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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14504 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5772/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Donato D'Angelo)
ATTORE – DEBITORE OPPOSTO
E
Controparte_1
(Avv. Giampaolo Torselli e Avv. Ludovica Franzin)
CONVENUTO – CREDITORE OPPOSTO
Nonché
Controparte_2
[...]
CONTUMACI
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione avverso pignoramento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento notificato al , debitore esecutato, Parte_1 [...] chiedeva l'assegnazione di € 1.503.738,941 in virtù della sentenza della Corte d'Appello CP_1 di Roma n. 6139/2020, pubblicata il 4.12.2020, che aveva condannato il al pagamento in Pt_1 favore del creditore della somma di € 1.170.044,96, oltre accessori e spese. Con l'atto oppositivo il eccepiva: a) l'improcedibilità del pignoramento nei Pt_1 confronti di , soggetto terzo, ma non tesoriere del b) l'impignorabilità delle CP_2 Pt_1
Contr somme accantonate dal terzo in seguito alla delibera di impignorabilità adottata dal ai Pt_1 sensi dell'art. 159 TUEL. In ragione di tali argomentazioni chiedeva pertanto la sospensione dell'esecuzione, con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva con comparsa il creditore, contestando la fondatezza dell'opposizione in quanto: a) l'impignorabilità prevista dall'art. 159 TUEL sarebbe stata irrilevante a fronte della dichiarazione positiva del terzo pignorato;
b) il pignoramento nei confronti del terzo CP_2 era stato oggetto di rinuncia già all'udienza dell'1.4.2022; c) la delibera di impignorabilità avrebbe richiesto, ai fini della sua validità, l'adozione preventiva rispetto al semestre di riferimento, con la conseguenza che una delibera adottata a luglio, come nel caso di specie, avrebbe reso inapplicabile l'impignorabilità prevista dall'art. 159 TUEL per l'anno in corso al momento della resa dichiarazione;
d) sarebbero sussistite somme già accantonate dal debitore in favore del creditore, come avrebbero testimoniato le delibere adottate dal nelle quali quest'ultimo stigmatizza Pt_1 la mancata iscrizione fuori bilancio delle somme spettanti al con conseguente CP_1 trasmissione degli atti alla Corte dei Conti da parte dei Revisori per responsabilità erariale in cui sarebbe incorso il Servizio Contenzioso del suddetto (cfr. doc. 7, pag. 31, fascicolo parte Pt_1 opposta depositato il 28.7.2022); e) l'ordine dei pagamenti per gli esborsi che fuoriescono dai pagamenti espressamente consentiti ai sensi del citato art. 159 TUEL sarebbe stato violato.
Chiedeva quindi il rigetto dell'istanza cautelare, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 15.12.2022 il GE, nel ritenere violato l'ordine dei pagamenti disposti dal rigettava l'istanza cautelare, provvedeva all'assegnazione delle somme, alla Pt_1 regolamentazione delle spese di lite e alla fissazione di un termine per la riassunzione della causa.
Tempestivamente introdotto il giudizio di merito, il reiterava le Parte_1 doglianze espresse in fase cautelare e chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese.
Costituitosi con comparsa depositata il 25.9.2023, il convenuto ha chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare e il rigetto dell'opposizione.
I convenuti e BCC di Roma, pur regolarmente citati, non si sono costituiti Controparte_2 in giudizio, rimanendo contumaci.
All'udienza del 2.7.2025 la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
Nelle memorie ex art. 190 c.p.c. entrambe le parti hanno allegato decisione giudiziale che ha caducato il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione forzata. In ragione di ciò, entrambe hanno
2 chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con refusione delle spese di lite in base al criterio di soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esser dichiarata la contumacia di e BCC di Roma Controparte_2 che pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
Parimenti in via preliminare, deve essere accolta la domanda avanzata dalle parti, di cessazione della materia del contendere in considerazione del fatto che il titolo porto a base dell'esecuzione forzata R.G. 15391/2021 iscritta da è stato successivamente Controparte_1 caducato.
Dovendo procedere quindi alla valutazione delle spese di lite e tenendo presente quanto stabilito dalla Suprema Corte in thema per la quale “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione “ (Cass. 9899/2022).
Valutati pertanto i motivi di opposizione, la copiosa documentazione depositata dal
[...]
(docc. dep. il 25.9.2023) in fase di riassunzione a riprova della propria tesi, ma altresì Parte_1 la complessità ricostruttiva della cronologia dei pagamenti, si stima equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla legittimità del pignoramento presso terzi (procedura recante R.G.E. 15391/2021);
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso, in Roma, il 20.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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