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Ordinanza 9 marzo 2025
Ordinanza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 09/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1249/2022
Il Giudice, dott. UC Di PP,
rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza da ultimo fissata dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. 1249/2022 R.G., pendente
TRA
, in qualità di difensore di fiducia di RC NO;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 84-99 D.P.R. n. 115/02 e art. 15 D.lgs. n. 150/11 depositato in data
4.3.22, l'avv. preliminarmente esposto: Parte_1
- che esso istante era stato nominato difensore di fiducia dal sig. RC NO nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 9586/14/21 R.G.N.R. dell'intestato Tribunale;
- che in data 21.11.21 il sig. RC NO aveva presentato istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione al testé citato procedimento penale;
- che, con provvedimento reso in data 11.2.22 e comunicato in data 18.2.22, la formulata istanza era stata rigettata, sulla scorta dell'argomentazione per la quale
“l'applicazione del beneficio è da escludere, tenuto conto del certificato del
Casellario Giudiziario in atti, dal quale risulta che trattasi di soggetto con una mole rilevante di procedimenti penali, alcuni dei quali per reati contro il patrimonio […], dalla cui commissione è logico presumere che lo stesso ha ricavato profitti, anche ingenti, per vivere”;
ha proposto, ai sensi degli artt. 84 - 99 e dell'art. 15 D.lgs. n. 150/11, opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, chiedendo l'annullamento dello stesso. A suffragio dell'avanzata pretesa, il ricorrente ha dedotto che dalla documentazione allegata alla presentata istanza sarebbe emersa la sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio de quo.
All'udienza celebrata in data 8.11.23, rilevata la mancata osservanza del termine a comparire, è stata disposta la rinnovazione dell'atto introduttivo nei confronti del e dell' , convenuti non costituitisi. Controparte_1 Controparte_2
Ad onta del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo in rinnovazione, il e l' non si sono costituiti. Controparte_1 Controparte_2
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia del e dell' , che, pur se ritualmente evocati in Controparte_1 CP_2 CP_2 giudizio, non hanno provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del
, tenuto conto che, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il Controparte_1 ricorso in opposizione, ex art. 99, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione deve essere notificato all'amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al , Controparte_1 diversamente da quanto previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale il medesimo deve CP_1 essere notiziato, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto della procedura” (Cass. n. 39024/22; analogamente, Cass, Sez.
Civ. 6, ord. n. 5806/22). Tanto atteso, s'impone di scrutinare l'avanzato ricorso. A tal fine, non può tacersi che l'art. 76 d.P.R. n. 115/02 individua le condizioni di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: la soglia di reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, entro la quale il richiedente può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (pari ad euro 11.746,68)
e le ipotesi di deroga;
le modalità di calcolo per la sua quantificazione;
i casi in cui l'accesso al beneficio è escluso. Il successivo art. 78 – rubricato “Istanza per l'ammissione” – stabilisce che il soggetto nelle condizioni indicate dall'art. 76 d.P.R. n.
115 del 2002, può presentare di ammissione al beneficio di cui si discorre “in ogni stato e grado del processo”. Quanto ai requisiti che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere a pena di inammissibilità, gli stessi sono analiticamente enumerati dall'art. 79 del testé citato decreto, a tenore del quale nel corpo dell'istanza è necessario indicare: il numero di procedimento per il quale si chiede l'ammissione; le generalità del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica, i cui redditi si cumulano ai fini della determinazione della soglia di reddito dell'istante nei termini indicati dall'art. 92; la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione; l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente;
la sottoscrizione dell'interessato e, limitatamente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la certificazione dell'autorità consolare, tesa a comprovare la veridicità di quanto dichiarato;
l'allegazione dei documenti, solo in caso di specifica richiesta, a loro volta autocertificati, a riscontro di quanto dichiarato.
Orbene, la proposta opposizione non può che essere rigettata, giacché il ricorrente, pur avendo indicato nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato arbitrariamente rigettata fosse stata presentata in relazione “al procedimento penale n. 9586/14/21 R.G.N.R. -n. 904/2020
R.G.”, ha prodotto all'atto della costituzione in giudizio un'istanza di ammissione concernente un diverso procedimento, quello contrassegnato dal “n. 4586/14/21
R.G.N.R.”, in tal guisa precludendo qualsivoglia verifica in ordine alla conformità al paradigma normativo del contenuto dell'istanza presentata con riguardo “al procedimento penale n. 9586/14/21 R.G.N.R. -n. 904/2020 R.G.”, del cui rigetto il ricorrente si è doluto nel presente giudizio. Detto altrimenti, il ricorrente non ha dato prova di aver formulato istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione “al procedimento penale n. 9586/14/21 R.G.N.R. -n. 904/2020 R.G.”, pur avendo lamentato la reiezione della stessa, né, a fortiori, ha dimostrato che la medesima fosse connotata dai requisiti di legge.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, la spiegata opposizione non può che essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, essendo i convenuti rimasti contumaci e non risultando i medesimi soccombenti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. UC Di PP, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e dell' ; Controparte_1 Controparte_2
2. dichiara il ricorso in ammissibile nei confronti del;
Controparte_1
3. rigetta il ricorso proposto nei confronti dell' ; Controparte_2
4. nulla per le spese di lite.
