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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10834 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 23184 /2025 all'udienza del 28/10/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
e quali esercenti la potestà genitoriale del Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi, anche Persona_1 disgiuntamente, dall'Avv. VITALE DENISE – pec. e Email_1 dall'Avv. Giuseppe Daniele Starace – pec. giusta delega Email_2 allegata al ricorso;
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. LAURINO DAVIDE - Pec. t, in forza di Email_3 delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/06/2025 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare il giusto diritto della parte ricorrente a ottenere, per le motivazioni di cui al presente ricorso, gli arretrati dovuti dall'Amministrazione previdenziale a titolo di indennità di frequenza ex legge 289/1990 e 118/1971 e per l'effetto condannare l' al versamento in favore della odierna CP_1 parte ricorrente della somma complessiva di €. 4.387,98, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per l'arco temporale intercorrente dalla mensilità di ottobre 2022 al mese di giugno 2023 e dal mese di ottobre 2023 al mese di febbraio 2024, per le ragioni su esposte, oltre all'importo dovuto per la relativa prestazione per le riferite mensilità dovute (ovverosia della somma di €. 10,33 per n. 14 mensilità, per ulteriori €. 144,62), il tutto per l'importo complessivo di €. 4.532,60. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari”. Deducevano che con domanda del 12.09.2022 con verbale della commissione medica del CP_1
17.10.2023 in capo al minore veniva accertata la sussistenza dell'invalidità necessaria ad ottenere l'indennità di frequenza e l'handicap grave con decorrenza dal 12.09.2022; che nel febbraio 2024 veniva presentata domanda di aggravamento e che la Commissione lo riconosceva “minore CP_1 portatore di handicap grave” nonché “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. 18/80” dalla domanda di aggravamento, riconoscendo, così, in sostituzione dell'indennità di frequenza, l'indennità di accompagno;
che tuttavia quanto dovuto a titolo di indennità di accompagnamento veniva corrisposto nel mese di agosto 2024, ma nulla veniva versato a titolo di frequenza dal mese di ottobre 2022 al mese di febbraio 2024; che il 17.10.2024 veniva inviato modello AP70; che in data 10.12.2024 veniva presentata CP_ domanda di ricostituzione documentale;
che l' procedeva con provvedimento di rifiuto il 04.02.2025; che la parte ricorrente procedeva alla domanda di liquidazione ed all'invio del ap70 corretto il 05.02.2025 per i ratei non riscossi dal mese di ottobre 2022 al febbraio 2024; che nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' richiedendo un rinvio per concludere l'istruttoria, rilevando che la prestazione non risultava liquidata per ragioni non imputabili all resistente, ma alla stessa parte come da CP_2 comunicazione inviatale in data 04/02/2025. La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto della pretesa è il pagamento dei ratei a titolo di indennità di frequenza ex legge 289/1990, per il periodo da ottobre 2022 al giugno 2023, e dal mese di ottobre 2023 al mese di febbraio 2024, mesi di frequenza scolastica. E' in atti che a seguito del provvedimento di rifiuto del 04.02.2025, per non aver correttamente inviato l'AP70, la parte ricorrente ha provveduto ad inoltrate correttamente il modello Ap70 il 05.02.2025. CP_ Tuttavia, passati 120 giorni, l' non ha pagato la prestazione ed in data 25.06.2025 la parte ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali. La documentazione in atti prova l'esistenza del modello AP70 e della sua comunicazione e la frequentazione della scuola nel periodo oggetto di CP_ richiesta. L' non ha effettuato il pagamento e va pertanto condannato al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza per il periodo dall'ottobre 2022 al giugno 2023 e dall'ottobre 2023 al febbraio 2024, per un totale di euro 4.532,60 come da calcoli in atti non contestati dall , il tutto CP_1 oltre rivalutazione e interessi dal 05.02.2024 nei limiti del divieto di cumulo. CP_ Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono a carico dell'
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: CP_
- condanna l' al pagamento della somma di euro 4.532,60, a titolo di indennità di frequenza per il periodo dal mese di ottobre 2022 al mese di giugno 2023 e dal mese di ottobre 2023 al mese di febbraio 2024 oltre rivalutazione e interessi dal 05.02.2024 nei limiti del divieto di cumulo.
- condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1017,00 da attribuire ai CP_1 procuratori antistatari.
Roma, 28/10/2025. Il giudice Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta.
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 23184 /2025 all'udienza del 28/10/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
e quali esercenti la potestà genitoriale del Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi, anche Persona_1 disgiuntamente, dall'Avv. VITALE DENISE – pec. e Email_1 dall'Avv. Giuseppe Daniele Starace – pec. giusta delega Email_2 allegata al ricorso;
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. LAURINO DAVIDE - Pec. t, in forza di Email_3 delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/06/2025 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare il giusto diritto della parte ricorrente a ottenere, per le motivazioni di cui al presente ricorso, gli arretrati dovuti dall'Amministrazione previdenziale a titolo di indennità di frequenza ex legge 289/1990 e 118/1971 e per l'effetto condannare l' al versamento in favore della odierna CP_1 parte ricorrente della somma complessiva di €. 4.387,98, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per l'arco temporale intercorrente dalla mensilità di ottobre 2022 al mese di giugno 2023 e dal mese di ottobre 2023 al mese di febbraio 2024, per le ragioni su esposte, oltre all'importo dovuto per la relativa prestazione per le riferite mensilità dovute (ovverosia della somma di €. 10,33 per n. 14 mensilità, per ulteriori €. 144,62), il tutto per l'importo complessivo di €. 4.532,60. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari”. Deducevano che con domanda del 12.09.2022 con verbale della commissione medica del CP_1
17.10.2023 in capo al minore veniva accertata la sussistenza dell'invalidità necessaria ad ottenere l'indennità di frequenza e l'handicap grave con decorrenza dal 12.09.2022; che nel febbraio 2024 veniva presentata domanda di aggravamento e che la Commissione lo riconosceva “minore CP_1 portatore di handicap grave” nonché “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. 18/80” dalla domanda di aggravamento, riconoscendo, così, in sostituzione dell'indennità di frequenza, l'indennità di accompagno;
che tuttavia quanto dovuto a titolo di indennità di accompagnamento veniva corrisposto nel mese di agosto 2024, ma nulla veniva versato a titolo di frequenza dal mese di ottobre 2022 al mese di febbraio 2024; che il 17.10.2024 veniva inviato modello AP70; che in data 10.12.2024 veniva presentata CP_ domanda di ricostituzione documentale;
che l' procedeva con provvedimento di rifiuto il 04.02.2025; che la parte ricorrente procedeva alla domanda di liquidazione ed all'invio del ap70 corretto il 05.02.2025 per i ratei non riscossi dal mese di ottobre 2022 al febbraio 2024; che nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' richiedendo un rinvio per concludere l'istruttoria, rilevando che la prestazione non risultava liquidata per ragioni non imputabili all resistente, ma alla stessa parte come da CP_2 comunicazione inviatale in data 04/02/2025. La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto della pretesa è il pagamento dei ratei a titolo di indennità di frequenza ex legge 289/1990, per il periodo da ottobre 2022 al giugno 2023, e dal mese di ottobre 2023 al mese di febbraio 2024, mesi di frequenza scolastica. E' in atti che a seguito del provvedimento di rifiuto del 04.02.2025, per non aver correttamente inviato l'AP70, la parte ricorrente ha provveduto ad inoltrate correttamente il modello Ap70 il 05.02.2025. CP_ Tuttavia, passati 120 giorni, l' non ha pagato la prestazione ed in data 25.06.2025 la parte ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali. La documentazione in atti prova l'esistenza del modello AP70 e della sua comunicazione e la frequentazione della scuola nel periodo oggetto di CP_ richiesta. L' non ha effettuato il pagamento e va pertanto condannato al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza per il periodo dall'ottobre 2022 al giugno 2023 e dall'ottobre 2023 al febbraio 2024, per un totale di euro 4.532,60 come da calcoli in atti non contestati dall , il tutto CP_1 oltre rivalutazione e interessi dal 05.02.2024 nei limiti del divieto di cumulo. CP_ Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono a carico dell'
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: CP_
- condanna l' al pagamento della somma di euro 4.532,60, a titolo di indennità di frequenza per il periodo dal mese di ottobre 2022 al mese di giugno 2023 e dal mese di ottobre 2023 al mese di febbraio 2024 oltre rivalutazione e interessi dal 05.02.2024 nei limiti del divieto di cumulo.
- condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1017,00 da attribuire ai CP_1 procuratori antistatari.
Roma, 28/10/2025. Il giudice Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta.