Articolo 11 della Legge 8 luglio 1903, n. 312
Articolo 10
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7 agosto 1903
Art. 11.

E' data facolta' al Governo di provvedere per decreto Reale per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Zanardelli.
Balenzano.
Di Broglio.

Visto, Il Guardasigilli Cocco-Ortu.

Entrata in vigore il 7 agosto 1903