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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 285/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 22.1.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del giorno 11.12.2024
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Dalla Parte_1 C.F._1
Chiesa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Vedano Olona
(VA), Via Monte Grappa n. 11
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta CP_1 C.F._2
Caione e dall'avv. Alessandro Bassanetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Mozzate (CO), via Rosselli n. 13
Appellato pagina 1 di 14 Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria previe le necessarie declaratorie in fatto ed in diritto, riformare integralmente la sentenza n. 1703/2023 (rigetto) emessa in data 15.11.2023, pubblicata in data 15.11.2023, dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione
Terza Civile, in persona del Giudice Dott. Carlo Barile, nell'ambito della causa R.G. n. 5702/2022
Tribunale di Busto Arsizio Contenzioso Civile, notificata in data 22.12.2023, e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto, Voglia Ill.ma Corte di Appello di Milano adita così giudicare:
- nel merito in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 685/2022 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 27.04.2023, pubblicato in data 28.04.2022, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 1642/2022 Tribunale di Busto Arsizio Contenzioso Civile.
In ogni caso, respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata sia in fatto sia in diritto.
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis iuribus”
Per CP_1
“Voglia l'illustrissima Corte adita così pronunciare, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione
[SULL' ISTANZA DI SOSPENSIONE
Rigettare la stessa per assoluta carenza dei presupposti di urgenza richiesti dalla norma invocata]
Previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza di Giuramento decisorio,
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché proposto in palese violazione del disposto degli artt.
348 bis, 342 e 345 c.p.c.
NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione preliminare:
Respingere integralmente l'avversario gravame e confermare integralmente la sentenza n. 1703/2023
Tribunale di Busto Arsizio.
Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio”
FATTO E PROCESSO
pagina 2 di 14 Con atto di citazione notificato il 28.11.2022 il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 685/2022 emesso in data 27.4.2022 e notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25.10.2022, con cui il Tribunale di Busto Arsizio gli aveva ingiunto di pagare, in favore di , l'importo di € 37.900,00, quale restituzione CP_1
di un prestito da quest'ultimo concessogli, oltre le spese della procedura monitoria.
Il sig. aveva ottenuto il predetto decreto sulla base di una dichiarazione resa in CP_1
data 2.7.2016 - sottoscritta anche dal sig. e dalla madre di costui, Pt_1 Per_1
- in cui il medesimo sig. dava atto di aver prestato l'importo di €
[...] CP_1
37.400,00 al sig. e di aver richiesto un finanziamento per aiutarlo, a fronte Pt_1
dell'impegno di quest'ultimo alla restituzione del debito entro l'anno.
La stessa dichiarazione era stata integrata, in calce, con la successiva annotazione a penna - sottoscritta dal sig. e dal sig. in data 8.7.2017 - che dava atto CP_1 Pt_1
dell'ulteriore prestito di € 500, sicché l'importo complessivo del debito contratto dal sig. nei confronti del sig. saliva ad € 37.900,00, cifra pure annotata a penna Pt_1 CP_1
sullo stesso documento (cfr. doc. 2 fasc. monitorio ). CP_1
Nel proprio atto di citazione in opposizione il sig. Pt_1
- negava di aver ricevuto danaro in prestito dal sig. ; CP_1
- eccepiva la falsità delle proprie firme apposte sulla scrittura privata del 2.7.2016, rilevando che quella apposta “sotto la data 8.7.2017 (è) scarsamente visibile e [che] pare frutto di una aggiunta con scannerizzazione” (cfr. pag.2 atto di citazione fasc. Pt_1
1°grado) e invitando la controparte a produrre in giudizio l'originale della scrittura;
- contestava l'assenza di elementi probatori attestanti la consegna del danaro.
Per tali ragioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio così instaurato, si costituiva il sig. con comparsa depositata in CP_1
data 4.4.2023. In essa il sig. : CP_1
- precisava che “della somma oggetto di riconoscimento (omissis) € 30.100 sono stati quantificati a titolo di prestito, da intendersi sia quali somme mutuate, che quali
pagina 3 di 14 pagamenti a terzi, come da documentazione che si offre in comunicazione (doc.4), ed €
7.300,00 per le opere idrauliche ed elettriche, come meglio descritte nella pedissequa fattura (doc.5), emessa e non assolta” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione di 1° grado ); CP_1
- contestava l'inammissibilità del disconoscimento della scrittura privata per mancanza dei requisiti di specificità e determinatezza e perché avente a oggetto una fotocopia di cui si sarebbe dovuto contestare la conformità all'originale ex art. 2719 c.c.;
- chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine,
l'accertamento del credito risultante:
-- dalla fattura n. 42/2016 emessa per le opere idrauliche ed elettriche realizzate in favore del sig. (cfr. doc. 5 fasc. 1° grado ); Pt_1 CP_1
-- dall'assegno bancario emesso dallo stesso in favore del sig. CP_1 Pt_1
per l'importo di € 2.000,00 (cfr. doc. 6 fasc. 1° grado ); CP_1
-- dalle attestazioni dei pagamenti effettuati ai fornitori del sig. per Pt_1
l'importo complessivo di € 3.391,68 (cfr. doc. 4 fasc.1° grado ). CP_1
Alla prima udienza, tenutasi nel giudizio di primo grado in data 11.4.2023, il procuratore del sig. disconosceva la sottoscrizione del proprio assistito risultante sul doc. 6 e Pt_1
sul doc. 3 prodotti dal sig. , riguardanti rispettivamente l'assegno bancario CP_1
sopraccitato e un resoconto degli importi prestati dal sig. al sig. alla data del CP_1 Pt_1
16.6.2016.
