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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 960/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 960/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 919/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 7540/2023
R.G., datata 19/2/2024, pubblicata in data 19/2/2024, avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)”, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Finarelli del Foro di Parte_1
Bologna per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore in Casalecchio di Reno (BO), via
Mazzini n. 59;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Feo e dall'avv. Maria Controparte_1
Grazie Cerrone, per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato in , alla via Renato De Martino n. 10, presso lo studio dei Pt_1 legali;
APPELLATO
1 E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/9/2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 919/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
7540/2023 R.G., datata 19/2/2024, pubblicata in data 19/2/2024, nei confronti di Con tale atto ha chiesto, in particolare, Controparte_1 Parte_1 quanto segue: «CONCLUSIONI»: «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 919/2024 emessa e pubblicata il 19.02.2024 dal Tribunale Civile di Salerno, I Sezione: Nel merito: 1) Fermo restando l'affidamento condiviso della minore , nata a in data [...] a [...] Persona_1 Pt_1 entrambi i genitori, con collocazione e residenza privilegiata presso la madre, si chiede che la casa familiare, in comproprietà tra le parti, sita ad Acerno
(SA) Via ST OR 200 H, sia assegnata alla Sig.ra Parte_1 che la abiterà unitamente alla figlia minore, fino alla autosufficienza economica di quest'ultima. 2) Disporre l'obbligo a carico del Sig. CP_1 di versare mensilmente a favore della Sig.ra , entro il
[...] Parte_1 giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato a quest'ultima, la somma di € 350,00, oltre Istat, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia
. 3) Disporre che l'assegno unico sia versato interamente a Persona_1 favore della Sig.ra o in subordine, che l'assegno unico sia Parte_1 ripartito al 50% tra i genitori. 4) Disporre che il Sig. Controparte_1 concorra al pagamento del 70% delle spese straordinarie per la figlia
, come individuate a pag. 7 nella sentenza di primo grado. 5) Si Per_1 chiede la conferma delle altre disposizioni contenute nella sentenza di primo grado, in quanto non appellate. 6) Si chiede fin da ora il rigetto delle conclusioni di parte appellata. Con vittoria di spese e compensi di causa».
2 La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUSIONI»: «Voglia Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, così decidere e provvedere: a) Respingere con idonea statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto rigettare in toto l'atto di appello proposto dalla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 919/2024, resa dal Tribunale di Salerno in data 19.02.2024; b) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dei sottoscritto procuratore antistatario».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
Il
Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: - affida la minore (nata a [...] Persona_1 Pt_1
11.05.2019, c.f. ) congiuntamente ad entrambi i C.F._1 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza verranno assunte di comune accordi;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore;
- Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se la minore il martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 17:00 del sabato sino alle ore
19:30 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie la minore
3 trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
durante il periodo delle festività Pasquali la minore trascorrerà alternativamente il giorno di
Pasqua con un genitore ed il Lunedi in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le festività; durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dagli stessi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno - qualora i genitori non si accordino per un festeggiamento congiunto – la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma, il suo compleanno ed onomastico;
la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il suo compleanno ed onomastico;
- determina in euro 230,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT
l'assegno di mantenimento che dovrà versare per il Controparte_1 mantenimento della figlia minore alla sig.ra entro il 5 di ogni Parte_1 mese;
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle Controparte_1 spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia minore nella misura del
50%, ove previamente concordate e/o documentate ed urgenti;
- rigetta le domande formulate da entrambe le parti in ordine alla casa familiare ed all'assegno unico per il figlio;
- Compensa le spese di lite».
I motivi dell'impugnazione.
a ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: il Tribunale di Salerno ha erroneamente ritenuto che di dover rigettare la domanda di di assegnazione Parte_1 della casa familiare e ha erroneamente ritenuto di determinare l'importo mensile di € 230,00 al mese, oltre Istat, a carico del a titolo di CP_1 contributo nel mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la è madre della minore nata a Pt_1 Persona_1
in data 11/05/2019, dalla relazione sentimentale tra la stessa Pt_1 Pt_1
e la è tuttora formalmente residente nell'immobile Controparte_1 Pt_1 in questione, immobile in comproprietà con il già casa familiare;
la CP_1 minore al momento della sua nascita è stata riconosciuta dai genitori, che fino al mese di marzo 2022 sono stati conviventi nella abitazione tra loro in
4 comproprietà e durante la convivenza la è sempre stata casalinga, ad Pt_1 eccezione della sporadica attività di bracciante agricola svolta per 50 giornate nell'arco dell'anno, mentre il ha sempre svolto attività di boscaiolo, CP_1 oltre ad altre attività connesse alla agricoltura, guadagnando comunque sempre elevate somme di danaro, anche non censite;
dopo la nascita di il rapporto sentimentale tra e si è Per_1 Parte_1 Controparte_1 sempre più deteriorato per esclusiva responsabilità di quest'ultimo, tanto che nel mese di marzo 2022, a causa dei gravi comportamenti dell'appellato,
l'appellante è stata costretta, al solo fine di tutelare la serenità e l'integrità psicofisica della minore, ad allontanarsi, unitamente a quest'ultima, dalla casa familiare di Acerno senza tuttavia rinunciare ad essa, chiedendo momentanea ospitalità ai suoi genitori, residenti a[...] (ove, tuttavia l'appellante non ha la residenza); il pur lavorando CP_1 costantemente e percependo vari redditi, a vario titolo (compresi gli assegni familiari dallo Stato per la figlia) ha sempre fatto mancare i mezzi economici di sostentamento alla famiglia;
in particolare il ha sempre omesso di CP_1 consegnare danaro alla ex compagna per fare la spesa;
durante la convivenza, dall'inizio del 2017 fino al mese di marzo 2022, il tutti i giorni della CP_1 settimana era sempre fuori casa, dalla mattina fino a notte fonda, compresi il sabato e la domenica, e sia a pranzo che a cena si recava da solo a mangiare dalla propria madre e, quando non lavorava, trascorreva tutto il tempo libero
(comprese tutte le sere e tutti i giorni festivi) al bar con gli amici, bevendo alcolici;
in seguito, a notte fonda, egli rientrava a casa e, alterato, era solito arrabbiarsi immotivatamente con la e talvolta imprecare e Pt_1 bestemmiare anche alla presenza della minore;
a causa di tutti i comportamenti del nel mese di marzo 2022 la appellante è stata CP_1 costretta a lasciare momentaneamente la casa familiare per recarsi con la figlia presso la casa dei genitori al fine di ricevere sostegno economico e morale;
tre giorni dopo tale evento ella si recava presso la competente
Stazione dei Carabinieri di Acerno al fine di motivare il provvisorio allontanamento con la minore dalla causa familiare, ben precisando che non era sua intenzione presentare una denuncia penale;
anche successivamente alla sentenza di primo grado vi sono state tante comunicazioni tra i legali al fine di trovare una soluzione stragiudiziale alla vicenda, che tuttavia non è
5 stata raggiunta in quanto l'unico obiettivo del è quello di allontanare CP_1 dalla casa familiare la figlia, avendo la sentenza ora impugnata stabilito l'affidamento condiviso della minore, con residenza privilegiata presso la madre;
il momentaneo allontanamento della appellante dalla casa familiare non implica assolutamente che la medesima abbia rinunciato alla assegnazione di quest'ultima, di cui è comproprietaria, essendosi appoggiata solo provvisoriamente con la bimba, ospiti entrambe, presso l'abitazione della famiglia di origine;
la ipotesi di divisione dell'immobile tra primo e secondo piano, con assegnazione del primo piano alla e Pt_1
l'assegnazione del piano superiore al non è stata condivisa dalla CP_1 appellante;
dal mese di marzo 2022 il non abita più nella casa CP_1 familiare, essendosi trasferito a vivere nella casa dei genitori, come riferito anche dalle Assistenti Sociali nelle relazioni depositate e come riconosciuto in sentenza;
