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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2820/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES IA Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2820/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentata CP_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alessia Molinari
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica De Angelis
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 337bis e 337ter c.c. e art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 20.06.2024 le parti, dopo aver premesso che dalla convivenza more uxorio sono nati i figli (Roma il 21.05.2013) e (Roma il 25.05.2015) Persona_1 Persona_2
e che la loro relazione è definitivamente cessata, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori alle seguenti condizioni:
1) “l'esercizio della potestà genitoriale sia esercitato congiuntamente da entrambi i genitori;
2) che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritario per 50% del tempo presso la madre e il 50% del tempo presso il padre con le modalità di seguito meglio specificate;
i genitori concorderanno le scelte relative all'educazione, ai percorsi scolastici e formativi, ai problemi sanitari, e all'indirizzo culturale, sempre nel rispetto delle inclinazioni e delle necessità dei figli;
comunque i genitori dovranno tenere relativamente ai figli comportamenti educativi e di sostegno condivisi e partecipati;
3) i figli vivranno una settimana a casa del padre e una settimana presso l'abitazione della madre più precisamente nelle settimane in cui la madre osserverà l'orario di lavoro 8.00-
16.00 (2 settimane al mese), i figli saranno collocati presso la madre e il padre potrà prendere i figli con sè dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 20.00. Nelle settimane in cui la madre osserverà come orario lavorativo dalle ore 8.00 alle ore 17.00/18.30 (le rimanenti due settimane mensili), i figli saranno collocati presso il padre e la madre terrà con sè i figli dal venerdì pomeriggio alle 16.00 alla domenica alle 20.00;
4) il padre corrisponderà un mantenimento mensile di € 50,00 (cinquanta/00) a figlio, in ragione della collocazione paritaria dei figli, entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre alle coordinate già note, somma da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT annuale;
oltre a quanto sopra previsto le spese di mantenimento dei minori saranno affrontate dai genitori in maniera uguale, attraverso l'apertura di un conto corrente cointestato ai Sigg.ri e sul quale verranno versati a CP_1 CP_2 cadenza periodica uguali importi da parte di entrambi, i prelievi e/o pagamenti saranno effettuati con due carte di debito/bancomat, una per ciascun genitore, con le quali effettuare le suddette spese per i giorni di permanenza dei figli presso di sé, per spese di mantenimento si intendono quelle ricomprese nel Protocollo utilizzato dal Tribunale di
Tivoli del 19.10.2018; restano escluse dal pagamento con il fondo comune e quindi corrisposte autonomamente ed esclusivamente da ciascun genitore: vitto, contributo per spese dell'abitazione comprese utenze, carburante, baby sitting e servizio di pre-scuola e dopo scuola, attività ricreative abituali quali a titolo esemplificativo, cinema, mostre, spettacoli, cene ad iniziativa di un unico genitore che verranno sostenute interamente da questi, esclusi i regali per le feste dei compagni e amici che verranno pagati al 50% tra i genitori;
5) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
6) le spese straordinarie dei figli saranno sostenute rispettivamente al 50% da ciascun genitore e verranno rifuse al genitore che le ha anticipate, previa presentazione di fattura o giustificativi nei giorni successivi;
7) Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre con la madre, dal 25 dicembre al 31 dicembre con il padre, e dal 1° gennaio al 06 gennaio con la madre, con alternanza annuale;
le festività pasquali: il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre, con alternanza annuale;
ad annualità alternate i compleanni dei figli;
8) Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive da concordare secondo le esigenze lavorative dei genitori;
stessa cosa per quanto concerne la madre, la quale potrà trascorrere due settimane anche non consecutive per le vacanze estive con i figli da concordare secondo le esigenze lavorative di entrambe i genitori;
9) I bambini trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il festeggiato senza tenere conto della cadenza annuale o settimanale del diritto di visita;
10) La casa familiare sita in Guidonia Montecelio (Roma), in Via Natale Palli 9, verrà assegnata al Sig. il quale né è anche esclusivo proprietario il quale Controparte_2 continuerà ad abitarla, provvedendo al pagamento di tutte le utenze domestiche al 50% con la Sig.ra sino a che Ella vi abiterà, mentre la Sig.ra si impegna a CP_1 CP_1 lasciare la casa familiare entro il mese di Febbraio 2025, trasferendo la propria residenza presso altro immobile che sarà nell'arco di tempo individuato in prossimità della casa del padre per favorire l'organizzazione dei minori;
la Sig. ra porterà CP_1 via con sé la cameretta dei bambini per ricollocarla nella nuova abitazione qualora e solo nel caso in cui la nuova dimora sia sprovvista di una cameretta per i ragazzi;
11) Nelle more del trasferimento della Sig.ra entrambe le parti si impegnano CP_1 reciprocamente a mantenere un clima disteso e rispettoso durante la coabitazione, a tutela – soprattutto - della crescita e sviluppo dei figli minori;
12) I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
All'udienza del 28-04-2025 sono comparse personalmente le parti, le quali si sono riportate alle condizioni dell'accordo sottoscritto da entrambe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze dei minori, le condizioni concordate dalle parti siano congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente dei minori anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori condizioni di carattere economico convenute dalle parti.
Visto il ricorso presentato congiuntamente, nulla si dispone con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dispone l'affidamento dei minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...], provvedendo in conformità alle condizioni
[...] concordate dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Prende atto delle statuizioni economiche concordate tra le parti nei termini specificati in parte motiva;
- Si dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori allegate al ricorso.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 20-05-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
ES IA.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa ES IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES IA Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2820/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentata CP_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alessia Molinari
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica De Angelis
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 337bis e 337ter c.c. e art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 20.06.2024 le parti, dopo aver premesso che dalla convivenza more uxorio sono nati i figli (Roma il 21.05.2013) e (Roma il 25.05.2015) Persona_1 Persona_2
e che la loro relazione è definitivamente cessata, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori alle seguenti condizioni:
1) “l'esercizio della potestà genitoriale sia esercitato congiuntamente da entrambi i genitori;
2) che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritario per 50% del tempo presso la madre e il 50% del tempo presso il padre con le modalità di seguito meglio specificate;
i genitori concorderanno le scelte relative all'educazione, ai percorsi scolastici e formativi, ai problemi sanitari, e all'indirizzo culturale, sempre nel rispetto delle inclinazioni e delle necessità dei figli;
comunque i genitori dovranno tenere relativamente ai figli comportamenti educativi e di sostegno condivisi e partecipati;
3) i figli vivranno una settimana a casa del padre e una settimana presso l'abitazione della madre più precisamente nelle settimane in cui la madre osserverà l'orario di lavoro 8.00-
16.00 (2 settimane al mese), i figli saranno collocati presso la madre e il padre potrà prendere i figli con sè dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 20.00. Nelle settimane in cui la madre osserverà come orario lavorativo dalle ore 8.00 alle ore 17.00/18.30 (le rimanenti due settimane mensili), i figli saranno collocati presso il padre e la madre terrà con sè i figli dal venerdì pomeriggio alle 16.00 alla domenica alle 20.00;
4) il padre corrisponderà un mantenimento mensile di € 50,00 (cinquanta/00) a figlio, in ragione della collocazione paritaria dei figli, entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre alle coordinate già note, somma da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT annuale;
oltre a quanto sopra previsto le spese di mantenimento dei minori saranno affrontate dai genitori in maniera uguale, attraverso l'apertura di un conto corrente cointestato ai Sigg.ri e sul quale verranno versati a CP_1 CP_2 cadenza periodica uguali importi da parte di entrambi, i prelievi e/o pagamenti saranno effettuati con due carte di debito/bancomat, una per ciascun genitore, con le quali effettuare le suddette spese per i giorni di permanenza dei figli presso di sé, per spese di mantenimento si intendono quelle ricomprese nel Protocollo utilizzato dal Tribunale di
Tivoli del 19.10.2018; restano escluse dal pagamento con il fondo comune e quindi corrisposte autonomamente ed esclusivamente da ciascun genitore: vitto, contributo per spese dell'abitazione comprese utenze, carburante, baby sitting e servizio di pre-scuola e dopo scuola, attività ricreative abituali quali a titolo esemplificativo, cinema, mostre, spettacoli, cene ad iniziativa di un unico genitore che verranno sostenute interamente da questi, esclusi i regali per le feste dei compagni e amici che verranno pagati al 50% tra i genitori;
5) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
6) le spese straordinarie dei figli saranno sostenute rispettivamente al 50% da ciascun genitore e verranno rifuse al genitore che le ha anticipate, previa presentazione di fattura o giustificativi nei giorni successivi;
7) Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre con la madre, dal 25 dicembre al 31 dicembre con il padre, e dal 1° gennaio al 06 gennaio con la madre, con alternanza annuale;
le festività pasquali: il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre, con alternanza annuale;
ad annualità alternate i compleanni dei figli;
8) Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive da concordare secondo le esigenze lavorative dei genitori;
stessa cosa per quanto concerne la madre, la quale potrà trascorrere due settimane anche non consecutive per le vacanze estive con i figli da concordare secondo le esigenze lavorative di entrambe i genitori;
9) I bambini trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il festeggiato senza tenere conto della cadenza annuale o settimanale del diritto di visita;
10) La casa familiare sita in Guidonia Montecelio (Roma), in Via Natale Palli 9, verrà assegnata al Sig. il quale né è anche esclusivo proprietario il quale Controparte_2 continuerà ad abitarla, provvedendo al pagamento di tutte le utenze domestiche al 50% con la Sig.ra sino a che Ella vi abiterà, mentre la Sig.ra si impegna a CP_1 CP_1 lasciare la casa familiare entro il mese di Febbraio 2025, trasferendo la propria residenza presso altro immobile che sarà nell'arco di tempo individuato in prossimità della casa del padre per favorire l'organizzazione dei minori;
la Sig. ra porterà CP_1 via con sé la cameretta dei bambini per ricollocarla nella nuova abitazione qualora e solo nel caso in cui la nuova dimora sia sprovvista di una cameretta per i ragazzi;
11) Nelle more del trasferimento della Sig.ra entrambe le parti si impegnano CP_1 reciprocamente a mantenere un clima disteso e rispettoso durante la coabitazione, a tutela – soprattutto - della crescita e sviluppo dei figli minori;
12) I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
All'udienza del 28-04-2025 sono comparse personalmente le parti, le quali si sono riportate alle condizioni dell'accordo sottoscritto da entrambe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze dei minori, le condizioni concordate dalle parti siano congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente dei minori anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori condizioni di carattere economico convenute dalle parti.
Visto il ricorso presentato congiuntamente, nulla si dispone con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dispone l'affidamento dei minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...], provvedendo in conformità alle condizioni
[...] concordate dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Prende atto delle statuizioni economiche concordate tra le parti nei termini specificati in parte motiva;
- Si dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori allegate al ricorso.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 20-05-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
ES IA.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa ES IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia