Art. 19.
Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:
a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;
b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;
c) lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonche' di fognature ed allacciamenti fognari;
d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;
e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;
f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalita' previste nei precedenti articoli 9 e 10;
g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente articolo 17;
h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.
Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici sara' provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 18/05/1973, n. 128 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:
a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;
b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;
c) lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonche' di fognature ed allacciamenti fognari;
d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;
e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;
f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalita' previste nei precedenti articoli 9 e 10;
g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente articolo 17;
h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.
Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici sara' provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 18/05/1973, n. 128 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.