la casa familiare è vuota e non è abitata da nessuno;
l'asilo frequentato dalla minore è vicino alla casa familiare e la appellante in pochi minuti può raggiungerlo a piedi, mentre la casa dei genitori è lontana e servono mezzi pubblici per raggiungere l'asilo; la fu costretta ad Pt_1 allontanarsi al fine di proteggere la figlia da comportamenti aggressivi ed omissivi del non esiste una diversa soluzione perché la minore non CP_1 può continuare a vivere ospite presso la casa dei nonni materni, mentre la casa familiare è libera da persone;
in ogni caso la è comproprietaria Pt_1 dell'immobile familiare di cui chiede l'assegnazione essendo convivente con la figlia minorenne;
in ordine all'assegno di mantenimento e alle altre disposizioni di carattere economico, il svolge prevalentemente CP_1 attività di boscaiolo, e da anni lavora, ma solo parzialmente in regola e quindi la sua reale attività non risulta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo spesso dichiarato solo la disoccupazione pari ad € 4.030 all'anno; in realtà ha sempre guadagnato somme di danaro non Controparte_1 risultanti dalle dichiarazioni Isee né dalle dichiarazioni dei redditi, non avendo mai lavorato in regola;
negli anni precedenti il ha sottoscritto CP_1 vari contratti di affitto di fondi rustici, al fine di svolgere attività agricola nei castagneti;
dall'inizio del 2022 è stato assunto, sempre in Controparte_1 qualità di boscaiolo, dalla Ditta Vincenzo D'Urso, con sede ad Acerno;
nel
2022 risultava ufficialmente che l'appellato lavorasse 51 giorni all'anno
6 presso la Ditta Vincenzo D' Urso, ma in realtà egli lavorava tutti i giorni dell'anno e in nero, tagliando la legna ed anche vendendola, con ottimi incassi non dichiarati;
risulta alla appellante che il continui a CP_1 lavorare presso la Ditta D'Urso; il percepisce (o ha percepito) CP_1 assegno mensile a titolo di disoccupazione;
risulta bracciante Parte_1 agricola, ma in realtà ha lavorato in passato solo 50 giorni all'anno; inoltre, fino ad alcuni anni orsono svolgeva alcuni lavoretti in qualità di cuoca presso il ristorante del fratello, ma da quando è iniziata la convivenza con il CP_1
e dopo la nascita di la si è dedicata solo alla famiglia, e Per_1 Pt_1 spera in futuro di poter ricominciare a lavorare, compatibilmente alle proprie condizioni di salute;
l'appellante è malata da anni, soffre di fibromialgia;
la appellante non lavora nel ristorante di famiglia denominato “Il Porcino
Innamorato” con sede a Pontecagnano e si è recata solo qualche volta nel
2023 ad aiutare il fratello nel ristorante, ma si è trattato di una collaborazione familiare, avvenuta pochissime volte nell'anno 2023 (e mai nel 2024), in virtù della quale ella percepì limitatissime somme che servirono unicamente ad acquistare cibo e medicine per la figlia minore;
negli ultimi anni il ha riscosso varie somme a titolo di disoccupazione e altri contributi CP_1 statali, mettendo da parte circa € 25.000,00; inoltre egli deteneva il bancomat del conto corrente della ed ha sempre prelevato importi pari a circa € Pt_1
15.000,00; quando il prelevava dal conto corrente cointestato con la CP_1
tratteneva per sé le somme di danaro oppure le versava in una Pt_1 cassaforte posizionata nella casa familiare di cui non ha mai Parte_1 detenuto le chiavi;
dall'esame del conto corrente postale intestato alla Pt_1 si evince che esclusivamente quest'ultima ha pagato tutte le spese per la figlia;
l'importo di € 230,00 è veramente esiguo se si considera che la Pt_1 non lavora e che detto importo deve coprire tutte le spese per la minore, quali il mangiare, l'abbigliamento, medicine da banco, corredo per asilo, gite, vacanze e tutto il necessario perché quest'ultima possa crescere dignitosamente;
con riferimento all' assegno unico per la minore, si chiede che esso venga versato interamente a favore della , convivente Parte_1 con la figlia;
a parziale modifica della sentenza di primo grado, in considerazione delle differenti condizioni economiche delle parti, si chiede che le spese straordinarie per siano poste a carico del nella Per_1 CP_1
7 misura del 70%, anziché nella misura del 50%, come erroneamente stabilito nella sentenza di primo grado.
La prospettazione della vicenda offerta da Controparte_1
Per “casa familiare” deve intendersi il complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l'esistenza domestica della comunità familiare;
di modo che, l'assegnazione di essa ad uno dei coniugi risponda all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare con riguardo principalmente alla necessità di non far gravare sui figli l'ulteriore trauma dell'allontanamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza;
lo scopo dell'assegnazione è solo quello di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico ove la minore è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole;
l'allontanamento della dall'abitazione familiare non ne ha Pt_1 implicato la rinuncia alla stessa, ma tale evento ha influito in maniera determinante sull'equilibrio psicofisico della minore, la quale, attesa la tenera età, non riconosce più la casa familiare come il proprio habitat domestico, essendo venuto meno ogni legame che la piccola aveva all'epoca con il focolare domestico;
la giustifica il proprio allontanamento Pt_1 definendolo momentaneo e dovuto a presunti comportamenti che il CP_1 avrebbe avuto nei confronti della stessa, che la spingevano a formulare denuncia alle autorità; la querela proposta dall'appellante nei confronti del veniva archiviata, con la conseguenza che, oltre ad essere basata su CP_1 circostanze rilevatesi del tutto infondate, ha sortito quale unico effetto,
l'ingiustificato allontanamento del dalla piccola;
inoltre, il Pt_1 Per_1 protratto momentaneo allontanamento della ad oggi è quantificabile Pt_1 in circa tre anni;
se la minore ha lasciato la casa coniugale all'età di due anni e non vi ha fatto più ritorno, appare lecito chiedersi quale legame affettivo leghi la stessa all'abitazione, e come adesso la figlia possa chiedere alla madre di ritornare nell'immobile, atteso che non può conoscerne neanche la composizione, stante la tenerissima età di questa all'atto dell'allontanamento; parte appellante dovrebbe chiarire come può una bambina crescere serenamente in un luogo che le è totalmente sconosciuto, e ove non è mai cresciuta, e dove non ha alcuna consuetudine di vita, né di relazione sociale
8 radicata;
parrebbe che quanto sostenuto dalla sia volto a soddisfare Pt_1 essenzialmente un'esigenza di natura personale;
difatti questa ultima pur essendo proprietaria solo della quota di ¼ dell'immobile, si è sempre opposta alla divisione dello stesso perché non appagata dalla occupazione e/o assegnazione del primo piano, pretendendo di contro l'assegnazione dell'intero appartamento;
in relazione alla richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento per un importo di € 350,00, va ricordato che, con riguardo alla situazione economica del , quest'ultimo all'udienza Pt_1 di comparizione del 13.02.2024, ha dichiarato di essere percettore di uno stipendio mensile di € 700,00, allo stato variabile, attesa la sua occupazione di operaio presso la ditta boschiva Giuseppe D'Urso; il reddito di parte appellata è limitato in considerazione dell'attività svolta fortemente influenzato dalla stagionalità e dalle condizioni meteoriche;
tale attività garantisce al solo una limitata autonomia economica e reddituale;
lo CP_1 stesso è tuttora costretto a vivere presso l'abitazione dei genitori, senza, tra l'altro, poter godere dell'immobile familiare (in quota per ¾) attesa la opposizione della alla più volte richiesta divisione della proprietà Pt_1 comune;
il ha subito, nel corso degli anni successivi Pt_1 all'allontanamento dall'abitazione comune, sita in Acerno (SA) alla via
ST OR n. 200 h, una notevole attenuazione della sua capacità reddituale e patrimoniale in quanto il disfacimento del rapporto coniugale ha comportato anche un inevitabile ridimensionamento del suo tenore di vita, con conseguente e consistente aggravio delle spese dallo stesso sostenute;
proprio in virtù del profondo affetto che il nutre per la figlia, lo CP_1 stesso si è sempre impegnato in ogni modo al fine di far fronte agli obblighi di mantenimento assunti e dallo stesso sempre riconosciuti quali prioritari nella gestione delle proprie risorse finanziarie;
non si comprendono le argomentazioni non suffragate da alcun elemento probatorio, in virtù delle quali parte appellante sostiene che il abbia guadagnato delle somme CP_1 non risultanti dalle dichiarazioni ISEE, e che lavori addirittura in nero;
va escluso che l'impegno domestico della appellate sia risultato prevalente rispetto a quello del coniuge, essendosi la stessa occupata della figlia in maniera non assorbente, e non risultando provato che ella avesse compiuto speciali sacrifici o rinunce;
è lecito chiedersi se l'inesperienza della , Pt_1
9 priva di qualificazione professionale, sia dovuta a una precisa scelta compiuta in vista del matrimonio o concordata nel corso della vita coniugale, in funzione di un prevalente impegno nell'ambito familiare, oppure fosse riconducibile a proprie inclinazioni personali, già maturate prima dell'instaurazione del vincolo coniugale;
la ha possibilità concrete e Pt_1 specifiche di guadagnare, a prescindere dal non aver trovato una propria sistemazione lavorativa;
con riguardo all'assegno unico va evidenziato che in caso di affidamento condiviso il principio generale è che l'assegno Unico e universale venga erogato al 50% ciascuno ai genitori;
allo stato che l'assegno unico viene ripartito al 50% tra i genitori;
il giudice di prime cure rigettava la richiesta di corresponsione dell'assegno unico esclusivamente in favore della
, proprio sull'assunto che l'affidamento condiviso necessitasse tale Pt_1 ripartizione;
nessun elemento concreto viene portato dall'appellante a sostegno di una decisione difforme da quella impugnata;
la richiesta del pagamento, a carico del del 70 % delle spese straordinarie avanzata CP_1 dalla deve considerarsi del tutto sproporzionata e non meritevole di Pt_1 accoglimento;
mentre la determinazione del contributo da versare in favore dei figli può assumere una funzione volta a riequilibrare le differenze retributive dei coniugi, la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie non assolve a tale funzione e dovrebbe avere natura eccezionale;
per questo motivo, qualora il Giudice determini una ripartizione delle spese differente dal 50%, deve motivare separatamente tale decisione rispetto alla determinazione del mantenimento puro e semplice;
non si comprende in base a quali criteri parte appellante chieda la modifica di tale percentuale a carico del Del tutto infondata è la supposta circostanza secondo la quale la CP_1
avrebbe provveduto autonomamente al pagamento delle spese Pt_1 straordinarie della figlia oltreché l'ulteriore addebito nei confronti del di aver depauperato il conto corrente che i coniugi avevano in CP_1 comune per un importo pari a € 15.000,00; s sul punto è opportuno ricordare che la ha più volte provato a screditare il parte appellante Pt_1 CP_1 ha da sempre avuto un atteggiamento di forte ostilità nei confronti del tanto che a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale, gli CP_1 attribuiva presunti atteggiamenti aggressivi, minacce e abuso di alcol in presenza della figlia, riportando tali affermazioni in esposto all'autorità a
10 seguito del quale iniziava un vero e proprio calvario per il a seguito CP_1 di tali dichiarazioni a carico dell'appellato, veniva disposto nei confronti del medesimo fermo cautelativo del porto d'armi e veniva inoltrata dai
Carabinieri di Acerno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei
Minori segnalazione di maltrattamenti in famiglia, a seguito della quale veniva incardinato un apposito procedimento minorile, nel corso del quale e per quasi due anni il veniva sottoposto a un percorso di CP_1 potenziamento della capacità genitoriale , che prevedeva incontri Per_2 periodici con gli assistenti sociali;
il è stato sottoposto a controlli CP_1 ematici recandosi presso il Centro SERT di dai quali si è appurato Pt_1 che lo stesso non soffrisse di alcuna dipendenza da sostanze alcoliche;
e tutto ciò veniva inequivocabilmente attestato dall' archiviazione del procedimento;
appare evidente che, la condotta della , reiterata nel tempo, oltre ad Pt_1 avere quale unico scopo il volere il discredito della figura del marito, si è sostanziata in una inevitabile e gravissima compromissione dei rapporti affettivi del padre con la figlia minore, concretizzatisi nella interruzione di ogni apprezzabile contatto per un lungo periodo.
La decisione.
La domanda di assegnazione dell'abitazione indicata dalla appellante come casa coniugale.
Va, a questo punto, osservato quanto segue in relazione alla domanda di parte appellante di assegnazione della casa familiare, in comproprietà fra il e la , sita in Acerno (SA), alla via CP_1 Pt_1
ST OR, n. 200 H.
Su questo punto il giudice di primo grado ha affermato che questa casa, ormai abbandonata da tempo dalla e dal non può Pt_1 CP_1 essere considerata attualmente quale casa coniugale e che, pertanto, nulla va disposto, in questa sede, in ordine alla assegnazione della casa stessa. Le mere risultanze anagrafiche concernenti la formale residenza non sono idonee ad inficiare lo stato di fatto chiaramente emergente dagli atti.
Questa decisione va senz'altro condivisa, atteso che la e il Pt_1 hanno abbandonato la casa da tempo (dal 2022) e che la figlia CP_1 minorenne (nata nel 2019) non risulta avere instaurato un adeguato legame con la casa in questione, nella quale ha vissuto in età molto tenera e con la
11 quale ha perso ogni legame. Difetta, quindi, il presupposto per disporre l'assegnazione della casa alla , atteso che, in questa sede, tale Pt_1 assegnazione potrebbe avvenire solo in vista della realizzazione dell'interesse della minore, interesse che, alla luce di quanto più sopra osservato, non sussiste, non emergendo dalle risultanze processuali un adeguato legame fra la minore e la casa suddetta.
Va, peraltro, osservato che la è comproprietaria per un Pt_1 quarto della casa in questione e che, quindi, ben potrebbe ottenere per un diverso titolo la possibilità di abitare, almeno entro certi limiti, nella casa suddetta.
Il tribunale ha così motivato sul punto: «B) In ordine alle contrapposte richieste dei genitori relative alla casa familiare, sita in Acerno
(SA) alla Via ST OR 200 H ed in comproprietà tra le parti, vanno effettuate le seguenti considerazioni. Com'è noto, la ratio della regola posta dall'art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 11/07/2023, n.
19602). Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei figli minori tenendo in considerazione essenzialmente l'interesse dei medesimi e, dunque, dell'esigenza, che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole che vede interrotta la loro convivenza dei genitori, l'ambiente domestico. Per tale motivo il giudice del merito deve valutare l'esistenza di uno stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 13/10/2021, n. 27907). Il giudice quando decide sulla assegnazione della casa familiare può escludere dall'assegnazione una porzione distinta della casa, non adibita ad abitazione familiare ovvero eccedente le esigenze abitative del nucleo (cfr. Cass. civ., sez. 23631/2011), purché si tratti di una unità abitativa del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia (cfr. Cass. civ., sez. sez. VI, 15/10/2020, n. 22266). Deve, di contro, escludersi l'assegnazione parziale della casa familiare qualora essa sia chiesta dal genitore che non vive con il minore allo scopo di riottenere la piena disponibilità di una parte del suo patrimonio e di risparmiare sulle spese abitative, trattandosi di opzione
12 percorribile solo ed esclusivamente nel caso in cui la stessa si palesi funzionale all'interesse del minore (cfr. Trib. Catania, 29.11.2017, in De
Jure). Tutto ciò premesso in diritto, va evidenziato che risulta pacifico tra le parti che la ha lasciato, insieme alla minore, la casa familiare nel Pt_1 mese di marzo 2022 per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori dove sino ad oggi ha stabilmente vissuto con la piccola . Considerato che Per_1 all'epoca la minore non aveva nemmeno compiuto i tre anni e che negli ultimi due anni ha stabilmente vissuto presso l'abitazione dei nonni materni deve necessariamente ritenersi che la piccola consideri tale ultima abitazione come il proprio habitat domestico essendosi ormai eliso - in ragione del lasso di tempo trascorso e della tenerissima età che aveva la minore all'epoca in cui il nucleo familiare era unito - ogni legame con quella che era la casa familiare. Né può sottacersi che la stessa sostiene – in base agli esiti Pt_1 delle relazioni dei SS ed in particolare di quella del 2.9.2022 (cfr. all. 11 alla comparsa) - che anche il ha lasciato da oltre un anno e mezzo la casa CP_1 familiare essendosi stabilmente trasferito presso l'immobile dei propri genitori: da tale prospettazione consegue che anche quando sta con il Per_1 padre non frequenta più quella che una volta era la casa familiare (tant'è vero che gli assistenti sociali nella relazione del 2.9.2022 danno atto di aver effettuato un accesso domiciliare presso l'abitazione dei genitori del
. Allo stesso modo risultano non meritevoli di accoglimento le CP_1 richieste del ricorrente, non collocatario della minore, in ordine alla attribuzione in godimento a ciascuna delle parti di uno dei due piani di cui è composta l'abitazione trattandosi di opzione evidentemente non funzionale all'interesse della minore attesa la perdurante conflittualità tra le parti e le vicende passate del nucleo familiare. In definitiva, il Tribunale ritiene di dover rigettare le domande di entrambe le parti relative alla casa familiare».
In ragione di quanto più sopra osservato, questa motivazione esposta dal primo giudice è sicuramente condivisibile.
Va, pertanto, senz'altro, rigettato l'appello proposto dalla Pt_1 nella misura in cui tende ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda della di assegnazione della Pt_1 casa sita in Acerno (SA), alla via ST OR, n. 200 H, con conferma di quanto statuito sul punto dal Tribunale.
13 La decisione.
L'assegno di mantenimento a carico di in favore di Controparte_1
per il mantenimento della figlia minorenne Parte_1 Per_1
, la disciplina dell'assegno unico e la disciplina delle spese
[...] straordinarie.
Con riguardo all'assegno di mantenimento per la minore , Per_1 al contributo alle spese straordinarie per la minore stessa e all'assegno unico, va osservato quanto segue.
Sul punto la sentenza oggetto di impugnazione così motiva: «C)
Attese le richieste delle parti, il Tribunale evidenzia in ordine all'assegno unico per i figli che l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021 prevede che
“L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5” e l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021 prevede che
“L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Pertanto, in presenza di una chiara ed univoca disciplina legislativa, non vi sono provvedimenti che il
Tribunale deve adottare sul punto (nel caso di specie è, peraltro, pacifico che le parti stiano entrambe percependo il 50% dell'assegno unico). Al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib.
Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De Jure). Nella fattispecie in esame, è emerso che: 1) il sig. di anni 36, lavora come boscaiolo;
ha riferito CP_1 di percepire uno stipendio mensile mediamente pari a 700,00 euro (anche se variabile in relazione alle effettive giornate di lavoro); ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito di 8.913,00 euro, per l'anno di imposta
2020 un reddito di circa 9.300,00 euro e per l'anno di imposta 2019 un
14 reddito di 7.521,00 euro;
è comproprietario della casa familiare nella misura di 3/4; 2) la sig.ra , di anni 42, non svolge attività lavorativa;
prima Pt_1 della nascita della minore ha lavorato per alcuni periodi presso la pizzeria del fratello;
è comproprietaria della casa familiare nella misura di ¼; vive presso i suoi genitori non soffrendo costi di alloggio;
ha lamentato che durante la convivenza il non contribuiva al mantenimento del nucleo familiare;
CP_1 ha allegato che il svolge anche lavoro a nero sia come boscaiolo sia CP_1 in autunno per la raccolta e rivendita delle castagne. Il Tribunale, tenuto conto di quanto sopra emerso in ordine alla situazione patrimoniale delle parti e dei tempi di permanenza della minore presso il padre, va determinato in euro 230,00 l'assegno di mantenimento a carico del padre oltre alla contribuzione al 50 % delle spese straordinarie».
Questa motivazione va condivisa quanto alla ripartizione delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
Con riguardo alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie, va rilevato che la minore è affidata in maniera congiunta a entrambi i genitori, non emerge alcun elemento per modificare la ripartizione al 50 % ciascuno, dovendosi presumere che entrambi i genitori, affidatari della minore, contribuiscano in maniera paritaria alle spese straordinarie;
non si desumono dagli atti elementi idonei per determinare una diversa ripartizione.
