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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/12/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3522 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
, nato a [...] l'[...]), e
[...] Parte_2
(cod. fisc.: , nata a [...]
[...] CodiceFiscale_2
(RC) l'01/04/1978), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CUSUMANO
SAVERIA, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in REGGIO DI
CALABRIA, VIA GIUSEPPE REALE n. 50/B, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso congiunto depositato il 10/12/2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto di regolamentare i rapporti tra i genitori e la figlia minore (19.11.2015), nata da una relazione sentimentale dagli stessi Per_1 intrattenuta;
-considerato che con ordinanza del 14.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co.
3 c.p.c.;
-preso atto che il procedimento è stato rinviato d'ufficio, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., all'udienza del 09.12.2025 con deposito per note scritte sino al giorno dell'udienza, ore 09:00;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. il quale ha espresso il relativo parere in data 22.01.2025;
-esaminati gli atti e ritenuto che gli accordi pattuiti appaiono rispondenti agli interessi della figlia minore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 10/12/2024 da e Parte_1
, accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, Parte_2 regolamenta i rapporti di ciascun genitore con la figlia minore nei seguenti termini:
“A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la casa familiare, già di proprietà della sig. , sita in Villa Parte_2
San Giovanni, via Corrado Alvaro, 116 Sub 38.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. B) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sè ogni qualvolta lo desidera Per_1
senza limiti di giorni e/o di tempo, sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della minore.
Dette modalità di esercizio del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario sono rese possibili dalla circostanza che il sig. vivrà Parte_1
in un appartamento ubicato nello stesso immobile in cui è ubicata l'abitazione familiare.
C) Laddove dovessero sorgere contrasti tra i genitori relativamente al diritto-dovere di visita del papà, le parti stabiliscono, sin d'ora, il seguente calendario che potrà subire delle modifiche purchè sempre concordate tra i genitori e tenuto conto della volontà della minore: a) Il sig. potrà tenere con sé Parte_1 la figlia minore tre volte a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) dalle 8 alle 20.30.
Il sig. terrà con sé un fine settimana ogni Parte_1 Per_1
15 (quindici) giorni (dal sabato alle 8 sino alla domenica alle 20.30). b) Ogni estate trascorrerà con il papà 30 giorni da suddividere in 15 giorni nel mese di Per_1
Luglio e 15 giorni nel mese di Agosto. Le festività natalizie saranno organizzate, ad anni alterni, con le seguenti modalità: se trascorrerà il 24 Dicembre con la Per_1
mamma, trascorrerà il 25 con il papà (e viceversa); per le vacanze pasquali, se trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma, trascorrerà il lunedì Per_1
dell'Angelo con il papà (e viceversa); c) Per quanto concerne il giorno del compleanno di , in assenza di accordo, la minore lo trascorrerà, ad anni Per_1 alterni, con la mamma e/o con il papà.
D) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della
[...]
minore . Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1
Le spese straordinarie, per le quali si fa riferimento al protocollo in vigore presso il
Tribunale civile di Reggio Calabria, cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%.
E) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico della figlia minore
”; Per_1
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3522 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
, nato a [...] l'[...]), e
[...] Parte_2
(cod. fisc.: , nata a [...]
[...] CodiceFiscale_2
(RC) l'01/04/1978), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CUSUMANO
SAVERIA, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in REGGIO DI
CALABRIA, VIA GIUSEPPE REALE n. 50/B, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso congiunto depositato il 10/12/2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto di regolamentare i rapporti tra i genitori e la figlia minore (19.11.2015), nata da una relazione sentimentale dagli stessi Per_1 intrattenuta;
-considerato che con ordinanza del 14.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co.
3 c.p.c.;
-preso atto che il procedimento è stato rinviato d'ufficio, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., all'udienza del 09.12.2025 con deposito per note scritte sino al giorno dell'udienza, ore 09:00;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. il quale ha espresso il relativo parere in data 22.01.2025;
-esaminati gli atti e ritenuto che gli accordi pattuiti appaiono rispondenti agli interessi della figlia minore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 10/12/2024 da e Parte_1
, accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, Parte_2 regolamenta i rapporti di ciascun genitore con la figlia minore nei seguenti termini:
“A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la casa familiare, già di proprietà della sig. , sita in Villa Parte_2
San Giovanni, via Corrado Alvaro, 116 Sub 38.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. B) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sè ogni qualvolta lo desidera Per_1
senza limiti di giorni e/o di tempo, sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della minore.
Dette modalità di esercizio del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario sono rese possibili dalla circostanza che il sig. vivrà Parte_1
in un appartamento ubicato nello stesso immobile in cui è ubicata l'abitazione familiare.
C) Laddove dovessero sorgere contrasti tra i genitori relativamente al diritto-dovere di visita del papà, le parti stabiliscono, sin d'ora, il seguente calendario che potrà subire delle modifiche purchè sempre concordate tra i genitori e tenuto conto della volontà della minore: a) Il sig. potrà tenere con sé Parte_1 la figlia minore tre volte a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) dalle 8 alle 20.30.
Il sig. terrà con sé un fine settimana ogni Parte_1 Per_1
15 (quindici) giorni (dal sabato alle 8 sino alla domenica alle 20.30). b) Ogni estate trascorrerà con il papà 30 giorni da suddividere in 15 giorni nel mese di Per_1
Luglio e 15 giorni nel mese di Agosto. Le festività natalizie saranno organizzate, ad anni alterni, con le seguenti modalità: se trascorrerà il 24 Dicembre con la Per_1
mamma, trascorrerà il 25 con il papà (e viceversa); per le vacanze pasquali, se trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma, trascorrerà il lunedì Per_1
dell'Angelo con il papà (e viceversa); c) Per quanto concerne il giorno del compleanno di , in assenza di accordo, la minore lo trascorrerà, ad anni Per_1 alterni, con la mamma e/o con il papà.
D) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della
[...]
minore . Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1
Le spese straordinarie, per le quali si fa riferimento al protocollo in vigore presso il
Tribunale civile di Reggio Calabria, cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%.
E) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico della figlia minore
”; Per_1
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna