CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1940/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1940/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIRA- Parte_1 P.IVA_1
DRITTI FRANCESCA.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI FRANCO. P.IVA_2
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
In data 30 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: in accoglimento delle ragioni e dei motivi di appello esposti nella narrativa dell'atto di appello proposto da , respinta ogni contraria eccezione e/o do- Parte_1 manda proveniente dalla parte convenuta in appello, disposta la riforma della sentenza impugnata (sentenza del Tribunale di Arezzo n.781 del 2023, datata 22.8.2023 e il medesimo giorno depositata in Cancelleria, notificata via pec il giorno 4.9.2023, che ha deciso la causa n.3494/2018 R.G. Trib. Arezzo), disposta la convocazione del Ctu a chiarimenti ed impartiti allo stesso i criteri e princi- pi attraverso i quali procedere alla individuazione e ricostruzione delle poste rilevanti, alla imputazione dei pagamenti ed al conseguente ricalcolo (per come richiesti ed indi- cati da parte appellante nella narrativa dell'atto di appello),
1. in tesi: respingere la domanda come da motivi di appello per la sua infondatezza in fatto ed in diritto e per la carenza di ogni rituale prova al riguardo;
2. in ipotesi: previo ricalcolo delle rispettive ragioni di dare ed avere secondo i principi e i criteri contabili sollecitati in atto di appello, condannare la parte a debito al paga- mento del relativo importo;
3. con vittoria di spese ed onorari di causa per il secondo grado di giudizio e con ride- terminazione di spese e competenze di causa del primo grado di giudizio in proporzio- ne della rispettiva ed effettiva soccombenza.”
Per la parte appellata Controparte_2
[...]
2 “In via principale nel merito: Respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi esposti in atti e confermare integralmente la sentenza oggetto della presente impugnazione.
In ogni caso: Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali.
In via istruttoria: Ci si oppone alla avversa istanza istruttoria di disposizione di CTU.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2018 Controparte_1 conveniva davanti al Tribunale di Arezzo la
[...] Controparte_3
(ora , esponendo:
[...] Parte_1
- di aver intrattenuto con la banca convenuta il rapporto di conto corrente n. 10250 ed il collegato conto anticipi n.10250/20;
- che a seguito di istanza ex art. 119 TUB la banca aveva trasmesso il contratto di apertura del conto corrente del 20 gennaio 1993 privo della indicazione del tasso di inte- resse debitorio e delle ulteriori previsioni anche in tema si spese, con capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed annuale di quelli creditori;
-che nessun contratto era stato trasmesso per il conto anticipi;
- che erano stati applicati illegittimamente tassi di interesse ultralegali, anatocismo, spese, commissioni di massimo scoperto.
Parte attrice chiedeva di rideterminare i saldi dei rapporti, con condanna della con- venuta alla restituzione degli importi indebitamente applicati.
Si costituiva la banca convenuta, contestando le domande, eccependo l'intervenuta prescrizione.
3 Il giudizio era interrotto a seguito del fallimento della società attrice ed era riassun- to dalla curatela;
istruita la causa con documenti, CTU contabile e successiva relazione integrativa di chiarimenti, il Tribunale con sentenza n. 781/2023 pubblicata il
22/08/2023 così statuiva:
“- condanna parte convenuta alla corresponsione in favore di parte attrice di €
82.565,64 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per onorari ed € 759,00 per contributo unificato da distrarsi in favore dell'Avv. Franco Fabiani dichiaratosi antistatario oltre che al rim- borso delle spese sostenute per la ctp nella misura di € 4.406,92.
- pone definitivamente le spese di ctu liquidate in corso di causa a carico di parte convenuta”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Parte attrice ha dunque assolto all'onere probatorio su di essa gravante sul pun- to, producendo la documentazione contrattuale procuratasi ex art. 119 co. 4 TUB e dando atto della mancata pattuizione in forma scritta di condizioni economiche diverse o ulteriori rispetto a quelle risultanti dai documenti prodotti (cfr. conclusioni e parte narrativa conclusioni).
D'altra parte, la convenuta, a fronte dell'allegazione contenuta nella citazione in merito alla mancata pattuizione in forma scritta di molte delle condizioni economiche applicate al rapporto (in particolare tassi d'interesse superiori al tasso legale e com- missione di massimo scoperto), non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
In specie, parte convenuta ha prodotto dei contratti stipulati a far data dal 2010 - dun- que dopo la cessazione dei rapporti per cui è causa - e pertanto irrilevanti […]
Poiché parte attrice ha depositato tutti gli estratti conto e gli scalari dal primo trimestre 2004 alla cessazione del rapporto l'onere probatorio è assolto e al ctu è stato chiesto di eseguire i conteggi partendo dal saldo negativo risultante dal primo estratto conto in atti […]
[…] la domanda risulta fondata nel merito all'esito degli accertamenti richiesti al consulente tecnico dott.ssa come integrati su richiesta del Tribunale. Persona_1
4 Le valutazioni del predetto CTU, in effetti, appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che ne intac- chino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulen- ti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili.
Come già risultante dalla documentazione contrattuale prodotta, il ctu ha dato atto che è presente in atti “lettera di apertura di conto corrente del 20 gennaio 1993, re- lativa al rapporto n.10250.00, firmata dal correntista. La stessa riporta le norme che regolano il conto corrente ma non riporta le condizioni economiche applicate ad ecce- zione del tasso attivo (indicato della misura del 2,00%) e delle spese fisse di chiusura trimestrale (indicate nella misura di Lire 40.000 ovvero pari ad Euro 20,66). Nessuna documentazione contrattuale è disponibile relativamente al rapporto SBF n.10250.20
[…]
Correttamente, dunque, così come richiesto dal quesito il consulente tecnico d'ufficio nel ricalcolare il saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di causa, è partito dal saldo iniziale negativo del primo trimestre 2004, rimuovendo tutti gli ad- debiti effettuati dall'istituto di credito a titolo di interessi, commissioni di massimo sco- perto, commissioni di disponibilità fondi, spese per maggior liquidazione interessi, spe- se di gestione conto e spese di liquidazione trimestrali in quanto non pattuiti. Nel ricon- teggiare i nuovi interessi attivi e passivi, come richiesto dal quesito ha fatto applicazio- ne dell'art. 117 co. 7 TUB.
Il consulente tecnico all'esito di tali accertamenti ha espunto € 87.115,04 a titolo di interessi e commissioni applicate e non dovute e ha ricalcolato gli interessi passivi e a attivi da addebitare ex art. 117 co. 7 TUB.
Per quanto attiene l'anatocismo, il Tribunale dà atto che nella prima comparsa conclusionale del 10.10.2022 di parte attrice si legge “nulla più contesta in relazione al- la operata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori”. […]
5 […] è stato chiesto al CTU di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto); mentre quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili. Quanto alla decorrenza del termine decennale di prescrizione, ritiene il Tri- bunale che questo debba necessariamente decorrere dalla lettera di messa in mora del
3.10.2004, non residuando dubbi circa l'idoneità della missiva ad interrompere la pre- scrizione (cfr. anche letteralmente doc. 1 allegato a citazione, seconda pagina, imme- diatamente sotto alla tabella). Le competenze e gli interessi in relazione ai quali è ma- turato il termine di prescrizione decennale decorrente dal 3.10.2004 ammontano dun- que ad € 5.295,54 (ipotesi contenuta a pagina 20, seconda tabella, della relazione del
30.12.2019 nonché allegato 6 alla relazione;
pagina 3 – ipotesi 2 della relazione inte- grativa 11.2.2020).
In conclusione, applicata anche la prescrizione nei termini sopra precisati, alla data dell'11.5.2010 il saldo del conto ammontava ad € 82.565,64 a credito della società correntista. Per l'effetto, trattandosi di rapporto estinto, parte convenuta deve essere condannata alla corresponsione di tale importo maggiorato di interessi dalla domanda al saldo”.
L'appello.
2. Proponeva appello itenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta, lamentando la mancata valutazione dei rilievi critici alla CTU già svolti dal proprio consulente di parte, in particolare in circa ricostruzione ed imputazione delle rimesse solutorie.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della
[...] sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 30 gennaio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle par- ti, precisate come in epigrafe trascritte.
