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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 627/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 627/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. TRAVAGLINO SALVATORE
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. TRAVAGLINO SALVATORE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 02/10/1976 avevano Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario, in NAPOLI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 24/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e , provvede come Parte_1 Controparte_1
segue:
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale, sita in Montesilvano (PE), alla Via Massimo D'Antona n.1, distinta in Catasto Fabbricati al foglio 8, part.lla 1361, sub 2 e 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è assegnata al sig. , in ragione Parte_1
delle gravi condizioni di salute dello stesso;
3) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara il 26/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 627/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. TRAVAGLINO SALVATORE
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. TRAVAGLINO SALVATORE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 02/10/1976 avevano Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario, in NAPOLI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 24/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e , provvede come Parte_1 Controparte_1
segue:
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale, sita in Montesilvano (PE), alla Via Massimo D'Antona n.1, distinta in Catasto Fabbricati al foglio 8, part.lla 1361, sub 2 e 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è assegnata al sig. , in ragione Parte_1
delle gravi condizioni di salute dello stesso;
3) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara il 26/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4