Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 686/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 27/03/2025 nella causa n. 686/2020 RGL, promossa da:
assistita dagli avv.ti CUCCO GIACOMO, MEDEA PIERGIANNI e GALLINA Parte_1
MARCO EUGENIO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dagli avv.ti LOMBARDI ROBERTO, MARSON PAOLO e CP_1
PESSANO MANUELA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
Premesso che: con ricorso depositato in data 11.8.2020, - società esercente l'attività di produzione e Parte_1 commercializzazione di prodotti di arredo bagno, in particolare di box doccia -, dando atto di aver stipulato contratto di agenzia in data 30.06.2016, successivamente rinnovato il 01.01.2019, con
, conferendogli l'incarico di agente generale per l'Italia, col compito di CP_1 coordinare gli agenti operanti sul mercato italiano e di promuovere i prodotti commercializzati da essa preponente, ha agito in giudizio (a) per l'accertamento della sussistenza della giusta causa di recesso, contestata stragiudizialmente dal , (b) della non debenza delle indennità CP_1 previste dall'art. 10 AEC Industria, compresa l'indennità di risoluzione rapporto accantonata al
FIRR c/o , e/o dell'indennità clientela ex art. 1751 c.c., e (c) per il risarcimento del CP_2 danno da violazione dell'obbligo di non concorrenza.
1
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto che, con lettera del 05.06.2020, aveva comunicato al il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, contestando all'agente (a) la CP_1 completa cessazione di attività promozionali nel periodo marzo-giugno 2020, (b) il mancato coordinamento degli agenti operanti in Italia nello stesso periodo, e (c) la violazione dell'obbligo di non concorrenza, con riferimento al procacciamento di affari alla su box doccia Parte_2 presso i clienti e CP_3 Controparte_4
, costituitosi in giudizio, ha contestato la sussistenza delle inadempienze poste CP_1
a base del recesso ad nutum della società preponente ed ha, a sua volta, chiesto in via riconvenzionale condannarsi al pagamento (a) dell'indennità sostitutiva di preavviso, Parte_1
(b) della indennità clientela ex art. 1751 c.c., quantificata nella misura massima di legge in ragione dello stabile incremento del volume d'affari procurato alla preponente, ovvero, in subordine, (b-bis) delle indennità previste dall'art. 10 AEC Industria, se ritenute più favorevoli all'agente o comunque prevalenti sulla disciplina codicistica.
All'esito dell'attività istruttoria svolta in corso di causa, il Tribunale di Alessandria – Sezione Lavoro ha pronunciato sentenza non definitiva n. 418/2023, con cui ha riconosciuto la fondatezza della domanda volta all'accertamento della giusta causa di recesso esercitato dalla preponente, in ragione della violazione da parte dell'agente del patto di non concorrenza previsto nel contratto di agenzia (art. 9); in particolare, il Tribunale ha ritenuto provato, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, che il “avrebbe offerto alla stessa clientela di anche box CP_1 Pt_1 doccia prodotti da a prezzi di listino più bassi rispetto a quelli dell'odierna ricorrente”, Pt_2 condotta appresa dalla società soltanto a maggio 2020, rispetto a cui il diritto di recesso è stato ritenuto tempestivamente esercitato.
Dall'accertamento della sussistenza della giusta causa a fondamento del recesso della preponente
è derivata l'esclusione della debenza a carico della società dell'indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità clientela ex art. 1751 c.c., nonché delle indennità suppletiva di clientela e meritocratica previste dall'art. 10 AEC Industria, in favore dell'agente, con la precisazione che anche l'indennità di fine rapporto è esclusa dall'art. 10 AEC in ipotesi di concorrenza sleale dell'agente, caso al quale è riconducibile la condotta qui accertata del convenuto. Sono state pertanto respinte tutte le domande riconvenzionali.
Il Tribunale ha ritenuto invece non decidibile alla data del 04.12.2023 la domanda di risarcimento del danno da violazione dell'obbligo di concorrenza, occorrendo all'uopo CTU contabile, e ha quindi disposto la rimessione della causa in istruttoria, ordinando l'acquisizione da parte di Pt_2 di tutte le fatture emesse dal 2016 all'attualità per vendite di box doccia procacciate da
[...]
in qualità di agente di essa società. CP_1
All'esito è stato conferito incarico alla dott.ssa . Persona_1
Considerato che:
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va innanzitutto chiarito che le fatture acquisite da confermano l'effettiva attività di Parte_2 promozione della vendita di box doccia in favore di detta società svolta dal in qualità CP_1 di agente.
La difesa di quest'ultimo ha sottolineato come i prodotti commercializzati rispettivamente da e da siano però diversi, in quanto appartenenti a fasce di prezzo differenti, sicchè, Pt_1 Pt_2 da un lato, ha contestato che si possa parlare propriamente di attività svolta in violazione del divieto di concorrenza e, dall'altro lato, che non possa ritenersi che i medesimi clienti che hanno acquistato prodotti avrebbero acquistato prodotti . Pt_2 Pt_1
Il Tribunale, invero, con riguardo al primo aspetto, si è già pronunciato, ritenendo che l'attività promozionale sia stata svolta in violazione del divieto di concorrenza, essendo state proposte dal alla comune clientela prodotti dello stesso tipo di quelli commercializzati da CP_1 Pt_2
(box doccia), ancorchè aventi prezzi di listino più bassi. Pt_1
A ciò si deve aggiungere che, all'esito della prova testimoniale esperita in corso di causa, è emerso che commercializzi box doccia appartenenti a diverse fasce di prezzo (peraltro è Pt_1 pacifico che box doccia appartenenti alla fascia di prezzo più bassa era anche venduta da Pt_1 alla stessa e che la stessa preponente abbia altresì acquistato box doccia made in China Pt_2 con la finalità di ampliare il proprio inventario e quindi la propria offerta.
In particolare, la teste , responsabile amministrativa ha dichiarato Testimone_1 Parte_1 che “i box doccia trattati da sono suddivisibili in tre fasce di prezzo e qualità: la fascia entry Pt_1 level dei prodotti più economici di cui fa parte il modello “ ” riguarda prodotti del valore Pt_3 unitario di circa €100,00, poi c'è una fascia intermedia più ampia che comprende prodotti del valore compreso tra € 250,00 e € 600,00, infine c'è la fascia top di gamma che comprende box doccia di valore superiore agli € 800,00”, che è un nostro cliente abituale a cui forniamo Pt_2 pressoché esclusivamente il box doccia “spavaldo” che è un nostro prodotto entry level il cui valore di mercato si aggira intorno agli € 100,00” e che “Il sig. aveva consigliato l'acquisto e la CP_1 rivendita di box doccia c.d. “entry level” ossia di fascia di prezzo molto bassa che vennero importati con diversi container dalla Cina. … i prodotti importati dalla Cina sono stati venduti nel primo periodo subito dopo l'importazione e poi si è interrotta la vendita e alcuni pezzi sono ancora oggi in magazzino. Il valore della merce invenduta si aggira ad oggi all'incirca a € 10.000,00/15.000,00 e qualche pezzo rotto è stato rottamato. So che questi prodotti sono fermi in magazzino in quanto da qualche anno li metto in inventario, ma non so dire il motivo del fatto che siano rimasti invenduti.”.
L'acquisto di prodotti di importazione cinese, avvenuto sin dal 2015, è dimostrato documentalmente (doc. 26 ric.) e comunque è stato ammesso anche dal resistente, in sede di interrogatorio formale;
egli tuttavia ha precisato che “fu una decisione di mercato commerciale presa dall'amministratore delegato dietro sollecito di tutta la rete commerciale”.
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In ragione di ciò, ben può sostenersi che l'attività promozionale svolta dal in favore di CP_1 avrebbe potuto (e dovuto) essere svolta, invece, in favore di e che la stessa Pt_2 Pt_1 avrebbe verosimilmente portato a risultati analogamente positivi.
Il danno da mancato guadagno è quindi provato nell'an.
Per quanto concerne il quantum, trattandosi di vendite mancate e di prodotti comunque eterogenei
(caratteristiche, dimensioni, materiali), ancorchè collocabili in una fascia di prezzo medio bassa per il tipo di prodotto, si è ritenuto di prendere quale riferimento l'utile predeterminato con riguardo ad un prodotto entry level “tipo” commercializzato da (doc. 25 ric.), conferendo al CTU il Parte_1 seguente incarico: “Dica il CTU, analizzato il fatturato acquisito a seguito dell'ordine Parte_2 del giudice con ordinanza del 4.12.2023, quanti box doccia siano stati venduti da Parte_2 grazie all'intervento di , quale agente della stessa, dal 2016 in poi e, considerato CP_1
l'utile documentato in relazione ad un prodotto entry level “tipo” commercializzato da Parte_1
(doc. 25), quale sarebbe stato l'utile complessivo che la ricorrente avrebbe ottenuto mediante la vendita del medesimo numero di box doccia.”.
In sede di operazioni peritali è stato evidenziato dal CTU che “Occorre preliminarmente rappresentare che come precisato anche dal CT di parte non fabbrica direttamente i box Parte_1 doccia di cui è caso ma esclusivamente li commercializza, circostanza peraltro ribadita dalla società e precisata dal medesimo CT di parte Dr. nel corso della riunione peritale del Per_2
27.12.2024 di cui si riporta uno stralcio di quanto dichiarato dal medesimo CT
Il “PREZZO DI LISTINO” riportato nella distinta (doc.25), si riferisce esclusivamente al PREZZO
ALL'UTENTE FINALE (privato) e non al cliente di o Il PREZZO DI LISTINO serve Pt_1 Pt_2 per consentire al rivenditore di marginare sul prodotto. Il prezzo di riferimento di relax è il “PREZZO
NETTO” che è il prezzo praticato da o ERCOS al cliente rivenditore. e non Pt_1 Pt_2 Pt_1 vendono direttamente all'utente finale.
Occorre altresì porre in evidenza che dall'esame della documentazione messa a disposizione, non risulta alcun prodotto avente le medesime caratteristiche del prodotto di cui all'allegato 25.
Difatti le misure del box doccia indicato all'allegato 25 pari a 76-84 differiscono dalle dimensioni dei box doccia indicati nelle fatture di , a meno che non si prenda a riferimento un prodotto Parte_2 similare quale i box doccia di dimensioni 70x90 .”.
Quanto al secondo rilievo, la scrivente aveva già tenuto conto della circostanza, ritenendo di poter fare riferimento ad un prodotto “tipo” e al relativo utile unitario al fine di determinare un dato numerico di partenza a cui apportare eventuali correttivi. Nel caso di specie si tratta di quantificare un danno da mancato guadagno di vendite mai perfezionate, ma nemmeno promosse, prendendo in considerazione le vendite di prodotti similari concluse da un'azienda concorrente ( Pt_2 grazie all'intervento dell'agente che ha operato in violazione del patto di non concorrenza. E' ovvio che se l'agente avesse promosso la vendita di prodotti anziché di prodotti ERCOS i Pt_1 prodotti venduti avrebbero potuto avere caratteristiche tecniche non identiche a quelle dei prodotti
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venduti da si tratta soltanto di svolgere una stima dell'utile mancato rispetto a vendite solo Pt_2 potenziali e si è ritenuto di prendere a riferimento un prodotto “tipo” assimilabile a quelli oggetto delle vendite concluse in favore del concorrente.
Quanto al diverso aspetto, evidenziato dal CTU per primo, ossia che l'utile indicato nel documento
25 e relativo al prodotto “tipo” non sia effettivo, in quanto trattasi di utile conseguibile da una azienda produttrice e non da un'azienda rivenditrice, ruolo assunto da nello specifico, è Pt_1 invece circostanza di cui è necessario tenere conto al fine di “correggere” il risultato ottenuto.
Infatti, da quanto esposto dal CTU, pare potersi desumere che l'utile per fosse in realtà Pt_1 inferiore rispetto a quello indicato (nella misura del 6%), dal momento che l'azienda produttrice effettua una vendita ottenendo essa stessa un utile e quindi, se il prezzo applicato da , Pt_1 come indicato dal suo stesso CTP (e peraltro emerso anche in sede di istruttoria) è pari a quello indicato come “prezzo netto” allora l'utile del 6%, indicato nel doc. 25 in relazione al prodotto “tipo”, deve necessariamente essere ridotto perché distribuito tra produttore e primo rivenditore. Può presumersi, in mancanza di altri elementi, che tale utile sia distribuito tra i due operatori economici in pari misura e quindi dovrà applicarsi una diminuzione del 50% sul risultato calcolato dal CTU.
Il CTU, inoltre, ha ulteriormente indicato che “Dall'esame della documentazione risulta altresì il deposito da parte di per conto della società Ercos srl anche di fatture ove non Parte_4 viene indicato il nome dell'Agente ma che come precisato via mail dalla Sig.ra CP_1 Pt_4
l'agente aveva diritto alla maturazione delle provvigioni (trattasi di fatture Bricoman 2017 CP_1
-2018 e 2019).”.
Nello specifico, la documentazione di cui è stata chiesta la produzione ad è stata Parte_2 depositata sia in formato telematico sia in formato cartaceo, in quest'ultimo caso per il tramite dell'Avv. Cucco, difensore al quale la stessa è stata mandata via e-mail da Parte_1 Pt_2 con nota di accompagnamento, anch'essa depositata nel fascicolo cartaceo, a cui la CTU ha
[...] avuto accesso. In tale comunicazione si legge: “In merito alla pratica con ex agente CP_1
e invio in allegato le pec inviate al Tribunale. Per opportuna conoscenza: - i codici
[...] Pt_1 Co relativi ai box doccia iniziano con – Nelle mail 1 e 2 troverete il nome CP_1 sulle fatture come agente – Nella mail 3 sono fatture relative ad un cliente particolare dove non troverete il nome dell'agente sulla fattura ma tramite la lettera provvigionale annuale, aveva diritto alla maturazione delle provvigioni.”.
Da tale chiarimento, fornito dalla stessa può desumersi che vi sono vendite Parte_2 perfezionatesi in favore di grazie all'intervento del come agente ed altre vendite Pt_2 CP_1 riferibili a un cliente c.d. “direzionale”, , con riferimento alle quali il aveva CP_3 CP_1 diritto alla provvigione a prescindere dallo svolgimento di attività promozionale diretta, ai sensi dell'art. 1748, co. 2, c.c..
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Occorre precisare che agli atti vi è un contratto di agenzia stipulato tra e CP_1 contenente una espressa deroga all'art. 1748, co. 2, c.c., ma trattasi di contratto Parte_2 successivo al periodo oggetto di interesse, essendo stato stipulato nel dicembre 2020.
Ciò posto, si ritiene comunque che anche detti affari, ove non risulta figurare quale CP_1 agente nelle relative fatture, debbano essere comunque tenuti in considerazione al fine di valutare il danno causato;
ciò in quanto, da un lato, l'art. 1748, co. 2, c.c. fa espressamente riferimento al caso di “affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo”, ove il ruolo dell'agente è senz'altro determinante, e, dall'altro lato, durante l'istruttoria testimoniale, , per , ha riferito chiaramente che Testimone_2 CP_3
“Ho iniziato in un secondo momento ad acquistare box doccia dalla dal 2016 al 2018, per Pt_2 cifre basse grazie alla promozione del sig. .”. Quindi pare potersi concludere che il cliente CP_1
è stato acquisito dal e poi “trattato” direttamente dalla preponente con CP_1 Pt_2 riconoscimento della provvigione all'agente.
Sulla base di quanto esposto e considerati i risultati forniti dalla CTU, si ritiene di poter quantificare, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., il danno da mancato guadagno derivato dall'attività promozionale svolta dal in violazione del divieto di concorrenza in € 14.402,01. CP_1
Si precisa che l'utile indicato dal CTU, rispettivamente con riferimento alle mancate vendite di box doccia posto in relazione alle fatture con indicazione del quale agente e con CP_1 riferimento alle mancate vendite di box doccia in relazione alle fatture senza indicazione del quale agente ( ), è stato dimezzato in ragione di quanto sopra esposto e CP_1 CP_3 sono state considerate le provvigioni a cui il avrebbe avuto diritto laddove gli affari CP_1 fossero stati finalizzati da (ricalcolate mediante applicazione della percentuale del 2% Pt_1 anziché del 3% sulle vendite concluse grazie all'intervento diretto dell'agente, stante le condizioni contrattuali sub doc. 1 e 2 ric., come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione), in quanto tali costi non risultano inclusi nella tabella di cui al doc. 25, come sostenuto anche dal CTU a fronte del rilievo mosso dal CTP di parte ricorrente.
Nulla è dovuto a titolo di danno emergente. Non può infatti affermarsi che il costo sostenuto dalla per l'acquisto di prodotti made in China poi rimasti invenduti sia imputabile alla Parte_1 condotta dell'agente. Anche laddove egli avesse suggerito alla preponente l'ampliamento dell'offerta, anche indicando possibili canali di contatto, infatti, la scelta di investimento non può che essere rimessa alla società, che se ne fa carico con i rischi d'impresa consequenziali.
In definitiva, dev'essere condannato a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 14.402,01, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'agente resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., tenuto conto del valore delle domande rispettivamente proposte e dell'attività processuale svolta.
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P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
− condanna a corrispondere a la somma di € 14.402,01 a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre accessori di legge;
− condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 9.250,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. versato;
− pone definitivamente a carico della parte resistente i costi della CTU, liquidati con separato decreto.
Alessandria, 27.3.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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