di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda di arricchimento senza causa proposta da Controparte_1
pagina 7 di 8 3) Condanna alla refusione delle spese processuali in favore Controparte_1
dell'opponente, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c., proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Como, all'udienza del 16 aprile 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 16/04/2025, sono presenti:
per l'avv. Claudia Roncoroni;
Parte_1
per nessuno è comparso;
Controparte_1
per la liquidazione giudiziale di nessuno è comparso. Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
L'avv. Roncoroni precisa le conclusioni come da foglio già depositato in atti e discute oralmente la causa insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo.
Il giudice
Alle ore 10.12, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 11.06.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 2120/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. n. 2120/2021 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Erba, via Parte_1 C.F._1
Adua n. 2/G, presso lo studio dell'avv. Luciano Mattino e dell'avv. Claudia Roncoroni, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Como, via Controparte_1 C.F._2
XX Settembre n. 21, presso lo studio dell'avv. Giovanni Matteri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, rigettate integralmente le istanze, eccezioni e difese avversarie, nel merito: accertata la situazione di fatto e di diritto come esposta in atti: - dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso
pagina 2 di 8 revocarlo poiché infondato;
- rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. poiché inammissibile e in ogni caso infondata in fatto e diritto”;
Per l'opposta: Nessuno è comparso.
Oggetto: Contratto di società
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato, adiva l'intestato Ufficio Controparte_1
chiedendo emettersi, nei confronti di un decreto ingiuntivo per il complessivo Parte_1 importo di € 30.242,51, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di rimborso di quanto essa ricorrente era tenuta a versare, a favore della per le prestazioni che Controparte_2 quest'ultima aveva reso nei confronti della allorché Controparte_3
era ancora socio illimitatamente responsabile. Parte_1
Rappresentava infatti la ricorrente che, a seguito del decesso del padre, con atto notarile del
16.10.2013, le parti erano divenute socie al 50% della e che, in seguito, con Controparte_4
atto notarile del 15.10.2019, detta società era stata trasformata in società in accomandita semplice, nella quale aveva assunto la qualifica di socio accomandatario, e il Controparte_1
debitore ingiunto aveva ceduto alla ricorrente e ad la sua partecipazione. Controparte_5
Premesso che la società aveva accumulato una rilevante esposizione debitoria nei confronti della a fronte della quale essa ricorrente era stata chiamata personalmente ad Controparte_2 adempiere, chiedeva che l'ex socio fosse condannato alla restituzione dei relativi importi nella misura, corrispondente alla sua quota di partecipazione al capitale sociale, del 50%.
Evidenziava, infine, la sussistenza di un grave pregiudizio nel ritardato pagamento derivante dall'imminente trasferimento in Svizzera della controparte.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 725/2021, immediatamente esecutivo, ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, quest'ultima proponeva rituale opposizione con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 20.05.2021.
pagina 3 di 8 Deduceva, in particolare, il di aver dismesso la propria qualità di socio a far data dal CP_1
15.10.2019 e che, pertanto, non poteva essere chiamato a rispondere dei debiti societari pregressi, peraltro nei confronti di soggetti diversi dai terzi creditori, non avendo egli prestato alcuna garanzia al riguardo ed essendosi, al contrario, l'odierna parte opposta espressamente impegnata a tenerlo indenne dal pagamento dei pendenti carichi tributari.
Chiedeva pertanto al Tribunale, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Accolta, nel contraddittorio tra le parti, l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la parte opposta concludendo per la conferma del provvedimento monitorio.
Esaurita la fase di trattazione, interveniva il decesso del difensore dell'opposta e la causa veniva tempestivamente riassunta da parte opponente;
veniva, quindi, disposto rinvio all'udienza del
3.10.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Con istanza del 5.09.2023, l'opponente dava tuttavia atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della con estensione alla socia accomandataria, sicché, CP_3 Controparte_1
con ordinanza adottata in pari data, veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del processo.
La causa veniva, quindi, successivamente riassunta con fissazione dell'udienza del 10.01.2024, per la prosecuzione del giudizio, ma a tale udienza si dava atto dell'accoglimento del reclamo promosso da avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e Controparte_1
veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del processo.
Riassunta tempestivamente la causa, con fissazione dell'udienza del 5.06.2024, l'opponente documentava che era intervenuta una nuova apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
sicché con decreto del 7.05.2024 veniva dichiarata nuovamente l'interruzione.
[...]
La causa veniva, in seguito, riassunta con ricorso del 9.05.2024, ma il fascicolo non veniva assegnato al giudice fino al 4.12.2024, allorché veniva fissata l'odierna udienza per la prosecuzione del giudizio, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
Ricorso e decreto venivano, quindi, tempestivamente notificati al curatore della liquidazione giudiziale, il quale ometteva di costituirsi in occasione dell'odierna udienza.
pagina 4 di 8 All'esito della discussione orale, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte opponente e sopra trascritte, viene infine pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va premesso che la pretesa monitoria ha ad oggetto la restituzione del 50% delle somme che il socio accomandatario della sarebbe tenuta a CP_3 Controparte_1
corrispondere nei confronti di uno dei creditori sociali, per le prestazioni rese Controparte_2
da quest'ultima nel periodo in cui era socio illimitatamente responsabile. Parte_1
È infatti pacifico tra le parti, oltre a risultare dai documenti di causa, che lo stesso ha cessato la propria qualità di socio in data 15.10.2019, allorché ha ceduto le proprie quote della CP_4
a e , e l'ente ha cambiato la denominazione subendo
[...] Controparte_1 Controparte_5
la trasformazione in società in accomandita semplice (cfr. all. 6 all'atto di citazione).
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta, non potendosi ricavare dall'art. 2290 c.c. alcuna forma di responsabilità del socio uscente, nei confronti dei cessionari delle relative partecipazioni, per i debiti preesistenti della società.
La predetta norma stabilisce, infatti, che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”.
Così facendo, essa introduce un'ipotesi di ultrattività del regime di responsabilità del socio nei confronti dei terzi creditori, che non può essere invocato dalla società o dai soci subentranti;
infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di società in nome collettivo, nell'ipotesi di cessione di quota, il cedente che non abbia garantito gli acquirenti di quest'ultima dell'inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali - trovando generale applicazione la disposizione di cui all'art. 2290 cod. civ. - ma non nei confronti della società o dei cessionari”, con la conseguenza che “né la società, né i predetti cessionari della quota, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori” (cfr. Cass., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25123).
In successivi arresti, si è peraltro ulteriormente precisato che “nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di
pagina 5 di 8 ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni” (cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio
2011, n. 525).
Né risultano conferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c., che attengono esclusivamente alla responsabilità dei soci uscenti e di quelli subentranti verso i creditori sociali, così come l'art. 2263 c.c., che disciplina i rapporti tra i soci, e il disposto dell'art. 2289 c.c., che concerne quelli tra società e socio uscente, in fase di liquidazione della quota.
Non vi è, quindi, alcuna norma di legge in virtù della quale l'opponente possa dirsi tenuto a rifondere quanto è tenuta a versare alla Controparte_1 Controparte_2
Né il fondamento di una simile obbligazione di regresso può essere ricavato dal dettato dell'atto di cessione delle quote del 15.10.2019, che non contempla alcuna forma di garanzia del socio cedente rispetto ai debiti preesistenti della società; nel citato contratto, si è infatti Parte_1
limitato a garantire i cessionari quanto all'esistenza e alla titolarità della quota ceduta, nonché in merito all'assenza di “sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta”.
Infine, alcuna rilevanza può essere attribuita alla scrittura privata del 15.10.2019, prodotta dalla stessa parte opponente, con la quale si era obbligata a tenere indenne il cedente Controparte_1
dal pagamento di quanto dallo stesso dovuto “a titolo di carichi pendenti tributari” (cfr. all. 6- bis all'atto di citazione); in detta scrittura, compare sì un patto di manleva, cui si accompagna il correlativo obbligo di garanzia, ma lo stesso è posto espressamente a carico di Controparte_1
e a favore di per debiti facenti capo a quest'ultimo. Parte_1
Alcun obbligo di garanzia è stato, invece, assunto dall'opponente per i debiti della società, sia pure sorti in data antecedente alla cessione delle relative quote.
Del tutto generiche e irrilevanti appaiono, infine, le considerazioni svolte da parte opposta quanto alle presunte condotte di concorrenza sleale, che il avrebbe posto in essere ai danni della CP_1
società (cfr. comparsa di risposta, pag. 8).
Segue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la domanda (riconvenzionale) di indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., avanzata da parte opposta in via subordinata.
pagina 6 di 8 Come noto, infatti, il rimedio dell'ingiustificato arricchimento presenta carattere sussidiario ed è inammissibile ogniqualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, disponga di un rimedio tipico, secondo una valutazione da svolgersi in astratto e prescindendo, quindi, dai relativi esiti (cfr. Cass., sez. I, 20 novembre 2018, n. 29988; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. VI-3, 9 maggio 2018, n. 11038; Cass., sez. lav., 16 dicembre 2010, n. 25461;
Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28042).
Nel caso di specie, il solvens, che avesse avuto diritto alla ripetizione dal coobbligato di quanto versato in adempimento della comune obbligazione, avrebbe certamente avuto titolo per agire nelle forme dell'azione di regresso (art. 1299 c.c.), ma la fondatezza della relativa domanda è stata esclusa, in concreto, per la mancanza di un'obbligazione di garanzia.
Se ne ricava che la domanda di ingiustificato arricchimento va respinta, a prescindere dagli esiti concreti della lite, per difetto di residualità.
Peraltro, neppure è chiaro, stando alle allegazioni della parte opposta, in cosa sia consistito il presunto arricchimento dell'opponente, causativo della correlativa diminuzione patrimoniale per tale da giustificare il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. Controparte_1
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi processuali, tranne la fase istruttoria e quella decisoria, da liquidare in base ai minimi in ragione della natura documentale del giudizio e della ripetitività delle questioni affrontate.
Deve infine essere respinta la domanda di condanna per responsabilità processuale, avanzata dall'opponente, giacché non risulta che la pretesa creditoria, pur infondata, esorbiti dal perimetro del normale esercizio del diritto di azione e di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda di arricchimento senza causa proposta da Controparte_1
pagina 7 di 8 3) Condanna alla refusione delle spese processuali in favore Controparte_1
dell'opponente, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c., proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Como, all'udienza del 16 aprile 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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