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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14362 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27235/2022 R.G.T., vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Menicucci Parte 1
e dall'avv. Alessandro Grimaldi, per delega in atti;
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Briguglio e dall'avv.
EL AR, per delega in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso che la madre, deceduta nel 2021, aveva auto una relazione con l'odierno convenuto, che dello stato di gravidanza e della nascita del figlio lo stesso mai aveva voluto interessarsi, che la madre, successivamente, aveva contratto
matrimonio con un altro uomo il quale aveva, poi, riconosciuto l'odierno attore come suo figlio naturale, che la coppia si separava nel 1987 e che solo nel 2019 l'odierno attore veniva posto a conoscenza dalla madre di essere figlio del CP 1 che veniva intentata conun'azione per il disconoscimento di paternità da parte dello stesso Pt 1 riferimento al marito della madre, definito con sentenza di accoglimento datata 4.3.2021, in atti, chiedeva di dichiarare il convenuto come proprio padre biologico, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che meritava tutela, oltre alla verità circa lo status filiationis, anche la propria identità personale, trattandosi, peraltro, di un uomo molto anziano, che la relazione tra lui e la madre dell'odierno attore era stata saltuaria e non esclusiva da parte di entrambi, che mai lui aveva avuto conoscenza che la stessa gli attribuisse la paternità del bambino, che, in ogni caso, l'attore non forniva prove di quanto dedotto e che la richiesta CTU non poteva supplire a tale omissione.
In corso di causa veniva espletata una C.T.U. genetica, contestata da parte convenuta per quanto meglio specificato in atti, al fine di verificare se parte attrice fosse o meno figlio del convenuto, e l'esito è stato positivo.
Ebbene, deve premettersi che l'espletamento della C.T.U. genetica può senza dubbio dare piena prova delle deduzioni dell'attore nel giudizio come quello che ci occupa, anche valutato il disposto di cui all'art. 269 c.c.: "
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno- ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status." (Cass, ord. del 12.8.2024), e che “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione;
la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale." (Cass., ord. del 9.8.2021, n. 22498).
Inoltre, a ciò va aggiunto che l'imprescrittibilità per il figlio dell'azione come quella qui intentata, statuita dall'art. 270 c.c., che rende irrilevante la decisione di un figlio circa il momento in cui azionare il proprio diritto al riconoscimento giudiziale della paternità, si riflette sul contemperamento degli interessi già effettuato dal legislatore, da un lato quello del figlio ad avere certezza del proprio status e dall'altro quella del genitore biologico e delle conseguenze sulla sua vita come già costituita e protrattasi negli anni, rendendo quest'ultimo recessivo rispetto al primo: “In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente;
(Cass, sent. "
dell'1.4.2025, n. 8519); “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.c. nella parte in cui prevede l'imprescrittibilità dell'azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, con l'effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, atteso che la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce della previgente norma che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento con la contrapposta tutela del figlio sia mancato, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l'aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell'identità personale del figlio." (Cass., sent. del 28.3.2017, n. 7960).
Ciò premesso, rileva questo Collegio che la C.T.U. ha già dato risposta alle eccezioni al suo svolgimento ed alle sue conclusioni come formulate dalla parte convenuta, rispondendo come segue e senza valutare da parte di questo Collegio, il terzo esperimento svolto dalla C.T.U., ma solo i primi due: "Dal confronto tra i profili genetici autosomici sopra riportati si osserva una singola incompatibilità al marcatore D13S317. Gli assetti genotipici per questo marcatore sono infatti risultati essere 11,11 per Controparte_1 e 8,8 per [...] Parte 1 . Tale inconsistenza, in considerazione della remota possibilità di un evento mutazionale multi step padre-figlio, è verosimilmente riconducibile ad una mancata estensione in PCR dei primer utilizzati nel kit Applied Biosystems Globalfiler per l'amplificazione del marcatore D13S317. Il mancato appaiamento di un primer può essere dovuto alla presenza, nel sito di legame al DNA templato, di una variante a bassa frequenza (SNP o microdelezione) che, causando un mismatch tra la sequenza del primer e la regione di DNA target, determina la mancata amplificazione dell'allele target
(allelic drop-out). Questo fenomeno, che seppur estremamente raro è da considerarsi sempre possibile, può essere verificato eseguendo una seconda reazione di PCR mediante sistemi che utilizzano un set di primer diverso per l'amplificazione dello stesso marcatore. Conseguentemente, al fine di verificare l'ipotesi del drop-out allelico, è stata condotta una seconda reazione di amplificazione utilizzando il sistema Applied
Biosystems AmpflSTR Minifiler amplification kit, il cui pannello di marcatori comprende, tra gli altri, anche il D13S317. I risultati di questa seconda amplificazione hanno evidenziato la presenza, nel marcatore D13S317, di un secondo allele, il 12, in entrambi i campioni, ... Tale evidenza supporta in modo determinante l'ipotesi del fenomeno di drop-out allelico nella amplificazione condotta con il primo sistema. La genotipizzazione corretta per il marcatore Nume 1 risulta essere quindi 11,12 per
Controparte_1 e 8,12 per Parte 1 L'ipotesi di una incongruenza tra padre e figlio al locus D13S317 dovuta ad un allele dropout rilevata nel primo esperimento è stata verificata mediante l'utilizzo di un secondo kit di amplificazione e l'indagine molecolare su entrambi i campioni di
DNA è stata estesa utilizzando un pannello supplementare di marcatori autosomici (Promega CS7
System)....