Alla medesima udienza il procuratore del convenuto opposto sig. rappresentava CP_1
che il disconoscimento non era “stato effettuato pedissequamente indicando i punti e le modalità” (cfr verbale di udienza 11.4.2023).
Senza far luogo ad attività istruttoria, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza a verbale n. 1703/2023, resa all'udienza del 15.11.2023, rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto e condannando il sig. al pagamento in Pt_1
favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.261,00, oltre CP_1
accessori di legge.
pagina 4 di 14 In particolare, il Giudice di prime cure osservava che:
- “la formula usata (per il disconoscimento) non contiene una negazione inequivoca della riconducibilità della sottoscrizione a considerato che lo stesso, effettuando Parte_1
ulteriori difese, deduce che non vi è prova della consegna del denaro prestato dal CP_1
a ” e che “Il disconoscimento così operato (…) non offre alcuna Parte_1
indicazione, nemmeno in via indiziaria, sui profili di falsità e sugli elementi dai quali si dovrebbe desumere l'apocrifia della firma (…)”;
- “anche il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio previsto dall'art. 2719 c.c. richiede, pur senza vincoli di forma, che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (…);
- “nel caso di specie, seppure la firma apposta da nel documento Parte_1
originariamente sottoscritto nel 2016 appare differente da quella apposta sulla carta di identità dell'opponente, non è quella la sottoscrizione da comparare con quella di apposta sul documento di riconoscimento, in quanto il titolo che ha Parte_1
fondato l'emissione del decreto ingiuntivo è quello (con data aggiunta a penna) dell'8.7.2017 in cui la sottoscrizione del appare, già ictu oculi, avente i medesimi Pt_1
tratti di quella apposta sulla carta d'identità” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
Il Tribunale rilevava pure che non erano state fatte oggetto di specifica contestazione da parte del sig. alcune circostanze rilevanti ai fini della prova del credito e che “il Pt_1
sig. deduce la mancata prova della consegna del danaro ma non contesta che Pt_1
abbia ricevuto degli aiuti dal ” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). CP_1
Con atto di citazione notificato in data 22.1.2024, il sig. ha proposto appello Pt_1
avverso la predetta sentenza, sulla base dei motivi di seguito indicati:
pagina 5 di 14 1) Impugnazione del capo della sentenza appellata relativo alla ritenuta genericità del disconoscimento della sottoscrizione - Violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c.
L'appellante contesta le considerazioni del Tribunale ritenendo di aver formalmente negato la sottoscrizione da parte del sig. della scrittura privata del 2.7.2016- Pt_1
8.7.2016, depositando, con l'atto di citazione in opposizione, una dichiarazione in tal senso del sig. oltre che la carta di identità e la patente di guida di quest'ultimo, e Pt_1
rilevando come la firma apposta sotto la data dell'8.7.2017 sembra del tutto sbiadita e scarsamente visibile, frutto apparente di un'aggiunta con scannerizzazione.
L'appellante ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia disatteso le disposizioni di cui agli artt. 214 e 216 c.p.c., in quanto la parte che intende avvalersi della scrittura privata disconosciuta ha l'onere di chiedere la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione,
e tale onere non è mai stato assolto dal sig. . CP_1
“2) Impugnazione del capo della sentenza appellata relativo alle valutazioni delle circostanze dedotte in causa. Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.”
L'appellante censura il capo della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha ritenuto non contestate le circostanze che riguardano:
a) il rapporto di amicizia tra le parti in causa;
b) la prestazione da parte del sig. di lavori elettrici e idraulici presso il CP_1
ristorante di proprietà del sig. Pt_1
c) la richiesta, nel corso degli anni, da parte del sig. di vari prestiti al sig. Pt_1
; CP_1
d) l'esecuzione da parte del sig. di pagamenti a terzi per conto del sig. CP_1 Pt_1
e) la stipula di un contratto di finanziamento da parte del sig. per fornire CP_1
liquidità al sig. Pt_1
In proposito, l'appellante rileva che il rapporto di amicizia non prova l'esecuzione di prestiti, siano essi diretti o indiretti, e che le circostanze di cui alle lett. a), b), c) ed e) non riguardano il rapporto dedotto in giudizio e non provano alcunché. pagina 6 di 14 Nel giudizio di appello così instaurato, si è costituito il sig. (19.6.2024), CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. e ribadendo la correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 10 luglio 2024, previo invito del Presidente Istruttore formulato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi (conclusioni che hanno riproposto pure nei fogli di pc depositati telematicamente). Successivamente, nel termine loro assegnato, hanno depositato le note conclusive, con le quali hanno ribadito le rispettive posizioni e domande.
All'udienza collegiale dell'11.12.2024, i difensori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi ciascuno ai propri atti e conclusioni e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere chiari e specifici i motivi di impugnazione svolti e pure rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Detta rilevanza, per tutto quanto nel seguito argomentato, esclude pure la eccepita sussistenza della manifesta infondatezza dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c..
Venendo al merito, la Corte, in assenza di istanze istruttorie delle parti1, valutata la documentazione versata in atti, le deduzioni delle parti e le questioni di diritto sottese, ritiene l'appello parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
1. Esaminato il primo motivo di appello, la Corte lo valuta meritevole di accoglimento, ritenendo che il primo Giudice non abbia fatto corretta applicazione dei 1 Si rileva in proposito che l'eccezione di inammissibilità del giuramento decisorio non ha ragion d'essere, non risultano alcuna istanza avversaria in tal senso. pagina 7 di 14 principi in materia di disconoscimento, così come precisati in numerose pronunce della
Corte di Cassazione, che si condividono.
1.1 Con riguardo alla forma del disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c., è principio consolidato che “il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione” (cfr. Cass. 19850/2024. In senso conforme cfr. anche Cass. 17313/2021)2.
Da tale principio segue che è “inidonea (...) una dichiarazione generica oppure implicita” ed è necessario – al fine di una valida formulazione del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. – uno “specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, ai fini esplorativi (…) con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. Cass. 17313/2021).
Nel caso di specie risulta che il disconoscimento operato dal sig. rispetti il dettato Pt_1
normativo di cui all'art. 214 c.p.c. e i principi consolidati sopra esposti, avendo ad oggetto in modo chiaro e specifico le proprie firme apposte:
- sulla scrittura privata del 2.7.2016 e sulla successiva annotazione dell'8.7.2017, su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto e prodotta dal sig. nel CP_1
procedimento monitorio sub doc. 2 (cfr. pag. 2 atto di citazione 1° grado e dichiarazione del sig. prodotta sub. doc. 2 fasc. 1° grado;
Pt_1 Pt_1
- sul resoconto, alla data del 16.6.2016, degli importi prestati dal sig. al sig. CP_1
allegato alla comparsa di costituzione di 1° grado del sig. sub doc. 3 Pt_1 CP_1
(cfr. verbale prima udienza di 1° grado in data 11.4.2023); 2 In applicazione di tale principio la Cassazione non ha ritenuto valido il disconoscimento operato con la formula incerta con cui un erede aveva manifestato di “nutrire forti dubbi” circa l'autenticità della firma contestata. In tal caso l'equivocità e la contraddittorietà della formula risultavano, peraltro, confermate anche da difese che non escludevano l'autenticità della sottoscrizione (Cass. 19850/2024). pagina 8 di 14 - sull'assegno bancario (girata per l'incasso) dell'importo di € 2.000,00 allegato alla comparsa di costituzione di 1° grado del sig. sub doc. 6 (cfr. pure verbale CP_1
prima udienza di 1° grado 11.4.2023).
Si rileva, inoltre, che il disconoscimento dei predetti documenti deve ritenersi tempestivamente formulato, essendo intervenuto, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., con la prima difesa utile successiva alla produzione del documento disconosciuto.
Erra, pertanto, il Giudice di primo grado nel ritenere che il disconoscimento operato
“non offre alcuna indicazione, nemmeno in via indiziaria, sui profili di falsità e sugli elementi dai quali si dovrebbe desumere l'apocrifia della firma”.
Per quanto attiene il profilo di falsità, come sopra ribadito, è stata disconosciuta dall'appellante la firma che figura apposta su documenti chiaramente e precisamente indicati.
Quanto agli elementi che dovrebbero supportare la falsità dichiarata, il sig. non Pt_1
può ritenersi onerato della relativa indicazione. Né potrebbe essere altrimenti, traducendosi un diverso convincimento in una inammissibile inversione dell'onere della prova, così come disciplinato dall'art. 216 c.p.c. (cfr. § seguente). D'altro canto, lo stesso sig. con riferimento alla propria sottoscrizione risultante sull'annotazione Pt_1
dell'8.7.2017 (che il Giudice di prime cure ritiene essere il “titolo che ha fondato l'emissione del decreto ingiuntivo”), osserva che il carattere sbiadito lascia ipotizzare che essa sia frutto di una scannerizzazione, con ciò offrendo – pur non essendovi tenuto – elementi a supporto della dichiarata falsità.
Il carattere inequivoco del disconoscimento formulato dall'odierno appellante non può neppure essere escluso – come ritenuto dal giudice di prime cure – dalle ulteriori difese del sig. e, in particolare, dal rilievo mosso circa la mancanza di prove che attestino Pt_1
la consegna del danaro asseritamente prestato.
pagina 9 di 14 Questa Corte, infatti, ritiene che tale eccezione non sia incompatibile con il disconoscimento da parte del sig. della propria firma e che risulti invece coerente Pt_1
con la linea difensiva volta a negare espressamente di aver ricevuto danaro in prestito3.
Neppure si ritengono pertinenti le osservazioni del giudice di prime cure relative al disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. e dirette a sottolineare la necessità che il disconoscimento evidenzi gli aspetti differenziali del documento prodotto in copia rispetto al documento originale. Trattasi, infatti, di profili che non rilevano nel caso di specie, in cui il disconoscimento non ha ad oggetto la conformità della copia al suo originale, ma il ben differente profilo dell'autenticità della sottoscrizione.
1.2 Riconosciuta piena validità ed efficacia al disconoscimento operato dall'odierno appellante, occorre valutarne gli effetti.
Come noto, l'art. 216 c.p.c. subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata disconosciuta alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene, il quale, dunque, ha l'onere di proporre i mezzi di prova utili e di indicare le scritture di comparazione.
La Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, ha avuto modo di ribadire e confermare l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità su tale disposizione, affermando che “la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova” e che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., sez. IV, 5 marzo 1987, n. 2347), senza che gli sia consentito 3 Il procuratore del sig. afferma espressamente che “il sig. contrariamente a quanto Pt_1 Parte_1 dichiarato nel ricorso avversario, non ha ricevuto un centesimo dal sig. ” (cfr. pag. 2 atto di CP_1 citazione di 1° grado sig. Pt_1 pagina 10 di 14 maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura (Cass. Sez. III, 28 ottobre 1976, n. 3962) o ad argomenti logici (Cass., sez. I,
12 luglio 1984, n. 4094).4
Nel caso di specie, nell'ambito del giudizio di primo grado, per nessuno dei documenti disconosciuti risulta che il sig. abbia proposto istanza di verificazione, con la CP_1
conseguenza che i medesimi documenti sono sottratti alla valutazione dell'organo giudicante, non potendosi loro riconoscere alcuna efficacia probatoria.
Tali considerazioni implicano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, fondato sulla scrittura privata del 2.7.2016 - 8.7.2017 contenente il riconoscimento di debito, ma validamente disconosciuta e non fatta oggetto di istanza di verificazione.
2. Se i documenti disconosciuti e non fatti oggetto di istanza di verificazione restano
“una prova muta e non (possono) formare oggetto di alcun apprezzamento”5, occorre d'altra parte valutare se il credito fatto valere dal sig. possa in qualche misura CP_1
ritenersi accertato sulla base di altre circostanze dedotte dall'odierno appellato e non contestate dal sig. circostanze che questa Corte dovrebbe porre – come in effetti Pt_1
pone – a fondamento della propria decisione, secondo quanto previsto dall'art. 115
c.p.c..
Nell'ambito di tale analisi, viene in rilievo l'esame del secondo motivo di appello, che questa Corte ritiene di rigettare, almeno nei termini che nel seguito si espongono, con conseguente riconoscimento parziale del credito vantato dal sig. . CP_1
Detto motivo di appello riguarda le circostanze dedotte dal convenuto opposto e già ritenute non contestate dal Giudice di primo grado, rispetto alle quali il sig. si Pt_1
difende nel proprio atto di appello, affermando che esse “non riguardano in alcun modo il rapporto dedotto in giudizio e nulla provano” (cfr. pag. 6 atto di appello e comparsa conclusionale)6.
Le circostanze indicate alle lett. a), c), ed e) della sentenza impugnata (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) e oggetto della predetta contestazione7 sono irrilevanti ai fini di un eventuale riconoscimento del credito del sig. o, in ogni caso, per la parte che potrebbe CP_1
rilevare, si devono ritenere contestate dal sig. in quanto inconciliabili con la Pt_1
difesa di quest'ultimo, diretta a ribadire di non aver ricevuto in prestito alcun danaro da parte del sig. . CP_1
Ai fini dell'accertamento del credito vantato dal sig. , acquisiscono invece CP_1
rilevanza le circostanze non contestate indicate alla lett. b) e d) della sentenza impugnata e relative, l'una, all'esecuzione da parte del sig. di opere elettriche ed idrauliche CP_1
presso il ristorante di proprietà del sig. per l'importo di € 7.320 portato dalla Pt_1
fattura non evasa emessa dal sig. (cfr. doc. 5 fasc. 1° grado ); l'altra, al CP_1 CP_1
pagamento da parte del medesimo sig. per conto del sig. di terzi fornitori CP_1 Pt_1
per l'importo complessivo di € 3.391,68 (cfr. attestazioni di pagamento sub doc. 4 fasc. 1° grado
). CP_1
Contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, dette circostanze, che non sono state oggetto di contestazione, hanno attinenza al rapporto dedotto in giudizio, in quanto è lo stesso sig. ad aver precisato, in sede di costituzione nel giudizio di CP_1
primo grado, che l'importo ingiunto oggetto di riconoscimento risulta composto, in parte, anche dagli importi sopra precisati.
La mancata contestazione delle circostanze che individuano parte del credito del sig.
verso il sig. nel prezzo da pagare per lavori compiuti dal primo in favore del CP_1 Pt_1
secondo e nel pagamento effettuato a terzi dal primo per conto dell'odierno appellante, nonché la documentazione di supporto offerta dal sig. nell'ambito del giudizio di CP_1
primo grado, che ne attesta le relative quantificazioni, inducono questa Corte a ritenere accertato il credito del sig. per l'importo complessivo di € 10.711,68. CP_1
Da quanto sopra esposto, deriva che l'appello proposto può essere accolto solo in parte, con la conseguenza che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, il sig. va Pt_1
condannato al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 10.711,68, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto, infine, alle spese, stante la reciproca parziale soccombenza, ne va disposta la compensazione per due terzi, con la condanna del sig. a rifondere al sig. il Pt_1 CP_1
terzo residuo e ciò per entrambi i gradi del giudizio.
Tale quota di un terzo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo richiesto e in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidare, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (euro 26.001- 52.000), in complessivi € 2.426,00 (di cui euro 1.269,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1.157,00 per il grado di appello, importo quest'ultimo che non tiene conto del compenso previsto per la fase istruttoria/o di trattazione, non svoltasi in questo grado di giudizio), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
1703/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 15.11.2023 e, in riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo n. 685/2022 emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio il 27 aprile 2022 e condanna il sig. al pagamento in favore del sig. Pt_1
del minor importo di € 10.711,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_1
pagina 13 di 14 2) compensa tra le parti i due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellante a rifondere all'appellato il terzo residuo, liquidato, per tale quota, in complessivi € 2.426,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e oneri di legge.
