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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/11/2024, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
RG 103 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. POLIZZI GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. SOLIMENE LETIZIA CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni per parte ricorrente: si riporta alle deduzioni e contestazioni di cui al ricorso introduttivo e alle memorie in data 17.4.24 e 2 5.24 In via istruttoria, si riporta alle istanze in atti memoria ex art 473 bis
17 C.P.C. Nel merito, chiede l'accoglimento delle richieste del ricorso, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze, chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento dei minori nella misura di € 400,00 mensili, con vittoria di spese.
Conclusioni per parte resistente: L'avv. Solimene si riporta alle argomentazioni, eccezioni di cui alla comparsa e memoria ex art. 473 bis. 17, 2° comma, c.p.c. Nel merito si riporta alla memoria ex 473 bic cpc;
in via istruttoria, alla memoria 473 bic c.p.c. In merito alla domanda subordinata di riduzione, si riporta a quanto dedotto all'udienza dell' 8.5.2024, ribadendo l'infondatezza in fatto e in diritto. con vittoria di spese
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 dalla relazione intercorsa con la sig.ra erano nati i gemelli ed CP_1 Per_1
, di anni dieci. Per_2
I rapporti tra i genitori si erano progressivamente deteriorati e in data 20.12.2021 il
Tribunale di Ferrara aveva accolto le domande congiunte in tema di affidamento e mantenimento e frequentazione.
Assumeva parte ricorrente che gli impegni lavorativi della madre le impedivano il rispetto di quanto concordato in merito alla frequentazione, tanto che i figli trascorrevano più tempo con il padre che con la madre.
Evidenziava, inoltre, che la resistente si era trasferita presso il compagno, con conseguente riduzione delle difficoltà economiche esistenti al momento degli accordi sopra menzionati.
pagina 1 di 3 Chiedeva quindi che i figli fossero collocati presso di sé, con obbligo per la madre di contribuire al solo mantenimento straordinario.
Si costituiva parte resistente e contestava le domande avverse premettendo che gli impegni di lavoro menzionati dal ricorrente, derivanti dagli imprevedibili turni presso la clinica Quisisana, erano di fatto cessati a seguito del reperimento di nuova attività lavorativa presso il Residence Caterina. Quanto al maggior impegno del padre, precisava che i figli erano seguiti da un'insegnante privata che da sempre seguiva i minori nello svolgimento dei compiti pomeridiani;
dal mese di giugno 2022 i minori dimoravano in Baura e l'insegnante aveva chiesto di vederli presso l'abitazione paterna. Le lezioni comportavano un impegno di poche ore settimanali e si svolgevano in orari in cui il padre era al lavoro.
Precisava, infine, che il trasferimento presso il compagno era stato dettato anche da necessità economiche, visto che il ricorrente aveva spesso omesso il versamento del contributo al mantenimento, costringendo l'ex compagna a procedere in via esecutiva. Chiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, a parziale modifica di quanto disposto nel decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 16/12/2021 (accoglimento n. cronologico 5716/2021 del 20/12/2021), alla condizione indicata al punto n. 2): - disporre che nella seconda settimana - in cui il fine settimana è di spettanza della sig.ra - i CP_1 minori resteranno presso la madre a decorrere dal venerdì pomeriggio.
All'udienza dell' 8.5.2024 le parti dichiaravano: Parte ricorrente si riporta al ricorso e precisa che: Quanto alla situazione logistica: usufruisco di un'abitazione idonea ad ospitare la prole. Sulla gestione della prole: rispetto a quanto all'epoca concordato, preciso che i bambini non frequentano più la stessa scuola;
quindi il mio impegno nella gestione è mutato, nel senso sono costretto a seguirli in funzione dei diversi orari scolastici, e ciò anche rispetto ai diversi giorni di rientro pomeridiano. Aggiungo che per tre giorni alla settimana viene a casa un'insegnante che segue entrambi i bambini. Inoltre i bambini praticano sport diversi.