In ordine all'assegno unico, poi, il tribunale ha rigettato ogni domanda di modifica tesa ad ottenere una ripartizione dell'assegno unico in misura diversa da quella normativamente prevista del 50 % a favore di ciascun genitore. Atteso che la minore è affidata in maniera congiunta a entrambi i genitori, non emerge alcun elemento per modificare la quota di assegno unico percepita da ciascun genitore, in ragione del fatto che, essendo la minore affidata congiuntamente a entrambi i genitori, deve senz'altro presumersi che sia sia il contribuiscano in pari misura ad CP_2 CP_1 assolvere agli obblighi su di loro gravanti per il mantenimento della figlia minorenne, ai sensi dell'art. 316 bis c.c.. tenuto conto della rispettiva situazione reddituale e patrimoniale e dei tempi di permanenza della minore preso ciascun genitore. La , in particolare, non risulta svolgere attività Pt_1 lavorativa, ma è senz'altro idonea a svolgere tale attività, avendola peraltro, già svolta, sia pure in misura contenuta, presso il ristorante di famiglia. Il
15 vanta un reddito fisso, ma di entità piuttosto esigua (circa € 700,00 CP_1 mensili), anche a voler ammettere che egli svolga qualche ulteriore lavoretto oltre quello dichiarato, come dedotto dalla . Pt_1
Da quanto esposto consegue che ogni motivo di impugnazione relativo alla domanda di modifica della ripartizione delle spese straordinarie e della ripartizione dell'assegno unico risulta infondato e va disatteso. Vanno, quindi, sul punto senz'altro confermate le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
In ordine, poi, all'assegno di mantenimento a carico del un CP_1 favore della per il mantenimento della figlia minorenne, l'importo Pt_1 determinato dal tribunale in € 230,00 appare inferiore rispetto alle possibilità di contribuzione del il quale ha un reddito dichiarato di circa € CP_1
700,00 mensili e possiede una capacità lavorativa e reddituale idonea ad assicurargli anche una ulteriore integrazione di tale reddito. Vanno, poi, tenute presenti le esigenze di mantenimento della figlia , la quale non Per_1 risulta neppure avere a disposizione una abitazione diversa da quella in cui è ospitata dai nonni insieme alla madre. La misura dell'assegno di mantenimento che risulta congrua, alla luce di quanto sinora osservato e delle complessive risultanze processuali, anche in considerazione delle deduzioni delle parti, risulta essere quella di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT.
L'appello va, quindi, accolto nel senso che l'assegno per il mantenimento della figlia minorenne , a carico del e in Per_1 CP_1 favore della , va determinato nella misura di € 300,00, oltre Pt_1 aggiornamento ISTAT, con corrispondente riforma della sentenza impugnata.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata nei limiti più sopra specificati e precisamente in relazione all'assegno di mantenimento per la figlia minorenne, mentre risultano infondate in relazione alla misura contributo per le spese straordinarie per la figlia stessa e in relazione alla ripartizione dell'assegno unico fra i genitori.
La sentenza va, quindi, parzialmente nel senso più sopra specificato con riguardo al quarto capo del dispositivo della sentenza impugnata, il quale
16 dispone quanto segue: «- determina in euro 230,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che dovrà Controparte_1 versare per il mantenimento della figlia minore alla sig.ra Parte_1 entro il 5 di ogni mese;
».
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va, peraltro, contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite in ragione della natura delle questioni affrontate e dell'esito del giudizio. Questa statuizione merita conferma, anche in ragione del fatto che sul punto non sussistono adeguati motivi di contestazione provenienti dalle parti;
sul punto non incide, pertanto, la parziale riforma in appello della sentenza, nell'ambito di una complessiva valutazione delle contrapposte posizioni, tenuto conto anche della natura della controversia.
Per quel che concerne le spese del secondo grado di giudizio, va osservato quanto segue. Le domande della parte appellante risultano parzialmente fondate, per cui la parte appellata risulta parzialmente soccombente nel presente grado di giudizio in relazione alla impugnazione avverso un capo della sentenza, mentre la parte appellante risulta parzialmente soccombente nel presente grado di giudizio in relazione alla impugnazione avverso altri due capi della sentenza. Risulta, pertanto, opportuno disporre la integrale compensazione di tali spese, in ragione della reciproca soccombenza nel grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di
, nei confronti di essendo l'impugnazione Parte_1 Controparte_1 proposta avverso la sentenza n. 919/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 7540/2023
R.G., datata 19/2/2024, pubblicata in data 19/2/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
17 1. in parziale accoglimento dell'appello e in corrispondete parziale\\ riforma del quarto capo del dispositivo della sentenza impugnata, così dispone: determina in € 300,00 l'assegno mensile che CP_1 corrisponderà a nel domicilio di lei, o
[...] Parte_1 eventualmente mediante bonifico bancario o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne , con rivalutazione di tale Persona_1 somma su base annua (da effettuarsi alla fine di ciascun anno solare) in base agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, il tutto con decorrenza dalla data della domanda proposta in primo grado e con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche con riguardo alle disposizioni relative al primo grado di giudizio, con rigetto dei relativi ulteriori motivi di impugnazione;
3. dispone la integrale compensazione fra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.
Salerno, 13/11/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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