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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4100/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] a Parte_1 C.F._1
GA (AN), rappresentato, difeso e dom.to da/presso avv. Michele Castelli per procura alle liti in atti;
e
– con C.F.; -, nata il [...] a CP_1 C.F._2
GA (AN), rappresentata, difesa e dom.ta da/presso avv. Marina Magistrelli per procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori secondo i principi Persona_1 dell'affido condiviso;
2. La casa coniugale, (unitamente al posto auto coperto) sita in GA (AN), Via Giuseppe Verdi n. 103/H, di proprietà del sig. , resterà assegnata alla sig.ra Parte_1 che continuerà ad abitarla unitamente al figlio;
CP_1
- 1 -
3.Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio alternando nelle settimane il Per_1 weekend dal venerdì alle 8,20 al lunedì alle 8,20; quando il padre tiene con sé il figlio nel weekend, potrà averlo con se altresì il martedì dalle 08,20 al mercoledì alle 08,20; la settimana senza il weekend, vedrà il padre il martedì dalle 08,20 al mercoledì Per_1 alle 8,20 ed il venerdì dalle 08,20 al sabato alle 8,20. Durante il periodo scolastico il padre, nei giorni convenuti, terrà con sé il figlio dall'orario di uscita della scuola sino al giorno successivo quando lo riaccompagnerà a scuola.
4.Durante le feste Natalizie i genitori alterneranno con il figlio il giorno di Natale con il giorno di Santo Stefano, il giorno di Capodanno con l'Epifania. Tali periodi verranno concordati tra i genitori entro il 10 dicembre di ogni anno;
con lo stesso criterio verranno alternati negli anni il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; il giorno di compleanno di i genitori lo passeranno entrambi insieme al figlio. Per_1
5.Durante le vacanze estive il minore starà con il padre e con la madre 15 giorni non consecutivi e comunque per periodi non superiori a 7 giorni consecutivi, previo accordo di entrambi i genitori entro il 10 giugno di ogni anno.
6.Il sig. corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento del Parte_1 figlio mi di € 400,00 mensili, rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, fintanto che il figlio CP_1 non divenga economicamente autosufficiente;
7.Il sig. dovrà, inoltre, contribuire nella misura del 50% a tutte le spese di Parte_1 carattere straordinario che si renderà necessario sostenere in favore del figlio minore secondo le indicazioni riportate nel protocollo del Tribunale di Ancona che i ricorrenti danno atto di aver ricevuto e condiviso.
8.I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale, pertanto nulla dovrà pretendersi l'uno dall'altra per qualsiasi ragione, titolo o diritto ad eccezione di quanto stabilito nelle condizioni del presente ricorso ai punti 6) e 7) che precedono.
9.L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
10.La sig.ra si impegna a non coprire con la vernice il murales dipinto sul CP_1 muro nella sala da pranzo della casa coniugale e lasciare nella disponibilità del padre del sig. una delle due cantine di pertinenza dell'immobile con accesso Parte_1 autonomo.
11.I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minorenne.
12.Per espressa e comune volontà dei ricorrenti, le convenzioni contenute nel presente atto a firma congiunta sono fra loro valide, efficaci e vincolanti fin dalla data di sottoscrizione.
13.Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti nel senso che ciascuna di esse provvederà al pagamento delle competenze del difensore nominato”;
* * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 CP_1 chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a GA (AN) l'11/09/2011.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter, c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 08/10/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 15/06/2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano
“comparsi” innanzi al Presidente del Tribunale il 14/06/2022 Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/70; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a GA (AN) l'11/09/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di GA al n. 55, parte 1, serie // dell'anno 2011.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri) e corrispondenti agli interessi del figlio minore (in favore del quale le parti hanno previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze del minore e corrispondente alle capacità economiche dell'obbligato).
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario è, difatti, tale da garantire una costante frequentazione del minore), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 3 - 6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a GA (AN) il 11/09/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile CP_1 del Comune di GA al n. 55, parte 1, serie // dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4100/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] a Parte_1 C.F._1
GA (AN), rappresentato, difeso e dom.to da/presso avv. Michele Castelli per procura alle liti in atti;
e
– con C.F.; -, nata il [...] a CP_1 C.F._2
GA (AN), rappresentata, difesa e dom.ta da/presso avv. Marina Magistrelli per procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori secondo i principi Persona_1 dell'affido condiviso;
2. La casa coniugale, (unitamente al posto auto coperto) sita in GA (AN), Via Giuseppe Verdi n. 103/H, di proprietà del sig. , resterà assegnata alla sig.ra Parte_1 che continuerà ad abitarla unitamente al figlio;
CP_1
- 1 -
3.Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio alternando nelle settimane il Per_1 weekend dal venerdì alle 8,20 al lunedì alle 8,20; quando il padre tiene con sé il figlio nel weekend, potrà averlo con se altresì il martedì dalle 08,20 al mercoledì alle 08,20; la settimana senza il weekend, vedrà il padre il martedì dalle 08,20 al mercoledì Per_1 alle 8,20 ed il venerdì dalle 08,20 al sabato alle 8,20. Durante il periodo scolastico il padre, nei giorni convenuti, terrà con sé il figlio dall'orario di uscita della scuola sino al giorno successivo quando lo riaccompagnerà a scuola.
4.Durante le feste Natalizie i genitori alterneranno con il figlio il giorno di Natale con il giorno di Santo Stefano, il giorno di Capodanno con l'Epifania. Tali periodi verranno concordati tra i genitori entro il 10 dicembre di ogni anno;
con lo stesso criterio verranno alternati negli anni il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; il giorno di compleanno di i genitori lo passeranno entrambi insieme al figlio. Per_1
5.Durante le vacanze estive il minore starà con il padre e con la madre 15 giorni non consecutivi e comunque per periodi non superiori a 7 giorni consecutivi, previo accordo di entrambi i genitori entro il 10 giugno di ogni anno.
6.Il sig. corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento del Parte_1 figlio mi di € 400,00 mensili, rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, fintanto che il figlio CP_1 non divenga economicamente autosufficiente;
7.Il sig. dovrà, inoltre, contribuire nella misura del 50% a tutte le spese di Parte_1 carattere straordinario che si renderà necessario sostenere in favore del figlio minore secondo le indicazioni riportate nel protocollo del Tribunale di Ancona che i ricorrenti danno atto di aver ricevuto e condiviso.
8.I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale, pertanto nulla dovrà pretendersi l'uno dall'altra per qualsiasi ragione, titolo o diritto ad eccezione di quanto stabilito nelle condizioni del presente ricorso ai punti 6) e 7) che precedono.
9.L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
10.La sig.ra si impegna a non coprire con la vernice il murales dipinto sul CP_1 muro nella sala da pranzo della casa coniugale e lasciare nella disponibilità del padre del sig. una delle due cantine di pertinenza dell'immobile con accesso Parte_1 autonomo.
11.I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minorenne.
12.Per espressa e comune volontà dei ricorrenti, le convenzioni contenute nel presente atto a firma congiunta sono fra loro valide, efficaci e vincolanti fin dalla data di sottoscrizione.
13.Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti nel senso che ciascuna di esse provvederà al pagamento delle competenze del difensore nominato”;
* * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 CP_1 chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a GA (AN) l'11/09/2011.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter, c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 08/10/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 15/06/2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano
“comparsi” innanzi al Presidente del Tribunale il 14/06/2022 Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/70; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a GA (AN) l'11/09/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di GA al n. 55, parte 1, serie // dell'anno 2011.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri) e corrispondenti agli interessi del figlio minore (in favore del quale le parti hanno previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze del minore e corrispondente alle capacità economiche dell'obbligato).
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario è, difatti, tale da garantire una costante frequentazione del minore), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 3 - 6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a GA (AN) il 11/09/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile CP_1 del Comune di GA al n. 55, parte 1, serie // dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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