” Parte resistente dichiara: Mi riporto alla memoria e preciso che: i figli frequentano il padre come era stato concordato già due anni fa. E' vero che i bambini frequentano scuole e sport diversi ma contribuisco alla gestione occupandomi di quello che non è impegnato a scuola ovvero nello sport. Preciso che da settembre i gemelli frequenteranno la stessa scuola. Preciso di aver sempre comunicato i cambiamenti di residenza.
All'udienza di discussione parte ricorrente chiedeva, in via subordinata, una riduzione del contributo al mantenimento. Parte resistente ne eccepiva la tardività.
Su tale domanda, di natura esclusivamente economica e dunque soggetta alle note decadenze, non sembra necessario soffermarsi.
Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato.
Nel corso dell'audizione il ricorrente ha ben chiarito i motivi per i quali ha richiesto la modifica della collocazione:
Perché chiede che i bambini siano collocati presso di lei? In realtà mi interessa
“relativamente poco”; non trovo giusto il versamento del contributo al mantenimento e non trovo giusto che i miei figli abbiano cambiato residenza a mia insaputa.
Cosa cambierebbe con la collocazione dei figli presso di lei? “Niente. Cambierebbe che non verserei più il contributo.
pagina 2 di 3 Il ricorrente ha quindi ammesso che il ricorso ha finalità esclusivamente economiche che nulla hanno a che fare con il benessere dei figli. E' ben vero che la revisione degli accordi può trovare fondamento anche in ragioni di natura economica, ma è evidente che non può stravolgersi la vita dei minori al solo fine di sollevare il padre dall'obbligo di versare il contributo al mantenimento ovvero per mera ripicca.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale visto che il nuovo assetto lavorativo della madre si è tradotto anche in una maggiore disponibilità di tempo;
significativo è peraltro il silenzio serbato sul punto nella memoria depositata dal ricorrente in data 2.5.2024.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
Il Tribunale respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
. CP_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale e a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Ferrara in data 16/12/2021, dispone che nella seconda settimana la madre possa tenere i figli dal venerdì pomeriggio.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.350,00 Parte_1 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
Ferrara, 14.11.2024
Il relatore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. POLIZZI GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. SOLIMENE LETIZIA CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni per parte ricorrente: si riporta alle deduzioni e contestazioni di cui al ricorso introduttivo e alle memorie in data 17.4.24 e 2 5.24 In via istruttoria, si riporta alle istanze in atti memoria ex art 473 bis
17 C.P.C. Nel merito, chiede l'accoglimento delle richieste del ricorso, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze, chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento dei minori nella misura di € 400,00 mensili, con vittoria di spese.
Conclusioni per parte resistente: L'avv. Solimene si riporta alle argomentazioni, eccezioni di cui alla comparsa e memoria ex art. 473 bis. 17, 2° comma, c.p.c. Nel merito si riporta alla memoria ex 473 bic cpc;
in via istruttoria, alla memoria 473 bic c.p.c. In merito alla domanda subordinata di riduzione, si riporta a quanto dedotto all'udienza dell' 8.5.2024, ribadendo l'infondatezza in fatto e in diritto. con vittoria di spese
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 dalla relazione intercorsa con la sig.ra erano nati i gemelli ed CP_1 Per_1
, di anni dieci. Per_2
I rapporti tra i genitori si erano progressivamente deteriorati e in data 20.12.2021 il
Tribunale di Ferrara aveva accolto le domande congiunte in tema di affidamento e mantenimento e frequentazione.
Assumeva parte ricorrente che gli impegni lavorativi della madre le impedivano il rispetto di quanto concordato in merito alla frequentazione, tanto che i figli trascorrevano più tempo con il padre che con la madre.
Evidenziava, inoltre, che la resistente si era trasferita presso il compagno, con conseguente riduzione delle difficoltà economiche esistenti al momento degli accordi sopra menzionati.
pagina 1 di 3 Chiedeva quindi che i figli fossero collocati presso di sé, con obbligo per la madre di contribuire al solo mantenimento straordinario.
Si costituiva parte resistente e contestava le domande avverse premettendo che gli impegni di lavoro menzionati dal ricorrente, derivanti dagli imprevedibili turni presso la clinica Quisisana, erano di fatto cessati a seguito del reperimento di nuova attività lavorativa presso il Residence Caterina. Quanto al maggior impegno del padre, precisava che i figli erano seguiti da un'insegnante privata che da sempre seguiva i minori nello svolgimento dei compiti pomeridiani;
dal mese di giugno 2022 i minori dimoravano in Baura e l'insegnante aveva chiesto di vederli presso l'abitazione paterna. Le lezioni comportavano un impegno di poche ore settimanali e si svolgevano in orari in cui il padre era al lavoro.
Precisava, infine, che il trasferimento presso il compagno era stato dettato anche da necessità economiche, visto che il ricorrente aveva spesso omesso il versamento del contributo al mantenimento, costringendo l'ex compagna a procedere in via esecutiva. Chiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, a parziale modifica di quanto disposto nel decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 16/12/2021 (accoglimento n. cronologico 5716/2021 del 20/12/2021), alla condizione indicata al punto n. 2): - disporre che nella seconda settimana - in cui il fine settimana è di spettanza della sig.ra - i CP_1 minori resteranno presso la madre a decorrere dal venerdì pomeriggio.
All'udienza dell' 8.5.2024 le parti dichiaravano: Parte ricorrente si riporta al ricorso e precisa che: Quanto alla situazione logistica: usufruisco di un'abitazione idonea ad ospitare la prole. Sulla gestione della prole: rispetto a quanto all'epoca concordato, preciso che i bambini non frequentano più la stessa scuola;
quindi il mio impegno nella gestione è mutato, nel senso sono costretto a seguirli in funzione dei diversi orari scolastici, e ciò anche rispetto ai diversi giorni di rientro pomeridiano. Aggiungo che per tre giorni alla settimana viene a casa un'insegnante che segue entrambi i bambini. Inoltre i bambini praticano sport diversi.
” Parte resistente dichiara: Mi riporto alla memoria e preciso che: i figli frequentano il padre come era stato concordato già due anni fa. E' vero che i bambini frequentano scuole e sport diversi ma contribuisco alla gestione occupandomi di quello che non è impegnato a scuola ovvero nello sport. Preciso che da settembre i gemelli frequenteranno la stessa scuola. Preciso di aver sempre comunicato i cambiamenti di residenza.
All'udienza di discussione parte ricorrente chiedeva, in via subordinata, una riduzione del contributo al mantenimento. Parte resistente ne eccepiva la tardività.
Su tale domanda, di natura esclusivamente economica e dunque soggetta alle note decadenze, non sembra necessario soffermarsi.
Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato.
Nel corso dell'audizione il ricorrente ha ben chiarito i motivi per i quali ha richiesto la modifica della collocazione:
Perché chiede che i bambini siano collocati presso di lei? In realtà mi interessa
“relativamente poco”; non trovo giusto il versamento del contributo al mantenimento e non trovo giusto che i miei figli abbiano cambiato residenza a mia insaputa.
Cosa cambierebbe con la collocazione dei figli presso di lei? “Niente. Cambierebbe che non verserei più il contributo.
pagina 2 di 3 Il ricorrente ha quindi ammesso che il ricorso ha finalità esclusivamente economiche che nulla hanno a che fare con il benessere dei figli. E' ben vero che la revisione degli accordi può trovare fondamento anche in ragioni di natura economica, ma è evidente che non può stravolgersi la vita dei minori al solo fine di sollevare il padre dall'obbligo di versare il contributo al mantenimento ovvero per mera ripicca.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale visto che il nuovo assetto lavorativo della madre si è tradotto anche in una maggiore disponibilità di tempo;
significativo è peraltro il silenzio serbato sul punto nella memoria depositata dal ricorrente in data 2.5.2024.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
Il Tribunale respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
. CP_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale e a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Ferrara in data 16/12/2021, dispone che nella seconda settimana la madre possa tenere i figli dal venerdì pomeriggio.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.350,00 Parte_1 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
Ferrara, 14.11.2024
Il relatore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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