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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 171/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Prestia (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 ria UP (PEC: giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2
disgiuntamente, dagli avv. Ettore E Triolo e Gianfranco Esposito (PEC: e Email_3
t), giust Email_5
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 28/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 1392024900408107000, notificata il 19.12.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 439201600000271451000; 43920160000832380000; 43920170000389001000; 43920170000574286000; 43920180000106441000; 43920180000406566000; 43920180001098006000 e 43920180001181807000, deducendo l'estinzione delle pretese contributive in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per cui è ricorso e di cui agli avvisi di addebito in premessa specificati sottesi all'intimazione impugnata e, conseguentemente, non dovuto il relativo importo (pari ad euro 29.176,23). -Dichiarare, inoltre, per quanto di competenza, l'illegittimità dell'attività di riscossione ed annullare l'impugnata intimazione di pagamento, con ogni
1 conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle i La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle poste contributive riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. 3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Premettendo la validità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, non contestata dal ricorrente, avvenuta:
- il 16.05.2016 per l'avviso di addebito n. 43920160000271451000;
- il 29.11.2016 per l'avviso di addebito n. 43920160000832380000;
- il 28.09.2017 per l'avviso di addebito n. 43920170000389001000;
- il 25.10.2017 per l'avviso di addebito n. 43920170000574286000;
- il 02.07.2018 per l'avviso di addebito n. 43920180000106441000;
- il 18.07.2018 per l'avviso di addebito n. 43920180000406566000;
- il 02.03.2019 per l'avviso di addebito n. 43920180001098006000;
2 - il 02.03.2019 per l'avviso di addebito n. 43920180001181807000, il ricorso non può trovare accoglimento perché dalla data di notifica di tali avvisi non è inutilmente spirato il quinquennio di prescrizione disposto dalla legge.
5. Il ha, infatti, dimostrato di aver notificato il ricorrente taluni atti di pagamento, CP_4 con i di addebito, diretti a interrompere i termini prescrizionali. Essi, difatti, sono:
- l'intimazione di pagamento n. 139201890012085691000, contenente gli avvisi n. 43920160000271451000 e 43920160000832380000, notificata il 30.08.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920199000518152000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920160000271451000, 43920160000832380000, 43920170000389001000e 43920170000574286000, notificata il 18.06.2019;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229001451737000, contente gli avvisi di addebito n. 43920160000271451000; 43920160000832380000; 43920170000389001000; 43920170000574286000; 43920180000106441000; 43920180000406566000; 43920180001098006000; 43920180001181807000, notificata il 24.09.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 139202390020908887000, contente gli avvisi di addebito n. 43920160000271451000; 43920160000832380000; 43920170000389001000; 43920170000574286000; 43920180000106441000; 43920180000406566000; 43920180001098006000; 43920180001181807000, notificata il 13.10.2023;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1397620230000481000, contente gli avvisi di addebito n. 43920160000271451000; 43920160000832380000; 43920170000389001000; 43920170000574286000; 43920180000106441000; 43920180000406566000; 43920180001098006000; 43920180001181807000, notificata il 13.1.2023.
6. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato, perché non si ravvisa alcuna estinzione dei crediti, in ragione del dedotto decorso del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna contestazione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi ri di legge da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite li te in Parte_1 complessivi ri di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Prestia (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 ria UP (PEC: giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2
disgiuntamente, dagli avv. Ettore E Triolo e Gianfranco Esposito (PEC: e Email_3
t), giust Email_5
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 28/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 1392024900408107000, notificata il 19.12.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 439201600000271451000; 43920160000832380000; 43920170000389001000; 43920170000574286000; 43920180000106441000; 43920180000406566000; 43920180001098006000 e 43920180001181807000, deducendo l'estinzione delle pretese contributive in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per cui è ricorso e di cui agli avvisi di addebito in premessa specificati sottesi all'intimazione impugnata e, conseguentemente, non dovuto il relativo importo (pari ad euro 29.176,23). -Dichiarare, inoltre, per quanto di competenza, l'illegittimità dell'attività di riscossione ed annullare l'impugnata intimazione di pagamento, con ogni
1 conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle i La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle poste contributive riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. 3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Premettendo la validità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, non contestata dal ricorrente, avvenuta:
- il 16.05.2016 per l'avviso di addebito n. 43920160000271451000;
- il 29.11.2016 per l'avviso di addebito n. 43920160000832380000;
- il 28.09.2017 per l'avviso di addebito n. 43920170000389001000;
- il 25.10.2017 per l'avviso di addebito n. 43920170000574286000;
- il 02.07.2018 per l'avviso di addebito n. 43920180000106441000;
- il 18.07.2018 per l'avviso di addebito n. 43920180000406566000;
- il 02.03.2019 per l'avviso di addebito n. 43920180001098006000;
2 - il 02.03.2019 per l'avviso di addebito n. 43920180001181807000, il ricorso non può trovare accoglimento perché dalla data di notifica di tali avvisi non è inutilmente spirato il quinquennio di prescrizione disposto dalla legge.
5. Il ha, infatti, dimostrato di aver notificato il ricorrente taluni atti di pagamento, CP_4 con i di addebito, diretti a interrompere i termini prescrizionali. Essi, difatti, sono:
- l'intimazione di pagamento n. 139201890012085691000, contenente gli avvisi n. 43920160000271451000 e 43920160000832380000, notificata il 30.08.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920199000518152000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920160000271451000, 43920160000832380000, 43920170000389001000e 43920170000574286000, notificata il 18.06.2019;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229001451737000, contente gli avvisi di addebito n. 43920160000271451000; 43920160000832380000; 43920170000389001000; 43920170000574286000; 43920180000106441000; 43920180000406566000; 43920180001098006000; 43920180001181807000, notificata il 24.09.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 139202390020908887000, contente gli avvisi di addebito n. 43920160000271451000; 43920160000832380000; 43920170000389001000; 43920170000574286000; 43920180000106441000; 43920180000406566000; 43920180001098006000; 43920180001181807000, notificata il 13.10.2023;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1397620230000481000, contente gli avvisi di addebito n. 43920160000271451000; 43920160000832380000; 43920170000389001000; 43920170000574286000; 43920180000106441000; 43920180000406566000; 43920180001098006000; 43920180001181807000, notificata il 13.1.2023.
6. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato, perché non si ravvisa alcuna estinzione dei crediti, in ragione del dedotto decorso del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna contestazione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi ri di legge da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite li te in Parte_1 complessivi ri di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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