Milano, 11 dicembre 2024
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cfr. Cass. S.U. sent. 1 febbraio 2022 n. 3086 5 Cfr. Cass, S.U. cit. pagina 11 di 14 6 Si precisa, al riguardo, che tale eccezione non riguarda in ogni caso la circostanza indicata alla lett. d) pag. 4 sentenza impugnata, vale a dire la circostanza per cui il sig. ha effettuato pagamenti a terzi per conto del CP_1 sig. circostanza sulla quale, pertanto, l'odierno appellante nulla replica. Pt_1 7 Ci si riferisce al rapporto di amicizia (lett.a), all'esecuzione di svariati prestiti nel corso degli anni (lett. c), alla stipula -documentalmente provata- del contratto di finanziamento da parte del sig. (lett. e). CP_1 pagina 12 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 285/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 22.1.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del giorno 11.12.2024
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Dalla Parte_1 C.F._1
Chiesa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Vedano Olona
(VA), Via Monte Grappa n. 11
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta CP_1 C.F._2
Caione e dall'avv. Alessandro Bassanetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Mozzate (CO), via Rosselli n. 13
Appellato pagina 1 di 14 Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria previe le necessarie declaratorie in fatto ed in diritto, riformare integralmente la sentenza n. 1703/2023 (rigetto) emessa in data 15.11.2023, pubblicata in data 15.11.2023, dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione
Terza Civile, in persona del Giudice Dott. Carlo Barile, nell'ambito della causa R.G. n. 5702/2022
Tribunale di Busto Arsizio Contenzioso Civile, notificata in data 22.12.2023, e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto, Voglia Ill.ma Corte di Appello di Milano adita così giudicare:
- nel merito in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 685/2022 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 27.04.2023, pubblicato in data 28.04.2022, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 1642/2022 Tribunale di Busto Arsizio Contenzioso Civile.
In ogni caso, respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata sia in fatto sia in diritto.
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis iuribus”
Per CP_1
“Voglia l'illustrissima Corte adita così pronunciare, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione
[SULL' ISTANZA DI SOSPENSIONE
Rigettare la stessa per assoluta carenza dei presupposti di urgenza richiesti dalla norma invocata]
Previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza di Giuramento decisorio,
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché proposto in palese violazione del disposto degli artt.
348 bis, 342 e 345 c.p.c.
NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione preliminare:
Respingere integralmente l'avversario gravame e confermare integralmente la sentenza n. 1703/2023
Tribunale di Busto Arsizio.
Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio”
FATTO E PROCESSO
pagina 2 di 14 Con atto di citazione notificato il 28.11.2022 il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 685/2022 emesso in data 27.4.2022 e notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25.10.2022, con cui il Tribunale di Busto Arsizio gli aveva ingiunto di pagare, in favore di , l'importo di € 37.900,00, quale restituzione CP_1
di un prestito da quest'ultimo concessogli, oltre le spese della procedura monitoria.
Il sig. aveva ottenuto il predetto decreto sulla base di una dichiarazione resa in CP_1
data 2.7.2016 - sottoscritta anche dal sig. e dalla madre di costui, Pt_1 Per_1
- in cui il medesimo sig. dava atto di aver prestato l'importo di €
[...] CP_1
37.400,00 al sig. e di aver richiesto un finanziamento per aiutarlo, a fronte Pt_1
dell'impegno di quest'ultimo alla restituzione del debito entro l'anno.
La stessa dichiarazione era stata integrata, in calce, con la successiva annotazione a penna - sottoscritta dal sig. e dal sig. in data 8.7.2017 - che dava atto CP_1 Pt_1
dell'ulteriore prestito di € 500, sicché l'importo complessivo del debito contratto dal sig. nei confronti del sig. saliva ad € 37.900,00, cifra pure annotata a penna Pt_1 CP_1
sullo stesso documento (cfr. doc. 2 fasc. monitorio ). CP_1
Nel proprio atto di citazione in opposizione il sig. Pt_1
- negava di aver ricevuto danaro in prestito dal sig. ; CP_1
- eccepiva la falsità delle proprie firme apposte sulla scrittura privata del 2.7.2016, rilevando che quella apposta “sotto la data 8.7.2017 (è) scarsamente visibile e [che] pare frutto di una aggiunta con scannerizzazione” (cfr. pag.2 atto di citazione fasc. Pt_1
1°grado) e invitando la controparte a produrre in giudizio l'originale della scrittura;
- contestava l'assenza di elementi probatori attestanti la consegna del danaro.
Per tali ragioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio così instaurato, si costituiva il sig. con comparsa depositata in CP_1
data 4.4.2023. In essa il sig. : CP_1
- precisava che “della somma oggetto di riconoscimento (omissis) € 30.100 sono stati quantificati a titolo di prestito, da intendersi sia quali somme mutuate, che quali
pagina 3 di 14 pagamenti a terzi, come da documentazione che si offre in comunicazione (doc.4), ed €
7.300,00 per le opere idrauliche ed elettriche, come meglio descritte nella pedissequa fattura (doc.5), emessa e non assolta” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione di 1° grado ); CP_1
- contestava l'inammissibilità del disconoscimento della scrittura privata per mancanza dei requisiti di specificità e determinatezza e perché avente a oggetto una fotocopia di cui si sarebbe dovuto contestare la conformità all'originale ex art. 2719 c.c.;
- chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine,
l'accertamento del credito risultante:
-- dalla fattura n. 42/2016 emessa per le opere idrauliche ed elettriche realizzate in favore del sig. (cfr. doc. 5 fasc. 1° grado ); Pt_1 CP_1
-- dall'assegno bancario emesso dallo stesso in favore del sig. CP_1 Pt_1
per l'importo di € 2.000,00 (cfr. doc. 6 fasc. 1° grado ); CP_1
-- dalle attestazioni dei pagamenti effettuati ai fornitori del sig. per Pt_1
l'importo complessivo di € 3.391,68 (cfr. doc. 4 fasc.1° grado ). CP_1
Alla prima udienza, tenutasi nel giudizio di primo grado in data 11.4.2023, il procuratore del sig. disconosceva la sottoscrizione del proprio assistito risultante sul doc. 6 e Pt_1
sul doc. 3 prodotti dal sig. , riguardanti rispettivamente l'assegno bancario CP_1
sopraccitato e un resoconto degli importi prestati dal sig. al sig. alla data del CP_1 Pt_1
16.6.2016.
Alla medesima udienza il procuratore del convenuto opposto sig. rappresentava CP_1
che il disconoscimento non era “stato effettuato pedissequamente indicando i punti e le modalità” (cfr verbale di udienza 11.4.2023).
Senza far luogo ad attività istruttoria, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza a verbale n. 1703/2023, resa all'udienza del 15.11.2023, rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto e condannando il sig. al pagamento in Pt_1
favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.261,00, oltre CP_1
accessori di legge.
pagina 4 di 14 In particolare, il Giudice di prime cure osservava che:
- “la formula usata (per il disconoscimento) non contiene una negazione inequivoca della riconducibilità della sottoscrizione a considerato che lo stesso, effettuando Parte_1
ulteriori difese, deduce che non vi è prova della consegna del denaro prestato dal CP_1
a ” e che “Il disconoscimento così operato (…) non offre alcuna Parte_1
indicazione, nemmeno in via indiziaria, sui profili di falsità e sugli elementi dai quali si dovrebbe desumere l'apocrifia della firma (…)”;
- “anche il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio previsto dall'art. 2719 c.c. richiede, pur senza vincoli di forma, che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (…);
- “nel caso di specie, seppure la firma apposta da nel documento Parte_1
originariamente sottoscritto nel 2016 appare differente da quella apposta sulla carta di identità dell'opponente, non è quella la sottoscrizione da comparare con quella di apposta sul documento di riconoscimento, in quanto il titolo che ha Parte_1
fondato l'emissione del decreto ingiuntivo è quello (con data aggiunta a penna) dell'8.7.2017 in cui la sottoscrizione del appare, già ictu oculi, avente i medesimi Pt_1
tratti di quella apposta sulla carta d'identità” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
Il Tribunale rilevava pure che non erano state fatte oggetto di specifica contestazione da parte del sig. alcune circostanze rilevanti ai fini della prova del credito e che “il Pt_1
sig. deduce la mancata prova della consegna del danaro ma non contesta che Pt_1
abbia ricevuto degli aiuti dal ” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). CP_1
Con atto di citazione notificato in data 22.1.2024, il sig. ha proposto appello Pt_1
avverso la predetta sentenza, sulla base dei motivi di seguito indicati:
pagina 5 di 14 1) Impugnazione del capo della sentenza appellata relativo alla ritenuta genericità del disconoscimento della sottoscrizione - Violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c.
L'appellante contesta le considerazioni del Tribunale ritenendo di aver formalmente negato la sottoscrizione da parte del sig. della scrittura privata del 2.7.2016- Pt_1
8.7.2016, depositando, con l'atto di citazione in opposizione, una dichiarazione in tal senso del sig. oltre che la carta di identità e la patente di guida di quest'ultimo, e Pt_1
rilevando come la firma apposta sotto la data dell'8.7.2017 sembra del tutto sbiadita e scarsamente visibile, frutto apparente di un'aggiunta con scannerizzazione.
L'appellante ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia disatteso le disposizioni di cui agli artt. 214 e 216 c.p.c., in quanto la parte che intende avvalersi della scrittura privata disconosciuta ha l'onere di chiedere la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione,
e tale onere non è mai stato assolto dal sig. . CP_1
“2) Impugnazione del capo della sentenza appellata relativo alle valutazioni delle circostanze dedotte in causa. Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.”
L'appellante censura il capo della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha ritenuto non contestate le circostanze che riguardano:
a) il rapporto di amicizia tra le parti in causa;
b) la prestazione da parte del sig. di lavori elettrici e idraulici presso il CP_1
ristorante di proprietà del sig. Pt_1
c) la richiesta, nel corso degli anni, da parte del sig. di vari prestiti al sig. Pt_1
; CP_1
d) l'esecuzione da parte del sig. di pagamenti a terzi per conto del sig. CP_1 Pt_1
e) la stipula di un contratto di finanziamento da parte del sig. per fornire CP_1
liquidità al sig. Pt_1
In proposito, l'appellante rileva che il rapporto di amicizia non prova l'esecuzione di prestiti, siano essi diretti o indiretti, e che le circostanze di cui alle lett. a), b), c) ed e) non riguardano il rapporto dedotto in giudizio e non provano alcunché. pagina 6 di 14 Nel giudizio di appello così instaurato, si è costituito il sig. (19.6.2024), CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. e ribadendo la correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 10 luglio 2024, previo invito del Presidente Istruttore formulato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi (conclusioni che hanno riproposto pure nei fogli di pc depositati telematicamente). Successivamente, nel termine loro assegnato, hanno depositato le note conclusive, con le quali hanno ribadito le rispettive posizioni e domande.
All'udienza collegiale dell'11.12.2024, i difensori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi ciascuno ai propri atti e conclusioni e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere chiari e specifici i motivi di impugnazione svolti e pure rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Detta rilevanza, per tutto quanto nel seguito argomentato, esclude pure la eccepita sussistenza della manifesta infondatezza dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c..
Venendo al merito, la Corte, in assenza di istanze istruttorie delle parti1, valutata la documentazione versata in atti, le deduzioni delle parti e le questioni di diritto sottese, ritiene l'appello parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
1. Esaminato il primo motivo di appello, la Corte lo valuta meritevole di accoglimento, ritenendo che il primo Giudice non abbia fatto corretta applicazione dei 1 Si rileva in proposito che l'eccezione di inammissibilità del giuramento decisorio non ha ragion d'essere, non risultano alcuna istanza avversaria in tal senso. pagina 7 di 14 principi in materia di disconoscimento, così come precisati in numerose pronunce della
Corte di Cassazione, che si condividono.
1.1 Con riguardo alla forma del disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c., è principio consolidato che “il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione” (cfr. Cass. 19850/2024. In senso conforme cfr. anche Cass. 17313/2021)2.
Da tale principio segue che è “inidonea (...) una dichiarazione generica oppure implicita” ed è necessario – al fine di una valida formulazione del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. – uno “specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, ai fini esplorativi (…) con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. Cass. 17313/2021).
Nel caso di specie risulta che il disconoscimento operato dal sig. rispetti il dettato Pt_1
normativo di cui all'art. 214 c.p.c. e i principi consolidati sopra esposti, avendo ad oggetto in modo chiaro e specifico le proprie firme apposte:
- sulla scrittura privata del 2.7.2016 e sulla successiva annotazione dell'8.7.2017, su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto e prodotta dal sig. nel CP_1
procedimento monitorio sub doc. 2 (cfr. pag. 2 atto di citazione 1° grado e dichiarazione del sig. prodotta sub. doc. 2 fasc. 1° grado;
Pt_1 Pt_1
- sul resoconto, alla data del 16.6.2016, degli importi prestati dal sig. al sig. CP_1
allegato alla comparsa di costituzione di 1° grado del sig. sub doc. 3 Pt_1 CP_1
(cfr. verbale prima udienza di 1° grado in data 11.4.2023); 2 In applicazione di tale principio la Cassazione non ha ritenuto valido il disconoscimento operato con la formula incerta con cui un erede aveva manifestato di “nutrire forti dubbi” circa l'autenticità della firma contestata. In tal caso l'equivocità e la contraddittorietà della formula risultavano, peraltro, confermate anche da difese che non escludevano l'autenticità della sottoscrizione (Cass. 19850/2024). pagina 8 di 14 - sull'assegno bancario (girata per l'incasso) dell'importo di € 2.000,00 allegato alla comparsa di costituzione di 1° grado del sig. sub doc. 6 (cfr. pure verbale CP_1
prima udienza di 1° grado 11.4.2023).
Si rileva, inoltre, che il disconoscimento dei predetti documenti deve ritenersi tempestivamente formulato, essendo intervenuto, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., con la prima difesa utile successiva alla produzione del documento disconosciuto.
Erra, pertanto, il Giudice di primo grado nel ritenere che il disconoscimento operato
“non offre alcuna indicazione, nemmeno in via indiziaria, sui profili di falsità e sugli elementi dai quali si dovrebbe desumere l'apocrifia della firma”.
Per quanto attiene il profilo di falsità, come sopra ribadito, è stata disconosciuta dall'appellante la firma che figura apposta su documenti chiaramente e precisamente indicati.
Quanto agli elementi che dovrebbero supportare la falsità dichiarata, il sig. non Pt_1
può ritenersi onerato della relativa indicazione. Né potrebbe essere altrimenti, traducendosi un diverso convincimento in una inammissibile inversione dell'onere della prova, così come disciplinato dall'art. 216 c.p.c. (cfr. § seguente). D'altro canto, lo stesso sig. con riferimento alla propria sottoscrizione risultante sull'annotazione Pt_1
dell'8.7.2017 (che il Giudice di prime cure ritiene essere il “titolo che ha fondato l'emissione del decreto ingiuntivo”), osserva che il carattere sbiadito lascia ipotizzare che essa sia frutto di una scannerizzazione, con ciò offrendo – pur non essendovi tenuto – elementi a supporto della dichiarata falsità.
Il carattere inequivoco del disconoscimento formulato dall'odierno appellante non può neppure essere escluso – come ritenuto dal giudice di prime cure – dalle ulteriori difese del sig. e, in particolare, dal rilievo mosso circa la mancanza di prove che attestino Pt_1
la consegna del danaro asseritamente prestato.
pagina 9 di 14 Questa Corte, infatti, ritiene che tale eccezione non sia incompatibile con il disconoscimento da parte del sig. della propria firma e che risulti invece coerente Pt_1
con la linea difensiva volta a negare espressamente di aver ricevuto danaro in prestito3.
Neppure si ritengono pertinenti le osservazioni del giudice di prime cure relative al disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. e dirette a sottolineare la necessità che il disconoscimento evidenzi gli aspetti differenziali del documento prodotto in copia rispetto al documento originale. Trattasi, infatti, di profili che non rilevano nel caso di specie, in cui il disconoscimento non ha ad oggetto la conformità della copia al suo originale, ma il ben differente profilo dell'autenticità della sottoscrizione.
1.2 Riconosciuta piena validità ed efficacia al disconoscimento operato dall'odierno appellante, occorre valutarne gli effetti.
Come noto, l'art. 216 c.p.c. subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata disconosciuta alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene, il quale, dunque, ha l'onere di proporre i mezzi di prova utili e di indicare le scritture di comparazione.
La Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, ha avuto modo di ribadire e confermare l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità su tale disposizione, affermando che “la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova” e che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., sez. IV, 5 marzo 1987, n. 2347), senza che gli sia consentito 3 Il procuratore del sig. afferma espressamente che “il sig. contrariamente a quanto Pt_1 Parte_1 dichiarato nel ricorso avversario, non ha ricevuto un centesimo dal sig. ” (cfr. pag. 2 atto di CP_1 citazione di 1° grado sig. Pt_1 pagina 10 di 14 maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura (Cass. Sez. III, 28 ottobre 1976, n. 3962) o ad argomenti logici (Cass., sez. I,
12 luglio 1984, n. 4094).4
Nel caso di specie, nell'ambito del giudizio di primo grado, per nessuno dei documenti disconosciuti risulta che il sig. abbia proposto istanza di verificazione, con la CP_1
conseguenza che i medesimi documenti sono sottratti alla valutazione dell'organo giudicante, non potendosi loro riconoscere alcuna efficacia probatoria.
Tali considerazioni implicano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, fondato sulla scrittura privata del 2.7.2016 - 8.7.2017 contenente il riconoscimento di debito, ma validamente disconosciuta e non fatta oggetto di istanza di verificazione.
2. Se i documenti disconosciuti e non fatti oggetto di istanza di verificazione restano
“una prova muta e non (possono) formare oggetto di alcun apprezzamento”5, occorre d'altra parte valutare se il credito fatto valere dal sig. possa in qualche misura CP_1
ritenersi accertato sulla base di altre circostanze dedotte dall'odierno appellato e non contestate dal sig. circostanze che questa Corte dovrebbe porre – come in effetti Pt_1
pone – a fondamento della propria decisione, secondo quanto previsto dall'art. 115
c.p.c..
Nell'ambito di tale analisi, viene in rilievo l'esame del secondo motivo di appello, che questa Corte ritiene di rigettare, almeno nei termini che nel seguito si espongono, con conseguente riconoscimento parziale del credito vantato dal sig. . CP_1
Detto motivo di appello riguarda le circostanze dedotte dal convenuto opposto e già ritenute non contestate dal Giudice di primo grado, rispetto alle quali il sig. si Pt_1
difende nel proprio atto di appello, affermando che esse “non riguardano in alcun modo il rapporto dedotto in giudizio e nulla provano” (cfr. pag. 6 atto di appello e comparsa conclusionale)6.
Le circostanze indicate alle lett. a), c), ed e) della sentenza impugnata (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) e oggetto della predetta contestazione7 sono irrilevanti ai fini di un eventuale riconoscimento del credito del sig. o, in ogni caso, per la parte che potrebbe CP_1
rilevare, si devono ritenere contestate dal sig. in quanto inconciliabili con la Pt_1
difesa di quest'ultimo, diretta a ribadire di non aver ricevuto in prestito alcun danaro da parte del sig. . CP_1
Ai fini dell'accertamento del credito vantato dal sig. , acquisiscono invece CP_1
rilevanza le circostanze non contestate indicate alla lett. b) e d) della sentenza impugnata e relative, l'una, all'esecuzione da parte del sig. di opere elettriche ed idrauliche CP_1
presso il ristorante di proprietà del sig. per l'importo di € 7.320 portato dalla Pt_1
fattura non evasa emessa dal sig. (cfr. doc. 5 fasc. 1° grado ); l'altra, al CP_1 CP_1
pagamento da parte del medesimo sig. per conto del sig. di terzi fornitori CP_1 Pt_1
per l'importo complessivo di € 3.391,68 (cfr. attestazioni di pagamento sub doc. 4 fasc. 1° grado
). CP_1
Contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, dette circostanze, che non sono state oggetto di contestazione, hanno attinenza al rapporto dedotto in giudizio, in quanto è lo stesso sig. ad aver precisato, in sede di costituzione nel giudizio di CP_1
primo grado, che l'importo ingiunto oggetto di riconoscimento risulta composto, in parte, anche dagli importi sopra precisati.
La mancata contestazione delle circostanze che individuano parte del credito del sig.
verso il sig. nel prezzo da pagare per lavori compiuti dal primo in favore del CP_1 Pt_1
secondo e nel pagamento effettuato a terzi dal primo per conto dell'odierno appellante, nonché la documentazione di supporto offerta dal sig. nell'ambito del giudizio di CP_1
primo grado, che ne attesta le relative quantificazioni, inducono questa Corte a ritenere accertato il credito del sig. per l'importo complessivo di € 10.711,68. CP_1
Da quanto sopra esposto, deriva che l'appello proposto può essere accolto solo in parte, con la conseguenza che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, il sig. va Pt_1
condannato al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 10.711,68, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto, infine, alle spese, stante la reciproca parziale soccombenza, ne va disposta la compensazione per due terzi, con la condanna del sig. a rifondere al sig. il Pt_1 CP_1
terzo residuo e ciò per entrambi i gradi del giudizio.
Tale quota di un terzo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo richiesto e in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidare, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (euro 26.001- 52.000), in complessivi € 2.426,00 (di cui euro 1.269,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1.157,00 per il grado di appello, importo quest'ultimo che non tiene conto del compenso previsto per la fase istruttoria/o di trattazione, non svoltasi in questo grado di giudizio), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
1703/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 15.11.2023 e, in riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo n. 685/2022 emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio il 27 aprile 2022 e condanna il sig. al pagamento in favore del sig. Pt_1
del minor importo di € 10.711,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_1
pagina 13 di 14 2) compensa tra le parti i due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellante a rifondere all'appellato il terzo residuo, liquidato, per tale quota, in complessivi € 2.426,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e oneri di legge.
Milano, 11 dicembre 2024
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cfr. Cass. S.U. sent. 1 febbraio 2022 n. 3086 5 Cfr. Cass, S.U. cit. pagina 11 di 14 6 Si precisa, al riguardo, che tale eccezione non riguarda in ogni caso la circostanza indicata alla lett. d) pag. 4 sentenza impugnata, vale a dire la circostanza per cui il sig. ha effettuato pagamenti a terzi per conto del CP_1 sig. circostanza sulla quale, pertanto, l'odierno appellante nulla replica. Pt_1 7 Ci si riferisce al rapporto di amicizia (lett.a), all'esecuzione di svariati prestiti nel corso degli anni (lett. c), alla stipula -documentalmente provata- del contratto di finanziamento da parte del sig. (lett. e). CP_1 pagina 12 di 14