La richiesta formulata dal CTP nelle note alla bozza del CTU, di mettere in atto un esperimento di sequenziamento al fine di caratterizzare gli alleli al locus D13S317, avrebbe avuto un senso alcuni decenni fa, quando il numero di sistemi analitici a scopo identificativo era estremamente limitato;
a quel tempo, infatti, non sarebbe stato possibile ripetere lo stesso esperimento utilizzando una seconda e una terza tipologia di kit.
...
In ogni caso, è da evidenziare che il risultato biostatistico ottenuto è estremamente significativo. Anche considerando valida la sola prima genotipizzazione al locus D13S317 ottenuta con il kit Globalfiler, quella cioè contenente l'apparente inconsistenza, il rapporto di verosimiglianza tra l'ipotesi di paternità e l'ipotesi di non paternità tra Controparte 1 calcolata con il Software e Parte 1
,
Familias v.
3.2.8 sulla base di un database di frequenze europeo, si attesta sul valore di 29.484:1, abbondantemente al di sopra della soglia minima suggerita dalle raccomandazioni SIGU per l'attribuzione di paternità biologica (10.000:1).". Ebbene, ritenuti condivisibili gli esiti della C.T.U., in quanto esente da vizi logici o giuridici, preso atto delle spiegazioni alle eccezioni sollevate da parte convenuta, e ritenuto superfluo procedere con le ulteriori richieste istruttorie svolte dal CP 1 per quanto sopra esposto, ritiene questo Collegio che vi siano tutti gli elementi per poter accogliere la domanda e dichiarare figlio biologico di CP 1 Parte 1
così mandando all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza.
[...]
,
Non si ritiene, poi, che vi siano gli estremi per l'accoglimento della domanda dell'attore ex art. 96 c.p.c., non riconoscendosi i relativi presupposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, e quelle C.T.U., già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede: dichiara Parte 1 figlio biologico di Controparte_1 manda all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza;
condanna il CP 1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Pt 1 che si liquidano in euro 2.378.00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Roma, 2.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27235/2022 R.G.T., vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Menicucci Parte 1
e dall'avv. Alessandro Grimaldi, per delega in atti;
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Briguglio e dall'avv.
EL AR, per delega in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso che la madre, deceduta nel 2021, aveva auto una relazione con l'odierno convenuto, che dello stato di gravidanza e della nascita del figlio lo stesso mai aveva voluto interessarsi, che la madre, successivamente, aveva contratto
matrimonio con un altro uomo il quale aveva, poi, riconosciuto l'odierno attore come suo figlio naturale, che la coppia si separava nel 1987 e che solo nel 2019 l'odierno attore veniva posto a conoscenza dalla madre di essere figlio del CP 1 che veniva intentata conun'azione per il disconoscimento di paternità da parte dello stesso Pt 1 riferimento al marito della madre, definito con sentenza di accoglimento datata 4.3.2021, in atti, chiedeva di dichiarare il convenuto come proprio padre biologico, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che meritava tutela, oltre alla verità circa lo status filiationis, anche la propria identità personale, trattandosi, peraltro, di un uomo molto anziano, che la relazione tra lui e la madre dell'odierno attore era stata saltuaria e non esclusiva da parte di entrambi, che mai lui aveva avuto conoscenza che la stessa gli attribuisse la paternità del bambino, che, in ogni caso, l'attore non forniva prove di quanto dedotto e che la richiesta CTU non poteva supplire a tale omissione.
In corso di causa veniva espletata una C.T.U. genetica, contestata da parte convenuta per quanto meglio specificato in atti, al fine di verificare se parte attrice fosse o meno figlio del convenuto, e l'esito è stato positivo.
Ebbene, deve premettersi che l'espletamento della C.T.U. genetica può senza dubbio dare piena prova delle deduzioni dell'attore nel giudizio come quello che ci occupa, anche valutato il disposto di cui all'art. 269 c.c.: "
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno- ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status." (Cass, ord. del 12.8.2024), e che “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione;
la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale." (Cass., ord. del 9.8.2021, n. 22498).
Inoltre, a ciò va aggiunto che l'imprescrittibilità per il figlio dell'azione come quella qui intentata, statuita dall'art. 270 c.c., che rende irrilevante la decisione di un figlio circa il momento in cui azionare il proprio diritto al riconoscimento giudiziale della paternità, si riflette sul contemperamento degli interessi già effettuato dal legislatore, da un lato quello del figlio ad avere certezza del proprio status e dall'altro quella del genitore biologico e delle conseguenze sulla sua vita come già costituita e protrattasi negli anni, rendendo quest'ultimo recessivo rispetto al primo: “In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente;
(Cass, sent. "
dell'1.4.2025, n. 8519); “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.c. nella parte in cui prevede l'imprescrittibilità dell'azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, con l'effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, atteso che la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce della previgente norma che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento con la contrapposta tutela del figlio sia mancato, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l'aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell'identità personale del figlio." (Cass., sent. del 28.3.2017, n. 7960).
Ciò premesso, rileva questo Collegio che la C.T.U. ha già dato risposta alle eccezioni al suo svolgimento ed alle sue conclusioni come formulate dalla parte convenuta, rispondendo come segue e senza valutare da parte di questo Collegio, il terzo esperimento svolto dalla C.T.U., ma solo i primi due: "Dal confronto tra i profili genetici autosomici sopra riportati si osserva una singola incompatibilità al marcatore D13S317. Gli assetti genotipici per questo marcatore sono infatti risultati essere 11,11 per Controparte_1 e 8,8 per [...] Parte 1 . Tale inconsistenza, in considerazione della remota possibilità di un evento mutazionale multi step padre-figlio, è verosimilmente riconducibile ad una mancata estensione in PCR dei primer utilizzati nel kit Applied Biosystems Globalfiler per l'amplificazione del marcatore D13S317. Il mancato appaiamento di un primer può essere dovuto alla presenza, nel sito di legame al DNA templato, di una variante a bassa frequenza (SNP o microdelezione) che, causando un mismatch tra la sequenza del primer e la regione di DNA target, determina la mancata amplificazione dell'allele target
(allelic drop-out). Questo fenomeno, che seppur estremamente raro è da considerarsi sempre possibile, può essere verificato eseguendo una seconda reazione di PCR mediante sistemi che utilizzano un set di primer diverso per l'amplificazione dello stesso marcatore. Conseguentemente, al fine di verificare l'ipotesi del drop-out allelico, è stata condotta una seconda reazione di amplificazione utilizzando il sistema Applied
Biosystems AmpflSTR Minifiler amplification kit, il cui pannello di marcatori comprende, tra gli altri, anche il D13S317. I risultati di questa seconda amplificazione hanno evidenziato la presenza, nel marcatore D13S317, di un secondo allele, il 12, in entrambi i campioni, ... Tale evidenza supporta in modo determinante l'ipotesi del fenomeno di drop-out allelico nella amplificazione condotta con il primo sistema. La genotipizzazione corretta per il marcatore Nume 1 risulta essere quindi 11,12 per
Controparte_1 e 8,12 per Parte 1 L'ipotesi di una incongruenza tra padre e figlio al locus D13S317 dovuta ad un allele dropout rilevata nel primo esperimento è stata verificata mediante l'utilizzo di un secondo kit di amplificazione e l'indagine molecolare su entrambi i campioni di
DNA è stata estesa utilizzando un pannello supplementare di marcatori autosomici (Promega CS7
System)....
La richiesta formulata dal CTP nelle note alla bozza del CTU, di mettere in atto un esperimento di sequenziamento al fine di caratterizzare gli alleli al locus D13S317, avrebbe avuto un senso alcuni decenni fa, quando il numero di sistemi analitici a scopo identificativo era estremamente limitato;
a quel tempo, infatti, non sarebbe stato possibile ripetere lo stesso esperimento utilizzando una seconda e una terza tipologia di kit.
...
In ogni caso, è da evidenziare che il risultato biostatistico ottenuto è estremamente significativo. Anche considerando valida la sola prima genotipizzazione al locus D13S317 ottenuta con il kit Globalfiler, quella cioè contenente l'apparente inconsistenza, il rapporto di verosimiglianza tra l'ipotesi di paternità e l'ipotesi di non paternità tra Controparte 1 calcolata con il Software e Parte 1
,
Familias v.
3.2.8 sulla base di un database di frequenze europeo, si attesta sul valore di 29.484:1, abbondantemente al di sopra della soglia minima suggerita dalle raccomandazioni SIGU per l'attribuzione di paternità biologica (10.000:1).". Ebbene, ritenuti condivisibili gli esiti della C.T.U., in quanto esente da vizi logici o giuridici, preso atto delle spiegazioni alle eccezioni sollevate da parte convenuta, e ritenuto superfluo procedere con le ulteriori richieste istruttorie svolte dal CP 1 per quanto sopra esposto, ritiene questo Collegio che vi siano tutti gli elementi per poter accogliere la domanda e dichiarare figlio biologico di CP 1 Parte 1
così mandando all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza.
[...]
,
Non si ritiene, poi, che vi siano gli estremi per l'accoglimento della domanda dell'attore ex art. 96 c.p.c., non riconoscendosi i relativi presupposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, e quelle C.T.U., già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede: dichiara Parte 1 figlio biologico di Controparte_1 manda all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza;
condanna il CP 1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Pt 1 che si liquidano in euro 2.378.00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Roma, 2.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino