Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Parere interlocutorio 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00771/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2025, proposto da
AG Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Azienda Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS- e-OMISSIS-, Società Agricola -OMISSIS-, Società Agricola-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda) n. 439/2024, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 la Cons. Gudrun Agostini;
Nessuno è comparso per la parte costituita;
1. Oggetto dell’impugnazione in prime cure costituisce (i) il provvedimento di AG con cui è stata disposta ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, in quanto vi sarebbero a carico della società ricorrente notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario, la sospensione delle erogazioni assegnate per l’anno 2022 per complessivi € 188.165,17 e per gli anni successivi; (ii) la nota con la quale si comunica che AG ha “ avviato un procedimento amministrativo per il definitivo accertamento dei fatti contestati ”; (iii) il provvedimento AG con cui è stata disposta la restituzione alla Riserva Nazionale di 159 titoli PAC per mancato utilizzo; (iv) qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi compresa l’iscrizione della società agricola nel registro delle irregolarità ed ogni ulteriori iscrizioni, annotazione apposto nell’ambito del sistema SIAN direttamente conseguenziale all’adozione dei provvedimenti impugnati;
2. Il T.a.r. Lombardia – Sez. distaccata di IA, dopo aver analizzato il complesso quadro fattuale e processuale che fa da sfondo agli atti assunti da AG e i materiali istruttori nonché le ordinanza assunte dal Gip nell’ambito dell’indagine penale in corso e il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94-bis del D.lgs. 159 del 2011, ha dato atto che nell’impostazione cautelativa dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 228/2001 non sia necessario attendere una sentenza penale definitiva ma che AG possa autonomamente valutare le nuove produzioni istruttorie; nel bilanciamento degli interessi in gioco ha quindi ritenuto che la posizione della ricorrente (che lamenta il rischio di una totale l’immobilizzare delle attività societarie) e le ragioni economiche di AG (che paventa il danno a carico del bilancio comunitario) possano trovare adeguata tutela con la prestazione di apposite garanzie, per le quali ha fornito alcuni criteri da seguire;
3. Con la gravata ordinanza il Tribunale ha quindi adottando una misura cautelativa propulsiva vincolando AG ad aprire una procedura di confronto con la società ricorrente per l’individuazione delle garanzie idonee a consentire la ripresa (totale o parziale) delle erogazioni e la reintegrazione nel possesso dei titoli PAC, entro i limiti all’uopo specificati, fissando quale data finale per il confronto il 5 marzo 2025 e per la prosecuzione dell’udienza cautelare del 19 marzo 2025;
4. Nel ricorso in appello AG si limita a riepilogare le “diverse” vicende afferenti i provvedimenti dallo stesso ente assunti in ordine ai contributi di euro 174.074,35 per l’anno 2021 e le domande per le misure di sviluppo rurale per l’anno 2021 che costituiscono oggetto dell’appello pendente innanzi a questa Sezione R.G. 6602/2024 (avverso la sentenza T.a.r. Lombardia n. 546/2024 - con U.P. fissata il 3.4.2025) e del ricorso per l’ottemperanza pendente al T.a.r. Lombardia R.G. 546/2024 (per la corretta esecuzione della sentenza n. 546/2024 - udienza del 5.3.2025), ma nulla deduce in relazione alle vicende afferenti i provvedimenti oggetto del presente contenzioso;
5. Ritenuto che il ricorso in appello difetta dei motivi specifici su cui si fonda il gravame, in quanto AG si limita a riportare il testo integrale dell’ordinanza impugnata senza svolgere nessun tipo di censura pertinente rispetto alla motivazione dell’ordinanza appellata ed al suo oggetto (relativo alla sospensione delle erogazioni assegnate per l’anno 2022), omettendo anche di specificare il petitum cautelare, con conseguente inammissibilità dell’appello;
6. Ritenuto nondimeno che sussistono i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara inammissibile l’appello cautelare (Ricorso numero: 1060/2025).
Nulla sulle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO