Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPS
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Presidente Dr. Maura Stassano
Consigliere rel. Dr. Francesca Tritto
Avv. Mauro Casale Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio in data 10/03/2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc e dell'art 35 dlgs 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 89/2024 Sezione Lavoro
TRA
rappresentata e difesa dall' avv.to SANTESE ROSARIO e Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA G. D'AIUTOLO, 4 84096
MONTECORVINO ROVELLA
- appellante -
E
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLUCCI TERESA e dom.to in via DE
LEO N. 12 (AVVOCATURA DISTRETT. CP 1 84127 SALERNO
- appellato -
26.9.2023 nel giudizio iscritto al n. 1987/23.
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento del danno biologico derivante dall'attività lavorativa svolta, nella misura percentuale dell'8%,
o nella percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, e per effetto, condannare, l' CP_1 in persona del legale rapp.te p.t. a pagare in favore dell'istante il citato indennizzo;
Condannare l'istituto appellato alla rifusione spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio".
Parte appellata: "Per quanto innanzi esposto e per tutte le eccezioni sollevate già in primo grado, si conclude per il rigetto dell'appello".
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
,premesso di aver Con ricorso depositato il 5.4.2023 la sig.ra Parte 1
lavorato dal 01/01/1983 al 31/01/2009 con mansioni di bracciante agricola,
dapprima alle dipendenze dell'Azienda agricola Faino, successivamente dal
01/01/1993 al 31/12/2003 alle dipendenze dell'Azienda agricola IO MA e dal
01/01/2005 al 31/01/2009 alle dipendenze dell' Controparte_2 e di
svolgere “dal 02/02/2009 a tutt'oggi mansioni di operaia alle dipendenze della
,CP_3 in particolare addetta allo scarico e carico di merci alimentari e prodotti ortofrutticoli nei depositi e nei frigoriferi industriali, alle preparazioni di pranzi confezionati per mense aziendali, alla pulizia dei locali, al lavaggio di pentole e posate nelle cucine industriali”, e di aver espletato mansioni usuranti che l'avrebbero esposta al rischio professionale di particolare intensità, ha convenuto in giudizio CP 1 per sentir accertare e dichiarare che, a causa del prolungato svolgimento di mansioni particolarmente usuranti, avrebbe sviluppato numerose patologie invalidanti, quali: “lesione della cuffia dei rotatori spalla dx e sx, artrosi acromion-claveare, distensione fluida della guaina del tendine del capo lungo del bicipite, sofferenza della spongiosa ossea, versamento articolare, ridotto lo scorrimento subacrominale”. L'istante, pertanto, avuto il diniego da parte dell' CP_1
del riconoscimento della malattia professionale, ha spiegato ricorso dinanzi al
Tribunale di Salerno chiedendo il riconoscimento della malattia professionale nella misura del 8%.
Si è costituito CP 1 che ha resistito al ricorso concludendo per il rigetto,
evidenziando la mancanza di prova offerta dal ricorrente, utile a dimostrare il nesso di causalità tra le patologie e le mansioni espletate.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso argomentando sulla insufficienza delle prove offerte da parte ricorrente sia relativamente alle mansioni e sia al nesso di causalità trattandosi di malattia non tabellata.
Propone ora ricorso in appello Parte 1 contestando le conclusioni del
giudice dei prime cure. I motivi di gravame si possono sintetizzare in due punti:
l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere la malattia non tabellata e la mancata ammissione dei mezzi di prova e della CTU.
Tali motivi di gravame sono strettamente interconnessi e vanno trattati unitariamente.
La ricorrente si duole del rigetto della domanda in quanto la malattia, a suo dire,
sarebbe tabellata e, pertanto, vi sarebbe una inversione dell'onere della prova a proprio vantaggio: sarebbe stato onere dell' CP_1 dimostrare l'insussistenza del
nesso di causalità tra le mansioni espletate e la patologia sofferta.
Tali conclusioni sono prive di pregio. Va evidenziato che la malattia non è tabellata sic et simpliciter sol perché inserita nelle tabelle delle malattie professionali ma occorre un quid pluris consistente, nel caso specifico, nella individuazione, "con elemento di prova", che la " lavorazione sia abituale e sistematica e che comporta carico con movimenti ripetuti e prolungato di posture incongrue e con impegno di forza delle articolazioni interessate". Ebbene, tale prova non è stata fornita dalla ricorrente.
Nel ricorso introduttivo di lite, laddove ha chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori, ha limitato l'istanza ai punti 1,2, e 3 della parte narrativa del ricorso indicandoli quali capitoli di prova da sottoporre all'unica teste. Tali capitoli articolati di seguito i riportano:
1. Che, la ricorrente ha lavorato dal 01/01/1983 al 31/01/2009 con mansioni di bracciante agricola. In particolare, dal 01/01/1983 al 31/12/1992, la sig.ra ha lavorato alle dipendenze dell'Azienda agricola Faino, dal 01/01/1993 Pt 1
al 31/12/2003 alle dipendenze dell'Azienda agricola IO MA e dal 01/01/2005
al 31/01/2009 alle dipendenze dell' Controparte_2
2. Che, la ricorrente dal 02/02/2009 a tutt'oggi ha svolto/svolge mansioni di operaia alle dipendenze della CP_3 , in particolare addetta allo scarico e carico di merci alimentari e prodotti ortofrutticoli nei depositi e nei frigoriferi industriali, alle preparazioni di pranzi confezionati per mense aziendali, alla pulizia dei locali, al lavaggio di pentole e posate nelle cucine industriali;
,3. Che, la sig.ra Pt 1 quando svolgeva mansioni di bracciante agricola, ha sempre lavorato dal lunedì al sabato, dalle ore 6.00 alle ore 13.30, durante i mesi estivi, e dalle ore 7.00 alle ore 15.00, durante il periodo invernale, con l'intervallo di
15 minuti per la colazione. Invece, nello svolgimento delle mansioni di operaia,
lavorava/lavora dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
Ebbene, è evidente che nulla viene articolato relativamente alla mansioni svolte.
La prova articolata è limitata a dimostrare il luogo dell'attività lavorativa e gli orari,
mentre le mansioni espletate, pure indicate in altri punti del ricorso, non vengono inserite nei capitoli di prova.
Correttamente il giudice di prime cure ha rigettato l'istanza istruttoria perché la prova come articolata non avrebbe potuto offrire nulla di utile alla domanda.
Inoltre, la mancanza di prova delle mansioni, ha reso anche la consulenza non utile ai fini decisionali.
Per ritenere la malattia tabellata la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver espletato lavorazioni abituali e sistematiche che “comportano carico sulle articolazioni, con movimenti ripetuti e prolungati di posture incongrue e con impegno di forza delle articolazioni interessate". L'inserimento della patologia, dalla quale è affetta l'appellante, nelle tabelle ha il solo effetto di esonerarla dall'onere della prova del nesso di causalità ossia che la malattia sia derivata dall'ambiente lavorativo, ma non esclude l'onere in capo alla stessa di dimostrare di aver svolto lavorazioni cui la malattia è espressamente correlata, nonché che questa si sia manifestata nel periodo stabilito dalle tabelle per ciascuna patologia.
Tale prova non è stata articolata, pertanto il giudice correttamente ha concluso per l'insufficienza della prova e per l'esclusione della sussistenza di malattia tabellata.
Quanto alla mancata ammissione delle prove pure correttamente il giudice non le ha ammesse in quanto articolata su argomenti non utili a dimostrare la fondatezza della domanda. Ne consegue il rigetto dell'appello
Spese non ripetibile alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1349/2023, emessa dal Tribunaleda Parte 1
di Salerno il 26/09/2023, ogni diversa istanza reietta comunque disattesa, così
provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte 1
a) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) dichiara irripetibili le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Salerno, 10/03/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano