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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 67/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIGLIOLA TURRINI, giusta delega in atti e
(C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
EMILIO TORA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/01/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti e della prole, con la precisazione che in assenza di figli conviventi, non si può disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente ma che essa potrà rimanere nella sua disponibilità. Parte_1
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Cisterna di Latina (LT) il 07/04/2019,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto numero 6, Parte I, dell'anno 2019);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, con la precisazione di cui alla parte in motiva.
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 03/06/2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIGLIOLA TURRINI, giusta delega in atti e
(C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
EMILIO TORA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/01/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti e della prole, con la precisazione che in assenza di figli conviventi, non si può disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente ma che essa potrà rimanere nella sua disponibilità. Parte_1
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Cisterna di Latina (LT) il 07/04/2019,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto numero 6, Parte I, dell'anno 2019);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, con la precisazione di cui alla parte in motiva.
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 03/06/2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Concetta Serino