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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/12/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 574/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 19/12/2025
È presente, per l'attore, l'avv. SANTINA BRUNO, anche in sostituzione dell'avv. MARIA DONATO per il terzo chiamato. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. DOMENICO NOTARO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Bruno si riporta alle conclusioni già versate in atti, rappresentando che dall'istruttoria è emersa la piena fondatezza della domanda. Insiste, dunque, per l'accoglimento della domanda. L'avv. Notaro si riporta alle conclusioni rassegnate in atti. In particolare, alla richiesta di dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'ANAS e alla richiesta di chiamata in garanzia nei confronti del terzo chiamato in causa. sottolinea, comunque, che l'unico teste escusso è un parente della parte attrice e potrebbe avere interesse nel giudizio. L'avv. Bruno per il terzo chiamato si riporta alle conclusioni per come rappresentate in atti. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TT TA
pagina 1 di 9 R.G.N. 574/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TT TA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 574/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IN Bruno (C.F. ; C.F._2
Attore
E
(C.F. ), in persona legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Notaro (C.F. ) C.F._3
Convenuto
NONCHÈ
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_2 C.F._4
DO (C.F. ); CodiceFiscale_5
Terzo chiamato
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto domanda innanzi al Giudice di Pace di Belvedere Parte_1
Marittimo al fine ottenere il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno derivatole dal sinistro occorso in data 30/03/2013. A sostegno della propria domanda, ha riferito che nella predetta data, intorno alle ore 11.00, nel mentre si trovava a percorrere la SS18 in direzione nord/sud quale terza trasportata a bordo della Fiat Punto tg BT676HP, di Per_ proprietà e condotta da , assicurata ai fini RCA, all'altezza dell'Hotel CP_2 pagina 2 di 9 Belvedere, nel Comune di Belvedere Marittimo, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Il conducente dell'autovettura, infatti, per evitare un veicolo in fase di sorpasso che viaggiava in senso opposto di marcia, è stato costretto a spostarsi sull'estrema destra della carreggiata, e, nell'effettuare tale manovra, è finito con la ruota anteriore sinistra in una buca presente sul manto stradale, buca non segnalata né visibile, che ha provocato lo scoppio dello pneumatico. A causa dell'incidente, ha riportato una cervicalgia post traumatica dalla quale sono conseguiti 7 giorni di ITT, 15 giorni di ITP al 75%, 15 giorni di ITP al 50% e 90 giorni di ITP al 25%, con danno biologico del 2% e conseguente danno morale. Assume la sussistenza di uno stretto nesso eziologico tra il comportamento colposo dell'ANAS, proprietaria della strada, che non ha correttamente manutenuto la sede stradale, e il fatto-evento generante il danno, con conseguente responsabilità dell'Ente sia ex art. 2051 cod. civ, che ex art. 2043 cod. civ. ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito in favore del CP_1
Tribunale di Paola. Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, con ordinanza notificata il 04/02/2020, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Paola, assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio.
1.1. ha, dunque, riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale dichiarato Parte_1 competente e, nel richiamare il proprio atto introduttivo, conclude chiedendo di dichiarare responsabile ex art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., del CP_1 sinistro occorsole in data 30/03/2013 e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni fisici subiti, quantificati in complessivi € 4.771,53, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incidente sino al soddisfo o in quell'altra somma maggiore o minore che apparirà di giustizia.
1.2. nel contestare le avverse doglianze, eccepisce il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva sul rilievo che la gestione dei marciapiedi e delle banchine rialzate posti a margine del tratto stradale ove si sarebbe verificato l'incidente, come anche dei servizi nel tratto urbano, compete al . Deduce, inoltre, Controparte_3
l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2051 e 2043 cod. civ., atteso che la responsabilità dell'accaduto è imputabile esclusivamente al conducente del veicolo, che ha avuto una condotta di guida non conforme a quella che lo stato dei luoghi richiedeva, nonché di una velocità al di sopra dei limiti imposti sulla strada in questione. Evidenzia come la domanda sia infondata anche nel quantum, poiché l'attrice non ha dimostrato l'esistenza del danno. In ogni caso, avendo sottoscritto con il conducente del veicolo un atto transattivo in forza del quale questi ha assunto l'obbligo di manlevare l' da qualsivoglia pretesa che CP_1 potesse essere vantata, anche da terzi, in riferimento al sinistro, le conseguenze pregiudizievoli dell'incidente debbono essere poste a carico di questi. Conclude, quindi, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa di , nel merito, in CP_2 via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, CP_1 conseguentemente, rigettare la domanda;
in via gradata, rigettare la domanda perché inammissibile e infondata in fatto e diritto;
in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, condannare il terzo chiamato a tenere pagina 3 di 9 indenne per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in conseguenza del CP_1 sinistro per cui è causa in favore di . Parte_1
1.3. , costituitosi in giudizio a seguito della concessa autorizzazione ex art. CP_2
269 c.p.c., preliminarmente eccepisce l'insussistenza dell'obbligo di manlevare
CP_1 in quanto la scrittura transattiva intercorsa tra le parti non prevede alcun obbligo generico di manleva, ma prevede la liberazione dell' nei confronti del da ogni
CP_1 CP_2 conseguenza pregiudizievole ascrivibile all'incidente. In ogni caso, eccepisce la nullità della menzionata clausola, dal momento che, riguardando la manleva un evento futuro, non è rispettata la previsione dell'art. 1938 cod. civ., a mente del quale deve essere indicato un importo massimo garantito. Conferma la dinamica del sinistro riportata dall'attrice e conclude chiedendo di dichiarare unica responsabile ex art. 2051 o, in
CP_1 subordine, ex art. 2043 cod. civ., del sinistro occorso in data del 30/03/2013 e per l'effetto, accertata la nullità della clausola di manleva, condannare, al risarcimento, in
CP_1 favore dell'attrice, dei danni fisici per come quantificati nella domanda, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incidente sino al soddisfo, o in quell'altra somma maggiore o minore che apparirà di giustizia.
1.4. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale e di consulenza tecnica ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Va preliminarmente esaminata la questione concernente la carenza di legittimazione passiva di L'eccezione è infondata. Per come risulta dalle allegazioni della parte CP_1
e dalla documentazione fotografica versata in atti, la buca si trovava sulla carreggiata e non sulla banchina. Pertanto, la responsabilità della conservazione e della gestione del tratto viabile, pur in forza del menzionato verbale di delimitazione del 15/10/2003, rimane in capo all'Ente proprietario convenuto.
3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
3.1. L'art. 2051 cod. civ. stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Secondo il prevalente e più recente indirizzo ermeneutico, la previsione di cui all'art. 2051 cod. civ. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo pagina 4 di 9 l'incidenza della colpa del danneggiato [Cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008 (Rv. 603077 - 01)]. Nondimeno, nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte (priva cioè di un dinamismo pericoloso intrinseco), il giudizio sulla sua pericolosità va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, sì da verificare se la situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato;
il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, ex art. 1227 c.c., alla produzione dell'evento a titolo di colpa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 25772 del 09/12/2009). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte [cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006 (Rv. 593828 - 01)]. La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode [Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013 (Rv. 625158 - 01)]. Il danneggiato dovrà, in sintesi, provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno e di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza [cfr. Cass. civ. sez. 6-3, ordinanza n. 11526 del 11/05/2017]. Più di recente, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità pagina 5 di 9 causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro [cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, trova conferma la dinamica dell'incidente riferita dall'attore. Tanto si desume, in primo luogo, dallo stesso contegno dell' che, relativamente al CP_1 medesimo incidente, ha già corrisposto un risarcimento nei confronti del conducente del veicolo, per danni materiali e danni fisici, onde non pare seriamente contestabile la verificazione dell'evento. Il fatto, poi, che l'attrice fosse presente nel veicolo e che abbia riportato le lesioni denunciate trova conferma nella testimonianza resa dal teste Tes_1
, escusso all'udienza del 21/02/2025, il quale ha assistito all'incidente. La
[...] circostanza che il teste abbia riferito di ricordare che la buca non era visibile perché piena di acqua, mentre la foto mostratagli, risalente alla stessa mattina dell'incidente, mostra una buca asciutta, non appare idonea a inficiare la genuinità della dichiarazione, dal momento che l'orario dell'incidente è stato dato in maniera indicativa, sicché non può escludersi che al momento preciso dell'incidente ci fosse acqua nella buca che è poi stata drenata dall'asfalto. Peraltro, dalla stessa foto, si può apprezzare sulla banchina la presenza di altre pozzanghere, sicché appare verosimile che prima dell'orario in cui è stata scattata la foto abbia piovuto.