Provvedimento depositato telematicamente in data 09/03/2025
Il Giudice dott. UC Di PP
R.G. n. 1249/2022
Il Giudice, dott. UC Di PP,
rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza da ultimo fissata dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. 1249/2022 R.G., pendente
TRA
, in qualità di difensore di fiducia di RC NO;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 84-99 D.P.R. n. 115/02 e art. 15 D.lgs. n. 150/11 depositato in data
4.3.22, l'avv. preliminarmente esposto: Parte_1
- che esso istante era stato nominato difensore di fiducia dal sig. RC NO nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 9586/14/21 R.G.N.R. dell'intestato Tribunale;
- che in data 21.11.21 il sig. RC NO aveva presentato istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione al testé citato procedimento penale;
- che, con provvedimento reso in data 11.2.22 e comunicato in data 18.2.22, la formulata istanza era stata rigettata, sulla scorta dell'argomentazione per la quale
“l'applicazione del beneficio è da escludere, tenuto conto del certificato del
Casellario Giudiziario in atti, dal quale risulta che trattasi di soggetto con una mole rilevante di procedimenti penali, alcuni dei quali per reati contro il patrimonio […], dalla cui commissione è logico presumere che lo stesso ha ricavato profitti, anche ingenti, per vivere”;
ha proposto, ai sensi degli artt. 84 - 99 e dell'art. 15 D.lgs. n. 150/11, opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, chiedendo l'annullamento dello stesso. A suffragio dell'avanzata pretesa, il ricorrente ha dedotto che dalla documentazione allegata alla presentata istanza sarebbe emersa la sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio de quo.
All'udienza celebrata in data 8.11.23, rilevata la mancata osservanza del termine a comparire, è stata disposta la rinnovazione dell'atto introduttivo nei confronti del e dell' , convenuti non costituitisi. Controparte_1 Controparte_2
Ad onta del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo in rinnovazione, il e l' non si sono costituiti. Controparte_1 Controparte_2
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia del e dell' , che, pur se ritualmente evocati in Controparte_1 CP_2 CP_2 giudizio, non hanno provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del
, tenuto conto che, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il Controparte_1 ricorso in opposizione, ex art. 99, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione deve essere notificato all'amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al , Controparte_1 diversamente da quanto previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale il medesimo deve CP_1 essere notiziato, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto della procedura” (Cass. n. 39024/22; analogamente, Cass, Sez.
Civ. 6, ord. n. 5806/22). Tanto atteso, s'impone di scrutinare l'avanzato ricorso. A tal fine, non può tacersi che l'art. 76 d.P.R. n. 115/02 individua le condizioni di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: la soglia di reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, entro la quale il richiedente può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (pari ad euro 11.746,68)
e le ipotesi di deroga;
le modalità di calcolo per la sua quantificazione;
i casi in cui l'accesso al beneficio è escluso. Il successivo art. 78 – rubricato “Istanza per l'ammissione” – stabilisce che il soggetto nelle condizioni indicate dall'art. 76 d.P.R. n.
115 del 2002, può presentare di ammissione al beneficio di cui si discorre “in ogni stato e grado del processo”. Quanto ai requisiti che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere a pena di inammissibilità, gli stessi sono analiticamente enumerati dall'art. 79 del testé citato decreto, a tenore del quale nel corpo dell'istanza è necessario indicare: il numero di procedimento per il quale si chiede l'ammissione; le generalità del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica, i cui redditi si cumulano ai fini della determinazione della soglia di reddito dell'istante nei termini indicati dall'art. 92; la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione; l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente;
la sottoscrizione dell'interessato e, limitatamente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la certificazione dell'autorità consolare, tesa a comprovare la veridicità di quanto dichiarato;
l'allegazione dei documenti, solo in caso di specifica richiesta, a loro volta autocertificati, a riscontro di quanto dichiarato.
Orbene, la proposta opposizione non può che essere rigettata, giacché il ricorrente, pur avendo indicato nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato arbitrariamente rigettata fosse stata presentata in relazione “al procedimento penale n. 9586/14/21 R.G.N.R. -n. 904/2020
R.G.”, ha prodotto all'atto della costituzione in giudizio un'istanza di ammissione concernente un diverso procedimento, quello contrassegnato dal “n. 4586/14/21
R.G.N.R.”, in tal guisa precludendo qualsivoglia verifica in ordine alla conformità al paradigma normativo del contenuto dell'istanza presentata con riguardo “al procedimento penale n. 9586/14/21 R.G.N.R. -n. 904/2020 R.G.”, del cui rigetto il ricorrente si è doluto nel presente giudizio. Detto altrimenti, il ricorrente non ha dato prova di aver formulato istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione “al procedimento penale n. 9586/14/21 R.G.N.R. -n. 904/2020 R.G.”, pur avendo lamentato la reiezione della stessa, né, a fortiori, ha dimostrato che la medesima fosse connotata dai requisiti di legge.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, la spiegata opposizione non può che essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, essendo i convenuti rimasti contumaci e non risultando i medesimi soccombenti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. UC Di PP, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e dell' ; Controparte_1 Controparte_2
2. dichiara il ricorso in ammissibile nei confronti del;
Controparte_1
3. rigetta il ricorso proposto nei confronti dell' ; Controparte_2
4. nulla per le spese di lite.
Provvedimento depositato telematicamente in data 09/03/2025
Il Giudice dott. UC Di PP