Articolo 1 della Legge 20 gennaio 1992, n. 57
Articolo 2
Versione
19 febbraio 1992
Art. 1. 1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1› marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, e' istituita in Firenze, presso l'opificio delle pietre dure, la scuola di restauro, di seguito denominata "scuola".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'intero art. 11 della legge n. 44/1975 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) e' il seguente:
"Art. 11. - L'antico opificio mediceo delle pietre dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale e' diretto da un soprintendente storico e d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichita' e belle arti.
All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro".
Entrata in vigore il 19 febbraio 1992