3.3. In punto di liquidazione, questo giudice fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio, il quale, con ragionamento immune da vizi logici e da macroscopici errori metodologici o anche solo di percezione, ha ritenuto che le “lesioni riscontrate sono eziologicamente compatibili e riconducibili alla dinamica del sinistro, come descritta negli atti” e ha precisato che la “sintomatologia dolorosa può risolversi completamente, a distanza di tempo dall'evento traumatico, oppure può andare incontro a cronicizzazione;
in tal caso il quadro clinico si arricchisce di sintomi quali vertigini, nausea, acufeni, perdita di concentrazione, fotofobia, ansietà, depressione, facile irritabilità, disturbi del sonno, disestesie degli arti superiori. Può essere presente contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale, che si accompagna ad una limitazione dell'escursione del collo. Quest'ultima rappresenta la modalità evolutiva del caso in esame”. Egli ha, dunque, ritenuto che le " lesioni post-traumatiche, in diretta relazione causale con l'evento lesivo, hanno determinato un periodo di temporanea inabilità (danno biologico temporaneo) al quale sono conseguite, in tempi successivi, menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica del soggetto che, attentamente valutate, vanno interpretate e quantificate come danno biologico permanente”. All'esito dell'esame obiettivo della perizianda, ha dunque concluso che dal trauma distorsivo del rachide siano derivati esiti permanenti invalidanti apprezzabili in un punto percentuale di invalidità ed ha rideterminato la complessiva durata del danno biologico temporaneo in 10 giorni di inabilità totale, 15 giorni di inabilità parziale al 75%, 15 giorni di inabilità parziale al 50% e in 10 giorni di inabilità parziale al 25%, riducendo la durata indicata dai medici consultati dall'attrice, perché ritenuta eccessiva e non coerente rispetto ai tempi che, secondo la scienza medica e i parametri tabellari esaminati, sono da ritenersi generalmente congrui per la completa guarigione. Facendo applicazione dei parametri di cui al DM 3 luglio 2003. e ss. mm., il danno va liquidato complessivamente in euro 2.613,06, di cui euro 857,43 per invalidità permanente pagina 6 di 9 (1%) ed euro 1.755,63 per danno biologico temporaneo, con esclusione della maggiorazione prevista per il danno morale, dal momento che del pregiudizio concernente gli aspetti dinamico-relazionali o della sofferenza psico-fisica di particolare intensità ascrivibili alla lesione non vi è stata alcuna specifica allegazione o prova (neanche di tipo presuntivo) e il ristoro non può essere accordato in via automatica. Alle somme sopra indicate, liquidate in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento della domanda e successivamente rivalutata anno per anno sino all'attualità, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
4. La domanda di manleva dell' è fondata e va accolta, per le ragioni che seguono. CP_1
4.1. Il patto di manleva ha per contenuto il dovere di sollevare altri dalle conseguenze di un fatto dannoso e, quindi, realizza una assunzione di garanzia da parte dell'obbligato. Esso si distingue dalla fideiussione, in quanto, mentre l'obbligazione di manleva è eventuale e condizionata, il fideiussore normalmente si obbliga negli stessi termini del debitore principale;
inoltre, a differenza della fideiussione, la quale riguarda un obbligo assunto dal garante verso il creditore e non già verso l'obbligato principale, l'obbligazione di manleva è assunta nei confronti e a beneficio del debitore garantito [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1543 del 08/03/1980 (Rv. 405103 - 01)]. Esso costituisce un contratto atipico, onde la sua validità ai sensi degli artt. 1322, 1343 e 1418 cod. civ. è condizionata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1543 del 08/03/1980 (Rv. 405104 - 01)].
4.2. Nel caso che ci occupa, risulta che , nel definire transattivamente con CP_2
l'ANAS la propria richiesta risarcitoria, che riguarda il medesimo fatto dannoso, ha assunto anche l'obbligo di manlevare la società per ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria ad esso (evento) riconducibile. Egli, con la scrittura del 18/12/2018, dopo aver dichiarato di
“non aver null'altro a che pretendere per il risarcimento dei danni di cui all'evento sopra descritto”, al successivo punto 5, ha assunto l'ulteriore impegno di “tenere indenne l'
[...] da qualsiasi onere o ulteriore pagamento che, per il sinistro in questione, dovesse CP_1 essere richiesto, impegnandosi altresì a sollevare l da ogni ulteriore pretesa che CP_1 possa essere legittimamente vantata, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, per il sinistro in questione”. La clausola esaminata contiene un patto di manleva per effetto del quale il DI si è assunto il rischio di ogni ulteriore conseguenza dannosa derivante dal sinistro per cui è causa, e dunque anche dei danni che l'attrice ha riportato. Il patto in questione deve ritenersi valido, perché finalizzato alla allocazione delle conseguenze economiche di un danno in capo a un soggetto diverso rispetto a quello ritenuto responsabile secondo diritto, come normalmente avviene anche mediante la sottoscrizione di un contratto di assicurazione, sicché non si può ritenere che con la pattuizione in questione le parti abbiano inteso perseguire interessi non meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Non può neanche dirsi che il menzionato patto sia nullo per violazione dell'art. 1938 cod. civ., in quanto non contiene l'individuazione pagina 7 di 9 dell'ammontare massimo per il quale la garanzia è concessa. Al riguardo deve rilevarsi che il limite posto dall'art. 1938 cod. cv., quand'anche fosse ritenuto espressione di un principio estensibile ad ogni forma di garanzia, non trova applicazione nel caso di specie, perché l'obbligazione assunta è di tipo condizionale ed eventuale, ma non futura e la previsione evocata si applica solo alle obbligazioni future. Non può neanche affermarsi che la clausola di cui al punto 5 sia intesa a limitare eventuali richieste risarcitorie relativamente al medesimo sinistro da parte del danneggiato, perché tale interpretazione conduce all'assurdo risultato di porre il contraente nella curiosa posizione di assumere l'impegno a tenere indenne il danneggiante per ulteriori danni da lui stesso subiti, il che renderebbe la previsione del tutto irragionevole. Pertanto, l'unico significato attribuibile alla clausola, in aderenza al chiaro tenore letterale della stessa, è quello secondo cui il danneggiato ha ritenuto di assumere l'impegno di tenere indenne il danneggiante per ogni ulteriore conseguenza economica derivante dal medesimo fatto dannoso, sulla base degli elementi di sua conoscenza. Ed è chiaro che quando ha sottoscritto quell'accordo non poteva non essere a conoscenza del danno riportato dalla moglie, con lui presente nell'auto al momento dell'incidente. Poiché, dunque, ha validamente assunto l'obbligo di tenere indenne l' CP_2 [...] per tutte le conseguenze derivanti dall'evento per cui è causa, egli sarà tenuto a CP_1 pagare all' tutte le somme, incluse le spese processuali, che questa sarà condannata a CP_1 corrispondere nei confronti dell'attrice.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014, avuto riguardo al valore effettivo della controversia. Le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: In accoglimento della domanda proposta da , accerta e dichiara che Parte_1
l'evento di danno da lesi subito in occasione del sinistro del 30/03/2013 è imputabile alla società convenuta e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno che si CP_1 liquida in complessivi euro 2.613,06, oltre interessi da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 24,25 per CP_1 esborsi e in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica definitivamente in capo alla società convenuta. In accoglimento della domanda proposta da nei confronti del terzo chiamato, CP_1 accerta e dichiara che questi è tenuto a manlevare l'Ente per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna a pagare ad quanto a sua volta questa CP_2 CP_1
pagina 8 di 9 dovrà corrispondere ad a titolo di risarcimento del danno, spese Parte_1 processuali e costi di consulenza tecnica. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di che CP_2 CP_1 si liquidano in euro 111,23 per esborsi ed euro 2552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 19/12/2025. Il Giudice TT TA
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Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 19/12/2025
È presente, per l'attore, l'avv. SANTINA BRUNO, anche in sostituzione dell'avv. MARIA DONATO per il terzo chiamato. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. DOMENICO NOTARO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Bruno si riporta alle conclusioni già versate in atti, rappresentando che dall'istruttoria è emersa la piena fondatezza della domanda. Insiste, dunque, per l'accoglimento della domanda. L'avv. Notaro si riporta alle conclusioni rassegnate in atti. In particolare, alla richiesta di dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'ANAS e alla richiesta di chiamata in garanzia nei confronti del terzo chiamato in causa. sottolinea, comunque, che l'unico teste escusso è un parente della parte attrice e potrebbe avere interesse nel giudizio. L'avv. Bruno per il terzo chiamato si riporta alle conclusioni per come rappresentate in atti. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TT TA
pagina 1 di 9 R.G.N. 574/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TT TA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 574/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IN Bruno (C.F. ; C.F._2
Attore
E
(C.F. ), in persona legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Notaro (C.F. ) C.F._3
Convenuto
NONCHÈ
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_2 C.F._4
DO (C.F. ); CodiceFiscale_5
Terzo chiamato
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto domanda innanzi al Giudice di Pace di Belvedere Parte_1
Marittimo al fine ottenere il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno derivatole dal sinistro occorso in data 30/03/2013. A sostegno della propria domanda, ha riferito che nella predetta data, intorno alle ore 11.00, nel mentre si trovava a percorrere la SS18 in direzione nord/sud quale terza trasportata a bordo della Fiat Punto tg BT676HP, di Per_ proprietà e condotta da , assicurata ai fini RCA, all'altezza dell'Hotel CP_2 pagina 2 di 9 Belvedere, nel Comune di Belvedere Marittimo, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Il conducente dell'autovettura, infatti, per evitare un veicolo in fase di sorpasso che viaggiava in senso opposto di marcia, è stato costretto a spostarsi sull'estrema destra della carreggiata, e, nell'effettuare tale manovra, è finito con la ruota anteriore sinistra in una buca presente sul manto stradale, buca non segnalata né visibile, che ha provocato lo scoppio dello pneumatico. A causa dell'incidente, ha riportato una cervicalgia post traumatica dalla quale sono conseguiti 7 giorni di ITT, 15 giorni di ITP al 75%, 15 giorni di ITP al 50% e 90 giorni di ITP al 25%, con danno biologico del 2% e conseguente danno morale. Assume la sussistenza di uno stretto nesso eziologico tra il comportamento colposo dell'ANAS, proprietaria della strada, che non ha correttamente manutenuto la sede stradale, e il fatto-evento generante il danno, con conseguente responsabilità dell'Ente sia ex art. 2051 cod. civ, che ex art. 2043 cod. civ. ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito in favore del CP_1
Tribunale di Paola. Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, con ordinanza notificata il 04/02/2020, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Paola, assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio.
1.1. ha, dunque, riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale dichiarato Parte_1 competente e, nel richiamare il proprio atto introduttivo, conclude chiedendo di dichiarare responsabile ex art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., del CP_1 sinistro occorsole in data 30/03/2013 e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni fisici subiti, quantificati in complessivi € 4.771,53, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incidente sino al soddisfo o in quell'altra somma maggiore o minore che apparirà di giustizia.
1.2. nel contestare le avverse doglianze, eccepisce il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva sul rilievo che la gestione dei marciapiedi e delle banchine rialzate posti a margine del tratto stradale ove si sarebbe verificato l'incidente, come anche dei servizi nel tratto urbano, compete al . Deduce, inoltre, Controparte_3
l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2051 e 2043 cod. civ., atteso che la responsabilità dell'accaduto è imputabile esclusivamente al conducente del veicolo, che ha avuto una condotta di guida non conforme a quella che lo stato dei luoghi richiedeva, nonché di una velocità al di sopra dei limiti imposti sulla strada in questione. Evidenzia come la domanda sia infondata anche nel quantum, poiché l'attrice non ha dimostrato l'esistenza del danno. In ogni caso, avendo sottoscritto con il conducente del veicolo un atto transattivo in forza del quale questi ha assunto l'obbligo di manlevare l' da qualsivoglia pretesa che CP_1 potesse essere vantata, anche da terzi, in riferimento al sinistro, le conseguenze pregiudizievoli dell'incidente debbono essere poste a carico di questi. Conclude, quindi, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa di , nel merito, in CP_2 via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, CP_1 conseguentemente, rigettare la domanda;
in via gradata, rigettare la domanda perché inammissibile e infondata in fatto e diritto;
in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, condannare il terzo chiamato a tenere pagina 3 di 9 indenne per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in conseguenza del CP_1 sinistro per cui è causa in favore di . Parte_1
1.3. , costituitosi in giudizio a seguito della concessa autorizzazione ex art. CP_2
269 c.p.c., preliminarmente eccepisce l'insussistenza dell'obbligo di manlevare
CP_1 in quanto la scrittura transattiva intercorsa tra le parti non prevede alcun obbligo generico di manleva, ma prevede la liberazione dell' nei confronti del da ogni
CP_1 CP_2 conseguenza pregiudizievole ascrivibile all'incidente. In ogni caso, eccepisce la nullità della menzionata clausola, dal momento che, riguardando la manleva un evento futuro, non è rispettata la previsione dell'art. 1938 cod. civ., a mente del quale deve essere indicato un importo massimo garantito. Conferma la dinamica del sinistro riportata dall'attrice e conclude chiedendo di dichiarare unica responsabile ex art. 2051 o, in
CP_1 subordine, ex art. 2043 cod. civ., del sinistro occorso in data del 30/03/2013 e per l'effetto, accertata la nullità della clausola di manleva, condannare, al risarcimento, in
CP_1 favore dell'attrice, dei danni fisici per come quantificati nella domanda, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incidente sino al soddisfo, o in quell'altra somma maggiore o minore che apparirà di giustizia.
1.4. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale e di consulenza tecnica ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Va preliminarmente esaminata la questione concernente la carenza di legittimazione passiva di L'eccezione è infondata. Per come risulta dalle allegazioni della parte CP_1
e dalla documentazione fotografica versata in atti, la buca si trovava sulla carreggiata e non sulla banchina. Pertanto, la responsabilità della conservazione e della gestione del tratto viabile, pur in forza del menzionato verbale di delimitazione del 15/10/2003, rimane in capo all'Ente proprietario convenuto.
3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
3.1. L'art. 2051 cod. civ. stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Secondo il prevalente e più recente indirizzo ermeneutico, la previsione di cui all'art. 2051 cod. civ. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo pagina 4 di 9 l'incidenza della colpa del danneggiato [Cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008 (Rv. 603077 - 01)]. Nondimeno, nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte (priva cioè di un dinamismo pericoloso intrinseco), il giudizio sulla sua pericolosità va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, sì da verificare se la situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato;
il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, ex art. 1227 c.c., alla produzione dell'evento a titolo di colpa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 25772 del 09/12/2009). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte [cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006 (Rv. 593828 - 01)]. La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode [Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013 (Rv. 625158 - 01)]. Il danneggiato dovrà, in sintesi, provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno e di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza [cfr. Cass. civ. sez. 6-3, ordinanza n. 11526 del 11/05/2017]. Più di recente, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità pagina 5 di 9 causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro [cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, trova conferma la dinamica dell'incidente riferita dall'attore. Tanto si desume, in primo luogo, dallo stesso contegno dell' che, relativamente al CP_1 medesimo incidente, ha già corrisposto un risarcimento nei confronti del conducente del veicolo, per danni materiali e danni fisici, onde non pare seriamente contestabile la verificazione dell'evento. Il fatto, poi, che l'attrice fosse presente nel veicolo e che abbia riportato le lesioni denunciate trova conferma nella testimonianza resa dal teste Tes_1
, escusso all'udienza del 21/02/2025, il quale ha assistito all'incidente. La
[...] circostanza che il teste abbia riferito di ricordare che la buca non era visibile perché piena di acqua, mentre la foto mostratagli, risalente alla stessa mattina dell'incidente, mostra una buca asciutta, non appare idonea a inficiare la genuinità della dichiarazione, dal momento che l'orario dell'incidente è stato dato in maniera indicativa, sicché non può escludersi che al momento preciso dell'incidente ci fosse acqua nella buca che è poi stata drenata dall'asfalto. Peraltro, dalla stessa foto, si può apprezzare sulla banchina la presenza di altre pozzanghere, sicché appare verosimile che prima dell'orario in cui è stata scattata la foto abbia piovuto.
3.3. In punto di liquidazione, questo giudice fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio, il quale, con ragionamento immune da vizi logici e da macroscopici errori metodologici o anche solo di percezione, ha ritenuto che le “lesioni riscontrate sono eziologicamente compatibili e riconducibili alla dinamica del sinistro, come descritta negli atti” e ha precisato che la “sintomatologia dolorosa può risolversi completamente, a distanza di tempo dall'evento traumatico, oppure può andare incontro a cronicizzazione;
in tal caso il quadro clinico si arricchisce di sintomi quali vertigini, nausea, acufeni, perdita di concentrazione, fotofobia, ansietà, depressione, facile irritabilità, disturbi del sonno, disestesie degli arti superiori. Può essere presente contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale, che si accompagna ad una limitazione dell'escursione del collo. Quest'ultima rappresenta la modalità evolutiva del caso in esame”. Egli ha, dunque, ritenuto che le " lesioni post-traumatiche, in diretta relazione causale con l'evento lesivo, hanno determinato un periodo di temporanea inabilità (danno biologico temporaneo) al quale sono conseguite, in tempi successivi, menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica del soggetto che, attentamente valutate, vanno interpretate e quantificate come danno biologico permanente”. All'esito dell'esame obiettivo della perizianda, ha dunque concluso che dal trauma distorsivo del rachide siano derivati esiti permanenti invalidanti apprezzabili in un punto percentuale di invalidità ed ha rideterminato la complessiva durata del danno biologico temporaneo in 10 giorni di inabilità totale, 15 giorni di inabilità parziale al 75%, 15 giorni di inabilità parziale al 50% e in 10 giorni di inabilità parziale al 25%, riducendo la durata indicata dai medici consultati dall'attrice, perché ritenuta eccessiva e non coerente rispetto ai tempi che, secondo la scienza medica e i parametri tabellari esaminati, sono da ritenersi generalmente congrui per la completa guarigione. Facendo applicazione dei parametri di cui al DM 3 luglio 2003. e ss. mm., il danno va liquidato complessivamente in euro 2.613,06, di cui euro 857,43 per invalidità permanente pagina 6 di 9 (1%) ed euro 1.755,63 per danno biologico temporaneo, con esclusione della maggiorazione prevista per il danno morale, dal momento che del pregiudizio concernente gli aspetti dinamico-relazionali o della sofferenza psico-fisica di particolare intensità ascrivibili alla lesione non vi è stata alcuna specifica allegazione o prova (neanche di tipo presuntivo) e il ristoro non può essere accordato in via automatica. Alle somme sopra indicate, liquidate in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento della domanda e successivamente rivalutata anno per anno sino all'attualità, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
4. La domanda di manleva dell' è fondata e va accolta, per le ragioni che seguono. CP_1
4.1. Il patto di manleva ha per contenuto il dovere di sollevare altri dalle conseguenze di un fatto dannoso e, quindi, realizza una assunzione di garanzia da parte dell'obbligato. Esso si distingue dalla fideiussione, in quanto, mentre l'obbligazione di manleva è eventuale e condizionata, il fideiussore normalmente si obbliga negli stessi termini del debitore principale;
inoltre, a differenza della fideiussione, la quale riguarda un obbligo assunto dal garante verso il creditore e non già verso l'obbligato principale, l'obbligazione di manleva è assunta nei confronti e a beneficio del debitore garantito [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1543 del 08/03/1980 (Rv. 405103 - 01)]. Esso costituisce un contratto atipico, onde la sua validità ai sensi degli artt. 1322, 1343 e 1418 cod. civ. è condizionata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1543 del 08/03/1980 (Rv. 405104 - 01)].
4.2. Nel caso che ci occupa, risulta che , nel definire transattivamente con CP_2
l'ANAS la propria richiesta risarcitoria, che riguarda il medesimo fatto dannoso, ha assunto anche l'obbligo di manlevare la società per ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria ad esso (evento) riconducibile. Egli, con la scrittura del 18/12/2018, dopo aver dichiarato di
“non aver null'altro a che pretendere per il risarcimento dei danni di cui all'evento sopra descritto”, al successivo punto 5, ha assunto l'ulteriore impegno di “tenere indenne l'
[...] da qualsiasi onere o ulteriore pagamento che, per il sinistro in questione, dovesse CP_1 essere richiesto, impegnandosi altresì a sollevare l da ogni ulteriore pretesa che CP_1 possa essere legittimamente vantata, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, per il sinistro in questione”. La clausola esaminata contiene un patto di manleva per effetto del quale il DI si è assunto il rischio di ogni ulteriore conseguenza dannosa derivante dal sinistro per cui è causa, e dunque anche dei danni che l'attrice ha riportato. Il patto in questione deve ritenersi valido, perché finalizzato alla allocazione delle conseguenze economiche di un danno in capo a un soggetto diverso rispetto a quello ritenuto responsabile secondo diritto, come normalmente avviene anche mediante la sottoscrizione di un contratto di assicurazione, sicché non si può ritenere che con la pattuizione in questione le parti abbiano inteso perseguire interessi non meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Non può neanche dirsi che il menzionato patto sia nullo per violazione dell'art. 1938 cod. civ., in quanto non contiene l'individuazione pagina 7 di 9 dell'ammontare massimo per il quale la garanzia è concessa. Al riguardo deve rilevarsi che il limite posto dall'art. 1938 cod. cv., quand'anche fosse ritenuto espressione di un principio estensibile ad ogni forma di garanzia, non trova applicazione nel caso di specie, perché l'obbligazione assunta è di tipo condizionale ed eventuale, ma non futura e la previsione evocata si applica solo alle obbligazioni future. Non può neanche affermarsi che la clausola di cui al punto 5 sia intesa a limitare eventuali richieste risarcitorie relativamente al medesimo sinistro da parte del danneggiato, perché tale interpretazione conduce all'assurdo risultato di porre il contraente nella curiosa posizione di assumere l'impegno a tenere indenne il danneggiante per ulteriori danni da lui stesso subiti, il che renderebbe la previsione del tutto irragionevole. Pertanto, l'unico significato attribuibile alla clausola, in aderenza al chiaro tenore letterale della stessa, è quello secondo cui il danneggiato ha ritenuto di assumere l'impegno di tenere indenne il danneggiante per ogni ulteriore conseguenza economica derivante dal medesimo fatto dannoso, sulla base degli elementi di sua conoscenza. Ed è chiaro che quando ha sottoscritto quell'accordo non poteva non essere a conoscenza del danno riportato dalla moglie, con lui presente nell'auto al momento dell'incidente. Poiché, dunque, ha validamente assunto l'obbligo di tenere indenne l' CP_2 [...] per tutte le conseguenze derivanti dall'evento per cui è causa, egli sarà tenuto a CP_1 pagare all' tutte le somme, incluse le spese processuali, che questa sarà condannata a CP_1 corrispondere nei confronti dell'attrice.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014, avuto riguardo al valore effettivo della controversia. Le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: In accoglimento della domanda proposta da , accerta e dichiara che Parte_1
l'evento di danno da lesi subito in occasione del sinistro del 30/03/2013 è imputabile alla società convenuta e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno che si CP_1 liquida in complessivi euro 2.613,06, oltre interessi da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 24,25 per CP_1 esborsi e in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica definitivamente in capo alla società convenuta. In accoglimento della domanda proposta da nei confronti del terzo chiamato, CP_1 accerta e dichiara che questi è tenuto a manlevare l'Ente per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna a pagare ad quanto a sua volta questa CP_2 CP_1
pagina 8 di 9 dovrà corrispondere ad a titolo di risarcimento del danno, spese Parte_1 processuali e costi di consulenza tecnica. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di che CP_2 CP_1 si liquidano in euro 111,23 per esborsi ed euro 2552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 19/12/2025. Il Giudice TT TA
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