6
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Parte appellante in sintesi lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale dei rilievi critici alla CTU già svolti dal proprio consulente di parte, in particolare circa la ricostruzione ed imputazione delle rimesse solutorie, osservazioni del consulente di par- te che sono letteralmente trascritte nell'atto di appello.
Occorre a tal proposito evidenziare:
- che il consulente di parte convenuta non aveva depositato osservazione alcuna in occasione della prima relazione di CTU (vedi relazione depositata il 30 dicembre 2019:
“parte convenuta non ha trasmesso osservazioni all'elaborato peritale trasmesso”);
- che nella relazione suppletiva depositata a seguito della ordinanza del Tribunale del 9 novembre (“dispone che il consulente proceda a effettuare i conteggi […] pren- dendo però come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni do- cumentate, il saldo a debito risultante dal primo estratto conto disponibile e conside- rando ai fini della prescrizione le rimesse solutorie precedenti al 3.10.2004”) il CTU evidenziava che i conteggi richiesti erano già stati svolti con la prima relazione (“il CTU rileva che al quesito posto dall'Ill.mo G.I. è già stata data risposta in seno ai lavori pe- ritali già svolti”);
- che il consulente di parte convenuta, che non aveva effettuato alcuna osservazione e contestazione tempestiva ex 195 c.p.c. con riferimento ai conteggi già svolti con la pre- cedente relazione, presentava per la prima volta osservazioni;
- che il CTU, pur dando atto che si trattava di osservazioni che potevano e dovevano essere svolte in occasione della precedente relazione, forniva comunque congrua ed ade- guata risposta ai rilievi del consulente della banca (“Appare opportuno ricordare in primis, come l'elaborato oggetto di osservazioni da parte del CTP di parte convenuta fosse già stato oggetto della prima sessione dei lavori peritali ed in quella sede non avesse ricevuto osservazioni. Ciò premesso, ad ogni modo, appare opportuno precisare quanto di seguito alle osservazioni ricevute dalla parte”).
7 Le Sezioni Unite hanno chiarito che “il secondo termine previsto dall'ultimo com- ma dell'art. 195, c.p.c. [...] ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della re- lazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tec- nico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”, salva la valutazione da parte del giudice “se ta- le comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo [… ] tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite” (vedi Cass. Sez. Un., 21/02/2022, n.5624).
La mancata tempestiva formulazione di osservazioni non determinava di per sé de- cadenza, ma in ogni caso “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del con- sulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei con- sulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie alle- gazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, re- stano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difen- sive” (vedi Cass. sez. I, 16/11/2022, n.33742; Cass. sez. VI, 02/02/2015, n.1815).
Nel merito parte appellante ripropone in questa sede le (tardive ma ammissibili) osservazioni del proprio CTP senza tuttavia in alcun modo confrontarsi con le puntuali repliche già svolte dal CTU, che possono anche in questa sede essere poste a fondamento della decisione.
In particolare, riprendendo la relazione peritale:
- il CTU “contrariamente da quanto affermato dalla parte non ha individuato le rimesse solutorie sulla scorta dei saldi per valuta di fine giornata ma ... sulla base delle movimentazioni puntali rinvenibili dagli estratti conto”;
8 - il preciso ed analitico elenco delle singole rimesse solutorie prescritte è allegato alla relazione di CTU (vedi elenco 4);
- il CTU non “ha considerato prescritte solo le competenze che hanno trovato una contestuale rimessa solutoria come afferma la parte” ma bensì ha scalato dalle compe- tenze via via cumulatesi nel tempo gli importi delle rimesse solutorie di volta in volta riscontrate, il tutto fino all'eventuale azzeramento delle competenze contestate”;
Peraltro, neppure vengono indicati criteri alternativi né si procede ad una contesta- zione specifica delle rimesse solutorie prescritte o viene indicata una quantificazione al- ternativa.
4. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 5.200,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.100,00; fase decisionale € 2.600,00), oltre
15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_2 avverso la sentenza n. 781/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il
[...]
22/08/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 5.200,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
9 Così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10