TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1999 del R.G.A.C. dell'anno 2018, ritenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(dichiarato con Parte_1
sentenza n. 28/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore - c.f. ), in persona del P.IVA_1
Curatore Fallimentare dott. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. Nicoletta Correra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nola alla
Via Giacomo Imbroda n. 62
- Attrice -
E
p.iva ), in persona del legale rappr.te p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Alessandro Citro ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via G. A. Amendola n. 10;
- Convenuta -
1 OGGETTO: appalto di servizi / pagamento.
CONCLUSIONI
come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche ex art. 127ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024, e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: la società “ ha erogato un servizio di piantonamento Parte_1
armato nonchè di portierato H24 presso la sede operativa della società " , Controparte_1
sita in Salerno alla via Tiberio Claudio Felice n. 50; i suddetti servizi sono stati conferiti dalla società " mediante richiesta del rag. , referente della Controparte_1 Testimone_1
società convenuta, e confermato a mezzo email in data 15.11.2016; il suddetto servizio è stato poi prorogato oralmente sino al 5.12.2017; il servizio di vigilanza armato è stato erogato dalla società “ mediante l'impiego, in media, di n. 2 guardie giurate secondo Parte_1
i turni di servizio allegati, ove sono specificamente indicati i lavoratori adibiti al servizio de
quo e gli orari di lavoro svolti;
dal 28.11.2016 e sino al 2.12.2016, la società convenuta ha richiesto, sempre oralmente, oltre l'espletamento del servizio di piantonamento armato H24
anche l'erogazione di un servizio di portierato per 12 ore giornaliere;
a fronte dell'erogazione dei suddetti servizi, le parti hanno concordato il seguente compenso: € 18,50, per ogni singola ora di piantonamento fisso armato, ed € 13,00, per ogni singola ora di piantonamento per portierato;
pertanto, il compenso spettante alla società ammonta ad € 11.649,78, Parte_1
il quale non è stato corrisposto, nonostante le diffide di pagamento inoltrate alla controparte;
tanto premesso la società “ conveniva in giudizio “ per Parte_1 Controparte_1
vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che tra la società il ed la società " è stato Parte_1 Controparte_1
stipulato con contratto di appalto;
• Di conseguenza, accertare e dichiarare che la società il Parte_1
ha erogato un servizio di piantonamento armato nonchè di portierato H24 presso la sede operativa
della società " sita in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 50 a far data dal Controparte_1
2 15.11.2016 sino al 05.12.2016; • Per l'effetto dichiarare che la società " risulta essere Controparte_1
inadempiente per non aver mai corrisposto alla società il pagamento dei compensi pattuiti Parte_1
per l'erogazione dei suddetti servizi;
Nel merito: • Accertare e dichiarare che la società il è Parte_1
creditrice nei confronti della società " della complessiva somma di € 11.649,78 a Controparte_1
titolo di mancato pagamento della proforma di fattura specificata in premessa;
• Per l'effettto,
condannare la società " al pagamento della complessiva somma di € 11.649,78 oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 5.6.2018, si costituiva in giudizio
“ , deducendo: che, con scrittura privata sottoscritta in data 1.9.2016, Controparte_1
conferiva al con sede legale in Nola alla via Boscofangone Zona ASI, Controparte_3
l'incarico di effettuare, a decorrere dall'1.9.2016 e sino al 31.12.2016, il servizio quotidiano
(per ciascun giorno della settimana, compresi i giorni festivi) di vigilanza delle parti comuni interne, aree esterne e parcheggi del Centro Commerciale " " sito in Salerno alla CP_1
via Tiberio Claudio Felice n. 50; che, nell'art. 12 del contratto, il riservava a sé CP_3
espressamente la facoltà di subappaltare l'attività anzidetta ad altra ditta, consorziata o meno, e dallo stesso ritenuta in possesso di tutti i requisiti richiesti, previa comunicazione al Committente della ragione sociale e dei recapiti della società subappaltatrice almeno 10
giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività; che, con comunicazione del
31.10.2016, il comunicava alla società convenuta che, a far data dal Controparte_3
15.11.2016, il servizio indicato all'art.
2.2 della richiamata scrittura privata (e, pertanto, il servizio di vigilanza armata ed il presidio H24) sarebbe stato affidato in subappalto alla società “Il Nibbio s:r.l.”, con sede legale in Scafati (SA) alla via Paolo VI;
che l'art. 12, comma terzo, del contratto di appalto espressamente prevedeva, nel caso di subappalto, la esplicita manleva nei confronti del Committente da ogni obbligo e/o responsabilità in merito al rapporto di subappalto, obbligandosi contestualmente il a rimborsare e/o Controparte_3
tenere indenne il Committente “di quanto quest'ultimo sarà eventualmente chiamato a versare a
qualsivoglia titolo nei confronti del subappaltatore e/o di terzi”.
3 Sulla base di tali premesse la società “ eccepiva la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva in favore del;
l'insussistenza del vincolo di Controparte_4
responsabilità solidale e l'intervenuta estinzione dell'obbligazione per aver versato il corrispettivo dovuto alla contestualmente instando per la chiamata in causa di CP_4
quest'ultima.
Tale richiesta veniva accolta con decreto del 7.6.2018, con differimento dell'udienza di prima comparizione al 26.2.2019, poi differita d'ufficio. Il veniva Controparte_4
regolarmente evocato in giudizio con notifica telematica dell'atto di chiamata in causa, ma non si costituiva, rimanendo contumace.
In corso di giudizio la società “ ” falliva e, in sua sostituzione, si costituiva Parte_1
la Curatela fallimentare, coltivando l'azione introdotta dalla società in bonis.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il GOP, che temporaneamente gestiva il ruolo, ammetteva l'interrogatorio formale del l.r. della tale ordinanza veniva CP_4
successivamente revocata in data 20.5.2024, con rinvio all'udienza del 25.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale ultima udienza, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva, infine, ritenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024 con cui venivano concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, innanzitutto, osserva il Tribunale che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da “ non è Controparte_1
processualmente corretta.
Ed invero, secondo il tralaticio orientamento giurisprudenziale di legittimità, “La
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di
promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la
deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore,
prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice
di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità
4 della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame
d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una
questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e
probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire,
quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma
questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo
come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la
relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14468 del
30/05/2008” e “Non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite la questione relativa
alla titolarità, attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi
nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa
azionata; tale questione (a differenza della "legitimatio ad causam" che è rilevabile d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti e può essere prospettata in sede di
appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni che
delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum"” (Cass Sentenza n. 8476 del
21/06/2001).
La vexata questione della demarcazione della sottile linea di confine tra legittimazione passiva e titolarità passiva nel rapporto obbligatorio è stata affrontata dalle
S.U. della Cassazione in Sent. del 16/02/2016, n. 2951 in cui, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, gli LL hanno chiarito che la legittimazione manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; mentre la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda.
Orbene, secondo la prospettazione della parte attrice, essa deduce di aver sottoscritto un contratto di appalto con la convenuta, di averle, poi, effettivamente reso il servizio e, quindi, ne chiede la condanna al pagamento del relativo corrispettivo. Secondo
questa prospettiva, quindi, la convenuta possiede certamente legittimazione passiva;
l'eccezione proposta dalla convenuta “ deve essere qualificata come Controparte_1
5 carenza di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio, che spetterebbe al consorzio
CONSAP, e questa eccezione attiene al merito della causa e non alla legittimazione.
Tanto chiarito, è proprio nel merito che la domanda attorea nei confronti della convenuta va disattesa per le considerazioni che seguono.
Si premette che la società attrice ha provato, con documentazione, di aver espletato il servizio di vigilanza;
peraltro, tale circostanza non è stata contestata da parte convenuta che ha incentrato la propria difesa sulla insussistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'attrice, nulla deducendo sulla correttezza del servizio erogato dalla società “ Parte_1
né contestando la quantificazione del corrispettivo indicata in citazione.
[...]
Pertanto, il Tribunale deve soffermarsi unicamente sulla individuazione della persona giuridica tenuta ad eseguire l'obbligazione vantata dall'attrice.
A tal proposito, la convenuta ha allegato una scrittura privata, sottoscritta in data
1.9.2016, con cui conferiva al consorzio l'incarico di effettuare, a decorrere CP_3
dall'1.9.2016 e sino al 31.12.2016, il servizio quotidiano di vigilanza delle parti comuni interne, aree esterne e parcheggi del proprio Centro Commerciale;
nell'art. 12 del contratto il riservava a sé espressamente la facoltà di subappaltare l'attività anzidetta ad CP_3
altra ditta, previa comunicazione al committente della ragione sociale e dei recapiti della società subappaltatrice almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività
e con accollo di tutti i relativi debiti contro la subappaltatrice.
Avvalendosi di tale clausola contrattuale, il consorzio, in data 3.11.2016,
comunicava al centro commerciale “ ” che, a far data dal 15.11.2016, il servizio di CP_1
vigilanza sarebbe stato affidato in subappalto alla società “ . Parte_1
Un dettaglio molto rilevante, a parere del Tribunale, è che proprio in tale data,
15.11.2016, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra, la società “ Controparte_1
inviava una mail alla società “ , chiedendo espressamente la vigilanza di cui Parte_1
necessitava, estendendo successivamente il servizio, con richiesta orale, anche al portierato,
come dedotto in citazione e non contestato.
6 Da ciò consegue che la convenuta non ha stipulato un autonomo contratto di appalto con la società “ ”, come dedotto in citazione, ma, seguendo la indicazione Parte_1
fornitale dalla appaltatrice consorzio Consap, ha contattato la subappaltatrice specificandole le modalità del servizio di cui necessitava.
Ci si trova chiaramente di fronte ad un subcontratto, che, secondo la dottrina più
accreditata, consiste in un contratto derivato da uno preesistente in cui una delle parti dispone (ma non cede, altrimenti si configurerebbe una cessione del contratto ex art. 1406
c.c.), a favore di un altro soggetto (acquirente o beneficiario), della situazione giuridica attiva acquistata in virtù del contratto precedente, che sopravvive tra le parti originarie insieme al rapporto da esso scaturito.
Tra il contratto ed il subcontratto si pone un collegamento non solo genetico, ma anche funzionale, in quanto il primo non cessa di esistere al momento della stipula del secondo e le vicende estintive del primo si estendono anche al secondo in base al principio
simul stabunt simul cadent
La facoltà di stipulare un subcontratto rientra nell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c. Non esiste una nozione generalizzata della figura, ma tante ipotesi peculiari tipizzate dal legislatore codicistico per tutelare interessi di terzi (tra cui il subappalto che rileva nel caso di specie). Nello stesso modo il legislatore ha individuato tipologie contrattuali per le quali è vietato espressamente il subcontratto (come, ad es., il subaffitto agrario ex art. 21, I comma, della Legge 3 maggio 1982 n. 203).
Tanto premesso, in materia di subappalto rilevano l'art 1655 c.c., secondo cui
“L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato
autorizzato dal committente”, l'art. 1670 c.c., che recita “L'appaltatore, per agire in regresso nei
confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro
sessanta giorni dal ricevimento” e l'art 1676 c.c, rubricato “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore
verso il committente”, che prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la
loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il
7 committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Quest'ultima disposizione è applicabile analogicamente ai rapporti dei dipendenti del subappaltatore. In tal senso Cass. civ. n. 35962/2021, a mente della quale “In caso di
subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del
corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti
ed ausiliari, correlato al rischio di subire l'azione diretta da parte di costoro, in quanto la norma di
cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la relativa responsabilità solidale del subcommittente operi nei
limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, sicché, una volta versato il corrispettivo del
contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale”; ed in modo ancor più esplicito Cass.
civ. n. 24368/2017, secondo cui “La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c. si applica anche ai
dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio
di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio
appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro
contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della "ratio" della
norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori
ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi e che ricorre
identica nell'appalto e nel subappalto” e Cassazione civile, sentenza n. 10439/2012, secondo cui
“La disposizione dell'art. 1676 c.c. - in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno azione
diretta verso il committente, fino a concorrenza del debito del committente verso l'appaltatore, per
conseguire quanto loro dovuto per l'attività prestata nell'esecuzione dell'appalto - si applica anche al
subappalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 141 del d.p.r. n. 554 del 1999, sia perché il subappalto
è un vero e proprio contratto di appalto, seppure caratterizzato da derivazione da altro contratto di
appalto, sia perché, nell'appalto e nel subappalto, ricorre la stessa esigenza di tutela dei lavoratori,
onde preservarli dal rischio di inadempimento del datore di lavoro”.
Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, osserva il Tribunale che la società subappaltatrice ha chiesto il compenso per l'attività svolta direttamente alla società
committente, invece che alla sua controparte contrattuale, il consorzio Consap. Non
8 essendovi un rapporto negoziale diretto tra la “ e “ , la prima Controparte_1 Parte_1
non è tenuta a versare il corrispettivo dell'appalto alla subappaltatrice, ma solo alla appaltatrice, la quale a sua volta deve estinguere l'obbligazione con la subappaltatrice. Si è
già detto che la e.mail del 15.11.2016, inviata dalla convenuta a” ” non rappresenta Parte_1
un conferimento di incarico autonomo ma comunicazione delle modalità di avvalimento del servizio di piantonamento quotidiano a seguito della indicazione fornita dalla appaltatrice di aver subappaltato il servizio proprio alla società attrice. CP_4
La disposizione del richiamato art. 1676 c.c. si riferisce esclusivamente ai dipendenti della società subappaltatrice, come visto nella giurisprudenza ut supra riportata, mentre non si estende al corrispettivo vantato dal subappaltatore, che deve richiederlo esclusivamente alla sua controparte contrattuale, ossia l'appaltatore.
La società attrice, confidando nella chiamata in causa del su Controparte_4
iniziativa della convenuta, avrebbe potuto - con la memoria I termine ex art. 183, co. 6, c.p.c.
allo scopo destinata - estendere la domanda di condanna al pagamento nei confronti del terzo chiamato, ma non l'ha fatto. Infatti, con la predetta memoria la società attrice CP_3
ha così precisato le proprie conclusioni: “in via preliminare, a seguito della costituzione della
fabbrica s.r.l e del deposito della scrittura privata dell'01.09.2016 e della comunicazione del
30.10.2016 da parte della convenuta si chiede accogliere l'eccezione volta ad accertare e dichiarare la
nullità e/o l'annullabilità e/ l'inefficacia di codesti documenti e si chiede che vengano estromessi dal
giudizio e/o comunque non considerati come prove documentali stante la mancanza di elementi che
permetto di renderli utilizzabili sia dal punto di vista sostanziale che probatorio;
• nel caso di accertata
validità della scrittura privata dell'01.09.2016 accogliere la domanda del Sig. Controparte_5
legale rapp.te della per il periodo che ci occupa, volta al disconoscimento della sottoscrizione CP_3
ivi contenuta;
• Accertare e dichiarare che tra la società il ed la società " Parte_1 Controparte_1
è stato stipulato con contratto di appalto;
• Di conseguenza, accertare e dichiarare che la società il
ha erogato un servizio di piantonamento armato nonchè di portierato H24 presso la sede Parte_1
operativa della società " sita in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 50 a far Controparte_1
data dal 15.11.2016 sino al 05.12.2016; • Per l'effetto dichiarare che la società " Controparte_1
9 risulta essere inadempiente per non aver mai corrisposto alla società il il pagamento dei Parte_1
compensi pattuiti per l'erogazione dei suddetti servizi;
• Nel merito: Accertare e dichiarare che la
società il è creditrice nei confronti della società " della complessiva somma Parte_1 Controparte_1
di € 11.649,78 a titolo di mancato pagamento della proforma di fattura specificata in premessa;
• Per
l'effetto, condannare la società " al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
11.649,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino
all'effettivo soddisfo”.
La società ha invece eccepito, con la prima memoria istruttoria, il Parte_1
disconoscimento della scrittura privata stipulata l'1.9.2016 tra la “ e il Controparte_1
consorzio , ma tale disconoscimento è tardivo e pertanto inammissibile. CP_4
Ed invero, è stato affermato in giurisprudenza di legittimità che “In tema di
disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in base la
quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la
disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento
al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa
scritta … L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura
sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove
il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede,
risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale,
avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte» (Cass.,
sentenza n. 9690 del 12 aprile 2023). In giurisprudenza di merito si segnala anche Tribunale
di Roma, sentenza 7 gennaio 2016 n. 66, a mente della quale “Il disconoscimento di una scrittura
privata, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, deve effettuarsi nella prima udienza di
comparizione e non con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., essendo, in tale
ultimo caso, tardivo. Ai sensi dell'art. 251 c.p.c. il disconoscimento di una scrittura privata,
ritualmente prodotta, pone un onere a carico della parte nei cui confronti è prodotta, ove voglia evitare
che la stessa possa intendersi tacitamente riconosciuta. A tal fine, dunque, il disconoscimento deve
effettuarsi entro la prima udienza o nella comparsa di costituzione e risposta alla produzione dell'atto.
10 I due termini non sono tra loro alternativi in quanto, avendo la parte l'onere del tempestivo
disconoscimento, operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa successivamente
farsi il disconoscimento entro il secondo termine”.
Peraltro, l'eccezione appare in ogni caso infondata nel merito. Infatti, in modo conforme all'art. 12 del contratto, il consorzio ha comunicato a “ CP_4 Controparte_1
che avrebbe subappaltato il servizio di vigilanza e portierato alla società “ ” e la Parte_1
committente , qualche giorno dopo, si è rivolta proprio alla società “ ” CP_1 Parte_1
per specificare le modalità del servizio di vigilanza di cui necessitava. Ciò consente di ritenere che il contratto fosse stato stipulato da persone con poteri di rappresentanza delle rispettive società, dal momento che il regolamento negoziale è stato applicato ed osservato dalle medesime.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata perché promossa nei confronti di una parte che non è titolare passiva del rapporto obbligatorio;
la parte avrebbe dovuto rivolgere la propria pretesa creditoria nei confronti del . Controparte_4
Spese di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) dichiara la contumacia del in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_3
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alessandro Citro per dichiarato anticipo fattone.
Così deciso in Salerno il 5 giugno 2025. Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1999 del R.G.A.C. dell'anno 2018, ritenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(dichiarato con Parte_1
sentenza n. 28/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore - c.f. ), in persona del P.IVA_1
Curatore Fallimentare dott. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. Nicoletta Correra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nola alla
Via Giacomo Imbroda n. 62
- Attrice -
E
p.iva ), in persona del legale rappr.te p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Alessandro Citro ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via G. A. Amendola n. 10;
- Convenuta -
1 OGGETTO: appalto di servizi / pagamento.
CONCLUSIONI
come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche ex art. 127ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024, e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: la società “ ha erogato un servizio di piantonamento Parte_1
armato nonchè di portierato H24 presso la sede operativa della società " , Controparte_1
sita in Salerno alla via Tiberio Claudio Felice n. 50; i suddetti servizi sono stati conferiti dalla società " mediante richiesta del rag. , referente della Controparte_1 Testimone_1
società convenuta, e confermato a mezzo email in data 15.11.2016; il suddetto servizio è stato poi prorogato oralmente sino al 5.12.2017; il servizio di vigilanza armato è stato erogato dalla società “ mediante l'impiego, in media, di n. 2 guardie giurate secondo Parte_1
i turni di servizio allegati, ove sono specificamente indicati i lavoratori adibiti al servizio de
quo e gli orari di lavoro svolti;
dal 28.11.2016 e sino al 2.12.2016, la società convenuta ha richiesto, sempre oralmente, oltre l'espletamento del servizio di piantonamento armato H24
anche l'erogazione di un servizio di portierato per 12 ore giornaliere;
a fronte dell'erogazione dei suddetti servizi, le parti hanno concordato il seguente compenso: € 18,50, per ogni singola ora di piantonamento fisso armato, ed € 13,00, per ogni singola ora di piantonamento per portierato;
pertanto, il compenso spettante alla società ammonta ad € 11.649,78, Parte_1
il quale non è stato corrisposto, nonostante le diffide di pagamento inoltrate alla controparte;
tanto premesso la società “ conveniva in giudizio “ per Parte_1 Controparte_1
vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che tra la società il ed la società " è stato Parte_1 Controparte_1
stipulato con contratto di appalto;
• Di conseguenza, accertare e dichiarare che la società il Parte_1
ha erogato un servizio di piantonamento armato nonchè di portierato H24 presso la sede operativa
della società " sita in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 50 a far data dal Controparte_1
2 15.11.2016 sino al 05.12.2016; • Per l'effetto dichiarare che la società " risulta essere Controparte_1
inadempiente per non aver mai corrisposto alla società il pagamento dei compensi pattuiti Parte_1
per l'erogazione dei suddetti servizi;
Nel merito: • Accertare e dichiarare che la società il è Parte_1
creditrice nei confronti della società " della complessiva somma di € 11.649,78 a Controparte_1
titolo di mancato pagamento della proforma di fattura specificata in premessa;
• Per l'effettto,
condannare la società " al pagamento della complessiva somma di € 11.649,78 oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 5.6.2018, si costituiva in giudizio
“ , deducendo: che, con scrittura privata sottoscritta in data 1.9.2016, Controparte_1
conferiva al con sede legale in Nola alla via Boscofangone Zona ASI, Controparte_3
l'incarico di effettuare, a decorrere dall'1.9.2016 e sino al 31.12.2016, il servizio quotidiano
(per ciascun giorno della settimana, compresi i giorni festivi) di vigilanza delle parti comuni interne, aree esterne e parcheggi del Centro Commerciale " " sito in Salerno alla CP_1
via Tiberio Claudio Felice n. 50; che, nell'art. 12 del contratto, il riservava a sé CP_3
espressamente la facoltà di subappaltare l'attività anzidetta ad altra ditta, consorziata o meno, e dallo stesso ritenuta in possesso di tutti i requisiti richiesti, previa comunicazione al Committente della ragione sociale e dei recapiti della società subappaltatrice almeno 10
giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività; che, con comunicazione del
31.10.2016, il comunicava alla società convenuta che, a far data dal Controparte_3
15.11.2016, il servizio indicato all'art.
2.2 della richiamata scrittura privata (e, pertanto, il servizio di vigilanza armata ed il presidio H24) sarebbe stato affidato in subappalto alla società “Il Nibbio s:r.l.”, con sede legale in Scafati (SA) alla via Paolo VI;
che l'art. 12, comma terzo, del contratto di appalto espressamente prevedeva, nel caso di subappalto, la esplicita manleva nei confronti del Committente da ogni obbligo e/o responsabilità in merito al rapporto di subappalto, obbligandosi contestualmente il a rimborsare e/o Controparte_3
tenere indenne il Committente “di quanto quest'ultimo sarà eventualmente chiamato a versare a
qualsivoglia titolo nei confronti del subappaltatore e/o di terzi”.
3 Sulla base di tali premesse la società “ eccepiva la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva in favore del;
l'insussistenza del vincolo di Controparte_4
responsabilità solidale e l'intervenuta estinzione dell'obbligazione per aver versato il corrispettivo dovuto alla contestualmente instando per la chiamata in causa di CP_4
quest'ultima.
Tale richiesta veniva accolta con decreto del 7.6.2018, con differimento dell'udienza di prima comparizione al 26.2.2019, poi differita d'ufficio. Il veniva Controparte_4
regolarmente evocato in giudizio con notifica telematica dell'atto di chiamata in causa, ma non si costituiva, rimanendo contumace.
In corso di giudizio la società “ ” falliva e, in sua sostituzione, si costituiva Parte_1
la Curatela fallimentare, coltivando l'azione introdotta dalla società in bonis.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il GOP, che temporaneamente gestiva il ruolo, ammetteva l'interrogatorio formale del l.r. della tale ordinanza veniva CP_4
successivamente revocata in data 20.5.2024, con rinvio all'udienza del 25.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale ultima udienza, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva, infine, ritenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024 con cui venivano concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, innanzitutto, osserva il Tribunale che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da “ non è Controparte_1
processualmente corretta.
Ed invero, secondo il tralaticio orientamento giurisprudenziale di legittimità, “La
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di
promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la
deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore,
prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice
di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità
4 della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame
d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una
questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e
probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire,
quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma
questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo
come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la
relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14468 del
30/05/2008” e “Non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite la questione relativa
alla titolarità, attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi
nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa
azionata; tale questione (a differenza della "legitimatio ad causam" che è rilevabile d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti e può essere prospettata in sede di
appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni che
delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum"” (Cass Sentenza n. 8476 del
21/06/2001).
La vexata questione della demarcazione della sottile linea di confine tra legittimazione passiva e titolarità passiva nel rapporto obbligatorio è stata affrontata dalle
S.U. della Cassazione in Sent. del 16/02/2016, n. 2951 in cui, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, gli LL hanno chiarito che la legittimazione manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; mentre la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda.
Orbene, secondo la prospettazione della parte attrice, essa deduce di aver sottoscritto un contratto di appalto con la convenuta, di averle, poi, effettivamente reso il servizio e, quindi, ne chiede la condanna al pagamento del relativo corrispettivo. Secondo
questa prospettiva, quindi, la convenuta possiede certamente legittimazione passiva;
l'eccezione proposta dalla convenuta “ deve essere qualificata come Controparte_1
5 carenza di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio, che spetterebbe al consorzio
CONSAP, e questa eccezione attiene al merito della causa e non alla legittimazione.
Tanto chiarito, è proprio nel merito che la domanda attorea nei confronti della convenuta va disattesa per le considerazioni che seguono.
Si premette che la società attrice ha provato, con documentazione, di aver espletato il servizio di vigilanza;
peraltro, tale circostanza non è stata contestata da parte convenuta che ha incentrato la propria difesa sulla insussistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'attrice, nulla deducendo sulla correttezza del servizio erogato dalla società “ Parte_1
né contestando la quantificazione del corrispettivo indicata in citazione.
[...]
Pertanto, il Tribunale deve soffermarsi unicamente sulla individuazione della persona giuridica tenuta ad eseguire l'obbligazione vantata dall'attrice.
A tal proposito, la convenuta ha allegato una scrittura privata, sottoscritta in data
1.9.2016, con cui conferiva al consorzio l'incarico di effettuare, a decorrere CP_3
dall'1.9.2016 e sino al 31.12.2016, il servizio quotidiano di vigilanza delle parti comuni interne, aree esterne e parcheggi del proprio Centro Commerciale;
nell'art. 12 del contratto il riservava a sé espressamente la facoltà di subappaltare l'attività anzidetta ad CP_3
altra ditta, previa comunicazione al committente della ragione sociale e dei recapiti della società subappaltatrice almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività
e con accollo di tutti i relativi debiti contro la subappaltatrice.
Avvalendosi di tale clausola contrattuale, il consorzio, in data 3.11.2016,
comunicava al centro commerciale “ ” che, a far data dal 15.11.2016, il servizio di CP_1
vigilanza sarebbe stato affidato in subappalto alla società “ . Parte_1
Un dettaglio molto rilevante, a parere del Tribunale, è che proprio in tale data,
15.11.2016, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra, la società “ Controparte_1
inviava una mail alla società “ , chiedendo espressamente la vigilanza di cui Parte_1
necessitava, estendendo successivamente il servizio, con richiesta orale, anche al portierato,
come dedotto in citazione e non contestato.
6 Da ciò consegue che la convenuta non ha stipulato un autonomo contratto di appalto con la società “ ”, come dedotto in citazione, ma, seguendo la indicazione Parte_1
fornitale dalla appaltatrice consorzio Consap, ha contattato la subappaltatrice specificandole le modalità del servizio di cui necessitava.
Ci si trova chiaramente di fronte ad un subcontratto, che, secondo la dottrina più
accreditata, consiste in un contratto derivato da uno preesistente in cui una delle parti dispone (ma non cede, altrimenti si configurerebbe una cessione del contratto ex art. 1406
c.c.), a favore di un altro soggetto (acquirente o beneficiario), della situazione giuridica attiva acquistata in virtù del contratto precedente, che sopravvive tra le parti originarie insieme al rapporto da esso scaturito.
Tra il contratto ed il subcontratto si pone un collegamento non solo genetico, ma anche funzionale, in quanto il primo non cessa di esistere al momento della stipula del secondo e le vicende estintive del primo si estendono anche al secondo in base al principio
simul stabunt simul cadent
La facoltà di stipulare un subcontratto rientra nell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c. Non esiste una nozione generalizzata della figura, ma tante ipotesi peculiari tipizzate dal legislatore codicistico per tutelare interessi di terzi (tra cui il subappalto che rileva nel caso di specie). Nello stesso modo il legislatore ha individuato tipologie contrattuali per le quali è vietato espressamente il subcontratto (come, ad es., il subaffitto agrario ex art. 21, I comma, della Legge 3 maggio 1982 n. 203).
Tanto premesso, in materia di subappalto rilevano l'art 1655 c.c., secondo cui
“L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato
autorizzato dal committente”, l'art. 1670 c.c., che recita “L'appaltatore, per agire in regresso nei
confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro
sessanta giorni dal ricevimento” e l'art 1676 c.c, rubricato “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore
verso il committente”, che prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la
loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il
7 committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Quest'ultima disposizione è applicabile analogicamente ai rapporti dei dipendenti del subappaltatore. In tal senso Cass. civ. n. 35962/2021, a mente della quale “In caso di
subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del
corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti
ed ausiliari, correlato al rischio di subire l'azione diretta da parte di costoro, in quanto la norma di
cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la relativa responsabilità solidale del subcommittente operi nei
limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, sicché, una volta versato il corrispettivo del
contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale”; ed in modo ancor più esplicito Cass.
civ. n. 24368/2017, secondo cui “La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c. si applica anche ai
dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio
di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio
appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro
contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della "ratio" della
norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori
ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi e che ricorre
identica nell'appalto e nel subappalto” e Cassazione civile, sentenza n. 10439/2012, secondo cui
“La disposizione dell'art. 1676 c.c. - in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno azione
diretta verso il committente, fino a concorrenza del debito del committente verso l'appaltatore, per
conseguire quanto loro dovuto per l'attività prestata nell'esecuzione dell'appalto - si applica anche al
subappalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 141 del d.p.r. n. 554 del 1999, sia perché il subappalto
è un vero e proprio contratto di appalto, seppure caratterizzato da derivazione da altro contratto di
appalto, sia perché, nell'appalto e nel subappalto, ricorre la stessa esigenza di tutela dei lavoratori,
onde preservarli dal rischio di inadempimento del datore di lavoro”.
Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, osserva il Tribunale che la società subappaltatrice ha chiesto il compenso per l'attività svolta direttamente alla società
committente, invece che alla sua controparte contrattuale, il consorzio Consap. Non
8 essendovi un rapporto negoziale diretto tra la “ e “ , la prima Controparte_1 Parte_1
non è tenuta a versare il corrispettivo dell'appalto alla subappaltatrice, ma solo alla appaltatrice, la quale a sua volta deve estinguere l'obbligazione con la subappaltatrice. Si è
già detto che la e.mail del 15.11.2016, inviata dalla convenuta a” ” non rappresenta Parte_1
un conferimento di incarico autonomo ma comunicazione delle modalità di avvalimento del servizio di piantonamento quotidiano a seguito della indicazione fornita dalla appaltatrice di aver subappaltato il servizio proprio alla società attrice. CP_4
La disposizione del richiamato art. 1676 c.c. si riferisce esclusivamente ai dipendenti della società subappaltatrice, come visto nella giurisprudenza ut supra riportata, mentre non si estende al corrispettivo vantato dal subappaltatore, che deve richiederlo esclusivamente alla sua controparte contrattuale, ossia l'appaltatore.
La società attrice, confidando nella chiamata in causa del su Controparte_4
iniziativa della convenuta, avrebbe potuto - con la memoria I termine ex art. 183, co. 6, c.p.c.
allo scopo destinata - estendere la domanda di condanna al pagamento nei confronti del terzo chiamato, ma non l'ha fatto. Infatti, con la predetta memoria la società attrice CP_3
ha così precisato le proprie conclusioni: “in via preliminare, a seguito della costituzione della
fabbrica s.r.l e del deposito della scrittura privata dell'01.09.2016 e della comunicazione del
30.10.2016 da parte della convenuta si chiede accogliere l'eccezione volta ad accertare e dichiarare la
nullità e/o l'annullabilità e/ l'inefficacia di codesti documenti e si chiede che vengano estromessi dal
giudizio e/o comunque non considerati come prove documentali stante la mancanza di elementi che
permetto di renderli utilizzabili sia dal punto di vista sostanziale che probatorio;
• nel caso di accertata
validità della scrittura privata dell'01.09.2016 accogliere la domanda del Sig. Controparte_5
legale rapp.te della per il periodo che ci occupa, volta al disconoscimento della sottoscrizione CP_3
ivi contenuta;
• Accertare e dichiarare che tra la società il ed la società " Parte_1 Controparte_1
è stato stipulato con contratto di appalto;
• Di conseguenza, accertare e dichiarare che la società il
ha erogato un servizio di piantonamento armato nonchè di portierato H24 presso la sede Parte_1
operativa della società " sita in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 50 a far Controparte_1
data dal 15.11.2016 sino al 05.12.2016; • Per l'effetto dichiarare che la società " Controparte_1
9 risulta essere inadempiente per non aver mai corrisposto alla società il il pagamento dei Parte_1
compensi pattuiti per l'erogazione dei suddetti servizi;
• Nel merito: Accertare e dichiarare che la
società il è creditrice nei confronti della società " della complessiva somma Parte_1 Controparte_1
di € 11.649,78 a titolo di mancato pagamento della proforma di fattura specificata in premessa;
• Per
l'effetto, condannare la società " al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
11.649,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino
all'effettivo soddisfo”.
La società ha invece eccepito, con la prima memoria istruttoria, il Parte_1
disconoscimento della scrittura privata stipulata l'1.9.2016 tra la “ e il Controparte_1
consorzio , ma tale disconoscimento è tardivo e pertanto inammissibile. CP_4
Ed invero, è stato affermato in giurisprudenza di legittimità che “In tema di
disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in base la
quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la
disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento
al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa
scritta … L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura
sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove
il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede,
risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale,
avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte» (Cass.,
sentenza n. 9690 del 12 aprile 2023). In giurisprudenza di merito si segnala anche Tribunale
di Roma, sentenza 7 gennaio 2016 n. 66, a mente della quale “Il disconoscimento di una scrittura
privata, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, deve effettuarsi nella prima udienza di
comparizione e non con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., essendo, in tale
ultimo caso, tardivo. Ai sensi dell'art. 251 c.p.c. il disconoscimento di una scrittura privata,
ritualmente prodotta, pone un onere a carico della parte nei cui confronti è prodotta, ove voglia evitare
che la stessa possa intendersi tacitamente riconosciuta. A tal fine, dunque, il disconoscimento deve
effettuarsi entro la prima udienza o nella comparsa di costituzione e risposta alla produzione dell'atto.
10 I due termini non sono tra loro alternativi in quanto, avendo la parte l'onere del tempestivo
disconoscimento, operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa successivamente
farsi il disconoscimento entro il secondo termine”.
Peraltro, l'eccezione appare in ogni caso infondata nel merito. Infatti, in modo conforme all'art. 12 del contratto, il consorzio ha comunicato a “ CP_4 Controparte_1
che avrebbe subappaltato il servizio di vigilanza e portierato alla società “ ” e la Parte_1
committente , qualche giorno dopo, si è rivolta proprio alla società “ ” CP_1 Parte_1
per specificare le modalità del servizio di vigilanza di cui necessitava. Ciò consente di ritenere che il contratto fosse stato stipulato da persone con poteri di rappresentanza delle rispettive società, dal momento che il regolamento negoziale è stato applicato ed osservato dalle medesime.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata perché promossa nei confronti di una parte che non è titolare passiva del rapporto obbligatorio;
la parte avrebbe dovuto rivolgere la propria pretesa creditoria nei confronti del . Controparte_4
Spese di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) dichiara la contumacia del in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_3
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alessandro Citro per dichiarato anticipo fattone.
Così deciso in Salerno il 5 giugno 2025. Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
11