Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4747/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 20 maggio 2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4747/2019
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ta in Sant'Anastasia alla via D'Auria Parte_1
189 presso lo studio dell'Avv. DI PERNA PASQUALE, dal quale è rappr.ta e di-
fesa in virtù di procura in atti
- opponente
E
, elett.te dom.ta in Verona, vicolo S. Bernardino, Controparte_1
5a, presso lo studio dell'Avv. ROSSI MARCO dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- opposta
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sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di op-
posizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più
ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile,
si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'ac-
certamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della
pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emis-
sione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"
(cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto,
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un or-
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dinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla
pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dal-
la controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente con-
forme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estinti-
vo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore
mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi
effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla
[...]
dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre Controparte_1 CP_2
era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modi-
[...]
ficativi od estintivi della pretesa della prima.
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Con la proposizione della odierna opposizione, ha conte- Parte_1
stato:
- la mancata notifica della cessione;
- la carenza di legittimazione passiva (disconoscendo altresì la sottoscrizio-
ne apposta al contratto di finanziamento in atti);
- la carenza di prova del credito ingiunto.
Principiando dall'ultimo dei surriferiti motivi di opposizione, non può ritenersi che la banca non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza e l'entità del credito. Ed, infatti, in tema di prova del credito, fornita da un istituto di credito bancario, nel giudizio monitorio è sufficiente l'estratto di saldaconto, ossia la di-
chiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazio-
ne di verità e liquidità del credito, mentre nel giudizio di opposizione incombe sul creditore opposto l'onere di produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l'andamento (cfr., Cassazione civile sez. III, 27/05/2019,
n.14357), onere probatorio pienamente assolto, nella vicenda odierna, dalla banca opposta, con la produzione, agli atti del giudizio, del contratto di finanziamento,
oltre che degli estratti conto.
Neppure appare fondata l'eccezione relativa alla mancanza di notifica della ces-
sione, risultando per tabulas la notifica della stessa, nei confronti del debitore principale, . Controparte_3
Per quanto concerne l'avvenuto disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma apposta al contratto di finanziamento per cui è causa, la CTU grafologica
Part in atti ha concluso per la riconducibilità delle firme apposte alla mano della
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, sicché anche ogni contestazione sul punto appare del tutto infonda- Parte_1
ta. A tal proposito, si rileva come meramente pretestuosa si palesi anche la do-
glianza circa la mancata indicazione, nel contratto per cui è causa, del ruolo rive-
stito dall'opponente, atteso che il contratto in atti riporta la dicitura “firma del
coniuge garante”, lì dove la ha apposto ben due sottoscrizioni. Pt_1
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Le spese, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de-
creto ingiuntivo n. 752/2019 del 4.4.2019, dichiara il medesimo esecu-
tivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si li-
quidano in €. 7.052, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. co-
me per legge;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Nola, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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