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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 28 gennaio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 5647/2024 R.G. vertente
TRA
, nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
n. 18 Contesse, cod. fisc. , in proprio e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante pro tempore della società Controparte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2
Contesse, cod. fisc. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante C.F._2
pro tempore della società Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Miraglia in virtù di procure alle liti apposte su fogli separati ex art. 83, III comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso.
RICORRENTI
CONTRO
, c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, in virtù di procura generale alle liti rep. n. 37875 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzione
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 28.10.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati proponevano opposizione rispettivamente avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI-002082860 e avverso l'ordinanza ingiunzione OI-002055748 notificate in data 8.10.2024, con la quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 5.037,20 a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l' anno 2018 relativamente alla società Euroeditorale s.r.l. (cod. fisc. ) CP_3 P.IVA_2
di cui essi erano legali rappresentanti.
In via pregiudiziale denunciavano la nullità e/o l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione impugnate perché non precedute dalla notifica di altro atto prodromico.
Eccepivano, poi, che le sanzioni amministrative applicate in ambito previdenziale e/o assistenziale si prescrivono, come ogni sanzione ammnistrativa, in cinque anni e assumevano che le ordinanze ingiunzione impugnate, derivate da una procedura di accertamento del
4.12.2019 relativa all'anno 2018, erano nulle e/o illegittime perché basate su pretese ormai prescritte.
Da ultimo deducevano di aver regolarizzato il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali tramite rateizzazione prima della notifica delle ordinanze ingiunzione impugnate, sicché le sanzioni amministrative applicate erano illegittime dal momento che la violazione contestata era venuta meno.
Chiedevano, pertanto, di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione impugnate, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 21.1.2025, contestava CP_3 la fondatezza dell'avversa opposizione di cui ne chiedeva conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza del 28.1.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Destituita di fondamento è la prima doglianza relativa all'omessa notifica di un atto prodromico, avendo l' dedotto e comprovato di aver notificato l'atto di accertamento CP_3
del 4.12.2019 a in data 7.1.2020 e a in data 18.1.2020. Con Parte_1 Parte_2
particolare riferimento a tale ultima notifica, la cui regolarità è stata contestata da parte ricorrente all'odierna udienza nel corso della discussione orale, giova rilevare sul piano generale che “l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto
2 nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. civ., Sez. V, ord. 11.11.2020 n. 25351). Nel caso di specie, l'atto risulta spedito in data 17.12.2019 a mezzo AR n. 68603736967-7, in data
7.1.2020, preso atto della temporanea assenza del destinatario (c.d. irreparabilità relativa), veniva inviata raccomandata informativa n. 666037369672 che non veniva ritirata dal Pt_2
nel termine di legge, sicché in data 18.1.2020 la notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
5.- Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, in relazione all'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 14 legge n.
689/1981 per decorso del termine di prescrizione, giova rilevare sul paino generale che, ai fini del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'Ordinanza ingiunzione, opera la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1- quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Avuto riguardo al caso di specie, la notifica dell'atto di accertamento si è perfezionata in data 7-18.1.2020, quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione che, pertanto, non può dirsi decorso all'epoca della notifica delle ordinanze ingiunzione opposte (8.10.2024).
La fattispecie estintiva non si è dunque perfezionata.
6.- Nel merito, correttamente l' ha applicato le sanzioni amministrative, non avendo CP_3
parte ricorrente provveduto al pagamento integrale entro tre mesi dalla contestazione. Tanto è comprovato dai prospetti dei pagamenti versati in atti dall' e rimasti esenti da CP_3 contestazioni specifiche. D'altra parte gli stessi ricorrenti nell'atto introduttivo danno atto di aver provveduto al pagamento del dovuto prima della notifica delle ordinanze ingiunzione ma non già entro il termine di tre mesi dalla contestazione, il quale soltanto avrebbe escluso l'illecito amministrativo ed impedito l'applicazione delle relative sanzioni.
7.- Le superiori considerazioni impongono pertanto il rigetto del ricorso.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' come da CP_3
dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 [...]
n.q. di legali rappresentanti della società con ricorso depositato Pt_2 Controparte_1 in data 28.10.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
3 uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del l' CP_3
che liquida in euro 1.863,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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